APPALTI
PUBBLICI - LEGITTIMITA' DELL'ESCLUSIONE DALLA GARA PER DIFETTO DELL' IMPEGNO A PRESTARE LA CAUZIONE
DEFINITIVA
(T.A.R.
Bari, Sez. I, 4/4/2000, n. 1401)
Sono
illegittimi, perché in contrasto con il bando di gara e con l'articolo 30 della
legge 11 febbraio 1994, numero 109, come modificata dalla legge 18 novembre
1998, numero 415, gli atti dirigenziali di riapertura della gara d'appalto e di
successiva aggiudicazione a favore di un'impresa precedentemente esclusa in
quanto la propria offerta non conteneva l'impegno del fideiussore a rilasciare
la garanzia definitiva per l'ipotesi in lui l'offerente risultasse
aggiudicatario.
Ai
fini del risarcimento per equivalente del danno subito dall'appaltatore di
un'opera pubblica, l'utile economico che sarebbe derivato all'impresa dalla
esecuzione dei lavori va determinato, in assenza di diversi riscontri fattuali,
nella misura media del 10% dell'ammontare della base d'asta, come ribassata dall'offerta
presentata dall'appaltatore medesimo, assumendo valore referenziale la norma dell'articolo 345,
legge 20 marzo 1865, numero 2248, allegato F, comunemente recepita come
espressiva dil criteri generali di quantificazione del margine di profitto nei
contratti con l'amministrazione.