INCENTIVI
INDUSTRIALI - LEGGI 341/1995 E 488/1992
Incentivi
automatici - Legge 341/1995
Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2000 è stata pubblicata la Deliberazione
15 febbraio 2000 del CIPE che prevede l'estensione delle agevolazioni in forma
automatica nelle aree depresse al settore delle costruzioni (sezione F della
classificazione delle attività economiche ISTAT), ai sensi della Legge 341/1995
così come modificata dall'art. 8 Legge 266/1997.
La
Deliberazione prevede alcune integrazioni alla disciplina degli incentivi
automatici, contenuta nella Deliberazione 18 dicembre 1997 del CIPE, in
particolare per quanto riguarda la tipologia degli investimenti ammissibili.
E'
stata infatti ampliata la tipologia di spese ammissibili ricomprendendo, tra le
altre, le spese per l'acquisto di servizi finalizzati all'acquisizione del
sistema di qualificazione del processo produttivo dell'impresa, secondo le
normative UNI EN ISO 9000.
Le
spese per la certificazione, inoltre, vengono riconosciute anche
indipendentemente dall'effettuazione di altri investimenti produttivi, nel
limite massimo del 5% dell'ultimo fatturato utile relativo alle attività produttive
dell'impresa richiedente e, in ogni caso, l'agevolazione non potrà superare i
30 milioni. La fruizione dell'agevolazione è subordinata all'avvenuto rilascio
della prevista certificazione.
La
Deliberazione prevede, inoltre, per i beni per i quali non sia previsto
l'impianto e l'utilizzo stabile in una unità locale dell'impresa beneficiaria,
che tali beni possano circolare nell'ambito del territorio di un'unica regione,
applicando la più bassa delle misure percentuali di agevolazione applicabile al
territorio regionale interessato.
Le
modifiche previste, alle quali dovrà seguire una circolare operativa, si
applicheranno a partire dalla prossima riapertura dei termini delle
agevolazioni della Legge 341/1995. Si ricorda che tali incentivi sono stati delegati
alle Regioni e quindi i prossimi bandi, dopo il 1° luglio 2000, rientrano nella
competenza di ciascuna regione.
Incentivi
industriali - Legge 488/1992
Con
riguardo alla Legge 488/1992 il Ministero dell'Industria ha predisposto il
decreto 8 maggio 2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio
2000 nel quale vengono fissati i limiti di ammissibilità alle agevolazioni in
favore delle imprese operanti nel settore delle costruzioni.
Il
decreto, di cui si riassumono i principali contenuti, prevede nell'ambito dei
programmi promossi da imprese operanti nel settore delle costruzioni, fermo
restando che non sono agevolabili i mezzi di trasporto, quanto segue:
-
i beni che non sono utilizzati stabilmente nell'ambito di una unità produttiva
ubicata in una delle aree depresse per il periodo di cinque anni, sono ammessi
alle agevolazioni subordinatamente all'impegno del legale rappresentante
dell'impresa di utilizzo di tali beni nell'ambito dei cantieri dell'impresa
ubicati nella aree agevolabili di un'unica regione;
-
l'ubicazione dei singoli beni agevolati deve risultare da uno specifico
registro aggiornato;
-
l'impresa deve indicare sulla domanda in quale regione intende operare per il
suddetto periodo e deve essere titolare di una sede operativa in dette aree
risultante dal certificato di iscrizione al registro delle imprese;
-
il programma da agevolare viene inserito nella graduatoria relativa alle
attività estrattive, manifatturiere e di servizi di detta regione e concorre
all'attribuzione delle relative risorse, a fronte di un contributo calcolato
sulla base dell'aliquota minima prevista nella regione medesima per la
dimensione dell'impresa;
-
i livelli occupazionali utili per la determinazione dell'indicatore sono
rilevati con riferimento ai predetti cantieri;
-
l'impresa deve tenere presso la sede operativa il suddetto registro relativo ai
beni agevolati ed i libri matricola relativi a ciascun cantiere dai quali si
evincano i livelli occupazionali per ciascun mese e ciascun cantiere.