I.N.A.I.L. - ASSICURAZIONE DEI LAVORATORI PARASUBORDINATI - ULTERIORI PRECISAZIONI DELL'INAIL

 

L'INAIL, con comunicazione del 12 maggio 2000, al fine di approfondire l'individuazione dei lavoratori parasubordinati che devono essere assicurati ai sensi del D.Lvo 38/2000 ha fornito ulteriori precisazioni.

La predetta comunicazione, in primo luogo, precisa meglio restringendoli, i limiti della parasubordinazione.

Viene inoltre precisato che l'amministratore unico, in quanto titolare di tutti i poteri della società, è escluso dall'obbligo assicurativo antinfortunistico.

L'INAIL conferma altresì che l'obbligo assicurativo non sussiste per la sola frequentazione di ambienti ove siano utilizzati terminali e macchine per ufficio, ricorrendo il predetto obbligo solo per i lavoratori parasubordinati che facciano uso diretto di tali apparecchi.

Si pubblica qui di seguito il testo della citata comunicazione:

 

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione Generale - Nota del 12 maggio 2000

 

Obbligo assicurativo antinfortunistico ai lavoratori parasubordinati. Art. 5 Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, Circolare n. 32/2000.

 

Pervengono alla scrivente Direzione richieste di ulteriori chiarimenti in merito all'individuazione dei lavoratori da assicurare ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto legislativo n. 38/2000.

Al riguardo, nel richiamare le istruzioni impartite con circolare n. 32/2000, data la particolare complessità della materia, si ritiene utile fornire le seguenti precisazioni.

 

1. RILEVANZA DEL REGIME FISCALE DEI COMPENSI

Per una più puntuale individuazione dei lavoratori parasubordinati da assicurare ai sensi delle nuove disposizioni, si evidenzia che tale figura non ricorre comunque qualora i compensi percepiti non siano riconducibili, ai fini fiscali, alle previsioni dell'art. 49, comma 2, lettera a), del Testo Unico delle imposte sui redditi n. 917/1986 e non siano determinati ai sensi dell'art. 50, comma 8, dello stesso Testo Unico delle imposte sui redditi.

Si citano, a titolo di esempio, le seguenti ipotesi:

- lavoratore dipendente che, in relazione a tale qualità, partecipi a collegi o commissioni, i cui compensi o indennità sono assimilati a quelli da lavoro dipendente;

- dottore commercialista che rivesta la carica di revisore o sindaco di ente o società, i cui compensi sono considerati redditi professionali riconducibili all'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi.

 

2. AMMINISTRATORE UNICO

Per quanto riguarda l'amministratore unico, si richiamano le considerazioni espresse nell'ambito della succitata circolare n. 32/2000 a proposito degli amministratori delegati ai quali il consiglio di amministrazione abbia conferito tutti i poteri di gestione.

L'amministratore unico, infatti, proprio in tale veste è titolare di tutti i poteri di gestione della società, nei confronti della quale non è configurabile alcun vincolo, nemmeno nella forma attenuata del coordinamento continuativo.

Pertanto, anche per tale figura deve ritenersi escluso l'obbligo assicurativo antinfortunistico introdotto dal citato art. 5 del Decreto Legislativo n. 38/2000.

 

3. PRESIDENTI DI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

Il presidente del consiglio di amministrazione rientra, in linea generale, nelle fattispecie tipiche individuate dall'art. 49, comma 2, lettera a) del Testo Unico delle imposte sui redditi n. 917/1986 in quanto in tale veste, egli compone il consiglio di amministrazione ed è pertanto "amministratore" della società, associazione o ente di appartenenza.

Le suddette conclusioni valgono anche qualora le norme costitutive e/o statutarie attribuiscano al presidente funzioni propositive ed esecutive, in quanto le stesse non configurano l'esercizio di veri e propri poteri di gestione tali da escludere ogni vincolo, anche nella forma attenuata del coordinamento continuativo (v. punto precedente).

Per la definizione dei singoli casi concreti, si richiamano, tra l'altro, le istruzioni di cui al precedente punto 1.

 

4. USO DIRETTO DI VIDEO-TERMINALI E MACCHINE DA UFFICIO

Nella circolare n. 32/2000 è stato puntualizzato che, sotto il profilo oggettivo, l'obbligo assicurativo non ricorre per la sola frequentazione di ambienti ove sano utilizzati video-terminali e macchine da ufficio, ritenendo che il predetto obbligo ricorre soltanto per i lavoratori che facciano uso diretto di tali apparecchi.

Tale interpretazione appare supportata dal tenore del citato art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 38/2000, il quale, sotto il profilo oggettivo, dispone che l'obbligo in parola ricorre soltanto qualora i lavoratori parasubordinati svolgano le attività previste dall'art. 1 del Testo Unico n. 1124/65 o, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti.

La specialità della norma in esame, peraltro, non ne consente l'applicazione al di fuori dei rapporti di parasubordinazione, per i quali continuano ad applicarsi le istruzioni e le direttive in precedenza impartite.

 

5. CONDUZIONE PERSONALE DI VEICOLI A MOTORE

Nel rimandare alle istruzioni impartite con la circolare n. 32/2000, si chiarisce ulteriormente che l'eventuale previsione della corresponsione di un'indennità chilometrica per l'utilizzo personale di veicolo a motore non concretizza di per sé la ricorrenza del requisito oggettivo di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 38/2000, qualora l'uso di detto veicolo non sia strumentale all'attività svolta dall'utilizzatore.