CONGEDI
PARENTALI - LEGGE N° 53/2000 - FLESSIBILITÀ ASTENSIONE OBBLIGATORIA
-INDICAZIONI MINISTERO LAVORO
Come
noto, il nuovo art. 4-bis della legge n. 1204/1971, inserito dall'art. 12 della
legge 8 marzo 2000, n. 53, ha introdotto la facoltà della lavoratrice, ferma la
durata complessiva dell'astensione obbligatoria dal lavoro (5 mesi), di
posticipare l'ingresso nel periodo di astensione obbligatoria preparto,
portandolo non oltre l'inizio del mese precedente la data presunta del parto
stesso. In tal caso, i restanti 4 mesi di godimento dell'astensione in parola
si concentreranno nel periodo successivo l'evento.
Presupposto
indispensabile per la concessione di tale facoltà è l'attestazione da parte del
medico specialista del S.S.N. (o con esso convenzionato) e del medico
competente di cui al decreto legislativo n. 626/1994 che tale opzione non
arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
La
legge, inoltre, demanda ad un apposito decreto interministeriale
l'individuazione dei lavori per i quali non può trovare applicazione la facoltà
di opzione introdotta dalla legge n.
53/2000.
Nelle
more dell'emanazione del predetto decreto, il Ministero del Lavoro, con
circolare 7 luglio 2000, n. 43, ha individuato le fattispecie in presenza delle
quali la facoltà di optare per la flessibilità dell'astensione obbligatoria è
immediatamente esercitabile, nonché le modalità operative da seguire per
l'esercizio dell'opzione stessa.
Presupposti
per l'esercizio delle facoltà
La
facoltà di posticipare l'inizio del periodo di astensione obbligatoria,
introdotta dalla legge n. 53/2000, è immediatamente esercitabile in presenza
dei seguenti presupposti:
-
assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la
salute della lavoratrice e/o del nascituro al momento della richiesta;
-
assenza di un provvedimento di interdizione anticipato dal lavoro disposto
dalla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio ispezione del lavoro. Ai
sensi dell'art. 5 della legge n. 1204/1971, infatti, l'organo periferico del
Ministero del Lavoro può disporre d'interdizione anticipata dal lavoro, fino
all'inizio del periodo di astensione obbligatoria, per i seguenti motivi: gravi
complicazioni della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume
possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; condizioni di lavoro o
ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni. La ricorrenza di
tali circostanze osta, ovviamente, alla possibilità di posticipare l'inizio
dell'astensione obbligatoria;
-
venir meno delle cause che abbiano in precedenza portato ad un provvedimento di
interdizione anticipata;
-
assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante
dalle mansioni svolte, dall'ambiente di lavoro e/o dall'articolazione
dell'orario di lavoro previsto. Peraltro, nel caso in cui sia accertata la
sussistenza di una situazione pregiudizievole, non è consentito, al fine di
posticipare l'inizio del periodo di astensione obbligatorio, modificare le
mansioni o l'orario di lavoro praticato dalla lavoratrice stessa;
-
assenza di controindicazioni allo stato di gestazione con riferimento alle
modalità utilizzate dalla lavoratrice per il raggiungimento del posto di
lavoro.
Condizioni
e modalità per l'esercizio delle facoltà
Come
accennato, ai sensi del nuovo art. 4-bis della legge n. 1204/1971, al fine
dell'esercizio delle facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese
precedente la data presunta del parto e nei 4 successivi, è necessario che il
medico specialista del S.S.N. o con esso convenzionato e il medico competente
ai fini della prevenzione di tutela della salute sui luoghi di lavoro attestino
che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del
nascituro.
Al
riguardo, il Dicastero ha precisato che la lavoratrice che intende avvalersi
della facoltà di posticipare l'inizio dell'astensione obbligatoria, deve
presentare apposita domanda al datore di lavoro e all'Ente tenuto ad erogare
l'idennità di maternità, corredata della o delle certificazioni mediche
necessarie, acquisitenel corso del settimo mese di gravidanza.
In
particolare, alla domanda deve essere allegato, innanzitutto, il certificato
del medico specialista del S.S.N., e cioè del medico ostetrico-ginecologico del
Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
Per
quanto concerne la certificazione del "medico competente ai fini della
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro" il Ministero del
Lavoro ha opportunamente chiarito che l'art. 12 della legge n. 53/2000 non ha
introdotto una nuova ipotesi di sorveglianza medica, ma ha inteso unicamente
far riferimento alle situazioni lavorative per le quali la normativa vigente
impone l'obbligo di sorveglianza sanitaria.
Pertanto,
qualora la lavoratrice sia adibita ad attività lavorativa soggetta alle norme
sulla sorveglianza sanitaria, è necessario, oltre al certificato del medico del
S.S.N., il certificato del medico competente, nominato dal datore di lavoro ai
sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 626/1994, tenuto, nei casi
previsti dalla normativa in vigore, ad esprimere il giudizio sull'idoneità del
lavoratore alla mansione specifica, ai sensi dell'art. 16 dello stesso decreto
legislativo n. 626.
Il
medico competente dovrà attestare l'assenza di rischi derivanti dalle mansioni
svolte, dall'ambiente di lavoro e/o dall'articolazione dell'orario di lavoro.
L'opzione
può essere esercitata dalla lavoratrice solo se entrambe le certificazioni
mediche escludono controindicazioni.
Nei
casi in cui la lavoratrice sia adibita ad attività lavorativa non soggetta alle
norme sulla sorveglianza sanitaria, alla domanda dovrà essere allegato solo il
certificato del medico specialista del S.S.N., il quale dovrà esprimere anche
una valutazione circa la compatibilità dell'esercizio della facoltà di
posticipare l'astensione obbligatoria con le mansioni e le relative modalità di
svolgimento, ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro.
Tale valutazione è espressa dallo specialista sulla base delle informazioni
sull'attività svolta fornite dalla stessa lavoratrice.