APPALTI
PUBBLICI - ELEMENTI DISTINTIVI TRA
APPALTO E VENDITA
(Cass.
Civile, Sez. II, 17/12/1999, n. 14209
La
distinzione tra vendita ed appalto nel caso in cui la prestazione di una parte
consista sia in un dare sia in un facere, non si esaurisce nel dato meramente
oggettivo del raffronto fra il valore della materia e il valore della
prestazione d'opera, ma č necessario avere riguardo alla volontā dei
contraenti, per cui si ha appalto quando la prestazione costituisce un mezzo
per la produzione dell'opera e il lavoro č lo scopo essenziale del negozio in
modo che le modifiche da apportare alle cose pur rientranti nella normale
attivitā produttiva imprenditoriale si obbliga a fornirle ad altri, consistono
non giā in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarli alle
specifiche esigenze del destinatario della prestazione, ma sono tali da dare
luogo ad un opus perfectum inteso come effettivo e voluto risultato della
prestazione.