I.N.P.S. - I.N.A.I.L. - DISPOSIZIONI MINISTERIALI SU INTERESSI DI DIFFERIMENTO   E DILAZIONE - TASSO IN VIGORE DAL 15/6/2000

 

 Il Ministero del Lavoro della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero del tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, con nota del 13 giugno 2000, ha autorizzato tutti gli Enti di Previdenza a procedere autonomamente all'aggiornamento del tasso di differimento e dilazione sulla base delle determinazioni periodiche assunte dalla Banca d'Italia.

Dal momento che la Banca d'Italia con provvedimento del 10 giugno 2000 ha aumentato a decorrere dal 15 giugno 2000 il tasso ufficiale di riferimento dal 3,75% al 4,25%, l'I.N.P.S. ha provveduto con Circolare n. 129, del 10 luglio  2000, a variare il tasso di differimento e dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi nella misura del:

o 10,25% annuo dal 15 giugno 2000

La nuova misura del tasso degli interessi di dilazione comporta ovviamente anche un adeguamento dell'aliquota di calcolo delle sanzioni civili, che con la predetta decorrenza risultano essere così determinate:

- per le inadempienze rilevabili dalle registrazioni e dalle denuncie obbligatorie, l'aliquota risulta del 13,25% (pari al tasso dell'interesse di riferimento, maggiorato di tre punti);

- per quelle connesse ad oggettive incertezze interpretative, l'aliquota è del 10,25% (pari, cioè, al tasso dell'interesse di differimento);

- per le evasioni connesse a registrazioni e denuncie obbligatorie omesse, o, non conformi al vero, l'aliquota è del 13,25%, ad anno semplice, alla quale si aggiunge una sanzione "una tantum" da un minimo del 50% ad un massimo del 100% dell'importo dei contributi o premi dovuti.