BENEFICI
"PRIMA CASA" - ACCERTAMENTO - TERMINE DI DECADENZA DECENNALE
(Dir.
Reg. Entrate Lombardia,
Circ.
14/7/00, n. 24)
La
Direzione regionale delle entrate della Lombardia ha fornito istruzioni in
merito alle agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa, con
particolare riguardo agli elementi che devono essere oggetto di controllo da
parte degli Uffici e all'individuazione del termine entro cui può
legittimamente essere richiesta la differenza d'imposta dovuta ed essere
irrogate le relative sanzioni nell'ipotesi di decadenza dai benefici.
Si
pubblica di seguito il testo della circolare regionale.
Direzione
regionale delle Entrate per la Lombardia, Circ. 14/7/00, n. 24
Oggetto:
Registro - IVA - Agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima
casa"- Attività di controllo - Termine di decadenza per l'azione della
finanza - Art. 1, nota II-bis, tariffa parte prima allegato "A",
D.P.R. n. 131/86 -- Istruzioni -
1.
Pervengono alla Scrivente numerosi quesiti, da parte dei dipendenti uffici, in
ordine all'esatta individuazione del termine entro cui può legittimamente
richiedersi la differenza d'imposta dovuta, ed irrogarsi le relative sanzioni,
nell'ipotesi di decadenza dai benefici fiscali previsti per l'acquisto della
"prima casa" (nota II-bis all'art. 1 della tariffa, parte prima,
allegata al D.P.R. n. 131/86).
La
questione prospettata è ben nota nei suoi aspetti generali, essendo già stata
oggetto di pronunce ministeriali nonché di contrastanti orientamenti
giurisprudenziali. Al fine di consentire, tuttavia, l'efficacia dell'attività
di accertamento nonché la predisposizione di una idonea programmazione della
stessa, a salvaguardia degli interessi erariali, si ritiene opportuno fornire i
necessari chiarimenti nonché dettare le conseguenti istruzioni -anche in ordine
all'attività di controllo- a cui gli uffici dovranno attenersi.
2.
Al riguardo, è opportuno premettere quanto segue.
L'art.
1 della tariffa, parte prima, allegato "A", D.P.R. n. 131/86,
stabilisce che sono soggetti all'aliquota ridotta del quattro per cento (dal 1°
gennaio 2000, tre per cento) gli atti traslativi a titolo oneroso della
proprietà di beni immobili in genere e gli atti traslativi o costitutivi di
diritti reali immobiliari di godimento, se hanno per oggetto "case di
abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 agosto 1969, ove ricorrano le condizioni previste dalla nota
II-bis". Ai fini IVA, la cessione che abbia per oggetto i medesimi beni è
soggetta all'aliquota del quattro per cento sempreché ricorrano le condizioni
stabilite nella predetta nota II-bis (punto 21, tabella A, parte seconda, allegata
al D.P.R. 633/72).
Le
condizioni previste dalla nota II-bis sono tre:
-
che l'immobile acquistato sia ubicato in un luogo ben determinato
a)
nel comune dove l'acquirente ha la propria residenza; b) o, se diverso, nel
comune dove svolge la propria attività; c) nel comune dove ha sede o dove
svolge la propria attività il soggetto da cui dipende, se trasferito all'estero
per ragioni di lavoro; d) in qualunque altro luogo del territorio dello Stato,
se sia cittadino italiano emigrato all'estero.
Quando
l'immobile acquistato è situato in un luogo diverso da quelli prima menzionati,
l'aliquota ridotta non può essere applicata, a meno che l'acquirente non
dichiari in atto, a pena di decadenza, che l'immobile è situato nel comune
presso il quale ha intenzione di stabilire la propria residenza entro un anno
dall'acquisto;
-
che l'acquirente dichiari in atto di non possedere a titolo di proprietà o
altro diritto reale di godimento un'altra casa di abitazione nel comune ove è
situato l'immobile acquistato;
-
che l'acquirente dichiari in atto di non possedere a titolo di proprietà o
altro diritto reale di godimento un'altra casa di abitazione (sia pure per
quote indivise o in comunione legale) ovunque situata, se precedentemente
acquistata usufruendo delle medesime agevolazioni fiscali pro tempore previste.
