APPALTI PUBBLICI - ELEMENTI DISTINTIVI TRA   APPALTO E VENDITA

(Cass. Civile, Sez. II, 17/12/1999, n. 14209

 

La distinzione tra vendita ed appalto nel caso in cui la prestazione di una parte consista sia in un dare sia in un facere, non si esaurisce nel dato meramente oggettivo del raffronto fra il valore della materia e il valore della prestazione d'opera, ma č necessario avere riguardo alla volontā dei contraenti, per cui si ha appalto quando la prestazione costituisce un mezzo per la produzione dell'opera e il lavoro č lo scopo essenziale del negozio in modo che le modifiche da apportare alle cose pur rientranti nella normale attivitā produttiva imprenditoriale si obbliga a fornirle ad altri, consistono non giā in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarli alle specifiche esigenze del destinatario della prestazione, ma sono tali da dare luogo ad un opus perfectum inteso come effettivo e voluto risultato della prestazione.