REGOLAMENTO
GENERALE DPR 554/99 -
CIRCOLARE
ANCE
INDICE
ORGANIZZAZIONE
DEI LAVORI
PUBBLICI
-Potestà
regolamentare (artt.1e 2)
-
Modalità di esercizio della vigilanza da parte dell'Autorità sui lavori
pubblici (artt. da 3 a 6)
ORGANI
DEL PROCEDIMENTO E
DISCIPLINA DELL'ACCESSO
AGLI
ATTI
-
Il responsabile del procedimento (artt. 7 e 8) -
Disciplina dell'accesso agli atti e forme di pubblicità (art. 9 e 10) e
acquisizione dei pareri (art. 49, parte)
PROGRAMMAZIONE
E PROGETTAZIONE
-
Programmazione dei lavori (artt. da 11 a 14) -
Progettazione (artt. da 15 a 17)
-
Progetto preliminare (artt. da 18 a 24)
-
Progetto definitivo (artt. da 25 a 34) -
Progetto esecutivo (artt. da 35 a 45)
-
Validazione del progetto ed acquisizione dei pareri - approvazione dei progetti
(artt. da 46 a 49)
AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA
-
Disposizioni generali (artt. da 50 a 56)
-
Concorso di idee (artt. 57 e 58)
-
Concorsi di progettazione (artt. da 59 a 61) - Affidamento dei servizi di
importo inferiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP (artt. da 62 a 64)
-
Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in Euro di
200.000 DSP (artt. da 65 a 70)
SISTEMI
DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
-
Disposizioni preliminari all'espletamento della gara (art. 71)
-
Categorie di opere (opere generali e specializzate - opere speciali) -
qualificazione delle imprese - cause di esclusione (artt. da 72 a 75)
-
Appalto di lavori pubblici (artt. da 76 a 78)
-
Termini per le gare - pubblicità (artt. da 79 a 81)
-
Lavori segretati - permuta (artt. 82 e 83)
-
Concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici (artt. da 84 a 87) -
Lavori in economia (artt. 88 e 120)
-
Criteri di aggiudicazione (artt. da 89 a 92)
SOGGETTI
ABILITATI AD ASSUMERE
LAVORI
PUBBLICI
-
Riunione di imprese (artt. da 93 a 99) LE
GARANZIE
-
Cauzioni (artt. da 100 a 102)
-
Polizze assicurative a carico dell'esecutore dei lavori e del progettista
(artt. da 103 a 106) e 108
IL
CONTRATTO
-
La stipulazione ed approvazione del contratto (artt. da 109 a 111)
-
Aspetti economici del contratto d'appalto (artt. da 112 a 117)
-
Risoluzione e recesso del contratto (artt. da 118 a 122)
ESECUZIONE
DEI LAVORI
-
Direzione dei lavori (artt. da 123 a 128)
-
Consegna dei lavori (artt. da 129 a 132)
-
Sospensione dei lavori (art. 133)
-
Varianti (artt. da 134 a 136)
-
Ulteriori disposizioni sull'esecuzione dei lavori (artt. da 137 a 140)
-
Subappalto (art. 141)
-
Lavori in economia (artt. 88, 120 e da 142 a 148)
ACCORDO
BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
-
Definizione delle riserve in corso d'opera mediante accordo bonario (art. 149)
-
Definizione delle controversie mediante arbitrato (artt. 150 e 151)
-
Definizione delle riserve al termine dei lavori (artt. 32 e 33 Cap. gen.)
LA
CONTABILITA' DEI LAVORI
-
Scopo e forma della contabilità - contabilità dei lavori in economia (artt. da
152 a 186)
COLLAUDO
DEI LAVORI
-
Disposizioni preliminari - visita e procedimento di collaudo
LAVORI
RIGUARDANTI I BENI
CULTURALI
-
Beni culturali - progettazione (artt. da 211 a 224)
DISPOSIZIONI
PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI ESEGUITI NELL'AMBITO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1987 N. 49 (artt. da 225 a 230)
DELEGIFICAZIONE
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
-
Abrogazione di norme (art. 231)
-Disposizioni
transitorie (art. 232)
TITOLO
I
ORGANIZZAZIONE
DEI LAVORI PUBBLICI
1.Potestà
regolamentare (artt. 1 e 2)
Il
primo articolo del D.P.R. n. 554/99 disciplina l'ambito di applicazione del
Regolamento, sia sotto il profilo oggettivo, con riferimento "alla materia
dei lavori pubblici di cui alla Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni",
sia sotto il profilo dei soggetti.
