CAPITOLATO
GENERALE D'APPALTO - D.M. 145/2000
Regolamento
recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, della legge 11/ febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni.
Gazzetta
Ufficiale n. 131 del 07-06-2000
IL
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto
l'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni;
Visto
l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Acquisito
il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, espresso nella
seduta del 10 febbraio 2000;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2000;
Vista
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota
n. 387/400/95 del 19 aprile 2000;
Adotta
il seguente regolamento:
Art.
1.
Contenuto
del capitolato generale
1.
Il capitolato generale d'appalto, in prosieguo denominato capitolato, contiene
la disciplina regolamentare dei rapporti tra le amministrazioni aggiudicatrici
e i soggetti affidatari di lavori pubblici.
2.
Le disposizioni del capitolato devono essere espressamente richiamate nel contratto
di appalto; esse si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi
di contratto o di capitolato speciale, ove non diversamente disposto dalla
legge o dal regolamento.
3.
Ai fini del presente capitolato per regolamento si intende il regolamento di
cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n.
109,
e successive modificazioni.
Art.
2.
Domicilio
dell'appaltatore
1.
L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di
direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere
domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli
uffici di societa' legalmente riconosciuta.
2.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei
lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli
atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo
rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il
domicilio eletto ai sensi del comma 1.
Art.
3.
Indicazione
delle persone che possono riscuotere
1.
Il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare:
a)
il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative
modalita', secondo le norme che regolano la contabilita' della stazione
appaltante;
b)
la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e
quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali
cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli
atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.
2.
La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a
riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione
appaltante.
3.
In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del
contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalita' del
cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
4.
In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna
responsabilita' puo' attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a
persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.
Art.
4.
Condotta
dei lavori da parte dell'appaltatore
1.
L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneita' tecnici e morali,
per l'esercizio delle attivita' necessarie per la esecuzione dei lavori a norma
del contratto.
L'appaltatore
rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
2.
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso
l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di
direzione dei lavori.
3.
L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto,
garantire la presenza sul luogo dei lavori.
4.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente,
previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il
cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cio' spetti alcuna
indennita' all'appaltatore o al suo rappresentante.
Art.
5.
Cantieri,
attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore
1.
Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale
d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e percio' a carico
dell'appaltatore:
a)
le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con
esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
b)
le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c)
le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla
esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d)
le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili
che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o
dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui
comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o
all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
e)
le spese per le vie di accesso al cantiere;
f)
le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a
disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
g)
le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni
per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h)
le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo
provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
i)
le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n.
626/1994, e successive modificazioni.
2.
L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano
richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori
in economia contemplati in contratto.
3.
La stazione appaltante puo' mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui
galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'appaltatore.
Art.
6.
Disciplina
e buon ordine dei cantieri
1.
L'appaltatore e' responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e
ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di
legge e di regolamento.
2.
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
3.
La direzione del cantiere e' assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da
altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente
coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo 4.
4.
In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a
consorzio, l'incarico della direzione di cantiere e' attribuito mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare
specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5.
Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione
all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale per indisciplina, incapacita' o grave negligenza.
6.
L'appaltatore e' comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione
committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
Art.
7.
Tutela
dei lavoratori
1.
L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori.
2.
A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori e'
operata una ritenuta dello 0,50 per cento.
Dell'emissione
di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a
dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali
e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
3.
L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di
quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne
richiedano il pagamento nelle forme di legge.
4.
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del
conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti
suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali
inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta
del responsabile del procedimento.
Art.
8.
Spese
di contratto, di registro ed accessorie
1.
Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi
alla sua stipulazione compresi quelli tributari.
2.
Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello
originariamente previsto e' obbligo dell'appaltatore provvedere
all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori
imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo
della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla
dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.
3.
Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di
quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita
dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali
delle maggiori imposte eventualmente pagate.
Art.
9.
Riconoscimenti
a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori
1.
Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'appaltatore dal contratto
per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della
stazione appaltante ai sensi dell'articolo 129, commi 8 e 9, del regolamento,
l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi
dell'articolo 112 del regolamento, nonche' delle altre spese effettivamente
sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti
percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto: 1,00 per cento per la
parte dell'importo fino a 500 milioni; 0,50 per cento per la eccedenza fino a
3000 milioni, 0,20 per cento per la parte eccedente i 3000 milioni. Nel caso di
appalto integrato, l'appaltatore ha altresi' diritto al rimborso delle spese
del progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara e
depurato del ribasso offerto; con il pagamento la proprieta' del progetto e'
acquisita in capo alla stazione appaltante.
