NON COMPETE ALLA C.C.I.A.A. INDICARE I NOMINATIVI DEI DIRETTORI TECNICI

(Nota della C.C.I.A.A. di Brescia del 11-5-2000, prot. 058500)

 

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE          IMPRESE

DETERMINAZIONE 66

 

Oggetto: istanza di iscrizione di atti e/o notizie nel registro delle imprese: "..... s.r.l.".

 

IL CONSERVATORE

Vista la domanda di iscrizione della notizia del 1° febbraio 1999 prot. N. 8858/1999 a cura del sig. ... in qualità di legale rappresentante della "... s.r.l.", iscritta al n. ... del registro delle imprese con la quale viene nominato direttore tecnico il sig. ...

Visti gli articoli 2196 e 2487 del codice civile che disciplinano la modalità di iscrizione delle notizie relative agli imprenditori in generale e agli amministratori di società a responsabilità limitata in particolare;

visti l'articolo 2188, 1° comma del codice civile che prescrive che l'iscrizione degli atti nel registro delle imprese possa avvenire soltanto nei casi previsti dalla legge;

vista la nota del 2 ottobre 1998 del provveditorato regionale alle opere pubbliche con la quale si precisa che la certificazione del Direttore Tecnico compete all'Albo Nazionale Costruttori; considerato che, l'iscrizione della figura del Direttore tecnico quale notizia economico amministrativa potrà avvenire solo una volta che l'azienda e lo stesso interessato siano iscritti nel casellario informatico presso l'osservatorio per i lavori pubblici istituito dall'art. 27 del DPR 25 gennaio 2000, n. 34;

ritenuto pertanto che, per  la fattispecie da iscrivere, manca una delle condizioni di legge di cui l'ufficio deve accertare la sussistenza ai sensi dell'articolo 11, comma 6 lettera e) del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

determina

per le motivazioni e le considerazioni in premessa, di rifiutare la nomina di direttore tecnico nella persona del sig. ...

avverte

il richiedente che contro il presente provvedimento può ricorrere, entro otto giorni dalla sua notifica, al Giudice del Registro.