Relativamente
al primo aspetto, il Regolamento si pone come lo strumento generale attuativo
delle disposizioni della "Legge quadro", ciò che corrisponde
all'intenzione del legislatore di dar vita ad un corpus normativo unitario,
costituente l'ordinamento generale e pressochè esclusivo della materia dei
lavori pubblici.
In
tale ambito, il Regolamento è anche lo strumento per recepire la normativa
comunitaria, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3 della Legge n. 109/94
e successive modificazioni e, infatti, recepisce la Direttiva CEE n. 97/52 che,
con riferimento agli appalti di lavori pubblici affidati dalle amministrazioni
aggiudicatrici, ha introdotto la soglia di 5.000.000 di DSP (1 DSP = Lire 2074,966).
Sotto
il profilo soggettivo, si ribadisce l'applicabilità delle disposizioni
regolamentari a tutti i soggetti tenuti all'osservanza della "Legge
quadro", ai sensi dell'art. 2, comma 2, della medesima.
Ovviamente,
ciascuna delle categorie di soggetti indicate nella norma di Legge è tenuta al
rispetto delle disposizioni regolamentari negli stessi limiti in cui sottostà
alla "Legge quadro". Pertanto, mentre alle amministrazioni
aggiudicatrici di cui alla lettera a) dell'art. 2, comma 2, si applica l'intero
D.P.R. n. 554/99, gli enti aggiudicatori o soggetti realizzatori di cui alle
successive lettere b) e c) non dovranno osservare tutte le disposizioni del
Regolamento attuative delle norme di Legge ad essi non applicabili ai sensi del
comma 3 del citato articolo 2 della Legge.
Il
Regolamento è poi applicabile anche alle Regioni, comprese quelle a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nelle seguenti
ipotesi:
-
quando si tratti di lavori finanziati in misura prevalente con fondi
provenienti dallo Stato: in tal caso la prevalenza del finanziamento statale
provoca l'emersione di un interesse statale connesso alla scelta
sull'allocazione delle risorse, che rende recessivo l'eventuale interesse
regionale dell'opera (in tal senso la relazione del Ministero dei lavori
pubblici in risposta al rilievo n. 2/2000 della Corte dei Conti).
Nel
concetto di finanziamento statale è da ricomprendere anche il finanziamento
comunitario, in quanto quest'ultimo è dato dalla Comunità alle regioni per il
tramite dello Stato;
-
quando si tratti di lavori realizzati nell'ambito di funzioni delegate dallo
Stato, poiché la delega non incide sulla titolarità della funzione;
-
nelle materie non oggetto di potestà legislativa regionale, ai sensi dell'art.
117 della Costituzione: si tratta delle disposizioni non attinenti in modo
specifico all'esecuzione di lavori pubblici, quali quelle che disciplinano le
competenze dell'Autorità di vigilanza, la definizione delle controversie, le
società professionali e di ingegneria, gli incarichi di progettazione, le
garanzie, le associazioni di imprese;
-
nel caso in cui le regioni - ai sensi della Legge n. 62/1953 - non abbiano
ancora adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dalla
"Legge quadro": si tratta di una disposizione di carattere
transitorio destinata a cessare allorquando le regioni avranno emanato le
proprie leggi in materia.
Gli
ultimi due commi dell'art. 1 contengono alcune precisazioni in ordine agli
importi indicati nella "Legge quadro" in ECU che, per effetto di
sopravvenuta normativa comunitaria, devono intendersi espressi in Euro ed agli
importi indicati nel Regolamento stesso che sono considerati al netto dell'IVA.
