STUDI
DI SETTORE PER L'EDILIZIA - MANUALE DI COMPILAZIONE
Sul
S.O. n.67 alla Gazzetta Ufficiale n.101 del 3 maggio 2000, è stato pubblicato
il Decreto del Ministro delle finanze 11 aprile 2000 con il quale sono stati
approvati i modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche dei
servizi, tra i quali l'edilizia, da utilizzare per il periodo di imposta 1999.
Con riferimento all'attività edilizia il Decreto contiene 5 diversi modelli
ciascuno caratterizzato da una sigla riferita a uno o più codici di attività
sulla base della classificazione ISTAT delle attività economiche:
1-SG69A
-
demolizione di edifici e sistemazione del terreno, codice di attività 45.11.0;
2-SG69B
-
trivellazioni e perforazioni, codice di attività 45.12.0;
3-SG69C
-
costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e campi sportivi, codice
di attività 45.23.0;
4-SG69D
-
costruzione di opere idrauliche, codice di attività 45.24.0;
5-SG69E
-
lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile, codice
di attività 45.21.0; posa in opera di coperture e costruzione di ossature di
edifici, codice di attività 45.22.0; altri lavori speciali di costruzione,
codice di attività 45.25.0.
Ogni
impresa che nel periodo di imposta 1999 dichiari ricavi o incrementi di
rimanenze sino a 10 miliardi di lire è tenuta a compilare uno dei suddetti 5
modelli tenuto conto della propria attività prevalente (e del codice di
attività utilizzato). Il modello può essere utilizzato altresì dalle imprese
che esercitano una delle suddette attività come attività secondaria, a
condizione che si sia tenuta annotazione separata dei componenti rilevanti ai
fini dell'applicazione degli studi di settore.
Si
precisa, in merito, che gli studi di settore non trovano applicazione nel caso
di esercizio di due o più attività di impresa non rientranti nel medesimo
studio di settore per i quali non si è tenuta annotazione separata, se
l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non
prevalenti supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.
I
modelli, debitamente compilati e sottoscritti, devono essere trasmessi
all'amministrazione finanziaria unitamente alla dichiarazione dei redditi:
-
entro il 31 luglio 2000, per tutte le imprese individuali e le società di
persone:
-
entro un mese dall'approvazione del bilancio o entro 6 mesi dalla chiusura del
periodo di imposta (per i soggetti IRPEG non tenuti all'approvazione del
bilancio) per tutte le società di capitali. In ogni caso, per i soggetti IRPEG
con termine di presentazione della dichiarazione di redditi con scadenza tra il
1 gennaio 2000 ed il 20 luglio 2000, il termine per la presentazione scade il
20 luglio 2000.
Nell'ipotesi
di trasmissione telematica delle dichiarazioni contenenti la trasmissione dei
dati per gli studi di settore il termine ultimo è fissato al 15 novembre 2000
(D.P.C.M. 20 aprile 2000, in G.U. 28 aprile 2000, n.98).
Con
riferimento al software GERICO 2000, si raccomanda di provvedere ad installare
i successivi aggiornamenti rilevabili dal sito Internet del Ministero delle
finanze (www.finanze.it).
Per
quanto riguarda la compilazione dei modelli si riporta di seguito una guida
predisposta dall'ANCE.
STUDI
DI SETTORE PER L'EDILIZIA
GUIDA
ALLA COMPILAZIONE
DEL
MODELLO PER LA
COMUNICAZIONE
DEI DATI
AL
MINISTERO DELLE FINANZE
Con
la pubblicazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
degli studi di settore si ha ora un quadro completo degli adempimenti posti a
carico delle imprese per l'applicazione e la comunicazione dei dati per gli
studi di settore.
In
particolare le imprese sono tenute:
1-
alla compilazione dell'apposito quadro della dichiarazione dei redditi relativo
ai "dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e degli studi
di settore" nel quale devono essere indicati gli elementi contabili da
utilizzarsi ai fini dello studio di settore;
2-alla
compilazione del "modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore" (SG69A; SG69B; SG69C; SG69D;
SG69E a seconda del codice di attività utilizzato).
