PRECISAZIONI
SUI CODICI TRIBUTO DEL NUOVO
MOD.
F24
(Ministero
finanze, Ris. 24/5/00, n. 69/E)
Il
Ministero delle finanze ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle
avvertenze del nuovo modello F24 e, con l'occasione, ha riepilogato le
informazioni sui codici tributo sostituiti, soppressi e di nuova istituzione
(D.M. 31 marzo 2000 e Circ. n. 83/E ).
Periodo
d'imposta
I
soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare devono
indicare nella colonna "anno di riferimento" dello stesso modello
F24:
-
il primo dei due anni solari interessati, in corrispondenza dei codici tributo
dei saldi e degli acconti;
-
l'anno solare cui si riferisce il versamento, in corrispondenza dei codici
tributo delle ritenute alla fonte e dell'IVA periodica.
Procedure
conciliative
Per
l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale e la definizione
agevolata, ferma restando l'utilizzazione del nuovo modello F24, i nuovi codici
tributo (elencati nella circolare) devono essere impiegati esclusivamente con
riferimento agli atti impositivi recanti il "codice atto", e non,
invece, per quelli che, predisposti antecedentemente al 1° maggio 2000, sono
privi di tale indicazione. Per questi ultimi, quindi, i contribuenti che
aderiscono a questi istituti conciliativi:
-
devono continuare a utilizzare i vecchi codici tributo, che fino al 30 aprile
venivano usati con il modello F23 o con il "vecchio" modello F24;
-
nel nuovo modello F24 devono riempire lo spazio "codice ufficio", ma
non quello "codice atto".