CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO-ULTERIORI CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO IN MERITO ALLA PROCEDURA DI INFRAZIONE                    DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

 

Si fa seguito a quanto precedentemente comunicato in materia (cfr. Nota suppl. N° 1 al Notiziario n° 4/2000) per informare che il Ministero del Lavoro con lettera circolare del 22 giugno u.s. è ritornato sulla portata operativa della decisione della Commissione Europea fornendo ulteriori chiarimenti.

Innanzitutto il Ministero condivide la tesi secondo cui l'eventuale assenza delle condizioni che legittimano il riconoscimento delle agevolazioni in misura superiore al 25% (quest'ultima misura è sempre legittima, come si preciserà oltre), nei territori e nei settori per i quali è stabilita una riduzione superiore, non incide sulla natura e finalità del contratto stipulato dalle parti che, se rispettoso delle condizioni previste dalla normativa nazionale, mantiene la propria qualificazione giuridica di contratto di formazione e lavoro.

Inoltre il Ministero conferma:

- che la riduzione minima generalizzata del 25% è sempre legittima, a prescindere dalla ricorrenza dei requisiti "soggettivi" e "oggettivi" individuati dalla Commissione (età, titolo di studio, stato di disoccupazione, incremento occupazionale). La circolare precisa che, conseguentemente, le imprese che fruiscono unicamente di tale riduzione minima possono continuare a beneficiarne anche in futuro, nel rispetto, ovviamente, della disciplina stabilita dalla legislazione nazionale in materia di CFL, della stessa riduzione minima possono, peraltro, comunque fruire anche i datori di lavoro ai quali la legislazione nazionale riconosce uno sgravio contributivo superiore, qualora non ricorrano le condizioni "soggettive" e "oggettive" previste dalla Decisione per l'applicazione della riduzione superiore;

- lo sgravio contributivo superiore alla misura del 25% (previsto per i territori del Mezzogiorno, per le zone con disoccupazione superiore alla media nazionale, oltre che in particolari settori produttivi) può essere riconosciuto (tra l'altro) in caso di assunzione di giovani laureati fino a 29 anni compresi al momento dell'assunzione (ossia assunti fino al giorno immediatamente precedente il compimento del 30mo anno di età);

- l'ulteriore beneficio contributivo annuo, concesso nelle aree di cui all'obiettivo 1, per la trasformazione di contratti di formazione in contratti a durata indeterminata è considerato leggittimo se la trasformazione contribuisce a creare occupazione netta nell'impresa, a prescindere dalla ricorrenza delle condizioni soggettive degli assunti;

- in assenza dei criteri "soggettivi" ed "oggettivi" individuati dalla Commissione, i benefici contributivi possono essere riconosciuti nell'importo massimo di 100.000 Euro nel corso di tre anni per ciascuna impresa, senza che ciò costituisca aiuto di Stato, in quanto tale importo è inidoneo a falsare la concorrenza. Entro questo limite gli aiuti sono legittimi anche se attribuiti in seguito alla stipula di contratti di formazione e lavoro i quali non rispondano ai criteri disposti dalla Decisione. La circolare ricorda che la regola dell'importo "de minimis"  in parola non si applica ai settori disciplinati dal Trattato CECA, alla costruzione navale ed al settore dei trasporti, ed agli aiuti concessi per spese inerenti ad attività dell'agricoltura e della pesca; ricorda, altresì, che al raggiungimento del limite predetto concorrono anche gli altri interventi e/o le misure concesse dallo Stato se giustificate dalla medesima ragione.

In riferimento ai soggetti che possono essere assunti con CFL, ai fini della fruizione da parte dell'impresa della misura piena dell'agevolazione prevista dalla legge, cioè quella superiore al 25%, nelle aree e nei settori in cui tale più elevata riduzione è consentita, la circolare precisa che:

- i giovani e i laureati possono essere assunti con CFL se di età inferiore rispettivamente a 25 anni (ossia fino a 24 anni e 364 giorni) e a 30 anni (ossia fino a 29 anni e 364 giorni);

- i disoccupati di lunga durata (cioè disoccupati da almeno un anno) possono essere assunti fino al limite di 32 anni non compiuti (vale dire fino a 31 anni e 364 giorni);

- a prescindere dai requisiti "soggettivi" ed "oggettivi" indicati ai precedenti alinea, possono essere assunti i soggetti, fino al limite di 32 anni (da intendersi non compiuti), qualora la successiva trasformazione a tempo indeterminato del contratto realizzi un incremento netto di occupazione.