TRASFORMAZIONE
DEL RAPPORTO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE- NOTA DELLA D.P.L. DI BRESCIA
La
Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia, con nota del 6 luglio u.s. che si
pubblica in calce, ha fornito indicazioni operative concernenti la procedura di
convalida degli accordi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo
parziale secondo le disposizioni dettate dal D. Lvo n° 61/2000.
La
nota in parola specifica che la procedura di convalida è prevista dal decreto
legislativo succitato solamente nel caso in cui l'accordo delle parti sia
intervenuto senza l'assistenza di un componente la R.S.U. aziendale, o perché
non costituita, o qualora costituita perché il lavoratore non ne ha richiesto
l'assistenza.
Pertanto l'accordo di trasformazione deve essere
inviato alla D.P.L.. Lo stesso deve recare il timbro e la firma del datore di
lavoro nonché la sottoscrizione del lavoratore. Per quanto attiene
"l'identificazione anagrafica" del lavoratore, che deve essere
garantita dall'impresa, si ritiene che sia idoneo a tale scopo l'allegazione
all'accordo di trasformazione della copia fotostatica della carta di identità
del lavoratore con apposizione sulla stessa copia del timbro dell'azienda.
Direzione
Provinciale del Lavoro
Prot.
n° 11432 Brescia 6 luglio 2000
OGGETTO:
Art. 5 - comma 1. Decreto legislativo n. 61 del 25.2.2000.
Tutela
ed incentivazione del lavoro a tempo parziale
Il
decreto legislativo in oggetto, introducendo significative innovazioni nel
rapporto di lavoro a tempo parziale, ha anche modificato attraverso l'art. 5,
comma 1, le procedure di trasformazione del rapporto da tempo pieno a parziale.
Oltre
a confermare che le Direzioni Provinciali del Lavoro sono le uniche titolate
alla convalide degli accordi di trasformazione perché acquisiscono la
necessaria efficacia, ha esonerato da tale procedura, istituita originariamente
dalla legge n. 863 del 19.12.1984, gli accordi individuali sottoscritti con
l'assistenza delle rappresentanze sindacali aziendali.
Le
aziende interessate alla trasformazione dei rapporti di lavoro potranno,
pertanto, sottoscrivere in relativo accordo in sede aziendale, senza bisogno di
nessuna convalida amministrativa, se presenti le RSU o RSA e se il lavoratore
ne richiede la loro assistenza.
In
caso contrario dovranno far pervenire alla Direzione Provinciale del Lavoro di
Brescia - Servizio Politiche del Lavoro - Area Conflitti di Lavoro l'accordo di
trasformazione a tempo pieno a parziale debitamente firmato e timbrato dal
datore di lavoro e sottoscritto dal lavoratore interessato, di cui l'azienda ne
garantisce l'identificazione anagrafica, per la necessaria istruttoria di
convalida.
Si
da atto con l'occasione che la convalida delle dimissioni nell'anno del
matrimonio delle lavoratrici - ex art. 1 co. 4 L. 7/63 - contrariamente a
quanto prevedeva il protocollo d'intesa 7.12.1999 con l'Amministrazione
Provinciale è stata sempre svolta e continuerà ad essere svolta da questa
Direzione (Servizio Politiche del Lavoro.