APPALTI
PUBBLICI - ILLEGITTIMA L'ESCLUSIONE A SEGUITO DI INDICAZIONE DI UNO DEI
PARTECIPANTI QUALE SUBAPPALTATORE
(Consiglio
di Stato, sez. VI, 28 febbraio 2000, n. 1056)
Non
è configurabile una situazione di collegamento o di comunanza di interessi
sanzionabile con l'esclusione nell'ipotesi di partecipazione alla medesima
gara, nel regime antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 415/1998
ove era necessaria l'indicazione da uno a sei nominativi di subappaltatori per
ciascuna opera subappaltabile, di impresa risultata aggiudicataria e di impresa
da questa indicata nominativamente in via preventiva quale potenziale
subappaltatrice.