LEGGI
133 E 136 DEL 1999 - EDILIZIA AGEVOLATA - RICONTRATTAZIONE MUTUI
Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio scorso e' stato pubblicato il Decreto
del Ministro del tesoro del 24 marzo 2000 n. 110 con il quale si disciplina la
rinegoziazione del tasso dei mutui per l'edilizia agevolata.
Il
provvedimento, che attua con un ritardo di quasi un anno le previsioni delle
leggi 133 e 136 del 1999, consente la rinegoziazione a determinate condizioni,
del tasso di interesse dei mutui per l'edilizia agevolata qualora il tasso
stesso risulti superiore alla cosiddetta "soglia di usura".
Il
provvedimento, sul quale l'Associazione Bancaria Italiana con varie motivazioni
e' fortemente perplessa, chiude una vicenda che coinvolge lo Stato, le Regioni
e numerosissime famiglie che avevano contratto, negli anni scorsi, un mutuo per
l'acquisto (o l'assegnazione) di un alloggio di edilizia agevolata e che, a
seguito della discesa dei tassi di interesse registratasi nel periodo
1998-1999, si trovano ora a corrispondere un tasso di interesse assai piu'
elevato di quello corrente.
Poiche'
per i mutui di edilizia agevolata vi e' un intervento statale (diretto o
tramite le Regioni) attraverso la concessione di un contributo, variabile a
seconda del reddito del beneficiario, a copertura di una parte degli interessi
e' evidente l'importanza, in termini di risparmio per lo Stato (stimato in
7-800 mld), dell'odierno provvedimento.
D'altro
canto l'adozione di uno specifico regolamento oltre che essere prevista
dall'art. 29 della legge 133 si e' resa necessaria anche per superare alcuni
problemi tecnici connessi alla struttura dei mutui edilizi ed in particolare di
quelli agevolati.
L'ANCE,
unitamente ad altre organizzazioni di categoria, dopo avere a suo tempo
promosso la norma, ha collaborato, in sede tecnica, alla formulazione del
provvedimento richiedendo pero' il mantenimento all'edilizia residenziale dei
risparmi derivanti allo Stato dalla rinegoziazione.
Di
seguito si illustrano i principali contenuti del regolamento con particolare
riferimento ai mutuatari:
-in
sede di prima applicazione la rinegoziazione avra' effetto retroattivo a
partire dal 1 luglio 1999 a condizione che la domanda sia presentata entro il 9
giugno 2000. Il tasso sara' pari al minor tasso effettivo globale medio
rilevato nel periodo luglio 1999 - maggio 2000;
-in
via ordinaria il nuovo tasso verra' invece praticato a decorrere dal primo
rateo di interessi maturato successivamente alla data di presentazione della
domanda di rinegoziazione;
-la
rideterminazione riguardera' le quote di interesse mentre rimarranno invariate
le quote di capitale;
-il
tasso a carico del mutuatario non dovra' comunque risultare superiore a quello
previsto nell'operazione originaria;
-i
mutuatari, per i quali l'ente non abbia accertato il possesso dei requisiti
soggettivi (questa fattispecie e' frequente in programmi piu' vecchi quali
quelle della legge 166/75 e 513/77) devono autocertificarli;
-la
domanda di rinegoziazione presentata all'istituto mutuante dal mutuatario
ovvero dalla Regione o dal Ministero dei lavori pubblici (per i programmi di
propria competenza) e' efficace nei confronti di tutti i soggetti interessati;
-la
rinegoziazione e' azionabile una sola volta per ciascun mutuo su richiesta
degli enti (Regioni, Stato) ovvero dei mutuatari.