DISPOSIZIONI
PER AGEVOLARE L'INCONTRO TRA DOMANDA ED OFFERTA DI LAVORO - D. LVO 21/4/2000 N°
181
Sulla
Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2000, n. 154, è stato pubblicato il decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante "Disposizioni per agevolare
l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45,
comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144". Il decreto è in
vigore dal 19 luglio 2000. Il provvedimento rientra nell'ambito di un più ampio
processo di revisione delle normative che regolano le procedure di gestione del
collocamento e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro che, come
obbiettivo di fondo, si pone lo snellimento delle procedure medesime e lo
svolgimento di un ruolo più attivo da parte dei nuovi servizi per l'impiego. Il
provvedimento, al fine di proseguire l'obiettivo indicato, identifica i
soggetti destinatari; definisce lo stato di disoccupazione; stabilisce le
sanzioni applicabili ai destinatari delle misure di promozione ed inserimento,
nel caso di inadempimento alle prescrizioni di legge o di rifuto dell'offerta
di lavoro; chiarisce la definizione di "servizi competenti", detta
indicazioni ai servizi per l'impiego. Di seguito è fornita l'illustrazione dei
principali contenuti.
Soggetti
destinatari e altre definizioni: art. 1
All'articolo
1 vengono individuati i potenziali destinatari delle misure di promozione
all'inserimento nel mercato del lavoro previste dal successivo articolo 3, e
vengono dettate le definizioni di "stato di disoccupazione" e di
"servizi competenti".
I
soggetti potenziali destinatari delle misure sono:
a)
gli "adolescenti", cioè i minori di età compresa fra quindici e
diciotto anni, che non siano più soggetti all'obbligo scolastico (definizione
identica a quella recata dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 345/1999, che ha
ridisciplinato la normativa del lavoro dei minori);
b)
i "giovani", cioè i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino
a venticinque anni compiuti, ovvero di diversa superiore età eventualmente
definita con decreto del Ministro del Lavoro in conformità agli indirizzi della
Unione Europea;
c)
i "disoccupati di lunga durata", cioè coloro che, dopo aver perso un
posto di lavoro o cessato una attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca
di nuova occupazione da più di dodici mesi;
d)
gli "inoccupati di lunga durata", cioè coloro che, senza aver
precedentemente svolto una attività lavorativa, siano alla ricerca di
un'occupazione da più di dodici mesi;
e)
le "donne in reinserimento lavorativo", cioè quelle che, già
precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo
almeno due anni di inattività;
Viene
poi definito lo "stato di disoccupazione", che viene riconosciuto al
disoccupato o all'inoccupato che sia immediatamente disponibile allo
svolgimento di una attività lavorativa.
Infine,
è precisato che con la definizione "servizi competenti", vengono
individuati i centri per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
Un
decreto del Ministro del Lavoro, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in
vigore del decreto, dovrà individuare, sentite le parti sociali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, i limiti massimi di
lavoro che si potranno svolgere senza perdere lo status di disoccupato, nonché,
per il medesimo fine, eventuali limiti reddituali.
Stato
di disoccupazione
L'articolo
2 disciplina le modalità di riconoscimento dello "stato di
disoccupazione", che va comprovato con la presentazione dell'interessato
presso il servizio territorialmente competente al fine del rilascio di una
dichiarazione che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta e
l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
In
prima applicazione, gli interessati dovranno presentarsi al predetto servizio,
per rendere la dichiarazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto.
A
far data dalla prima presentazione decorrono, altresì, i termini per
l'assolvimento a carico degli interessati di successivi obblighi di
presentazione che il servizio competente eventualmente disponga, nonché ai fini
dell'accertamento della condizione di disoccupazione ed inoccupazione di lunga
durata.
I
servizi competenti sono comunque tenuti a verificare l'effettiva persistenza
della condizione di disoccupazione.
Queste
disposizioni trovano applicazione fino all'emanazione di un decreto del
Ministro del Lavoro che stabilisca modalità e termini diversi degli
adempimenti; tali norme saranno emanate in coerenza con le procedure per il
collocamento ordinario dei lavoratori previste nel Regolamento di
semplificazione quando lo stesso verrà emanato.
Indirizzi
generali ai servizi per l'impiego
L'articolo
3, norma di indirizzo e coordinamento sulle materie delegate alla competenza
regionale, costituisce una indicazione di standards minimi di servizi di
orientamento e promozione dell'occupazione, che i centri competenti, su tutto
il territorio nazionale, devono offrire ai soggetti di cui all'art. 1.
In
particolare i centri devono assicurare:
a) un colloquio di orientamento entro
sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, con riguardo ai giovani ed
agli adolescenti;
b)
una proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di
formazione e/o riqualificazione professionale:
-
"nei confronti delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre
sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
-
nei confronti dei disoccupati e degli inoccupati di lunga durata, non oltre
dodici mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, o, in caso di
disoccupati che godano di trattamenti previdenziali previsti dalla legislazione
vigente e successive modificazioni, non oltre i sei mesi dall'inizio dello
stato di disoccupazione".
Perdita
dello stato di disoccupazione
L'art.
4 stabilisce le sanzioni applicabili nei confronti dei soggetti destinatari
delle misure di promozione ed inserimento, nel caso di inadempimento alle
prescrizioni di legge o di rifiuto di offerta di lavoro.
Ai
sensi del comma 1, lo stato di disoccupazione cessa di essere riconosciuto nel
caso di mancato adempimento degli obblighi di presentazione (e degli eventuali
futuri obblighi) disposti ai sensi dell'art. 2, comma 3, nel caso di mancata
presentazione al colloquio di orientamento di cui all'art. 3, nonché nel caso
di mancata adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione
professionale proposte, sempre ai sensi dell'art. 3, dai servizi per l'impiego.
Il
comma 2 regola i casi di perdita dello stato di disoccupazione in conseguenza
del rifiuto di offerta di lavoro.
La
sanzione della perdita dello stato di disoccupazione è applicabile in caso di
rifiuto di offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, o a tempo
determinato o di lavoro temporaneo, formulata dal servizio competente. La
sanzione non è applicabile qualora la sede di lavoro sia ubicata oltre
cinquanta chilometri dal domicilio del lavoratore, e, in caso di lavoro temporaneo
o a termine, la durata prevista non sia superiore a quattro mesi. Non è inoltre
sanzionabile il rifiuto di offerte di lavoro che non vengano considerata
"congrue" rispetto a criteri determinati dalle Commissioni regionali
tripartite di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 469/1997.