Tale
modello contiene anche il "quadro z"nel quale devono essere inserite
nuove informazioni che saranno utilizzate per la manutenzione e la modifica
degli studi di settore per gli anni successivi.
Si
richiama l'attenzione sull'importanza di completare correttamente anche tale
ultimo quadro, essenziale per apportare i correttivi alle anomalie riscontrate
negli studi in questo primo anno di applicazione.
Una
volta in possesso di tali informazioni è possibile procedere con l'applicazione
del supporto informatico GERICO 2000
per verificare la congruità o meno dei ricavi che l'impresa si appresta
a dichiarare. In caso di ricavi stimati dagli studi di settore inferiori a
quelli risultanti dagli atti contabili, l'impresa può decidere di adeguarsi in
sede di dichiarazione, versando la maggiore imposta senza applicazione di
sanzioni. In relazione alle anomalie riscontrate nella costruzione degli studi
di settore per l'edilizia, per il solo anno 1999 per le imprese che dichiarano
ricavi superiori a 2 miliardi di lire (e sino a 10 miliardi), l'applicazione
dello studio avrà carattere sperimentale. Ciò significa che l'impresa che si
discosta dai ricavi stimati sulla base degli studi di settore potrà invocare la
non attendibilità della stima causata, ad esempio, dalla presenza di rimanenze
valutate a costo per le quali GERICO 2000 stima erroneamente ricavi, a causa
della incompletezza del questionario con il quale erano state chieste le
informazioni (il nuovo modello di comunicazione dei dati, quadro Z, prevede
come nuova richiesta di informazione di indicare la presenza di esistenze
iniziali e rimanenze finali relative a lavori di propria promozione in corso di
esecuzione o eseguiti su commessa di durata infrannuale valutati a costo). Allo
stesso modo l'impresa potrà evidenziare tutte le informazioni fornite nel
modello per la manutenzione degli studi che rendono inattendibile, nel caso
concreto, le stime di GERICO 2000.
Sul
punto il Ministero delle finanze fornirà dei chiarimenti in una circolare di
prossima emanazione. L'ANCE si sta adoperando affinché, in ogni caso, sia
specificato che, per le imprese con ricavi dichiarati superiori a 2 miliardi,
lo scostamento dei ricavi dichiarati da quelli stimati da GERICO 2000 non è
sufficiente a motivare, da solo, l'accertamento sulla base degli studi di
settore.
Si
forniscono di seguito alcune precisazioni utili alle imprese associate, da
tener presente in sede di compilazione dei modelli, ad integrazione delle
istruzioni ministeriali che si ritiene non essere sufficienti in alcuni punti
per comprendere cosa e dove inserire sia i dati contabili che quelli
strutturali. Per le singole voci dei prospetti non richiamate si rinvia alle
istruzioni ministeriali.
UNICO
2000 - DATI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGI STUDI DI SETTORE
Per
le imprese in contabilità ordinaria (pressoché la totalità delle imprese
associate) il quadro da compilare è quello contraddistinto dalla sigla RF (da
RF55 a RF72 per le imprese individuali ; da RF58 a RF75 per le società di
persone e per le società di capitali).
Di
seguito si fa riferimento al modello unico per le persone fisiche (da RF55 a
RF72). I medesimi chiarimenti si intendono riferiti anche al corrispondente
rigo della dichiarazione delle società di persone e di capitali che presenta
l'identica richiesta di informazioni:
RF55
- RF56 < vedi istruzioni ministeriali>
RF57
< vedi istruzioni ministeriali>
RF58
< rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e
sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale> . Deve
essere qui indicato il valore complessivo di tutte le rimanenze finali relative
a merci e lavori in corso o già ultimati alla fine del periodo di imposta,
valutati < a costo> ai sensi dell'art.59 del TUIR 917/86, e, in
particolare, la somma di tutte le rimanenze presenti alla fine del periodo di
imposta 1999 relative a:
-
costo delle merci (tra i quali i cd beni finiti per l'edilizia quali porte,
infissi, sanitari, termosifoni, caldaie, ecc.);
-
costo delle materie prime e semilavorate;
-
costi sostenuti per i lavori in corso di propria promozione;
-
costi sostenuti per i lavori ultimati, di propria promozione;
-
costi per i lavori su commessa di durata inferiore ai 12 mesi (a cavallo tra
due esercizi).
