IVA
- SCUOLE - ESCLUSIONE DALL'ALIQUOTA RIDOTTA PER LE MANUTENZIONI STRAORDINARIE
(Min.
fin., Ris. 14/7/00, n. 112/E)
Il
beneficio dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta (10 per cento) agli
interventi di manutenzione straordinaria su edifici di edilizia residenziale
pubblica, introdotto dalla finanziaria 1998, è limitato agli immobili aventi
carattere di stabile residenzialità, per cui non può essere esteso a edifici
che, seppure assimilati alle case di abitazione, non possiedono tale natura,
come asili, scuole, colonie climatiche ospedali, caserme, ecc.
La
disposizione della legge finanziaria 1998, (art. 1, comma 11, legge n.
449/1997), in vigore dal 1° gennaio 1998, ha, infatti, carattere speciale, in
quanto la finalità perseguita dal legislatore è stata quella di applicare il
beneficio dell'aliquota IVA agevolata del 10 per cento ai soli interventi di
manutenzione straordinaria (art. 31, primo comma, lett. b), legge n. 457/1978),
su edifici di edilizia residenziale pubblica, ossia ai soli immobili
caratterizzati dalla "stabile residenzialità" con esclusione di
quelli non connotati dal carattere della stabile residenza.
L'interpretazione
più restrittiva, inoltre, è l'unica coerente con il disposto della sesta
direttiva CEE in materia, che consente l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta
soltanto per i beni e servizi ricompresi nella fattispecie "fornitura,
costruzione, restauro e trasformazione di abitazioni fornite nell'ambito della
politica sociale". Pertanto non appare possibile, alla luce della
normativa comunitaria, estendere l'agevolazione agli edifici non connotati
dalla destinazione a uso abitativo.
Risoluzione
112 del 14/7/00
OGGETTO
Richiesta chiarimenti Circolare del Ministero delle Finanze n. 151/E del 9
luglio 1999 riguardante l'aliquota IVA applicabile agli interventi di edilizia
residenziale pubblica.
Con
note indirizzate alla scrivente il Comune di Prato, l'Unione Province d'Italia
e la Confederazione delle Province del Nord hanno rappresentato alcune
perplessità in merito ai chiarimenti forniti dalla circolare n. 151/E del 9
luglio 1999 relativa all'aliquota IVA applicabile agli interventi di edilizia
residenziale pubblica.
In
particolare i dubbi sollevati riguardano l'esclusione delle opere relative
all'edilizia scolastica da quelle che possono beneficiare dell'aliquota IVA
agevolata del 10%, prevista per gli interventi di manutenzione straordinaria su
edifici di edilizia residenziale pubblica.
La
richiamata circolare, nell'interpretare e chiarire il contenuto dell'art. 1,
comma 11, della legge 12 dicembre 1997, n. 449, che, mediante l'inserimento del
numero 127-duodecies) nella Tab.A, parte III, del D.P.R. n. 633 del 1972, ha
introdotto l'aliquota IVA agevolata del 10% per gli interventi di manutenzione
straordinaria su "edifici di edilizia residenziale pubblica", ha
escluso che tra le opere che possono beneficiare di tale agevolazione siano
ricomprese quelle relative all'edilizia scolastica.
Gli
istanti sostengono che la citata interpretazione, oltre a creare un notevole
danno economico alle province, che hanno ricevuto, con la legge n. 23 del 1996,
l'onere della gestione dell'edilizia riguardante tutte le scuole medie
superiori, sarebbe in aperto contrasto con le pronunce in precedenza adottate
da questa amministrazione.
Viene
altresì sottolineato che i programmi d'investimento diretti alla
ristrutturazione di edifici ricevuti in precarie condizioni dallo Stato e
finanziati in parte dal Ministero della Pubblica Istruzione, dato l'improvviso
aggravio dell'aliquota IVA, subirebbero un considerevole rallentamento.
Inoltre, a parere degli istanti, l'interpretazione fornita con la circolare
risulterebbe negativa anche per l'erario dello Stato in quanto l'eventuale
maggior gettito sarebbe fornito esclusivamente da un aggravio di costi a carico
esclusivamente del settore pubblico ed il prospettato rallentamento dei lavori
non farebbe che diminuire il gettito delle imposte.
