LEGGE
DI STABILITÀ 2014 – MISURE FISCALI DI INTERESSE PER IL SETTORE EDILE
La legge 27 dicembre 2013 n° 147
recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di Stabilità 2014)” ha introdotto nuove e significative
disposizioni in materia fiscale di interesse per il comparto edile.
Si fornisce una prima illustrazione
delle principali norme in vigore dal 1° gennaio 2014, con riserva di una ulteriore
più articolata ed approfondita disanima.
a) Sconto
Irap su nuove assunzioni
Viene previsto il riconoscimento di
uno sconto dell’Irap ai datori di lavoro che assumono dipendenti, a tempo
indeterminato, incrementando il numero dei lavoratori impiegati nell’anno
precedente.
Lo sconto in parola consiste nella
deduzione, ai fini del calcolo dell’Irap, del costo del lavoro dei lavoratori
neoassunti (solo per quelli che hanno determinato un incremento dei livelli
occupazionali rispetto all’anno precedente) entro il tetto massimo di 15.000
euro per dipendente e comunque entro il limite dell’incremento complessivo del
costo del lavoro risultante dal conto economico.
La deduzione opera dall’anno nel quale
interviene l’incremento occupazionale e nei due esercizi successivi. Il
risparmio massimo ai fini Irap è quindi pari ad euro 585 (3,90% di 15.000) per
dipendente neoassunto per tre anni.
La deduzione decade qualora nell’anno
o negli anni seguenti il numero dei lavoratori risulti pari o inferiore a
quello nel quale si è verificata l’assunzione.
b) Deduzione
dalle imposte sui redditi di impresa dell’Imu versata per i fabbricati
strumentali
Viene stabilita la deducibilità, dal
reddito di impresa imponibile ai fini Irpef/Ires, di una quota dell’Imu versata
e relativa ai soli fabbricati strumentali dell’azienda.
La deduzione non opera ai fini
dell’Irap.
La deduzione dell’Imu versata per i
citati fabbricati viene fissata:
-
nella
misura del 30% per l’anno di imposta 2013;
-
nella
misura del 20% per l’anno di imposta 2014.
La norma consente la deducibilità
dell’Imu relativa sia i fabbricati strumentali per destinazione, cioè
utilizzati per l’esercizio dell’attività di impresa, sia i fabbricati
strumentali per natura, cioè aventi categoria catastale diversa da quella
abitativa.
La disposizione invece non si applica
alle aree edificabili ed agli immobili destinati alla vendita i così detti
“beni merce” indipendentemente dalla categoria catastale nella quale sono
classificati.
c) Rivalutazione
del valore fiscale dei terreni
Viene prevista la riapertura dei
termini per procedere alla rivalutazione ai fini fiscali del valore dei terreni
ed aree edificabili mediante il pagamento di un imposta sostitutiva.
L’imposta, pari al 4%, riguarderà i
citati beni posseduti alla data del 1° gennaio 2014 e potrà essere versata in
un unica soluzione o mediante versamento rateale.
Il termine per il versamento della
prima rata o dell’importo complessivo in unica soluzione è fissato al 30 giugno
2014.
Entro la citata data dovrà inoltre
essere predisposta ed asseverata la perizia di stima del valore del bene
oggetto della rivalutazione.
d) Compensazione
dei crediti di imposta - Visto di
conformità
Viene previsto l’obbligo di far
apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi al fine di poter
compensare i crediti di imposta di ammontare pari o superiore a 15.000 euro.
Il visto viene apposto dal
responsabile dei centri di assistenza fiscale (CAF) o in alternativa dal
Collegio Sindacale dei Revisori (per le imprese dotate di detto Organo).
e) Benefici
fiscali per interventi di recupero del patrimonio immobiliare
Vengono confermati i “bonus fiscali”
per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.
In particolare le detrazioni in parola
risultano così confermate:
-
per
le opere di recupero (manutenzioni, ristrutturazioni ecc.), nella misura del
50% entro il limite di 96.000 euro per unità immobiliare;
-
per
gli interventi di prevenzione antisismica per l’abitazione principale ed i
fabbricati a destinazione produttiva nella misura del 65%, sino a 96.000 euro;
-
per
le opere destinate al risparmio energetico nella misura del 65%.
La proroga dei benefici è fissata sino
alla data del 31 dicembre 2014. Per gli interventi di riqualificazione
energetica la proroga dei benefici, per i lavori eseguiti sulle parti comuni
condominiali o su tutte le unità immobiliari dell’edificio, è sino al 30 giugno
2015.
f)
Nuova tassazione comunale
La legge di stabilità riscrive
l’imposizione fiscale immobiliare sulla “casa” con decorrenza 1°gennaio 2014.
