I.N.A.I.L.
- ASSICURAZIONE DEI LAVORATORI PARASUBORDINATI - ULTERIORI PRECISAZIONI
DELL'INAIL
L'INAIL,
con comunicazione del 12 maggio 2000, al fine di approfondire l'individuazione
dei lavoratori parasubordinati che devono essere assicurati ai sensi del D.Lvo
38/2000 ha fornito ulteriori precisazioni.
La
predetta comunicazione, in primo luogo, precisa meglio restringendoli, i limiti
della parasubordinazione.
Viene
inoltre precisato che l'amministratore unico, in quanto titolare di tutti i
poteri della società, è escluso dall'obbligo assicurativo antinfortunistico.
L'INAIL
conferma altresì che l'obbligo assicurativo non sussiste per la sola
frequentazione di ambienti ove siano utilizzati terminali e macchine per
ufficio, ricorrendo il predetto obbligo solo per i lavoratori parasubordinati
che facciano uso diretto di tali apparecchi.
Si
pubblica qui di seguito il testo della citata comunicazione:
Istituto
Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione
Generale - Nota del 12 maggio 2000
Obbligo
assicurativo antinfortunistico ai lavoratori parasubordinati. Art. 5 Decreto
Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, Circolare n. 32/2000.
Pervengono
alla scrivente Direzione richieste di ulteriori chiarimenti in merito
all'individuazione dei lavoratori da assicurare ai sensi dell'art. 5, comma 1,
del Decreto legislativo n. 38/2000.
Al
riguardo, nel richiamare le istruzioni impartite con circolare n. 32/2000, data
la particolare complessità della materia, si ritiene utile fornire le seguenti
precisazioni.
1.
RILEVANZA DEL REGIME FISCALE DEI COMPENSI
Per
una più puntuale individuazione dei lavoratori parasubordinati da assicurare ai
sensi delle nuove disposizioni, si evidenzia che tale figura non ricorre
comunque qualora i compensi percepiti non siano riconducibili, ai fini fiscali,
alle previsioni dell'art. 49, comma 2, lettera a), del Testo Unico delle
imposte sui redditi n. 917/1986 e non siano determinati ai sensi dell'art. 50,
comma 8, dello stesso Testo Unico delle imposte sui redditi.
Si
citano, a titolo di esempio, le seguenti ipotesi:
-
lavoratore dipendente che, in relazione a tale qualità, partecipi a collegi o
commissioni, i cui compensi o indennità sono assimilati a quelli da lavoro
dipendente;
-
dottore commercialista che rivesta la carica di revisore o sindaco di ente o
società, i cui compensi sono considerati redditi professionali riconducibili
all'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi.
2.
AMMINISTRATORE UNICO
Per
quanto riguarda l'amministratore unico, si richiamano le considerazioni
espresse nell'ambito della succitata circolare n. 32/2000 a proposito degli
amministratori delegati ai quali il consiglio di amministrazione abbia
conferito tutti i poteri di gestione.
L'amministratore
unico, infatti, proprio in tale veste è titolare di tutti i poteri di gestione
della società, nei confronti della quale non è configurabile alcun vincolo,
nemmeno nella forma attenuata del coordinamento continuativo.
Pertanto,
anche per tale figura deve ritenersi escluso l'obbligo assicurativo
antinfortunistico introdotto dal citato art. 5 del Decreto Legislativo n.
38/2000.
3.
PRESIDENTI DI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE
Il
presidente del consiglio di amministrazione rientra, in linea generale, nelle
fattispecie tipiche individuate dall'art. 49, comma 2, lettera a) del Testo
Unico delle imposte sui redditi n. 917/1986 in quanto in tale veste, egli
compone il consiglio di amministrazione ed è pertanto
"amministratore" della società, associazione o ente di appartenenza.
Le
suddette conclusioni valgono anche qualora le norme costitutive e/o statutarie
attribuiscano al presidente funzioni propositive ed esecutive, in quanto le
stesse non configurano l'esercizio di veri e propri poteri di gestione tali da
escludere ogni vincolo, anche nella forma attenuata del coordinamento
continuativo (v. punto precedente).
Per
la definizione dei singoli casi concreti, si richiamano, tra l'altro, le
istruzioni di cui al precedente punto 1.
4.
USO DIRETTO DI VIDEO-TERMINALI E MACCHINE DA UFFICIO
Nella
circolare n. 32/2000 è stato puntualizzato che, sotto il profilo oggettivo,
l'obbligo assicurativo non ricorre per la sola frequentazione di ambienti ove
sano utilizzati video-terminali e macchine da ufficio, ritenendo che il
predetto obbligo ricorre soltanto per i lavoratori che facciano uso diretto di
tali apparecchi.
Tale
interpretazione appare supportata dal tenore del citato art. 5, comma 1, del
Decreto Legislativo n. 38/2000, il quale, sotto il profilo oggettivo, dispone
che l'obbligo in parola ricorre soltanto qualora i lavoratori parasubordinati
svolgano le attività previste dall'art. 1 del Testo Unico n. 1124/65 o, per
l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di
veicoli a motore da essi personalmente condotti.
La
specialità della norma in esame, peraltro, non ne consente l'applicazione al di
fuori dei rapporti di parasubordinazione, per i quali continuano ad applicarsi
le istruzioni e le direttive in precedenza impartite.
5.
CONDUZIONE PERSONALE DI VEICOLI A MOTORE
Nel
rimandare alle istruzioni impartite con la circolare n. 32/2000, si chiarisce
ulteriormente che l'eventuale previsione della corresponsione di un'indennità
chilometrica per l'utilizzo personale di veicolo a motore non concretizza di
per sé la ricorrenza del requisito oggettivo di cui all'art. 5 del Decreto
Legislativo n. 38/2000, qualora l'uso di detto veicolo non sia strumentale
all'attività svolta dall'utilizzatore.