CONCESSIONE
AI LABORATORI PER PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE
Sulla
Gazzetta Ufficiale del 23.3.2000 è stata pubblicata la circolare del ministero
dei lavori pubblici del 14/12/1999 n. 346/STC, che sostituisce la n° 1603 del
20 luglio 1989.
Il
campo di applicazione della circolare è relativo alla concessione ad effettuare
e certificare le prove relative a leganti idraulici, calcestruzzi, laterizi ed
acciai.
Rispetto
alla precedente norma sono state ulteriormente dettagliate le prove, e le attrezzature
necessarie per effettuarle, che i laboratori devono essere in grado di eseguire
per il controllo di qualità sui materiali da costruzione. Sono definiti i
compiti e le caratteristiche professionali del Direttore nonché del personale
del laboratorio. Novità rilevante è costituita dalla richiesta di operare
secondo gli obiettivi di garanzia della qualità, dotandosi di un "Manuale
delle procedure operative per la garanzia della qualità" redatto secondo
gli indirizzi delle norme internazionali ISO 9000.
Sono
stati specificati in dettaglio i requisiti necessari per il rilascio della
concessione, precisando anche i casi di incompatibilità con l'attività del
soggetto gestore del laboratorio.
In
particolare, per i casi in cui nel capitale sociale o fra gli amministratori vi
siano soggetti in qualche modo coinvolti nell'industria delle costruzioni, è
stata introdotta la figura del "garante", col compito di certificare
la correttezza dell'operato del laboratorio, mediante la sua azione di
controllo.
Per
quanto concerne l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, si intendono
applicabili da subito per le istanze di nuove concessioni e per quelle già
pervenute ma, alla data di pubblicazione della circolare, ancora prive del
parere favorevole del Consiglio superiore dei Lavori pubblici.
I
laboratori già autorizzati dovranno adeguarsi a tutte le prescrizioni indicate
nella circolare entro due anni. Le istanze di rinnovo seguiranno le loro
scadenze naturali e, per le scadenze ricadenti entro i due anni dalla pubblicazione
della circolare, è consentito fare riferimento alle prescrizioni della
precedente circolare del luglio 1989.