PAESAGGIO - QUANDO È ILLEGITTIMO IL PARERE NEGATIVO DELLA
SOPRINTENDENZA
Il TAR Campania, sede di Napoli, con la sentenza della sez. VII, 28
ottobre 2013, n. 4792 ha ritenuto illegittimo ed annullato il parere negativo
reso dalla Soprintendenza nell’ambito di un procedimento di rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni
culturali”) perché privo di idonea motivazione circa le ragioni che avrebbero
impedito la realizzazione di un manufatto in zona vincolata.
In particolare, il TAR ha prima di tutto dichiarato l’ammissibilità dei
ricorsi presentati contro i pareri che la Soprintendenza è chiamata a
rilasciare ai sensi dell’art. 146, comma 5, del Codice poiché pur trattandosi
di atti a carattere consultivo ed endoprocedimentale,
hanno comunque natura vincolante per il comune, il cui provvedimento conclusivo
deve necessariamente riprodurre la valutazione effettuata a livello statale.
Tali pareri, qualora aventi contenuto negativo, devono dare conto in
maniera idonea delle ragioni del diniego opposto alla realizzazione dell’opera
richiesta e non possono consistere in espressioni sintetiche, vaghe e generiche
che denotano una istruttoria carente.
Il TAR Lazio (sede di Roma, sez. II bis, sentenza 6 novembre 2013, n.
9478), invece, ha ritenuto illegittimo ed annullato il provvedimento con cui la
Soprintendenza aveva dichiarato un progetto di ampliamento non conforme alle
norme vigenti e non compatibile con il contesto paesaggistico vincolato, senza
dimostrare il carattere di inedificabilità assoluta del vincolo o comunque la
sua incompatibilità con il progetto edilizio.
In tal caso, secondo i giudici, si è in presenza di un diniego
immotivato, adottato in carenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto
in ordine ad un progetto che invece risultava conforme alle prescrizioni
normative ad esso applicabili.