Per
quanto concerne le definizioni (art. 2), il Regolamento fornisce una serie di
indicazioni di contenuto tecnico, con l'intento di chiarire il significato di
talune disposizioni successive o di
specificare alcuni concetti usati dalle norme
della "Legge quadro": tra questi si segnala alla lettera h) la
definizione delle opere e impianti di speciale complessità che consentono
l'affidabilità all'esterno della progettazione (art. 17, comma 4 della Legge);
o delle opere e impianti di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico,
per la cui progettazione si ricorre alla procedura del concorso di
progettazione o del concorso di idee (art. 17, comma 13 della Legge); delle
opere complesse o ad elevata componente tecnologica, che consentono
l'affidamento mediante appalto-concorso (art. 20, comma 4 della Legge); delle
opere di particolare complessità, che rendono obbligatorio il collaudo in corso
d'opera (art. 28, comma 7 della Legge).
2.
Modalità di esercizio della vigilanza da parte dell'Autorità (artt. da 3 a 6)
Il
Capo II del Regolamento disciplina - agli articoli da 3 a 6 - le modalità con
cui l'Autorità svolge la funzione di vigilanza sui lavori pubblici attribuitale
dalla "Legge quadro", ad eccezione di quella sul sistema di
qualificazione, rimessa alla disciplina di Regolamento ad hoc (D.P.R. n.
34/2000).
In
merito, l'Autorità è stata dotata di un generale potere di autoregolamentazione
degli aspetti organizzativi interni, coerentemente con la natura di organismo
giuridico "indipendente" che la caratterizza.
Quanto
alla funzione di vigilanza, si disciplinano nel dettaglio l'esercizio dei
poteri istruttori e di quelli sanzionatori a tale funzione strumentalmente
connessi.
Relativamente
all'esercizio dei poteri istruttori (artt. 4 e 5), si dispone che l'Autorità, ogniqualvolta richieda notizie o chiarimenti in ordine ai
lavori pubblici in corso o da iniziare, possa:
-
chiedere, per iscritto, le informazioni, fissando un termine entro il quale gli
elementi richiesti devono essere inviati;
-
convocare, previo congruo preavviso e con indicazione delle circostanze su cui
devono essere sentiti, i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, nonché
gli amministratori, i sindaci, i revisori, i direttori di imprese e società e,
comunque, qualsiasi persona ritenga utile sentire;
-
inviare funzionari per assumere notizie e chiarimenti direttamente presso la
sede dei destinatari della richiesta.
Gli
elementi assunti in tale fase sono necessari per una prima deliberazione in
ordine alla necessità o meno di aprire un'istruttoria sulla situazione
sottoposta all'esame dell'Autorità.
Ove
l'Autorità ritenga di procedere all'istruttoria, si precisa che vi è l'obbligo
di informarne, per iscritto, i destinatari, assegnando loro un termine non
inferiore a 20 gg. entro il quale possano chiedere di essere sentiti.
L'articolazione
data al procedimento istruttorio fa dunque ritenere che la "fase
partecipativa" degli interessati ivi prevista sia meramente eventuale,
essendo subordinata ad una espressa richiesta in tal senso da parte dell'interessato.
Nell'ambito
della fase istruttoria, si precisa altresì che l'Autorità possa disporre
ispezioni, a tal fine avvalendosi del Servizio Ispettivo posto alle sue
dipendenze.
Con
una clausola generale, infine, si prevede che il procedimento in esame sia
sottoposto alle disposizioni della Legge n. 241/90, sia con riferimento alle
posizioni soggettive dei destinatari, sia con riferimento al diritto di accesso
agli atti istruttori.
Si
ritiene che, in virtù della suddetta clausola di rinvio alla Legge n. 241/90,
debbano trovare applicazione anche istituti quali, fra gli altri, l'obbligo
dell'Amministrazione di identificare preventivamente l'ufficio e il dipendente
responsabile del procedimento, il divieto di aggravare il medesimo con
richieste documentali non determinate da esigenze straordinarie, l'obbligo di
conclusione esplicita del procedimento e il dovere di motivare adeguatamente il
provvedimento finale del medesimo.
Quanto
al diritto di accesso, invece, si deve rilevare che esso sia comunque limitato
atteso che la Legge quadro dispone che tutti gli atti siano coperti dal segreto
d'ufficio sino alla conclusione del procedimento istruttorio.
