I.N.P.S.
- I.N.A.I.L. - DISPOSIZIONI MINISTERIALI SU INTERESSI DI DIFFERIMENTO E DILAZIONE - TASSO IN VIGORE DAL 15/6/2000
Il Ministero del Lavoro della Previdenza
Sociale di concerto con il Ministero del tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica, con nota del 13 giugno 2000, ha autorizzato tutti gli
Enti di Previdenza a procedere autonomamente all'aggiornamento del tasso di
differimento e dilazione sulla base delle determinazioni periodiche assunte
dalla Banca d'Italia.
Dal
momento che la Banca d'Italia con provvedimento del 10 giugno 2000 ha aumentato
a decorrere dal 15 giugno 2000 il tasso ufficiale di riferimento dal 3,75% al
4,25%, l'I.N.P.S. ha provveduto con Circolare n. 129, del 10 luglio 2000, a variare il tasso di differimento e
dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi nella misura
del:
o
10,25% annuo dal 15 giugno 2000
La
nuova misura del tasso degli interessi di dilazione comporta ovviamente anche
un adeguamento dell'aliquota di calcolo delle sanzioni civili, che con la
predetta decorrenza risultano essere così determinate:
-
per le inadempienze rilevabili dalle registrazioni e dalle denuncie
obbligatorie, l'aliquota risulta del 13,25% (pari al tasso dell'interesse di
riferimento, maggiorato di tre punti);
-
per quelle connesse ad oggettive incertezze interpretative, l'aliquota è del
10,25% (pari, cioè, al tasso dell'interesse di differimento);
-
per le evasioni connesse a registrazioni e denuncie obbligatorie omesse, o, non
conformi al vero, l'aliquota è del 13,25%, ad anno semplice, alla quale si
aggiunge una sanzione "una tantum" da un minimo del 50% ad un massimo
del 100% dell'importo dei contributi o premi dovuti.