CONTRATTI
DI FORMAZIONE E LAVORO-ULTERIORI CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO IN MERITO
ALLA PROCEDURA DI INFRAZIONE
DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Si
fa seguito a quanto precedentemente comunicato in materia (cfr. Nota suppl. N°
1 al Notiziario n° 4/2000) per informare che il Ministero del Lavoro con
lettera circolare del 22 giugno u.s. è ritornato sulla portata operativa della
decisione della Commissione Europea fornendo ulteriori chiarimenti.
Innanzitutto
il Ministero condivide la tesi secondo cui l'eventuale assenza delle condizioni
che legittimano il riconoscimento delle agevolazioni in misura superiore al 25%
(quest'ultima misura è sempre legittima, come si preciserà oltre), nei
territori e nei settori per i quali è stabilita una riduzione superiore, non
incide sulla natura e finalità del contratto stipulato dalle parti che, se
rispettoso delle condizioni previste dalla normativa nazionale, mantiene la
propria qualificazione giuridica di contratto di formazione e lavoro.
Inoltre
il Ministero conferma:
-
che la riduzione minima generalizzata del 25% è sempre legittima, a prescindere
dalla ricorrenza dei requisiti "soggettivi" e "oggettivi"
individuati dalla Commissione (età, titolo di studio, stato di disoccupazione,
incremento occupazionale). La circolare precisa che, conseguentemente, le
imprese che fruiscono unicamente di tale riduzione minima possono continuare a
beneficiarne anche in futuro, nel rispetto, ovviamente, della disciplina
stabilita dalla legislazione nazionale in materia di CFL, della stessa
riduzione minima possono, peraltro, comunque fruire anche i datori di lavoro ai
quali la legislazione nazionale riconosce uno sgravio contributivo superiore,
qualora non ricorrano le condizioni "soggettive" e "oggettive"
previste dalla Decisione per l'applicazione della riduzione superiore;
-
lo sgravio contributivo superiore alla misura del 25% (previsto per i territori
del Mezzogiorno, per le zone con disoccupazione superiore alla media nazionale,
oltre che in particolari settori produttivi) può essere riconosciuto (tra
l'altro) in caso di assunzione di giovani laureati fino a 29 anni compresi al
momento dell'assunzione (ossia assunti fino al giorno immediatamente precedente
il compimento del 30mo anno di età);
-
l'ulteriore beneficio contributivo annuo, concesso nelle aree di cui
all'obiettivo 1, per la trasformazione di contratti di formazione in contratti
a durata indeterminata è considerato leggittimo se la trasformazione
contribuisce a creare occupazione netta nell'impresa, a prescindere dalla
ricorrenza delle condizioni soggettive degli assunti;
-
in assenza dei criteri "soggettivi" ed "oggettivi"
individuati dalla Commissione, i benefici contributivi possono essere
riconosciuti nell'importo massimo di 100.000 Euro nel corso di tre anni per
ciascuna impresa, senza che ciò costituisca aiuto di Stato, in quanto tale
importo è inidoneo a falsare la concorrenza. Entro questo limite gli aiuti sono
legittimi anche se attribuiti in seguito alla stipula di contratti di
formazione e lavoro i quali non rispondano ai criteri disposti dalla Decisione.
La circolare ricorda che la regola dell'importo "de minimis" in parola non si applica ai settori
disciplinati dal Trattato CECA, alla costruzione navale ed al settore dei
trasporti, ed agli aiuti concessi per spese inerenti ad attività
dell'agricoltura e della pesca; ricorda, altresì, che al raggiungimento del
limite predetto concorrono anche gli altri interventi e/o le misure concesse
dallo Stato se giustificate dalla medesima ragione.
In
riferimento ai soggetti che possono essere assunti con CFL, ai fini della
fruizione da parte dell'impresa della misura piena dell'agevolazione prevista
dalla legge, cioè quella superiore al 25%, nelle aree e nei settori in cui tale
più elevata riduzione è consentita, la circolare precisa che:
-
i giovani e i laureati possono essere assunti con CFL se di età inferiore
rispettivamente a 25 anni (ossia fino a 24 anni e 364 giorni) e a 30 anni
(ossia fino a 29 anni e 364 giorni);
-
i disoccupati di lunga durata (cioè disoccupati da almeno un anno) possono
essere assunti fino al limite di 32 anni non compiuti (vale dire fino a 31 anni
e 364 giorni);
-
a prescindere dai requisiti "soggettivi" ed "oggettivi"
indicati ai precedenti alinea, possono essere assunti i soggetti, fino al
limite di 32 anni (da intendersi non compiuti), qualora la successiva
trasformazione a tempo indeterminato del contratto realizzi un incremento netto
di occupazione.