PROGETTAZIONE,
OMOLOGAZIONE E IMPIEGO DELLE BARRIERE STRADALI - D.M. 15/10/96 E LA CIRCOLARE
MINISTERIALE 16/10/96 N. 4622
Sulla
G.U. n. 283 del 3/12/1996 sono stati pubblicati il D.M. 15 ottobre 1996 e la
circolare ministeriale 16 ottobre 1996 n. 4622.
Il
D.M. 15 ottobre 1996 aggiorna e sostituisce le "Istruzioni tecniche per la
progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di
sicurezza"e le "Prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di
sicurezza stradale ai fini dell'omologazione" indicate nel precedente D.M.
del 18 febbraio 1992 come Allegato 1 e Allegato 1A.
Da
un confronto dei testi delle Istruzioni tecniche le principali modifiche
risultano essere:
All'art.
3 "Indicazioni delle zone da proteggere" il comma 3 è così modificato:
la protezione prevista deve riguardare almeno gli ostacoli fissi, laterali o
centrali isolati, quali pile di ponti, fabbricati, tralicci di elettrodotti,
portali della segnaletica, ovvero alberature etc., entro una fascia di 5 m dal
ciglio esterno della carreggiata: in ogni caso la protezione verrà realizzata
senza danneggiare l'alberatura, adattandosi allo spazio disponibile ed agli
altri vincoli conseguenti alla presenza delle piante;
All'art.
6: "Classificazione delle barriere" sono ridefiniti i valori degli
indici di severità delle singole classi nel seguente modo: le barriere di tipo
a), b) e c) di cui all'art. 1 si classificano, in relazione all'indice di
severità definito all'art. 4, come segue:
-
classe A1: barriere di sicurezza che ammettono un indice di severità minimo di
40 k Nm;
-
classe A2: barriere di sicurezza che ammettono un indice di severità minimo di
80 k Nm;
-
classe A3: barriere di sicurezza che ammettono un indice di severità minimo di
130 k Nm;
-
classe B1: barriere di sicurezza che ammettono un indice di severità minimo di
250 k Nm;
-
classe B2: barriere di sicurezza che ammettono un indice di severità minimo di
450 k Nm;
-
classe B3: barriere di sicurezza che ammettono un indice di severità minimo di
600 k Nm.
Le
barriere di tipo d) non sono classificabili in base ad un indice di severità
specifico ed il loro impiego sarà curato dal progettista della sicurezza
stradale con i criteri di cui all'art. 7.
All'art.
7: "Criteri di scelta delle barriere di sicurezza" al comma 3 si fa
riferimento non più alle norme CNR ma alla classificazione prevista dal decreto
legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada). Conseguentemente
cambia la tabella A nel seguente modo:
Destinazione
sparti- bordo bordo
tipo
di strade traffico traffico laterale ponte
a b c
Autostrade
(A) I B1 A3 B2
II B2 B1 B2
Strade
extr.princ.(B) III B3 B2 B3
Strade
extr.secon.(C) I A3* A2 B1
II B1* A3 B2
Strade
urb. di
scorr.
(D) III B1* B1 B2
Strade
urb. di
quart.
(E) I - A1 B1
II - A1 B1
Strade
locali (F) III - A3 B1
*
Ove esistenti
La circolare
15 ottobre 1996 aggiorna l'elenco
degli istituti autorizzati all'esecuzione di prove d'impatto in scala
reale su barriere stradali di sicurezza
per cui, ad oggi, gli istituti autorizzati alle prove in
conformita' a quanto previsto dal D.M.
18 febbraio 1992 n. 223, sono i seguenti:
-
il Centro prove per barriere di sicurezza stradali di Anagni - Centro
rilevamento dati sui materiali di
Fiano Romano della Societa' Autostrade S.p.A.;
-
il L.I.E.R., Laboratoire d'essais INRETS - Equipments de
la Route, con sede in D29 Route de Cremieu B.P. 382 69125
Lyon Satolas Aeroport - Francia.
Ai sensi
dell'art. 9 del citato D.M.
n. 223, l'Ispettorato generale per la circolazione e
la sicurezza stradale indicherà, con
propria circolare, eventuali aggiornamenti dell'elenco degli istituti autorizzati.