2.
Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla
consegna, l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal
ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla
produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori
nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di
recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
3.
Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2 nessun altro compenso o
indennizzo spetta all'appaltatore.
4.
La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1,
debitamente quantificata, deve essere inoltrata a pena di decadenza entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento
dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a
norma del comma 2 deve essere formulata a pena di decadenza mediante riserva da
iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente
quantificata, nel registro di contabilita' con le modalita' di cui all'articolo
165 del regolamento.
Art.
10.
Variazione
al progetto appaltato
1.
Ai sensi dell'articolo 134 del regolamento, nessuna modificazione ai lavori
appaltati puo' essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La
violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del
procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori
eseguiti in difformita', fermo che in nessun caso egli puo' vantare compensi,
rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2.
Per le sole ipotesi previste dall'articolo 25, comma 1, della legge, la
stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto puo' ordinare una
variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo
dell'appalto, e l'appaltatore e' tenuto ad eseguire i variati lavori agli
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale
applicazione dell'articolo 134, comma 6, e 136 del regolamento, e non ha
diritto ad alcuna indennita' ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi
lavori.
3.
Se la variante, nei casi previsti dal comma 2, supera tale limite il
responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'appaltatore che, nel
termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se
intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei
quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione
appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora
l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del
procedimento si intende manifestata la volonta' di accettare la variante agli
stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione
appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si
intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.
4.
Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto e' formato
dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli
atti di sottomissione per varianti gia' intervenute, nonche' dell'ammontare
degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti
all'appaltatore ai sensi dell'articolo 31-bis della legge e dell'articolo 149
del regolamento. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta
ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera d) della legge.
5.
Nel calcolo di cui al comma 4 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto
alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove
tali variazioni rispetto alle quantita' previste superino il quinto
dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai
sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera d) della legge, l'appaltatore puo'
chiedere un equo compenso per la parte eccedente.
6.
Ferma l'impossibilita' di introdurre modifiche essenziali alla natura dei
lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantita'
dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento ritenute omogenee
secondo le indicazioni del capitolato speciale, modifiche tali da produrre un
notevole pregiudizio economico all'appaltatore e' riconosciuto un equo
compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto.
Ai
fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione
della quantita' del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente
quantita' originaria e solo per la parte che supera tale limite.
7.
In caso di dissenso sulla misura del compenso e' accreditata in contabilita' la
somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell'appaltatore
di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.
8.
Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell'appaltatore, e la
variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all'appaltatore
stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori
spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e
gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.
Art.
11.
Varianti
in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore
1.
Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto concorso, l'impresa
appaltatrice, durante il corso dei lavori puo' proporre al direttore dei lavori
eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'articolo 25, terzo comma,
secondo periodo, della legge di sua esclusiva ideazione e che comportino una
diminuzione dell'importo originario dei lavori.
2.
Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli
aspetti funzionali, nonche' singoli elementi tecnologici o singole componenti
del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e
quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo
di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La
idoneita' delle proposte e' dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione,
quali ad esempio l'analisi del valore.
3.
La proposta dell'appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata
anche degli elementi di valutazione economica, e' presentata al direttore dei
lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento
unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i
successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'appaltatore le
proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito
atto aggiuntivo.
4.
Le proposte dell'appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da
non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori cosi'
come stabilita nel relativo programma.
5.
Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del
presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e
l'appaltatore.
Art.
12.
Diminuzione
dei lavori
1.
Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 25 della legge, la
stazione appaltante puo' sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura
inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d'appalto, nel
limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi
dell'articolo 10, comma 4, e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di
indennizzo.
2.
L'intenzione di avvalersi della facolta' di diminuzione deve essere
tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento
del quarto quinto dell'importo contrattuale.
Art.
13.
Pagamento
dei dipendenti dell'appaltatore
1.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente,
l'appaltatore e' invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non
contesti formalmente e motivatamente la legittimita' della richiesta entro il
termine sopra assegnato, la stazione appaltante puo' pagare anche in corso
d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del
contratto.