Sempre
nel rigo RF58 nella voce < di cui relative a prodotti finiti> occorre
indicare distintamente il costo sostenuto per lavori ultimati di propria
promozione e, cioè, non eseguiti su commessa (es. edifici o opere ultimate
presenti come rimanenze alla fine del periodo di imposta 1999). Tali costi costituiscono
parte integrante del valore indicato nel rigo RF58, che qui deve essere
indicato separatamente.
RF59
- Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata
ultrannuale. Va indicato il valore delle rimanenze finali relative a lavori
eseguiti su commessa con tempo di esecuzione superiore a 12 mesi, valutate
sulla base dei corrispettivi pattuiti (art.60 del TUIR), ovvero sulla base dei
costi sostenuti, ai sensi dell'art.60, comma 5 del TUIR. Sempre nel rigo RF59,
nella sottovoce <di cui all'art.60, comma 5 del TUIR>, deve essere
indicato separatamente il valore delle eventuali rimanenze finali relative a
lavori su commessa di durata ultrannuale valutate a costo. Tale valore, come
già detto, è già compreso nella cifra indicata nel rigo RF59.
RF60
- Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e
sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale. In tale rigo
vengono chieste le stesse informazioni già indicate nel rigo RF58 con
riferimento, però, alle esistenze iniziali presenti all'inizio del periodo di
imposta 1999 (merci e lavori in corso o ultimati, valutati a costo ai sensi
dell'art.59 del TUIR 917/86).
In
particolare, deve essere indicata la somma delle esistenze iniziali relative a:
-
costo delle merci (es. beni finiti per l'edilizia);
-
costo delle materie prime e semilavorate;
-
costi sostenuti per lavori in corso di propria promozione;
-
costi sostenuti per lavori ultimati, di propria promozione;
-
costi per i lavori su commessa di durata inferiore a 12 mesi (a cavallo tra due
esercizi).
Sempre
nel rigo RF60 nella sottovoce: <di cui relative a prodotti finiti> deve
essere indicato il costo sostenuto per il lavori ultimati, direttamente
promossi dall'impresa (cioè non eseguiti su commessa, es. edifici e opere
ultimate presenti all'inizio del periodo di imposta e, quindi, realizzati con
costi sostenuti in anni precedenti). Tali costi costituiscono parte integrante
del valore già indicato nel rigo RF60, che qui deve essere indicato
separatamente.
RF61
- Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata
ultrannuale. Va indicato il valore delle esistenze iniziali presenti in
bilancio all'inizio del periodo di imposta 1999 relative a lavori eseguiti su
commessa con tempo di esecuzione superiore a 12 mesi, valutate sulla base dei
corrispettivi pattuiti (art.60 TUIR), ovvero sulla base dei costi sostenuti
(art.60, comma 5 del TUIR). Sempre nel rigo RF61, nella sottovoce : <di cui
all'art.60, comma 5 del TUIR> deve essere indicato separatamente il valore
delle eventuali esistenze iniziali relative a lavori su commessa di durata
ultrannuale valutate a costo. Tale valore è già compreso nella cifra indicata
nel rigo RF61.
RF62
- Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci.
Devono essere indicati i costi sostenuti nell'anno di materie prime e
semilavorate, di merci (beni finiti per l'edilizia) e per la realizzazione dei
lavori di propria promozione affidati a terzi esterni all'impresa (dati in
appalto o altre prestazioni di servizi). Non devono essere qui indicati i costi
sostenuti in relazione a lavori non di propria promozione acquisiti su commessa
(cioè acquisiti in appalto) e realizzati mediante la concessione di subappalti
(questi ultimi devono essere indicati tra i costi di cui al successivo rigo
RF63).
RF63
- Costo per la produzione di servizi. Devono essere qui indicati i costi
sostenuti per la realizzazione dei lavori acquisiti su commessa (cioè in
appalto) e realizzati mediante l'affidamento dei lavori in subappalto, cioè a
terzi esterni all'impresa appaltatrice.
RF64-RF69
- Vedi istruzioni ministeriali alla dichiarazione dei redditi.
