ICI
- INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE LEGATA AL VALORE DELL'ULTIMA DICHIARAZIONE
(Corte
Cost. Sent. 25/7/00, n. 351)
E'
costituzionalmente legittima la normativa in base alla quale l'indennità dovuta
in caso di espropriazione di area fabbricabile deve essere ridotta al minor
valore indicato nell'ultima dichiarazione ICI, presentata dall'espropriato,
anche nel caso in cui lo stesso abbia valutato al ribasso il terreno per un
mero errore (art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992).
Con
due diverse questioni di legittimità presentate rispettivamente dalle Corti di
appello di Trieste e Genova, è stato rilevato che la norma in questione si
porrebbe in contrasto con la Costituzione, in quanto, oltre a collegare
l'ammontare del ristoro patrimoniale ad una dichiarazione del proprietario resa
a fini tributari, comporterebbe la penalizzazione dell'interessato sul piano
indennitario non solo in caso di dichiarazione fiscale preordinata a fini di
evasione dell'imposta, ma, altresì, in caso di dichiarazione dovuta a mero
errore, dipendente da confusa ed ambigua situazione urbanistica (artt. 42 e 53,
Cost.).
La
Corte Costituzionale ha stabilito che, ai fini della legittimità
costituzionale, non interessa la qualificazione della norma impugnata, nel
senso che essa contenga una misura sanzionatoria o meno, o se il presupposto
della norma sia una dolosa evasione d'imposta o un errore, più o meno
gravemente colpevole, sulla natura dell'area oggetto dell'espro-priazione.
In
questo caso, rileva che il soggetto non può sottrarsi alle conseguenze di una
sua dichiarazione.
Questo
in applicazione del principio secondo cui il cittadino deve improntare i
rapporti con la pubblica amministrazione secondo lealtà, correttezza e collaborazione,
in quanto siano in gioco gli obblighi di solidarietà politici, economici e
sociali tra i quali quelli in materia tributaria (art. 2 Cost.).
Questo
discorso rileva se la dichiarazione è contemplata espressamente dalla legge in
modo preciso e chiaro, con preventiva previsione di duplice valenza, negli
aspetti di valutazione del bene a fini tributari e come limite di liquidazione
di indennità di esproprio, e quando non vi sia un intervallo di tempo
significativo tra dichiarazione di valore ad una certa data (1° gennaio
dell'anno, a fini tributari) e momento di riferimento - nello stesso anno -
della valutazione e liquidazione (di indennità).
Infine,
è stato rilevato che la natura edificatoria dell'area è in genere una
rivendicazione costante dei soggetti privati colpiti da esproprio nel
contestare la indennità offerta e pretendere una indennità superiore.
Di
conseguenza, non è pertinente da parte del contribuente ogni accenno a
situazioni meramente ipotetiche di errore incolpevole, tenuto conto della consapevolezza
del valore dell'area e del mancato esercizio della facoltà di richiesta di
attestazione al comune interessato.