2.
I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati
dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e
sottoscritte dagli interessati.
3.
Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il
responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle
contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
per i necessari accertamenti.
Art.
14.
Danni
1.
Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere
provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle
opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
2.
L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose
o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari
provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente
dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo VII del
regolamento.
Art.
15.
Accettazione,
qualita'
ed
impiego dei materiali
1.
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del
capitolato speciale ed essere della migliore qualita': possono essere messi in
opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di
controversia, si procede ai sensi dell'articolo 138 del regolamento.
2.
L'accettazione dei materiali e dei componenti e' definitiva solo dopo la loro
posa in opera. Il direttore dei lavori puo' rifiutare in qualunque tempo i
materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per
qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti
dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
3.
Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal
direttore dei lavori, la stazione appaltante puo' provvedervi direttamente a
spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno
che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
4.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da
parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione
appaltante in sede di collaudo.
5.
L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato
materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei
documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu' accurata, non ha
diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita' e' redatta come se i materiali
avessero le caratteristiche stabilite.
6.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita' o convenienza da parte
del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche
carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita', ovvero sia stata
autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata
riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia
accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo
di collaudo.
7.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero
specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla
direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico
delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per
le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo
campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione
effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale
verbale.
8.
La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove
ed analisi ancorche' non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma
ritenute necessarie per stabilire l'idoneita' dei materiali o dei componenti.
Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.
Art.
16.
Provvista
dei materiali
1.
Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore e'
libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla
realizzazione del lavoro, purche' essi abbiano le caratteristiche prescritte
dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale
scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, ne'
all'incremento dei prezzi pattuiti.
2.
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'appaltatore dalla loro fornitura a pie' d'opera, compresa ogni spesa per
eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con
qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
3.
A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere
adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di
pubblica utilita', ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di
aver pagato le indennita' per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.
Art.
17.
Sostituzione
dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto
1.
Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali,
il direttore dei lavori puo' prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di
necessita' o convenienza.
2.
Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in piu' o
in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla
determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 136 e 137 del
regolamento 3. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati
negli atti contrattuali, l'appaltatore non puo' cambiarli senza
l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa
approvazione del responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica
l'articolo 16, comma 2.
Art.
18.
Difetti
di costruzione
1.
L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il
direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con
materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro
accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
2.
Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione e'
rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi
all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto
del contratto.
3.
Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione,
puo' ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con
l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle
verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha
diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della
situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
Art.
19.
Verifiche
nel corso di esecuzione dei lavori
1.
I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso
dell'appalto non escludono la responsabilita' dell'appaltatore per vizi,
difetti e difformita' dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati,
ne' la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia'
controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun
diritto in capo all'appaltatore, ne' alcuna preclusione in capo alla stazione
appaltante.
Art.
20.
Compensi
all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore
1.
Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono
essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine
di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.
2.
L'indennizzo per i danni e' limitato all'importo dei lavori necessari per
l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto,
con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in
opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.
3.
Nessun indennizzo e' dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la
colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso e' tenuto a rispondere.
4.
L'appaltatore non puo' sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne
in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino
a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
5.
I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate,
quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla
misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la
misurazione, l'appaltatore puo' dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con
idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.
Art.
21.
Tempo
per la ultimazione dei lavori
1.
L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti
contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di
consegna parziale ai sensi dell'articolo 130 del regolamento, dall'ultimo dei
verbali di consegna.
2.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore
comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle
necessarie constatazioni in contraddittorio.
3.
L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto ne' ad alcuna
indennita' qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione
appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il
maggior tempo impiegato.
4.
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 119 del
regolamento, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo e'
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al
programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 45, comma 10, del
regolamento e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i
lavori.
Art.
22.
Penali
1.
Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto
oltre il termine contrattuale e' applicata la penale nell'ammontare stabilito
dal capitolato speciale o dal contratto e con i limiti previsti dall'articolo
117 del regolamento.
2.
Qualora il capitolato speciale preveda scadenze differenziate di varie
lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione dell'appalto articolata in piu'
parti, il ritardo nella singola scadenza comporta l'applicazione della penale
nell'ammontare contrattualmente stabilito.
3.
