NON
COMPETE ALLA C.C.I.A.A. INDICARE I NOMINATIVI DEI DIRETTORI TECNICI
(Nota
della C.C.I.A.A. di Brescia del 11-5-2000, prot. 058500)
UFFICIO
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
DETERMINAZIONE
66
Oggetto:
istanza di iscrizione di atti e/o notizie nel registro delle imprese:
"..... s.r.l.".
IL
CONSERVATORE
Vista
la domanda di iscrizione della notizia del 1° febbraio 1999 prot. N. 8858/1999
a cura del sig. ... in qualità di legale rappresentante della "...
s.r.l.", iscritta al n. ... del registro delle imprese con la quale viene
nominato direttore tecnico il sig. ...
Visti
gli articoli 2196 e 2487 del codice civile che disciplinano la modalità di
iscrizione delle notizie relative agli imprenditori in generale e agli
amministratori di società a responsabilità limitata in particolare;
visti
l'articolo 2188, 1° comma del codice civile che prescrive che l'iscrizione
degli atti nel registro delle imprese possa avvenire soltanto nei casi previsti
dalla legge;
vista
la nota del 2 ottobre 1998 del provveditorato regionale alle opere pubbliche
con la quale si precisa che la certificazione del Direttore Tecnico compete
all'Albo Nazionale Costruttori; considerato che, l'iscrizione della figura del
Direttore tecnico quale notizia economico amministrativa potrà avvenire solo
una volta che l'azienda e lo stesso interessato siano iscritti nel casellario
informatico presso l'osservatorio per i lavori pubblici istituito dall'art. 27
del DPR 25 gennaio 2000, n. 34;
ritenuto
pertanto che, per la fattispecie da
iscrivere, manca una delle condizioni di legge di cui l'ufficio deve accertare
la sussistenza ai sensi dell'articolo 11, comma 6 lettera e) del Decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
determina
per
le motivazioni e le considerazioni in premessa, di rifiutare la nomina di
direttore tecnico nella persona del sig. ...
avverte
il
richiedente che contro il presente provvedimento può ricorrere, entro otto
giorni dalla sua notifica, al Giudice del Registro.