CONCESSIONE
AI LABORATORI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE
ROCCE ED IL RILASCIO DEI RELATIVI CERTIFICATI UFFICIALI
Sulla
Gazzetta Ufficiale del 23.3.2000 è stata pubblicata la circolare in oggetto,
che colma la lacuna esistente nel campo delle prove geotecniche, in sito e/o in
laboratorio, fino ad oggi non regolamentate da disposizioni ministeriali.
Il
campo di applicazione della circolare è relativo alla concessione ad effettuare
e certificare le prove relative ai seguenti tre settori: prove di laboratorio
sui terreni, prove di laboratorio sulle rocce e prove geotecniche in sito.
Per
ognuno dei tre settori sono state dettagliate le prove e le attrezzature necessarie
per effettuarle, sono definiti i compiti e le caratteristiche professionali del
Direttore nonché del personale del laboratorio. Novità rilevante è costituita
dalla richiesta che i laboratori operino secondo gli obiettivi di garanzia
della qualità, dotandosi di un "Manuale delle procedure operative per la
garanzia della qualità" redatto secondo gli indirizzi delle norme
internazionali ISO 9000.
Sono
stati specificati in dettaglio i requisiti necessari per il rilascio della
concessione, precisando anche i casi di incompatibilità con l'attività del
soggetto gestore del laboratorio.
In
particolare, per i casi in cui nel capitale sociale o fra gli amministratori vi
siano soggetti in qualche modo coinvolti nell'industria delle costruzioni, è
stata introdotta la figura del "garante", col compito di certificare
la correttezza dell'operato del laboratorio, mediante la sua azione di
controllo.
Per
quanto concerne l'entrata in vigore delle disposizioni, è previsto che per i
primi tre anni dalla emanazione della circolare è consentita una deroga
temporanea ad alcuni requisiti. In particolare non è richiesto il regime di
garanzia della qualità, come specificato al punto 4.2 della circolare, è
ridotto il numero minimo di addetti richiesti oltre al direttore, è ridotta la
superficie utile del laboratorio nonché l'elenco delle attrezzature minime
richieste, rispettivamente, ai punti 4.6 e 4.8 della circolare.