La penale e' comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle
indicazioni fornite dal direttore dei lavori.
4.
E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale
disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non e'
imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale e'
manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione
appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o
indennizzi all'appaltatore.
5.
Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su
proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e
l'organo di collaudo ove costituito.
Art.
23.
Premio
di accelerazione
1.
In casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione
dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto,
il contratto puo' prevedere che all'appaltatore sia riconosciuto un premio per
ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti
nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, sempre che
l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.
Art.
24.
Sospensione
e ripresa dei lavori
1.
E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai
sensi dell'articolo 133, comma 1, del regolamento nei casi di avverse
condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che
impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi;
tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita'
di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti
dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c) della legge, queste
ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della
conclusione del contratto.
2.
La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a
far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione
dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di
variante, il tempo deve essere adeguato alla complessita' ed importanza delle
modifiche da introdurre al progetto.
3.
L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione
temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante
abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, puo' diffidare per iscritto il
responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore
dei lavori perche' provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai
sensi del presente comma e' condizione necessaria per poter iscrivere riserva
all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere
l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4.
Nei casi previsti dall'articolo 133, comma 2, del regolamento, il responsabile
del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di
pubblico interesse o di necessita' che lo hanno indotto a sospendere i lavori.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu' di una, durino per un periodo
di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per
l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi
complessivi, l'appaltatore puo' richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennita'; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento,
l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
5.
Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la
sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore
alcun compenso o indennizzo.
6.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili
all'appaltatore, la sua durata non e' calcolata nel tempo fissato dal contratto
per l'esecuzione dei lavori.
7.
Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 7, del
regolamento, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresi' il
differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato
dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori
non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei
lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto
dall'impresa.
Art.
25.
Sospensione
illegittima
1.
Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante
per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 24 sono considerate
illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei
danni prodotti.
2.
Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da
sospensione illegittimamente disposta e' quantificato secondo i seguenti
criteri:
a)
detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere
sono determinate nella misura pari alla meta' della percentuale minima prevista
dall'articolo 34, comma 2, lettera c) del regolamento, rapportata alla durata
dell'illegittima sospensione;
b)
la lesione dell'utile e' riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile
di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati
dall'articolo 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo
34, comma 2, lettera d) del regolamento, rapportata alla durata
dell'illegittima sospensione;
c)
il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti
rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della
mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 133,
comma 5, del regolamento;
d)
la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui
fissati dalle vigenti norme fiscali.
3.
Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento
ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla
sospensione dei lavori.
Art.
26.
Proroghe
1.
L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i
lavori nel termine fissato puo' richiederne la proroga.
2.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto
alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal
comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti
all'appaltatore per l'eventuale imputabilita' della maggiore durata a fatto
della stazione appaltante.
3.
La risposta in merito all'istanza di proroga e' resa dal responsabile del
procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo
ricevimento.
Art.
27.
Durata
giornaliera dei lavori
1.
L'appaltatore puo' ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale
orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di
lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore
dei lavori puo' vietare l'esercizio di tale facolta' qualora ricorrano motivati
impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non
ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
2.
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il
direttore dei lavori ravvisa la necessita' che i lavori siano continuati
ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione
del responsabile del procedimento ne da' ordine scritto all'appaltatore, il
quale e' obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior
onere.
Art.
28.
Valutazione
dei lavori in corso d'opera
1.
Ferme le disposizioni del regolamento in materia di contabilizzazione e di
pagamento del corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore e' superiore
alla spesa per la messa in opera i capitolati speciali possono stabilire anche
il prezzo a pie' d'opera, e prevedere il loro accreditamento in contabilita'
prima della messa in opera, in misura non superiore alla meta' del prezzo
stesso.
2.
Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti e' aggiunta la meta'
di quello dei materiali provvisti a pie' d'opera, destinati ad essere impiegati
in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei
lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3.
I materiali e i manufatti portati in contabilita' rimangono a rischio e
pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei
lavori ai sensi dell'articolo 18, comma 1.
Art.
29.
Termini
di pagamento degli acconti e del saldo
1.
Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti
del corrispettivo di appalto non puo' superare i quarantacinque giorni a
decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma
dell'articolo 168 del regolamento. Il termine per disporre il pagamento degli
importi dovuti in base al certificato non puo' superare i trenta giorni a
decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
2.
Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia
fidejussoria non puo' superare i novanta giorni dall'emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi
dell'articolo 28, comma 9, della legge. Nel caso l'appaltatore non abbia
preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni
decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
3.
I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori.
Art.
30.
Interessi
per ritardato pagamento
1.
Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro
il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla
stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al
tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto
certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento
superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi
moratori.
2.
Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine
stabilito ai sensi dell'artico-lo 29 per causa imputabile alla stazione
appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale
sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni,
dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi
moratori.
3.
Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito
dall'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli
interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli
interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine
stesso.
4.
Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 e' fissato ogni
anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura e'
comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice
civile.
Art.
31.
Forma
e contenuto delle riserve
1.
L'appaltatore e' sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore
dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori,
quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti
contabili.
2.
Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto
dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione
del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel
registro di contabilita' all'atto della firma immediatamente successiva al
verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione
le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono
contenere a pena di inammissibilita' la precisa quantificazione delle somme che
l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della
riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza,
entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del
regolamento.
4.
La quantificazione della riserva e' effettuata in via definitiva, senza
possibilita' di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo
iscritto.
Art.
32.
Definizione
delle riserve al termine dei lavori
1.
Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo
di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai
sensi dell'articolo 31-bis della legge, sono esaminate e valutate dalla
stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di
collaudo effettuata ai sensi dell'articolo 204 del regolamento.
2.
Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 28 della legge senza che
la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato
emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore puo'
chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando
apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i
successivi novanta giorni.
3.
Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante
deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte
dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono
gli interessi al tasso legale.
4.
Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese gia' oggetto
di riserva ai sensi dell'articolo 31 non possono essere proposte per importi
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
Art.
33.
Tempo
del giudizio
1.
L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario
o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta
giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 149,
comma 3, del regolamento, o della determinazione prevista dai commi 1 e 2
dell'articolo 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti
dagli stessi commi 1 e 2.
2.
Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto
questioni la cui definizione non e' differibile nel tempo, la controversia
arbitrale non puo' svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui ai commi
1 e 2 dell'articolo 32.
3.
Se nel corso dell'appalto sono state proposte piu' domande di arbitrato in
relazione a diverse procedure di accordo bonario, queste sono decise in un
unico giudizio ai sensi del comma 2.
Art.
34.
Controversie
1.
Se il contratto o gli atti di gara non contengono espressa clausola
compromissoria, la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal
contratto di appalto spetta, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura
civile, al giudice del luogo dove il contratto e' stato stipulato.
2.
Se le parti intendono deferire ad arbitri le controversie derivanti dal
contratto di appalto, nel contratto o nel compromesso e' fatto richiamo
all'articolo 150 del regolamento ed alle disposizioni del presente articolo.
3.
Nell'ipotesi di cui al comma 2, le controversie sono risolte da un collegio
arbitrale costituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici secondo
le modalita' previste dal regolamento. Il giudizio arbitrale si svolge secondo
le regole di procedura contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici
di concerto con il Ministro della giustizia previsto dall'articolo 32 della
legge.
Art.
35.
Proprieta'
degli oggetti trovati
1.
Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge,
appartiene alla stazione appaltante la proprieta' degli oggetti di valore e di
quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi
i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per
l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori
stessi.
L'appaltatore
ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le
speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di
assicurarne l'integrita' ed il diligente recupero.
2.
Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve
essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non
puo' demolire o comunque alterare i reperti, ne' puo' rimuoverli senza
autorizzazione della stazione appaltante.
Art.
36.
Proprieta'
dei materiali di demolizione
1.
I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprieta'
dell'amministrazione.
2.
L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito
negli atti contrattuali, intendendosi di cio' compensato coi prezzi degli scavi
e delle demolizioni relative.
3.
Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali
all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere
dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata
gia' fatta nella determinazione dei prezzi.
Art.
37.
Collaudo
1.
Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni
di collaudo, ferme restando le responsabilita' eventualmente accertate a carico
dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle
garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge
e dell'articolo 101 del regolamento.
2.
Oltre a quanto disposto dall'articolo 193 del regolamento, sono ad esclusivo
carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione
appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate
dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa
necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla
rata di saldo da pagare all'impresa.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
Roma,
19 aprile 2000