Al
riguardo la scrivente fa presente che la norma di cui si discute prevede
l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% alle prestazioni di servizi aventi ad
oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui
all'art. 31, primo comma, lett. b) della legge 5 agosto 1978, n. 457, su
edifici di edilizia residenziale pubblica. Il riferimento al concetto di
"edilizia residenziale pubblica" implica la necessità che, ai fini
dell'applicazione dell'aliquota ridotta, l'edificio sul quale sono effettuati
gli interventi di manutenzione straordinaria rivesta entrambe le
caratteristiche:
1)
sia un edificio pubblico, 2) sia un edificio residenziale.
Appare
piuttosto evidente che nell'ipotesi considerata, trattandosi di edifici scolastici,
è indubbio il carattere pubblico degli immobili, ma risulta del tutto carente
il requisito della residenzialità attesa l'utilizzazione degli stessi quali
sedi di scuole.
Il
concetto della residenzialità era stato già peraltro evidenziato dalla scrivente,
nella circolare n. 141/E del 1994 relativa all'applicazione dell'aliquota IVA
del 4% prevista in via transitoria dall'art. 8 del decreto legge 26 luglio
1994, n. 468.
In
tale circolare, infatti, è stato espressamente affermato che "......nella
previsione agevolativa rientrano anche gli immobili destinati a costituire
stabili residenze per collettività (es: orfanotrofi, ospizi, ecc..) ma non gli
altri edifici che, anche se assimilati alle case di abitazione dalla legge 19
luglio 1961, n. 659, non sono connotati dal predetto carattere della stabile
residenza (es: scuole, asili, colonie climatiche ecc...)...".
Riguardo
infine al lamentato contrasto, rappresentato dagli istanti, tra la circolare n.
151/E del 1999 e la circolare n. 1/E del 1994 si fa presente che quest'ultima
ha fornito chiarimenti interpretativi in merito alla disposizione recata
dall'art. 36 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, che ha elevato dal 4% al
9% l'aliquota IVA applicabile alle cessioni, nonchè agli appalti per la costruzione
di edifici che, ai sensi dell'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, sono
assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408,
tra i quali sono ricompresi gli ospedali, le scuole, le case di cura ecc. La
disposizione di cui al richiamato art. 36 del decreto legge n. 331/1993 è una
norma di carattere generale che si applica a tutti gli edifici utilizzati per
il perseguimento di finalità sociali-collettive, condizione questa realizzata
attraverso l'attività svolta negli immobili e che non richiede l'ulteriore
requisito della residenzialità.
Il
beneficio dell'aliquota agevolata, come chiarito nella circolare n. 1/E del
1994, ed in linea con quanto enunciato dalla Corte di Cassazione con la
sentenza n. 3503 del 5 dicembre 1972, si rende infatti applicabile anche
"ad edifici che, pure se non sono precipuamente destinati ad ospitare
collettività, sono utilizzati per il perseguimento delle finalità di
istruzione, cura, assistenza e beneficenza."
La
disposizione recata dal citato art. 1, comma 11, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, in vigore dal 1 gennaio 1998,che ha inserito nella Tab. A, parte III,
il numero 127-duodecies), riveste invece carattere speciale, giacchè la ratio
perseguita dal legislatore è stata quella di applicare il beneficio
dell'aliquota IVA agevolata del 10% ai soli interventi di manutenzione
straordinaria di cui all'art. 31, primo comma, lett. b), della legge 5 agosto
1978, n. 457, su edifici di edilizia residenziale pubblica, ossia ai soli
immobili caratterizzati dalla "stabile residenzialità" per cui tale
beneficio non torna ora applicabile agli edifici che, se pur assimilati alle
case di abitazione dalla legge 1961, n. 659, non sono connotati dal predetto
carattere della stabile residenza, quali appunto scuole, asili, colonie
climatiche, ospedali, caserme ecc.
Si
precisa inoltre che l'interpretazione più restrittiva è l'unica coerente con il
disposto della direttiva n. 77/388 del 17 maggio 1977 come modificata dalla
direttiva n. 92/77/CEE del 19 ottobre 1992 che consente l'applicazione
dell'aliquota IVA ridotta soltanto per i beni e servizi ricompresi
nell'allegato H della medesima direttiva. Il punto 9) del richiamato allegato
menziona, infatti, la:"Fornitura, costruzione, restauro e trasformazione
di abitazioni fornite nell'ambito della politica sociale."
Pertanto
non appare possibile, alla luce della normativa comunitaria, estendere
l'agevolazione agli edifici non connotati dalla destinazione ad uso abitativo.