LE PROPOSTE MIGLIORATIVE SONO INSITE NEL CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA SENZA ONERI AGGIUNTIVI E LA LORO SOSTENIBILITA’
DEVE ESSERE OGGETTO DI VERIFICA DI ANOMALIA
(Consiglio di Stato sez. V 24/10/2013 n. 5160)
Il fatto che nell’offerta tecnica siano proposte soluzioni migliorative
– e non già varianti – è insito nell’adozione del criterio selettivo
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Come ripetutamente affermato dalla
giurisprudenza amministrativa, infatti, attraverso quest’ultimo metodo di
selezione del contraente si persegue proprio lo scopo di ricercare nel mercato
soluzioni tecniche migliorative all’idea progettuale elaborata
dall’amministrazione, e sulle quali il confronto competitivo è destinato a
svolgersi, purché le soluzioni offerte restino nell’ambito delle
caratteristiche fondamentali del progetto posto a base di gara (C.d.S, Sez. IV, 11 febbraio 1999, n. 149; Sez. V, 9
febbraio 2001, n. 578; 11 luglio 2008, n. 3481; 12 febbraio 2010, n. 743; 13
gennaio 2011, n. 171).
La conseguenza di quanto ora affermato è che l’offerta economica è
formulata sulla base della lista di lavorazioni relativa al progetto a base di
gara, al netto cioè delle proposte migliorative, con la conseguenza implicita
che gli eventuali oneri economici ricollegabili ad esse trovano compensazione
all’interno dell’offerta economica presentata.
La relativa sostenibilità - occorre aggiungere - può eventualmente
costituire oggetto di verifica di anomalia, la quale va invece condotta, per le
voci relative all’offerta economica, in base alla lista delle categorie ed ai
prezzi unitari in essa previsti dalla concorrente aggiudicataria.