TOSAP
- ESONERO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO
(Min.
fin. Ris. 8/6/00, n.85/E)
L'esonero
dalla TOSAP previsto per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a
trasporto pubblico o privato nelle aree a ciņ destinate (art. 3, comma 63,
lett. b, legge n. 549/1995) puņ essere concesso anche per l'occupazione
permanente di aree appositamente individuate e destinate alla gestione di un
parcheggio pubblico o a pagamento.Il Ministero delle Finanze ha chiarito che il
tenore della disposizione esonerativa consente la sua applicazione anche alle
occupazioni realizzate da terzi concessionari per la realizzazione di
parcheggi. Infatti il legislatore ha inserito la parola "privato" ad
integrazione della normativa precedentemente in vigore, esprimendo in tal modo
il chiaro intento di estendere il beneficio non solo alle occupazioni
realizzate con autovetture adibite al trasporto pubblico, come i taxi, ma anche
a quelle adibite a trasporto privato.