Relativamente
all'esercizio dei poteri sanzionatori (art. 6), si prevede che, quando i
destinatari delle richieste disattendano al cennato dovere di fornire
informazioni sui lavori, oppure, se trattasi di imprese concorrenti ad una
gara, al dovere di esatta dichiarazione e dimostrazione circa il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (art. 10, comma 1 quater della
Legge), oppure, se trattasi di amministrazioni aggiudicatrici, all'obbligo di
trasmissione all'Osservatorio dei Lavori Pubblici di taluni dati concernenti i
lavori, l'Autorità debba procedere alla contestazione del fatto, instaurando
una fase di contraddittorio con i medesimi.
A
tal fine, è previsto che ai soggetti interessati venga concesso un termine non
inferiore a 20 gg. per la presentazione di eventuali giustificazioni scritte,
decorso il quale l'Autorità delibera in merito al caso sottoposto alla sua
valutazione. I provvedimenti sanzionatori possono essere impugnati innanzi al
giudice amministrativo, nei modi e nei termini di legge.
Si
dispone, poi, che i provvedimenti sanzionatori, emessi a seguito dell'esito negativo
del sub procedimento di verifica dei requisiti, vengano trasmessi all'archivio
informatico presso l'Osservatorio dei Lavori Pubblici.
In
ultimo, si precisa che, qualora i destinatari delle richieste siano dipendenti
di pubbliche amministrazioni, l'Autorità debba informare i soggetti competenti
(es.: Corte dei Conti) per l'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari.
TITOLO
II
ORGANI
DEL PROCEDIMENTO E DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI
1.Il
responsabile del procedimento (artt. 7 e 8)
Il
nuovo sistema di realizzazione delle opere pubbliche prevede che per ogni
progetto venga individuata un'unica persona fisica responsabile della
realizzazione dell'intervento in tutte le sue fasi (progettazione, affidamento,
esecuzione, eventuale contenzioso).
Si
tratta del responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori
pubblici, figura derivante dal responsabile del procedimento di cui alla Legge
n. 241/90, del quale gli artt. 7 e 8 del Regolamento disciplinano i requisiti e
le funzioni.
Peraltro,
l'obbligo di nominare il responsabile del procedimento incombe esclusivamente
alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2, comma 2, lettera a)
della Legge.
Tuttavia,
il Regolamento impone anche agli altri soggetti di garantire lo svolgimento dei
compiti per esso previsti, anche se con modalità diverse.
Si
richiama l'attenzione sul fatto che in aderenza alla sua funzione di soggetto
propulsore e coordinatore di tutte le attività relative all'opera da
realizzare, il responsabile del procedimento è nominato prima della fase di
predisposizione del progetto preliminare, ma collabora anche alla fase di
programmazione, anche per quanto riguarda l'aggiornamento annuale, mediante la
trasmissione di dati e informazioni e formulazione di proposte.
E'
nominato dall'Amministrazione nell'ambito del proprio organico: dunque, non può
essere un professionista esterno con rapporto di contratto d'opera, ma deve in
ogni caso essere assunto dall'Amministrazione, anche con contratto a termine.
Il
responsabile del procedimento non ha, però, le funzioni che sono attribuite al
dirigente dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; infatti, non adotta
provvedimenti di spesa (ad esempio, in caso di variante, la relativa perizia è
approvata dal responsabile del procedimento solo se non comporti alterazione
del quadro economico del progetto, altrimenti è approvata dall'organo
decisionale della stazione appaltante).
Per
quanto riguarda la sua collocazione nella organizzazione dell'amministrazione
aggiudicatrice, dalle disposizioni della Legge (art. 7, comma 5), del
Regolamento (art. 7, comma 3), del Decreto ministeriale 21 giugno 2000 sugli
schemi-tipo per la redazione del programma triennale (art. 2, comma 1), si
desume che il responsabile del procedimento ha uno stretto rapporto con il
dirigente responsabile della programmazione. E' dunque, presumibilmente,
quest'ultimo che, una volta redatto il programma triennale, individua il
responsabile del procedimento per ogni intervento previsto nel programma
stesso.
-
Requisiti
Il
responsabile del procedimento è un tecnico (il titolo di studio deve essere
adeguato alla natura dell'intervento da realizzare) con abilitazione
professionale, ovvero con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni.
