TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE- NOTA DELLA D.P.L. DI BRESCIA

 

La Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia, con nota del 6 luglio u.s. che si pubblica in calce, ha fornito indicazioni operative concernenti la procedura di convalida degli accordi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale secondo le disposizioni dettate dal D. Lvo n° 61/2000.

La nota in parola specifica che la procedura di convalida è prevista dal decreto legislativo succitato solamente nel caso in cui l'accordo delle parti sia intervenuto senza l'assistenza di un componente la R.S.U. aziendale, o perché non costituita, o qualora costituita perché il lavoratore non ne ha richiesto l'assistenza.

Pertanto  l'accordo di trasformazione deve essere inviato alla D.P.L.. Lo stesso deve recare il timbro e la firma del datore di lavoro nonché la sottoscrizione del lavoratore. Per quanto attiene "l'identificazione anagrafica" del lavoratore, che deve essere garantita dall'impresa, si ritiene che sia idoneo a tale scopo l'allegazione all'accordo di trasformazione della copia fotostatica della carta di identità del lavoratore con apposizione sulla stessa copia del timbro dell'azienda.

 

Direzione Provinciale del Lavoro

Prot. n° 11432 Brescia 6 luglio 2000

 

OGGETTO: Art. 5 - comma 1. Decreto legislativo n. 61 del 25.2.2000.

Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale

 

Il decreto legislativo in oggetto, introducendo significative innovazioni nel rapporto di lavoro a tempo parziale, ha anche modificato attraverso l'art. 5, comma 1, le procedure di trasformazione del rapporto da tempo pieno a parziale.

Oltre a confermare che le Direzioni Provinciali del Lavoro sono le uniche titolate alla convalide degli accordi di trasformazione perché acquisiscono la necessaria efficacia, ha esonerato da tale procedura, istituita originariamente dalla legge n. 863 del 19.12.1984, gli accordi individuali sottoscritti con l'assistenza delle rappresentanze sindacali aziendali.

Le aziende interessate alla trasformazione dei rapporti di lavoro potranno, pertanto, sottoscrivere in relativo accordo in sede aziendale, senza bisogno di nessuna convalida amministrativa, se presenti le RSU o RSA e se il lavoratore ne richiede la loro assistenza.

In caso contrario dovranno far pervenire alla Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia - Servizio Politiche del Lavoro - Area Conflitti di Lavoro l'accordo di trasformazione a tempo pieno a parziale debitamente firmato e timbrato dal datore di lavoro e sottoscritto dal lavoratore interessato, di cui l'azienda ne garantisce l'identificazione anagrafica, per la necessaria istruttoria di convalida.

Si da atto con l'occasione che la convalida delle dimissioni nell'anno del matrimonio delle lavoratrici - ex art. 1 co. 4 L. 7/63 - contrariamente a quanto prevedeva il protocollo d'intesa 7.12.1999 con l'Amministrazione Provinciale è stata sempre svolta e continuerà ad essere svolta da questa Direzione (Servizio Politiche del Lavoro.