APERTURA
CANTIERI - OBBLIGO DI DENUNCIA ALL'UFFICIO IVA
Il
Ministero delle finanze con la circolare n. 98 del 17.5.00 "Risposte a
quesiti in materia di imposte dirette, Irap, Iva, sanzioni tributarie e
varie" ha fornito indicazioni in merito all'obbligo di comunicazione di
apertura dei nuovi cantieri all'ufficio IVA.
Si
riporta di seguito il chiarimento ministeriale.
D.
Una società stipula contratti per la fornitura di grandi impianti industriali.
La realizzazione degli stessi costringe l'appaltatore a compiere attività, che
possono protrarsi per alcuni mesi (da tre a nove mesi circa), direttamente nel
cantiere aperto presso il domicilio (italiano o comunitario o extracomunitario)
del cliente.
Sussistono
obblighi di denuncia ai sensi dell'art. 35 del DPR n. 633del 1972?
R.
Si ritiene che, nella fattispecie prospettata, il contribuente sia obbligato a
presentare la dichiarazione di variazione per comunicare all'Ufficio il luogo
in cui viene ad essere svolta l'attività connessa all'appalto.
Al
riguardo si ricorda che la Commissione Tributaria Centrale, con la decisione 10
luglio - 1 ottobre 1986, 7353, si è già espressa in tal senso chiarendo che
l'apertura di un cantiere edile, di rilevante durata e consistenza, non può
ritenersi esclusa dall'obbligo di comunicazione della variazione previsto
dall'art. 35 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto detto adempimento,
"di notevole natura sostanziale, è finalizzato all'esercizio del controllo
sull'attività dell'impresa da parte dell'Ufficio IVA".