Ovviamente,
poiché le funzioni richiedono una professionalità anche in altri campi, quali
quello amministrativo, economico-finanziario e legale, il responsabile del
procedimento si serve delle strutture della amministrazione aggiudicatrice.
In
caso di carenza delle necessarie professionalità nell'organico, i compiti di
supporto all'attività del responsabile del procedimento sono affidati, mediante
procedura ad evidenza pubblica, a professionisti singoli o associati o a
società di professionisti o di ingegneria (art. 7 Legge quadro).
L'eccezione
alla regola per cui il responsabile del procedimento deve avere le
caratteristiche sopra indicate è costituita dalla ipotesi in cui sussistano le
seguenti condizioni:
a)
comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti;
b)
appalti di importo inferiore a 300.000 Euro e non riguardanti lavori di
speciale complessità o ad elevata componente tecnologica, secondo la
definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. h) del Regolamento.
In
questi casi le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al
responsabile dell'ufficio tecnico o struttura corrispondente o, in mancanza, al
responsabile del servizio competente alla realizzazione del lavoro.
Il
Regolamento consente altresì che il responsabile del procedimento possa
svolgere anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori nel caso di
lavori di importo non superiore a 500.000 Euro e che non siano di speciale
complessità o ad elevata componente tecnologica o non si tratti di progetti
integrati.
-
Funzioni
Come
detto precedentemente, le funzioni e i compiti del responsabile del
procedimento si esplicano durante tutta la fase di realizzazione dell'opera.
A)
Fase della programmazione e progettazione
In
questa fase il responsabile del procedimento redige il documento preliminare
all'avvio della progettazione, che è lo strumento attraverso il quale, tra
l'altro, dà atto dell'avvenuta verifica della fattibilità tecnica e della
conformità ambientale, paesistica ed urbanistica dell'intervento da realizzare
ed, inoltre, stabilisce le fasi ed il livello di progettazione da sviluppare,
nell'ambito degli standards indicati dalla Legge e dal Regolamento.
Accerta
poi se ricorrano le condizioni che legittimano l'affidamento all'esterno della
progettazione ed in tal caso coordina le relative procedure di gara.
Coordina
le attività necessarie alla redazione (all'interno o all'esterno
dell'amministrazione) della progettazione, nelle sue varie fasi (preliminare,
definitiva ed esecutiva), verificando, relativamente ad ogni fase progettuale,
che siano rispettate le indicazioni fornite nella fase antecedente e nel
documento preliminare e le disponibilità finanziarie. Svolge le attività
necessarie all'espletamento della conferenza dei servizi.
Pone
in essere tutte le attività necessarie a conseguire, prima dell'avvio delle
procedure di scelta del contraente, la disponibilità delle aree.
Promuove
l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori, eventualmente attraverso procedure
di affidamento all'esterno se ne ricorrano le condizioni (carenza di organico,
difficoltà di rispettare i tempi di programmazione, lavori di speciale
complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, progetti integrati).
B)
Affidamento dei lavori
Il
responsabile del procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice i
sistemi di affidamento dei lavori.
Coordina
e verifica la predisposizione dei bandi di gara e lo svolgimento delle
procedure per l'aggiudicazione.
Nelle
procedure di licitazione privata e di appalto concorso valuta l'opportunità di
convocare un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto.
C)
Esecuzione dei lavori
In
tale fase il responsabile del procedimento assume tutte le funzioni che erano
proprie dell'ingegnere capo - figura che pertanto si estingue nel nuovo sistema
di realizzazione dei lavori - ma con un ruolo maggiormente incisivo.
In
particolare, tra i compiti più rilevanti si ricordano: l'accertamento della
data di inizio dei lavori e di tutti i termini contrattuali; l'accertamento
delle condizioni che legittimano il ricorso alle varianti e la loro
approvazione, quando non comportino mutamento al quadro economico di progetto;
l'irrogazione delle penali; la proposta di risoluzione del contratto; la proposta
di definizione bonaria delle controversie, secondo la procedura di cui all'art.
31-bis della Legge.