Viene infatti introdotta una nuova
imposta la “IUC”” che ricomprende l’Imu, la Tasi (tassa sui servizi
indivisibili dei Comuni) e la Tari (tassa sui rifiuti), che sostituisce la
tassa sui rifiuti urbani.
Imu
Per quanto attiene l’Imu è confermata
dal 2014 l’esenzione dal tributo per la prima casa di abitazione non di lusso e
relative pertinenze, ad eccezione degli immobili iscritti in catasto nelle
categoria A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) ed A/9 (castelli e palazzi).
Per le seconde case l’aliquota massima
che il Comune potrà stabilire è fissata nella percentuale del 1,06%.
Per gli immobili delle imprese
destinati alla vendita, così detti “merce”, vengono confermate le disposizioni
oggi in vigore, ossia l’esclusione dall’applicazione dell’Imu a condizione che detti
immobili siano classificati tra le rimanenze e non siano locati.
Tasi
La nuova tassa la Tasi, è destinata a
coprire le spese dei Comuni per i così detti servizi indivisibili
(illuminazione pubblica, pulizia delle strade ecc.).
La base imponibile su cui calcolare
l’imposta è la stessa cui fare riferimento per l’Imu (rendita catastale
rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente stabilito, ad es. 160 per
immobile residenziale).
La nuova imposta si applica a tutti
gli immobili quindi anche ai “beni merce” delle imprese edili.
L’imposta è posta a carico del
proprietario e, pro quota, dell’eventuale occupante dell’immobile (per una
percentuale variabile dal 10 al 30% a seconda di quanto stabilito dal Comune
con proprio regolamento).
L’aliquota base, fissata dalla legge,
è pari all’1 per mille della base imponibile.
I Comuni possono variare tale
aliquota:
-
in
diminuzione, sino ad azzerarla;
-
in
aumento, a condizione che la somma delle aliquote IMU e TASI non superi il 10,6
per mille.
Per l’anno 2014 la definizione
dell’aliquota massima che i Comuni possono stabilire viene prevista nella
misura del 2,5 per mille.
Si segnala che il Governo (mediante
emendamento ad un decreto legge) ha predisposto una modifica volta a stabilire
un incremento di detta aliquota base.
Tari
La Tari dovrà coprire interamente i
costi sostenuti per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani.
E’ dovuta, come la Tasi, ed è posta a
carico del possessore/detentore di immobili (locale o area scoperta a qualsiasi
uso adibiti) idonei a produrre rifiuti urbani o assimilati.
La tariffa è commisurata alla
superficie calpestabile dell’unità immobiliare, già assoggettata all’attuale
TARES (o TIA), con aliquota che verrà definita dal Comune con proprio regolamento.
g) Compravendita
di immobili – Deposito al Notaio del prezzo pattuito
La legge di stabilità prevede che il
pagamento del corrispettivo dovuto a seguito della compravendita immobiliare
venga effettuato dal notaio dopo aver effettuato la relativa trascrizione nei
registri immobiliari dell’atto di compravendita stesso.
Ciò al fine di garantire il compratore
della insussistenza di altre trascrizioni di diritti reali sul bene
compravenduto.
A tal fine la norma prevede che il
prezzo pattuito venga dato in deposito al notaio che provvederà quindi a
trasmetterlo al venditore espletate le operazioni di trascrizione negli
appositi registri.
La disposizione non è immediatamente
operativa in quanto viene prevista l’emanazione di apposito regolamento volto a
disciplinare tale nuova modalità che dovrà essere licenziato entro 120 giorni
decorrenti dal 1° gennaio 2014.
h) Tracciabilità
dei canoni di locazione
Viene previsto l’obbligo del pagamento
dei canoni di locazione per l’affitto di immobili residenziali, con esclusione
di quelli relativi ad edilizia pubblica, con modalità che ne prevedano la
tracciabilità. Viene quindi escluso il pagamento in contanti.
Detto obbligo rileva indipendentemente
dall’importo del canone di locazione.
i)
Deducibilità dei canoni di leasing
immobiliare
Per i nuovi contratti di leasing
stipulati dal 1° gennaio 2014 e relativi a beni immobili, la legge di Stabilità
2014 modifica il periodo di deducibilità dei canoni di leasing, che passa dagli
attuali 18 a 12 anni.