I.N.A.I.L. OBBLIGO DI DENUNCIA CONTESTUALE DEI LAVORATORI ASSUNTI O CESSATI DAL SERVIZIO. ULTERIORI ISTRUZIONI

 

Si segnala che la Direzione Generale dell'I.N.A.I.L. con propria lettera, inviata alle dipendenti sedi dell'Istituto stesso, ha fornito chiarimenti circa alcune fattispecie di non ricorrenza all'obbligo di cui all'oggetto.

In particolare, è stato evidenziato come le circostanze di "assunzione o cessazione dal servizio" previste dalla norma ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di comunicazione all'Inail del codice fiscale dei lavoratori da parte del datore di lavoro, consentano di escludere dal campo di applicazione della stessa norma alcune tipologie di soggetti per i quali non può propriamente parlarsi di "rapporto di lavoro".

La suddetta comunicazione del codice fiscale dunque, non è dovuta, in particolare, per i soci di società e inoltre per i collaboratori familiari, i partecipanti all'impresa familiare e gli associati in particolare.