Infine,
va tenuto presente che, ove il committente si voglia avvalere della facoltà di
non svolgere direttamente i compiti a lui affidati dal D.L.vo n. 494/96 in tema
di sicurezza, delegando a tal fine un "responsabile dei lavori", tale
responsabile dei lavori deve necessariamente coincidere con il responsabile del
procedimento; l'eventuale delega deve essere formalizzata tramite esplicita
designazione, con l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto
dell'incarico.
A
completamento di una pur sommaria disamina dei compiti del responsabile del
procedimento, occorre ricordare che a lui spetta anche in ogni momento il
controllo sui tempi di attuazione dell'intervento
e sul rispetto della copertura finanziaria, per cui ha l'obbligo di segnalare
all'amministrazione eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi ed inoltre, di
trasmettere all'Osservatorio dei lavori pubblici gli elementi relativi agli
interventi di propria competenza.
-
Responsabilità
Il
Regolamento stabilisce le sanzioni per il responsabile del procedimento che non
adempia agli obblighi posti a suo carico o non svolga gli stessi con diligenza:
oltre ai provvedimenti disciplinari propri dell'ordinamento di appartenenza,
esse consistono nella esclusione dalla ripartizione dell'incentivo previsto
dall'art. 18 della Legge, che costituisce una sorta di compenso per la funzione
esercitata, e nell'obbligo di risarcimento dei danni derivati all'amministrazione
dal comportamento negligente.
2.Disciplina
dell'accesso agli atti, forme di
pubblicità (artt. 9 e 10) e acquisizione dei pareri (art. 49 parte)
Relativamente
alla pubblicità degli atti della conferenza di servizi (art. 9), il Regolamento
precisa che la convocazione della conferenza dei servizi, con allegato il
progetto, dovrà essere affissa all'Albo Pretorio del Comune con un preavviso di
almeno 10 giorni rispetto alla data di svolgimento. Nei 10 giorni successivi
alla conclusione vi è l'obbligo di dare pubblicità delle determinazioni assunte
dalla conferenza, allegando il relativo verbale.
Per
le opere aggiudicate da soggetti diversi rispetto all'amministrazione comunale,
fermi restando i termini sopraindicati, il Regolamento stabilisce che per la conferenza
dei servizi dovranno individuarsi equivalenti forme di pubblicità, rimesse alla
determinazione dell'ente interessato.
In
tal modo, si è inteso offrire una risposta alle richieste di partecipazione al
procedimento da parte di soggetti che potessero essere interessati direttamente
alle decisioni assunte in sede di conferenza.
Per
gli appalti concorso e le concessioni di lavori pubblici, ove sia necessario od
opportuno ricorrere alla conferenza dei servizi, la convocazione sarà fatta
sulla base del progetto preliminare ed il relativo verbale costituirà parte
integrante del progetto preliminare posto a base di gara.
Sulla
questione più generale della disciplina stessa della conferenza dei servizi, si
ricorda che l'art. 7, comma 7 e seguenti della "Legge quadro" reca
disposizioni specifiche per taluni profili della conferenza dei servizi. In
particolare, nella "Legge quadro" in materia di lavori pubblici
trovano una specifica regolamentazione i poteri di rappresentanza dei soggetti
convocati, la possibilità di effettuare una conferenza sul progetto
preliminare, le motivazioni del dissenso, l'assenza di alcuni rappresentanti
nonché l'inserimento della V.I.A. (valutazione impatto ambientale) nella
determinazione della conferenza in caso di mancato rispetto del termine
assegnato per il pronunciamento.
Il
Regolamento in esame non torna specificatamente su questi aspetti, mentre va
considerato il fatto che il D.D.L. n. 7186/C per la semplificazione dei
procedimenti amministrativi, tuttora all'esame del Parlamento, si fa carico di
stabilire norme di raccordo tra le disposizioni della Legge n. 241/90 e quelle
dettate dalla Legge n. 109/94 e successive modifiche in tema di conferenza di
servizi, in modo da unificare la disciplina e risolvere le problematiche interpretative
che erano insorte.