I
fatti che originano la decadenza sono i seguenti:
-
la mendacità delle dichiarazioni rese nei predetti punti. La mendacità consiste
nella non rispondenza al vero dei "fatti" di cui ai punti 2 e 3
affermati dal contribuente. Per quanto concerne, invece, la dichiarazione a cui
si è fatto cenno al punto 1) (e cioè l'intenzione di voler trasferire entro
l'anno dall'acquisto la residenza nel comune ove è situato l'immobile
acquistato), sembra prima facie che il mancato trasferimento della residenza
non possa rifluire nell'ipotesi di mendacità. Trattandosi propriamente di una
dichiarazione d'intento, infatti, non sarebbe mai possibile accertarne la
mendacità giacché oggetto d'accertamento non sarebbe un fatto, ma la volontà
espressa di porre in essere un determinato comportamento. Tuttavia, poiché
impone un preciso termine (peraltro ragionevolmente ampio) entro cui la
predetta volontà dichiarata deve concretizzarsi nel comportamento prescritto,
si ritiene che la disposizione in esame esprima una norma implicita in base
alla quale, scaduto inutilmente il termine ivi previsto, è ragionevolmente
presumibile che la dichiarazione d'intento sia stata resa non seriamente o,
detto altrimenti, che la dichiarazione sia stata resa in costanza di una
riserva mentale equivalente -per ciò che concerne gli effetti- alla mendacità;
-
il trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito dell'immobile acquistato
prima del decorso di cinque anni dall'acquisto, a meno che entro un anno dal
trasferimento non si proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a
propria abitazione principale.
Al
verificarsi di uno dei due predetti fatti (mendacità di una qualunque
dichiarazione o rivendita infraquinquennale) consegue l'inapplicabilità della
norma agevolativa e si renderanno pertanto dovute le imposte di registro,
ipotecaria e catastale nella misura ordinaria (al netto di quanto già
corrisposto). Inoltre, sarà applicabile una sanzione amministrativa pari al
trenta per cento delle predette imposte. Se la cessione agevolata era soggetta
ad IVA, l'ufficio del registro (o l'ufficio delle entrate ove istituito)
provvede ad irrogare una sanzione amministrativa pari alla differenza tra l'IVA
ordinariamente dovuta in assenza dell'agevolazione e l'IVA risultante
dall'applicazione dell'aliquota agevolata, maggiorata del trenta per cento.
3.
In merito alla questione prospettata, dopo aver esposto nei suoi aspetti
essenziali l'attuale disciplina in materia di agevolazioni per l'acquisto della
prima casa, ai fini dell'individuazione del termine entro cui effettuare i
controlli, occorre tenere ben distinti due casi.
Primo
caso. Affinché la fattispecie agevolativa si realizzi compiutamente occorrono
tre elementi: a) il fabbricato ceduto deve essere una casa non di lusso; b) il
fabbricato deve essere ubicato in un luogo ben determinato; c) l'acquirente
deve rendere in atto le dichiarazioni indicate dalla norma.
Quando
uno qualunque di questi tre elementi difetti e ciò nonostante l'ufficio abbia
per errore applicato l'aliquota ridotta anziché quella ordinaria, si dovrà
senz'altro procedere al recupero dell'imposta (da qualificarsi come imposta
suppletiva), senza applicazione di sanzioni ed interessi. Le imposte suppletive
dovranno essere richieste, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di
registrazione dell'atto. Qualora, ricorrendo la medesima situazione, la
cessione è assoggettata ad IVA, l'ufficio del registro dovrà segnalare
l'insussistenza delle condizioni previste, al fine di consentire a quest'ultimo
la rettifica entro gli ordinari termini di decadenza in capo al cedente (in
quanto, nel caso prospettato, si tratta di un recupero di imposta sul valore
aggiunto). In sede di registrazione dell'atto, pertanto, l'ufficio, ai fini
dell'applicazione della norma agevolativa, dovrà appurare (per quanto sia
possibile desumere dal medesimo atto o dai documenti a questo allegati) che:
(a) oggetto del trasferimento sia una casa non di lusso; (b) che la parte
acquirente renda le dichiarazioni prescritte; (c) che la casa acquistata sia
ubicata nei luoghi prescritti. Va da sé che tutte le volte in cui ciò non sia
immediatamente possibile in sede di registrazione dell'atto - ovviamente per i
requisiti di cui ai precedenti punti a) e c) - l'ufficio dovrà procedere
all'appuramento in una fase successiva, ferma restando la qualificazione come
suppletiva della maggiore imposta dovuta e il termine triennale di decadenza,
ove il requisito non sussista.
