DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE L'INCONTRO TRA DOMANDA ED OFFERTA DI LAVORO -                         D. LVO 21/4/2000 N° 181

 

Sulla Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2000, n. 154, è stato pubblicato il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante "Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144". Il decreto è in vigore dal 19 luglio 2000. Il provvedimento rientra nell'ambito di un più ampio processo di revisione delle normative che regolano le procedure di gestione del collocamento e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro che, come obbiettivo di fondo, si pone lo snellimento delle procedure medesime e lo svolgimento di un ruolo più attivo da parte dei nuovi servizi per l'impiego. Il provvedimento, al fine di proseguire l'obiettivo indicato, identifica i soggetti destinatari; definisce lo stato di disoccupazione; stabilisce le sanzioni applicabili ai destinatari delle misure di promozione ed inserimento, nel caso di inadempimento alle prescrizioni di legge o di rifuto dell'offerta di lavoro; chiarisce la definizione di "servizi competenti", detta indicazioni ai servizi per l'impiego. Di seguito è fornita l'illustrazione dei principali contenuti.

 

Soggetti destinatari e altre definizioni: art. 1

 

All'articolo 1 vengono individuati i potenziali destinatari delle misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro previste dal successivo articolo 3, e vengono dettate le definizioni di "stato di disoccupazione" e di "servizi competenti".

I soggetti potenziali destinatari delle misure sono:

a) gli "adolescenti", cioè i minori di età compresa fra quindici e diciotto anni, che non siano più soggetti all'obbligo scolastico (definizione identica a quella recata dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 345/1999, che ha ridisciplinato la normativa del lavoro dei minori);

b) i "giovani", cioè i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti, ovvero di diversa superiore età eventualmente definita con decreto del Ministro del Lavoro in conformità agli indirizzi della Unione Europea;

c) i "disoccupati di lunga durata", cioè coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato una attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi;

d) gli "inoccupati di lunga durata", cioè coloro che, senza aver precedentemente svolto una attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi;

e) le "donne in reinserimento lavorativo", cioè quelle che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;

Viene poi definito lo "stato di disoccupazione", che viene riconosciuto al disoccupato o all'inoccupato che sia immediatamente disponibile allo svolgimento di una attività lavorativa.

Infine, è precisato che con la definizione "servizi competenti", vengono individuati i centri per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

Un decreto del Ministro del Lavoro, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, dovrà individuare, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, i limiti massimi di lavoro che si potranno svolgere senza perdere lo status di disoccupato, nonché, per il medesimo fine, eventuali limiti reddituali.

 

Stato di disoccupazione

 

L'articolo 2 disciplina le modalità di riconoscimento dello "stato di disoccupazione", che va comprovato con la presentazione dell'interessato presso il servizio territorialmente competente al fine del rilascio di una dichiarazione che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

In prima applicazione, gli interessati dovranno presentarsi al predetto servizio, per rendere la dichiarazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

A far data dalla prima presentazione decorrono, altresì, i termini per l'assolvimento a carico degli interessati di successivi obblighi di presentazione che il servizio competente eventualmente disponga, nonché ai fini dell'accertamento della condizione di disoccupazione ed inoccupazione di lunga durata.

I servizi competenti sono comunque tenuti a verificare l'effettiva persistenza della condizione di disoccupazione.

Queste disposizioni trovano applicazione fino all'emanazione di un decreto del Ministro del Lavoro che stabilisca modalità e termini diversi degli adempimenti; tali norme saranno emanate in coerenza con le procedure per il collocamento ordinario dei lavoratori previste nel Regolamento di semplificazione quando lo stesso verrà emanato.

 

Indirizzi generali ai servizi per l'impiego

 

L'articolo 3, norma di indirizzo e coordinamento sulle materie delegate alla competenza regionale, costituisce una indicazione di standards minimi di servizi di orientamento e promozione dell'occupazione, che i centri competenti, su tutto il territorio nazionale, devono offrire ai soggetti di cui all'art. 1.

In particolare i centri devono assicurare:

a)             un colloquio di orientamento entro sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, con riguardo ai giovani ed agli adolescenti;

b) una proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione e/o riqualificazione professionale:

- "nei confronti delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;

- nei confronti dei disoccupati e degli inoccupati di lunga durata, non oltre dodici mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, o, in caso di disoccupati che godano di trattamenti previdenziali previsti dalla legislazione vigente e successive modificazioni, non oltre i sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione".

 

Perdita dello stato di disoccupazione

 

L'art. 4 stabilisce le sanzioni applicabili nei confronti dei soggetti destinatari delle misure di promozione ed inserimento, nel caso di inadempimento alle prescrizioni di legge o di rifiuto di offerta di lavoro.

Ai sensi del comma 1, lo stato di disoccupazione cessa di essere riconosciuto nel caso di mancato adempimento degli obblighi di presentazione (e degli eventuali futuri obblighi) disposti ai sensi dell'art. 2, comma 3, nel caso di mancata presentazione al colloquio di orientamento di cui all'art. 3, nonché nel caso di mancata adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione professionale proposte, sempre ai sensi dell'art. 3, dai servizi per l'impiego.

Il comma 2 regola i casi di perdita dello stato di disoccupazione in conseguenza del rifiuto di offerta di lavoro.

La sanzione della perdita dello stato di disoccupazione è applicabile in caso di rifiuto di offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, o a tempo determinato o di lavoro temporaneo, formulata dal servizio competente. La sanzione non è applicabile qualora la sede di lavoro sia ubicata oltre cinquanta chilometri dal domicilio del lavoratore, e, in caso di lavoro temporaneo o a termine, la durata prevista non sia superiore a quattro mesi. Non è inoltre sanzionabile il rifiuto di offerte di lavoro che non vengano considerata "congrue" rispetto a criteri determinati dalle Commissioni regionali tripartite di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 469/1997.