APPALTI PUBBLICI - ILLEGITTIMA L'ESCLUSIONE A SEGUITO DI INDICAZIONE DI UNO DEI PARTECIPANTI QUALE SUBAPPALTATORE

(Consiglio di Stato, sez. VI, 28 febbraio 2000, n. 1056)

 

Non è configurabile una situazione di collegamento o di comunanza di interessi sanzionabile con l'esclusione nell'ipotesi di partecipazione alla medesima gara, nel regime antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 415/1998 ove era necessaria l'indicazione da uno a sei nominativi di subappaltatori per ciascuna opera subappaltabile, di impresa risultata aggiudicataria e di impresa da questa indicata nominativamente in via preventiva quale potenziale subappaltatrice.