Secondo
caso. Allorquando i tre elementi sopra menzionati sussistono, l'ufficio dovrà
senz'altro applicare l'agevolazione richiesta e provvederà ad iscrivere
apposito articolo sul campione unico, riservandosi di verificare che le
dichiarazioni rese non siano mendaci e/o che l'immobile acquistato non venga
trasferito nel successivo quinquennio. A tale riguardo, si ritiene opportuno
precisare che il registro di campione unico, attualmente non fungibile con le
liste di ausilio fornite dal Centro Informativo, può essere validamente sostituito,
soprattutto in presenza di numerosi articoli di memoria, con qualunque altro
sistema purché risponda alle medesime funzioni del campione unico e garantisca
l'attendibilità delle informazioni richieste per il successivo controllo.
4.
Ove uno dei due fatti si verifichi, si pone il problema del termine entro cui
l'ufficio è legittimato a richiedere la differenza d'imposta.
Al
riguardo, stante l'assenza nell'ambito della nota II-bis di qualsivoglia norma
ad hoc (assenza peraltro registrata in ogni legge speciale emanata in materia
dal 1982 in avanti), valgono le norme generali contenute nella legge di
registro. Innanzitutto è da ribadire che la maggiore imposta richiesta a
seguito dell'intervenuta decadenza è da qualificare come imposta complementare,
stante la chiara definizione residuale che di essa ne dà l'art. 42, D.P.R. n.
131/86, in base al quale è complementare l'imposta che non sia né principale né
suppletiva (e quindi quella che non è applicata né in sede di registrazione
-imposta principale- né per ovviare ad un errore dell'ufficio -imposta
suppletiva-). Del resto in senso conforme si è da sempre espresso il Ministero
delle finanze (ex pluribus, C.M. n. 43/3153 dell'1177/86, R.M. n. 310650 del
13/3/89, R.M. n. 260211 del 20/12/90). La corretta qualificazione dell'imposta
assume rilevanza, tra l'altro, per individuare i termini di decadenza entro cui
l'imposta complementare può essere legittimamente richiesta, così come
individuati dall'art.76, D.P.R. n. 131/86. Vi è però che, a causa del difettoso
coordinamento tra la definizione residuale dell'imposta complementare di cui
all'art. 42 e le ipotesi regolate dal successivo art. 76 (che riguardano solo
l'imposta complementare dovuta sul maggior valore accertato, l'imposta
complementare liquidata a seguito della presentazione della denuncia prevista
dall'art. 19 e l'imposta complementare dovuta sul corrispettivo occultato),
rimane senza una specifica disciplina l'ipotesi dell'imposta complementare
applicata per motivi diversi da quelli espressamente ivi contemplati, tra cui
appunto l'imposta complementare applicata a seguito della decadenza dalle
agevolazioni richieste (ma anche quella applicata a seguito dell'attribuzione
della rendita ex art. 12 del D. L. n. 70/88, allorquando il valore catastale
sia superiore a quello dichiarato). Per colmare la lacuna normativa può essere
utilizzato l'argomento a contrario, ritenendosi perciò che la mancata espressa
previsione della fattispecie considerata, nell'ambito dell'art. 76, esprima una
norma implicita in base alla quale non vi è alcun termine di decadenza per
recuperare l'imposta in questione.
Ma,
poiché un termine purchessia non può non ammettersi, si deve allora
necessariamente far ricorso all'ordinario termine di prescrizione decennale,
richiamato dal'art. 78 del D.P.R. n. 131/86, decorrente dalla data di
registrazione dell'atto. E' questa la soluzione prospettata nella riunione
degli Ispettori Compartimentali delle Tasse tenutasi a Roma nei giorni 8, 9 e
10 dell'ottobre 1985.
