TRASPORTI - AGEVOLAZIONE
FISCALE A FAVORE DEGLI ESERCENTI LE ATTIVITÀ DI TRASPORTO MERCI - CARBON TAX
La
finanziaria 2000 ha previsto che le maggiori entrate derivanti
dall'applicazione della Carbon tax vengano destinate, tra l'altro, a compensare
la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti l'attività di trasporto merci
con veicoli di massa complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate.
La
riduzione è pari agli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio per
autotrazione disposti in attuazione della normativa sulla Carbon tax ed è
rapportata ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento (art.7, c.15,
L. n.488/99).
Per
l'anno 1999 Il beneficio è pari a lire 33,26 al litro.
Il
Ministero delle finanze con una circolare ha anticipato il contenuto del
regolamento di attuazione e alcune modalità operative per consentire agli
operatori dell'autotrasporto merci di avvalersi immediatamente del credito
d'imposta derivante dalla riduzione degli oneri sostenuti rapportata ai consumi
di gasolio nei periodi di riferimento (annualità).
Il
credito, purché di importo non inferiore a 25 euro, può essere utilizzato dal
beneficiario in compensazione in sede di versamento delle imposte e dei
contributi oppure mediante rimborso della relativa somma.
Possono
fruire del credito d'imposta:
-
le imprese nazionali che esercitano attività di autotrasporto merci in conto
proprio munite della licenza e iscritte nell'elenco degli autotrasportatori di
cose in conto proprio;
-
le imprese nazionali che esercitano attività di autotrasporto di merci per
conto terzi iscritte nell'albo.
Per
ottenere il credito d'imposta deve essere presentata un'apposita dichiarazione
(il cui facsimile è disponibile presso gli uffici del Collegio), entro il 30
giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare, sottoscritta dal
titolare o dal rappresentante legale o negoziale dell'impresa.
Poiché
il regolamento di attuazione della legge non e' stato ancora emanato, il
Ministero delle finanze ha precisato che per i consumi relativi al 1999 il
termine per la presentazione delle domande scadrà il sessantesimo giorno
successivo all'entrata in vigore del regolamento stesso.
La
dichiarazione deve contenere i dati utili a:
-
identificare il soggetto beneficiario;
-
determinare il credito spettante;
-
individuare la modalità prescelta di fruizione del credito stesso (tramite
compensazione ovvero mediante rimborso).
Alla
dichiarazione devono essere allegati:
-
copia dei certificati di immatricolazione degli autoveicoli aventi titolo al
beneficio;
-
un prospetto contenente taluni dati relativi ai singoli automezzi riforniti, al
proprietario o all'intestatario di contratti di noleggio e di leasing (questi
ultimi da allegare in copia).
Gli
Uffici tecnici di finanza (UTF) nel cui ambito territoriale è ubicata la sede
operativa ovvero, nel caso di più sedi operative, la sede legale o la
principale fra le sedi operative sono competenti a ricevere le dichiarazioni
degli autotrasportatori.
Per
poter utilizzare immediatamente il credito, le imprese interessate potranno
presentare subito la dichiarazione relativa ai consumi dell'anno 1999 corredata
dai documenti prescritti.
Gli
Uffici, dopo un esame formale, rilasceranno all'interessato un'apposita
attestazione di regolarità della dichiarazione presentata, che costituisce
titolo per effettuare la compensazione.
L'Ufficio
procederà all'annullamento delle attestazioni, qualora nel corso della successiva
attività di verifica delle dichiarazioni si dovesse constatarne l'irregolarità
non sanabile.
Dalla
data di entrata in vigore del regolamento, l'obbligo del rilascio, da parte
degli esercenti di impianti stradali di carburanti, delle fatture di acquisto
del gasolio viene esteso a tutti i soggetti che esercitano l'autotrasporto
merci.
Il
Ministero delle finanze ha chiarito che, qualora la ditta esercente attività di
autotrasporto merci sia titolare di deposito o di distributore privato di
carburanti ad imposta assolta, deve indicare nella dichiarazione, oltre agli
altri elementi prescritti, anche la capacità di stoccaggio del relativi serbatoi
del gasolio utilizzato per il rifornimento degli autoveicoli aventi titolo al
beneficio, gli estremi della licenza fiscale di esercizio, se prevista (art.25,
c.4, del T.U. accise approvato con D.Lgs. 26/10/95, n.504), attestando altresì
che il gasolio custodito presso i medesimi impianti è stato utilizzato
esclusivamente per il rifornimento degli autoveicoli di massa massima
complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate per i quali è previsto il beneficio
in questione.
Nel
caso in cui, invece, i predetti impianti siano utilizzati anche per il
rifornimento di altri automezzi (esclusi dal citato beneficio), nel prospetto
allegato alla dichiarazione occorre aggiungere l'elenco completo (aggiornabile)
di tali automezzi con i relativi dati identificativi. Ovviamente, in questi
casi, nelle fatture di acquisto del gasolio destinato agli impianti in parola
non devono essere riportati gli estremi della targa degli autoveicoli
riforniti.