IMPOSTA
DI REGISTRO - CONTRATTI DI AFFITTO "TRANSITORI"
(Dir.
Reg. Entrate Lombardia, Circ. 12 aprile 2000, n. 14)
La
Direzione regionale delle entrate della Lombardia ha chiarito che il
trattamento fiscale agevolato previsto dalla nuova disciplina dei contratti di
locazione di immobili urbani adibiti a uso abitativo, consistente
nell'applicazione dell'imposta proporzionale di registro sul 70 per cento del
corrispettivo annuo pattuito nei contratti stessi anziché sull'intero (art. 8,
legge n. 431/1998), vale per:
-
i contratti-tipo predisposti sulla base di quanto stabilito in appositi
accordi, definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia
e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;
-
i contratti destinati a soddisfare le esigenze abitative di studenti
universitari, se conformi ai contratti-tipo definiti dagli accordi tra comuni
sede di università o di corsi universitari distaccati, eventualmente d'intesa
con i comuni limitrofi, con la partecipazione delle organizzazioni della
proprietà edilizia, delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei
conduttori, delle aziende per il diritto allo studio e delle associazioni degli
studenti;
-
stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze
abitative di carattere transitorio.
Esclusione
Al
di fuori delle ipotesi relative alle abitazioni di studenti universitari e di
contratti con gli enti locali, la riduzione della base imponibile non si
applica a nessun altro contratto di locazione volto a soddisfare esigenze
abitative di natura transitoria.