IVA
- REGISTRO - INDICAZIONE DEL REGIME FISCALE NELL'ATTO DI VENDITA
(Cass.
Sez. trib., Sent. 18/4/00, n. 4966)
La
Corte di Cassazione ha stabilito che nella compravendita di un fabbricato
l'Amministrazione finanziaria non è tenuta a svolgere indagini e verifiche per
stabilire lo "status" di imprenditori dei venditori al fine di
determinare se l'operazione sia da assoggettare all'imposta di registro o
all'IVA.
I
giudici hanno chiarito che è onere del venditore indicare e documentare gli
elementi idonei all'applicazione del trattamento fiscale più favorevole.
Nell'atto
di vendita oggetto della controversia non era stato dichiarato
l'assoggettamento al regime IVA, anche se la cessione rientrava nell'attività
di impresa, non era stata prodotta fattura e, inoltre, non è stata avanzata
nessuna richiesta di applicazione dell'imposta di registro in misura fissa da
parte del venditore.
Legittimamente,
dunque, l'Ufficio ha sottoposto l'atto all'imposta proporzionale di registro.
Quindi
in mancanza di dichiarazione nell'atto pubblico che la vendita è avvenuta
nell'esercizio di impresa i venditori non possono più invocare tale regime in
luogo di quello meno vantaggioso dell'imposta proporzionale di registro cui
l'atto è stato sottoposto.
La
dichiarazione del contribuente impegna la responsabilità di chi la pone in atto
circa la rispondenza alla realtà di quanto con essa affermato.
Alle
dichiarazioni in materia tributaria, o alla loro omissione se prescritte,
conseguono una serie di effetti in ordine all'applicazione dell'imposta che
sarebbero vanificati se si riconoscesse la possibilità del contribuente di
modificarli a suo piacimento senza il rispetto degli adempimenti formali e
temporali previsti.