AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO - ELENCAZIONE DELLE MERCI - PRECISAZIONI
PER IL SETTORE EDILE FORNITE DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA DELLA PROVINCIA DI
BRESCIA
Al fine di agevolare l’attività di controllo su
strada da parte delle forze dell’ordine e per evitare che gli esercenti
l’attività di autotrasporto di cose in conto proprio incorrano
involontariamente nelle pesanti sanzioni previste dalla legge per il trasporto
abusivo, la Commissione Provinciale consultiva per il rilascio delle licenze di
autotrasporto di cose in conto proprio della
Provincia di Brescia - Ufficio Motorizzazione Civile - ha ritenuto necessario fornire
alcune precisazioni utili al settore delle costruzioni.
La necessità di fornire chiarimenti origina dal
fatto che per taluni settori, la cui attività è particolarmente ampia e
differenziata, risulta complesso elencare sulla licenza le cose o le classi di
cose per le quali essa è rilasciata.
Si ricorda che l’attribuzione dei codici è
prevista dall’art. 35 della legge n.298/74 che recita: “gli uffici provinciali
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono elencare
sulla licenza le cose o le classi di cose per le quali essa è rilasciata.
L'elencazione è tassativa e il trasporto di cose in essa non comprese è punito
a norma del successivo art.46” (Trasporti abusivi).
I codici utilizzati dalla Commissione
Provinciale per elencare le merci corrispondono alla classificazione delle
attività economiche e delle classi di cose di cui all’Allegato “A” del MOD. CP1
predisposta dal Ministero dei Trasporti Direzione Generale della Motorizzazione
Civile e dei Trasporti in Concessione. Tale codifica, oltre che essere obsoleta,
come detto, risulta anche insufficiente ad elencare le numerose merci ed
attrezzature utilizzate durante il ciclo produttivo.
I limiti della normativa sopra esposti hanno
comportato che in passato venisse talvolta contestata erroneamente la
violazione dell’art.46 (Trasporti abusivi), della già citata legge n.298/74 in
base al quale chiunque disponga l’esecuzione di un trasporto di cose violando
le condizioni od i limiti stabiliti nella licenza è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,28 ad euro 12.394,97 e
la conseguente applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo
del veicolo per un periodo di tre mesi.
Per evitare il ripetersi di tali
contestazioni e per ovviare alla oggettiva impossibilità di elencare in modo
esaustivo le merci e le attrezzature utilizzate nel settore edile (in
particolare quelle più recenti ed innovative), la Commissione Provinciale ha ritenuto
utile precisare le condizioni e i criteri che adotta nell’attribuire i codici
delle merci riportati sulle licenze.
La Commissione, in particolare, ha evidenziato
che nei codici “C - materiali da costruzione” e nello specifico nel codice “C00
- siano da intendersi ricomprese tutte le merci che compongono l’attrezzatura
edile nonché tutte le merci utilizzate per il completamento di specifici cicli
produttivi risultanti dall’attività esercitata dal richiedente.
Tali precisazioni, come chiarito nel
documento che si riporta in allegato, valgono naturalmente solo nel caso in cui
il trasporto avvenga alle condizioni previste dall’art.31 della legge n.298/74,
ovvero, che il trasporto in conto proprio venga eseguito per esigenze proprie
dell’impresa, con mezzi in disponibilità (proprietà, usufrutto, ecc.) dei
soggetti che lo esercitano o da loro dipendenti, a condizione che il trasporto
non costituisca attività economicamente prevalente, ma sia solo un'attività
complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale dell’impresa e,
infine, che le merci trasportate appartengano, siano vendute o trasformate o
siano prese in deposito dalla ditta
stessa.
La Commissione Provinciale, nella propria
dichiarazione, ha ritenuto utile richiamare anche gli ulteriori obblighi
imposti dalla legge sull’autotrasporto delle merci.
In particolare ha ricordato che, in base
all’art.39 (Elencazione e dichiarazione circa le cose trasportate), della legge
n.298/1974, ogni trasporto, eseguito su licenza per l’autotrasporto di cose in
conto proprio, debba essere accompagnato dalla elencazione delle cose
trasportate, che debbono rientrare fra quelle previste nella licenza stessa, e
dalla dichiarazione contestuale che esse siano di proprietà del titolare della
licenza o che le merci trasportate siano dai medesimi prodotte e vendute, prese
in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate,
trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad
un contratto di deposito od ad un contratto di mandato ad acquistare od a
vendere.
Per quanto attiene ai trasporti occasionali è
stato richiamato, infine, quanto disposto dall’art.10, del DPR n.783/77, ovvero
che con i mezzi dell’impresa possono essere trasportate anche cose non ricomprese
tra quelle elencate nella licenza per l’autotrasporto di cose in conto proprio,
purché le merci trasportate siano di proprietà del titolare della stessa licenza
o da questo prese in comodato od in locazione ed il loro trasporto si renda
necessario per esigenze di carattere straordinario e non continuativo,
strettamente attinenti all’attività per la quale la licenza per l’autotrasporto
di cose in conto proprio è stata rilasciata.
I fac-simile da utilizzare per l’elencazione
delle cose trasportate (in modo ordinario o occasionale) sono stati approvati
con DPR n.783/77 (vedi allegati).
Si ricorda, infine, che chiunque effettui un trasporto
che non sia accompagnato dall’elencazione delle cose trasportate è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 51,65 ad euro
154,94.
Gli uffici del Collegio sono a disposizione
per verificare se le licenze in possesso delle imprese associate necessitano di
aggiornamento e per fornire qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.
Allegati: