APPALTI PUBBLICI - LEGITTIMITA' DELL'ESCLUSIONE DALLA GARA PER DIFETTO       DELL' IMPEGNO A PRESTARE LA CAUZIONE DEFINITIVA

(T.A.R. Bari, Sez. I, 4/4/2000, n. 1401)

 

Sono illegittimi, perché in contrasto con il bando di gara e con l'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, numero 109, come modificata dalla legge 18 novembre 1998, numero 415, gli atti dirigenziali di riapertura della gara d'appalto e di successiva aggiudicazione a favore di un'impresa precedentemente esclusa in quanto la propria offerta non conteneva l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l'ipotesi in lui l'offerente risultasse aggiudicatario.

Ai fini del risarcimento per equivalente del danno subito dall'appaltatore di un'opera pubblica, l'utile economico che sarebbe derivato all'impresa dalla esecuzione dei lavori va determinato, in assenza di diversi riscontri fattuali, nella misura media del 10% dell'ammontare della base d'asta, come ribassata dall'offerta presentata dall'appaltatore medesimo, assumendo valore  referenziale la norma dell'articolo 345, legge 20 marzo 1865, numero 2248, allegato F, comunemente recepita come espressiva dil criteri generali di quantificazione del margine di profitto nei contratti con l'amministrazione.