INVIM
- BASE IMPONIBILE NELLA VENDITA DELL'IMMOBILE IN LEASING
(Comm.
Trib. I grado Trento, Sez. 5, Sent. 14/4/00, n. 9)
Il
presupposto dell'INVIM è rappresentato dal trasferimento della proprietà o di
altro diritto reale di godimento dei beni immobili (art. 2, D.P.R. nl
643/1972).
Poiché
nel caso di leasing immobiliare il trasferimento della proprietà si verifica
nel momento in cui l'impresa utilizzatrice esercita il diritto di opzione,
anche ammettendo che i versamenti dei canoni di leasing costituiscano degli
anticipati pagamenti rateali del prezzo, l'avvenuta capitalizzazione del valore
dell'immobile è certamente rilevante sotto il profilo dell'adempimento
dell'obbligazione, a carico dell'acquirente, di corresponsione del prezzo, ma
non già in riferimento alla produzione degli effetti reali, che si verificano
istantaneamente al momento dell'esercizio del diritto di opzione da parte
dell'impresa utilizzatrice.
Anche
ritenendo, quindi, che versando i canoni quest'ultima abbia pagato gran parte
del prezzo, ciò non significa, per i giudici della Commissione tributaria di
primo grado di Trento, che si sia trasferita in suo favore una parte del
diritto di proprietà.
Il
fatto, poi, che al 31 dicembre 1992, data di riferimento per determinare il
valore venale rilevante quale valore finale del bene (art. 17, comma 6. D.Lgs.
n. 504/1992), fosse pendente il contratto di locazione finanziaria non
costituisce un vincolo negoziale che possa diminuire il prezzo di vendita.
Infatti
l'esistenza del contratto vale certamente per la situazione di mercato, da cui
desumere il valore in comune commercio, ma non vale per la condizione giuridica
del bene che è strettamente collegata all'epoca di stipulazione del negozio dipendendo
dalla volontà espressa dalle parti.