REGISTRO
- DEFINIZIONE AGEVOLATA PER LE CONTROVERSIE PENDENTI AL 1° APRILE 1998
(Dir.
Reg. Entrate Lombardia, Circ. 24 maggio 2000, n. 19)
La
Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia ha ritenuto ammissibile la
definizione agevolata, in materia di imposta di registro, nell'ipotesi di
violazioni commesse anteriormente al 1° aprile 1998, data di entrata in vigore
della riforma in materia di sanzioni tributarie non penali (artt. 16 comma 3 e
17 comma 2, D. Lgs. 472/1997), sempre che a quella data non vi sia stato alcun
formale provvedimento di contestazione o sia stata irrogata la relativa
sanzione.
Gli
Uffici, sulla base della normativa vigente prima della riforma, provvedevano a
notificare gli avvisi di accertamento di valore senza tuttavia procedere alla
liquidazione della maggiore imposta accertata e alla eventuale irrogazione
della sanzione per infedele dichiarazione di valore. In relazione a tali
controversie la notifica dell'avviso di accertamento non assume alcun rilievo
sotto il profilo sanzionatorio, pertanto il contribuente può validamente
accedere alla definizione agevolata mediante il pagamento di un quarto della
sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali
previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.