Sul
punto, di recente, la Corte di Cassazione ha manifestato un orientamento
contrastante. Infatti, con sent. n. 9280 del 17 settembre 1998, ha affermato
che, nell'ipotesi considerata, le imposte devono essere richieste entro il
termine triennale di decadenza previsto dall'art. 76, decorrente dalla
registrazione dell'atto. Con successiva sent. n. 4944 del 21 maggio 1999,
invece, si è affermata l'applicabilità del termine decennale di prescrizione
previsto dall'art. 78 del D.P.R. n. 131/86. Infine, con la sent. n. 7947 del 23
luglio 1999, si è riaffermata l'applicabilità del termine triennale di
decadenza di cui all'art. 76 della legge di registro.
5.
Salva l'eventuale soluzione del contrasto interpretativo emerso in senso alla
prima sezione della Corte di Cassazione con una pronuncia a sezioni unite e/o
salvo un diverso orientamento del Ministero delle finanze, gli uffici
continueranno a coltivare le controversie in atto, insistendo
sull'applicabilità del termine decennale ordinario.
Per
quanto riguarda, invece, l'attività di controllo, stante la controversa
individuazione del termine entro cui richiedere l'imposta (e le sanzioni
correlate, in considerazione della recente modifica dell'art. 20 del D. Lgs.
472/97, intervenuta a seguito dell'emanazione del D. Lgs. 99/2000), è oltremodo
opportuno -a salvaguardia degli interessi dell'erario, che potrebbero risultare
pregiudicati ove l'interpretazione da ultimo assunta dalla Corte di Cassazione
dovesse prevalere- che gli uffici programmino la propria attività di
appuramento degli articoli di memoria, tenendo presente il termine triennale di
decadenza (così come peraltro suggerito già dal 1986 con circolare del
soppresso Ispettorato Compartimentale di Milano n. 2 del 22 gennaio 1986, prot.
3073/III).
A
tal fine, si precisa che il termine triennale decorre:
-
dalla registrazione dell'atto, se oggetto di accertamento è la mendacità delle
dichiarazioni previste dalle lettere b) e c) della nota II-bis (dichiarazioni
di non possidenza);
-
dallo spirare dell'anno successivo alla data di registrazione dell'atto, se
oggetto di accertamento è la "mendacità" della dichiarazione prevista
nella lettera a) della predetta nota;
-
dallo spirare dell'anno successivo al trasferimento a titolo oneroso o gratuito
dell'immobile acquistato, se oggetto di accertamento è la rivendita
infraquinquennale.Le conclusioni raggiunte, peraltro, trovano ulteriore
suffragio nella circolare ministeriale n. 112 del 17/4/97. In quella occasione
il Ministero delle finanze ha affermato, per una fattispecie del tutto analoga
(riguardante il recupero della maggiore dovuta a seguito della attribuzione
della rendita catastale ex art. 12 D.L. n. 70/88, ritenuta imposta
complementare non dovuta sul maggior valore accertato) l'applicabilità del
termine triennale decorrente dalla data di registrazione dell'atto (rimanendo
peraltro ininfluente, in questa sede, la qualificazione prescrizionale anziché
decadenziale del termine).
6.
Nell'ambito dell'attività di controllo programmata per l'anno 2000 (punto
E5..5.3 della direttiva del piano delle attività per il 2000), si invitano gli
uffici a voler procedere all'appuramento degli articoli di memoria, tenendo
presenti i termini di decadenza come sopra individuati nonché valutando
l'entità del recupero e il grado di sostenibilità della pretesa. Solo a conclusione
del predetto controllo, l'ufficio potrà eventualmente destinare una parte della
propria capacità operativa residua al controllo delle situazioni pregresse,
controllo che dovrà comunque essere effettuato secondo i criteri di efficienza
come sopra individuati.
La
presente circolare è stata predisposta dall'Ufficio Fiscalità generale di
concerto con l'Ufficio Governo dell'accertamento e con l'Ufficio Contenzioso
tributario.