INCENTIVI
INDUSTRIALI - L.488/92 - PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2000 è stato pubblicato il Decreto 9
marzo 2000 del Ministero dell'Industria che contiene le modifiche al
Regolamento sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione
delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse
(D.M. 20 ottobre 1995 n. 527 e successive modifiche). Sulla stessa Gazzetta
Ufficiale è stato inoltre pubblicato il
testo aggiornato del D.M. 527/95.
Il
Regolamento in esame aggiorna le modalità e le procedure relative alla
concessione delle agevolazioni della Legge 488/92 e, insieme al Decreto 8
maggio 2000 e alla circolare operativa che il Ministero dell'Industria sta
ultimando, costituisce il quadro di riferimento normativo per le domande che saranno presentate a partire
dal termine di apertura del prossimo bando.
Con
riguardo alle norme contenute nel Regolamento, la Circolare n. 1053541 del 26
maggio 2000 del Ministero dell'Industria (in G.U. n. 129 del 5/6/2000)
specifica che tali disposizioni potranno essere applicate nei limiti e alle
condizioni previste dalla Commissione UE, in sede di proroga del regime della
L. 488/92.
In
particolare, la Circolare fa riferimento ai criteri di decorrenza di
ammissibilità delle spese di cui all'art. 4, co. 3 e art. 6, co. 8 del DM
527/95, in quanto i nuovi orientamenti
comunitari in materia di aiuti di stato a
finalità regionale prevedono che gli aiuti possono essere concessi solo
a fronte di programmi la cui esecuzione
inizi dopo la presentazione della domanda di agevolazione.
In
particolare, il Regolamento contiene norme riguardanti:
-
Soggetti beneficiari e misure massime delle agevolazioni (art. 2);
-
Tipologie di investimento ammissibili (art.3);
-
Spese ammissibili (art. 4);
-
Domande di agevolazione (art. 5);
-
Formazione delle graduatorie (artt. 6 e 6bis).
Qui
di seguito si riportano alcuni chiarimenti sul Regolamento e, da informazioni
assunte presso il Ministero dell'Industria, su alcuni aspetti riguardanti
l'operatività del prossimo bando, alcuni dei quali contenuti nella circolare
operativa di prossima emanazione.
A)
UNITA' PRODUTTIVA (art. 2, co.3)
Con
riguardo al settore delle costruzioni la definizione di unità produttiva sarà specificata
nella circolare operativa e, comunque, data la possibilità per le imprese di
spostare i beni agevolati tra i cantieri ubicati nelle aree agevolabili di
un'unica regione, l'unità operativa coinciderà con i cantieri operativi entro i confini della regione prescelta per
concorrere nella graduatoria.
B)
SEDE OPERATIVA
Il
decreto 8 maggio 2000 (art. 2) prevede che l'impresa deve essere titolare di
una sede operativa che risulti, dal certificato di iscrizione al registro delle
imprese, ubicata nella regione nella cui graduatoria intende concorrere.
C)
PRIORITA' REGIONALI (art. 6 bis)
In
previsione dell'apertura del prossimo bando ob. 1, il Ministero dell'Industria
ha emanato il decreto 7 giugno 2000 (in Gazzetta Ufficiale n.136 del 13
giugno) con il quale fissa al 30 giugno
2000 il termine ultimo per l'indicazione da parte delle regioni Basilicata,
Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia delle specifiche priorità e
delle proposte concernenti la formazione delle graduatorie speciali.
Per
quanto riguarda il settore delle costruzioni, per consentire la mobilità
sull'intero territorio regionale, il decreto 8 maggio 2000 art. 1 prevede che
ai programmi relativi a beni utilizzati nell'ambito dei cantieri dell'impresa
ubicati nelle aree agevolabili di un'unica regione, si applica il minore dei
punteggi assegnati dalla regione al settore delle costruzioni, con riferimento
alle aree del territorio ed alla tipologia del programma da agevolare.
Il
settore delle costruzioni non potrà dunque partecipare alle graduatorie
speciali per aree del territorio (indicate a livello comunale).
Al
fine di evitare, quindi, un eccessivo svantaggio nel punteggio delle
graduatorie, è necessario che le regioni assegnino al settore delle costruzioni
una priorità settoriale (10 è il punteggio massimo) per tutta l'area della
Regione, senza esclusione di alcun comune.
D)
COMMESSE INTERNE
DI
LAVORAZIONE
Nella
circolare operativa sarà prevista la possibilità, per il settore delle
costruzioni, di far rientrare tra le spese ammissibili alle agevolazioni quelle
relative alle commesse interne di lavorazione.
E)
SOGLIE D'INGRESSO
Non
saranno previste soglie d'ingresso alle agevolazioni nel prossimo bando.
F)
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO
L'ultimazione
del programma di investimenti deve avvenire non oltre 48 mesi dalla data di
presentazione della domanda. Entro un mese dall'ultimazione del programma e di
entrata in funzione degli impianti, l'impresa deve inviare alla banca
concessionaria le dichiarazioni attestanti tali date.
Dalla
data di entrata in funzione decorre il periodo di cinque anni durante i quali i
beni agevolati devono essere utilizzati entro il confine regionale.
Successivamente
all'entrata in funzione, ma entro 24 mesi, l'impresa deve dichiarare la data di
entrata a regime, cioè il momento in cui tutti i fattori della produzione,
oggetto dell'iniziativa medesima, si integrano tra loro.
G)
INDICATORE DELL'OCCUPAZIONE
Uno
dei cinque indicatori, da utilizzare per il punteggio in graduatoria, è
rappresentato dal rapporto tra il numero di occupati attivati dall'iniziativa e
l'investimento complessivo. Il numero dei dipendenti è quello medio mensile
degli occupati durante i dodici mesi di riferimento
Il
numero di occupati attivati dall'iniziativa è rilevato come differenza,
positiva o uguale a zero, tra il dato riferito all'esercizio a regime e quello
riferito ai 12 mesi che precedono quello della sottoscrizione della domanda.
Il
livello occupazionale indicato deve essere mantenuto con riferimento
all'esercizio successivo all'entrata a regime, quindi, per un anno.