RF70
- Spese per acquisti di servizi. Devono essere qui indicate, sostanzialmente,
le spese sostenute nel periodo di imposta 1999 per la gestione amministrativa
dell'impresa affidata a terzi esterni all'impresa (es. contabilità, paghe e
contributi, consulenze organizzative ecc.).
RF71-72
- Vedi istruzioni ministeriali.
SCHEDA
DEI DATI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI
DI
SETTORE
Il
modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore
è parte integrante di Unico 2000.
Ferme
restando le istruzioni a corredo del modello di comunicazione dei dati che
devono essere seguite per evitare errori nella compilazione, si forniscono di
seguito alcune ulteriori indicazioni con riferimento al modello SG69E relativo
anche al codice di attività 45.21.0, il più ricorrente tra le imprese
associate. In ogni caso tali osservazioni valgono anche per tutti e 4 gli altri
modelli.
QUADRO
D - Elementi specifici dell'attività- Funzioni di produzione. Nei righi da D34
a D36 nella prima colonna relativa all'attività svolta in proprio, il numero
dei dipendenti cui far riferimento è quello massimo occupato nel 1999.
QUADRO
Z - Dati complementari. La compilazione di tale quadro, che non influenza il
calcolo dei ricavi congrui sulla base di GERICO 2000, risulta essenziale per
l'aggiornamento, la manutenzione e le correzioni degli studi di settore per il
periodo di imposta successivo al 1999:
RIGHI
Z03 e Z04 - Prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata
ultrannuale. Deve essere qui indicato l'ammontare dei costi sostenuti con
riferimento a tutti i lavori in corso di propria promozione e, quindi, non
ultimati, presenti, rispettivamente, all'inizio e alla fine del periodo di
imposta 1999, nonché dei lavori eseguiti su commessa di durata inferiore a 12
mesi (a cavallo tra due esercizi):
-
nel rigo Z03 il valore indicato è pari alla somma:
-
dei costi sostenuti in anni precedenti al 1999 per la produzione delle
esistenze iniziali relative a lavori in corso di propria promozione, presenti
all'inizio del periodo di imposta 1999;
-
dei costi sostenuti, sempre in anni precedenti al 1999, per i lavori eseguiti
su commessa di durata inferiore a 12 mesi (valutati a costo ai sensi
dell'art.59, comma 5 TUIR) presenti all'inizio del periodo d'imposta 1999;
-
nel rigo Z04 il valore indicato è pari alla somma:
-
dei costi sostenuti nel 1999 e in anni precedenti relativamente ai lavori di
propria promozione e non ultimati alla fine del periodo di imposta 1999;
-
dei costi sostenuti nel 1999 per i lavori su commessa (acquisiti in appalto) di
durata inferiore a 12 mesi, non ultimati alla fine del periodo di imposta 1999
(a cavallo tra due esercizi).
RIGHI
Z05-Z06 - Modalità di realizzazione dei lavori. Il modello richiede qui di
indicare, in percentuale, le diverse modalità di realizzazione dei lavori nel
corso dell'anno 1999, rispetto all'intera produzione dell'anno:
-
Z05. Indicare la percentuale dei lavori realizzati direttamente dall'impresa a
prescindere dalle modalità di acquisizione (propria promozione, appalto o
subappalto) ;
-
Z06. Indicare la percentuale dei lavori realizzati dall'impresa mediante
l'affidamento a terzi, cioè i lavori realizzati nel 1999, mediante la
concessione a terzi di appalti (per lavori di propria promozione) o subappalti
(per lavori acquisiti in appalto).
Z44
- Z62. Specializzazioni. Indicare in percentuale l'attività effettivamente
svolta in rapporto all'intera produzione dell'anno 1999, con riferimento alle
singole specializzazioni indicate nel modello.
Attenzione
anche se il modello fa riferimento alla <percentuale sui ricavi> la
percentuale che deve essere indicata prescinde dal fatto che tale attività
abbia determinato ricavi o incrementi di rimanenze, ma si riferisce
all'attività effettivamente svolta nel corso del 1999 in rapporto all'intera
produzione. Sul punto il Ministero delle finanze fornirà, in ogni caso, delle
specifiche precisazioni con una circolare in corso di emanazione.