Per
parte sua il Regolamento tratta solamente il profilo dell'acquisizione dei
pareri tecnici in rapporto alla conferenza dei servizi (art. 49), disponendo
che detti pareri debbano sempre intervenire prima della conferenza dei servizi,
compreso il caso di riesame per modifiche apportate al progetto su richiesta
della conferenza stessa.
Si
ricorda altresì che già la "Legge quadro" precisa che, in fase di
progetto preliminare, è possibile richiedere alla conferenza di servizi di esprimersi
per concordare le condizioni per ottenere più rapidamente le intese, pareri,
concessioni, autorizzazioni, ecc., in sede di presentazione di progetto
definitivo.
Proprio
quest'ultima previsione della "Legge quadro" viene accolta
direttamente dal Regolamento generale, ma con l'innovazione che la convocazione
della conferenza di servizi sul progetto preliminare è obbligatoria, anziché
facoltativa, per tutte le opere o lavori sottoposti a V.I.A..
Per
quanto riguarda, invece, la disciplina dell'accesso agli atti (art. 10), il
Regolamento specifica che vengono sottratte all'accesso le relazioni riservate
che il direttore dei lavori e l'organo di collaudo redigono sulle domande e
sulle riserve dell'impresa.
La
norma regolamentare, dunque, facendo applicazione dell'art. 24 della Legge n.
241/90, limita l'accesso agli atti sopracitati.
Tale diniego, invero, se da un lato risponde alla
natura paritaria del rapporto in cui si trovano le parti (P.A. e appaltatori)
nella procedura pre-transattiva di cui all'art. 31 bis, dall'altro, si scontra
con taluni orientamenti giurisprudenziali di segno contrario.
TITOLO
III
PROGRAMMAZIONE
E PROGETTAZIONE
1.La
programmazione dei lavori (artt. da 11 a 14)
Il
titolo III del Regolamento dettaglia le previsioni dell'art. 14 della Legge e,
assieme al D.M. del 21 giugno 2000,
pubblicato sulla GURI del 27 giugno u.s., concernente le modalità e gli
schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell'elenco annuale dei lavori, disciplina la programmazione dei
lavori.
Dall'insieme
delle norme citate risulta sostanzialmente quanto segue: entro il 30 settembre
di ogni anno le amministrazioni predispongono, sulla base dello schema tipo
elaborato dal Ministero dei Lavori Pubblici (in fase di prima applicazione si
utilizza lo schema solo in parte) il programma triennale e il relativo elenco
annuale dei lavori, inserendo altresì nello schema di bilancio anche il fondo
per accordi bonari, di cui si dirà tra poco.
Propedeutica
alla stesura del programma è la redazione di studi di fattibilità (sono
sufficienti studi sintetici per i lavori di minore importo) e propedeutico a
ciascuno studio in parola è la definizione del quadro dei bisogni e delle
esigenze da parte di ciascuna amministrazione.
Il
programma e l'elenco vanno pubblicati per 60 giorni nella sede
dell'Amministrazione e approvati contestualmente al bilancio di previsione ed
al bilancio pluriennale.
Nel
caso di Amministrazioni dello Stato si fa luogo, entro tre mesi dalla
approvazione della Legge di bilancio, ad aggiornamento del programma triennale
ed alla correlata definizione puntuale dell'elenco dei lavori da avviare
nell'anno successivo, necessariamente corredati del progetto preliminare.
Dopo
l'approvazione, programma triennale ed elenco annuale vanno inviati
all'Osservatorio dei lavori pubblici, nonché al CIPE entro il 30 aprile di ogni
anno, nel caso di amministrazioni aggiudicatrici di rilevanza nazionale.
E'
fatto obbligo di preinformazione tramite la GUCE dei dati essenziali
concernenti tutti gli appalti di rilevanza comunitaria.
Nel
merito, il programma triennale ha la funzione di dettagliare e raccordare le
scelte di intervento mirate a soddisfare specifici bisogni con le risorse
finanziarie attivabili, tenendo conto delle problematiche che caratterizzano
l'area su cui insisterà l'intervento sotto il profilo urbanistico,
territoriale, paesaggistico e ambientale e dei tempi necessari per attuare
l'intervento stesso.
Il
fondo per accordi bonari (art. 12) ha grande importanza per il mondo
imprenditoriale. Esso serve per coprire gli oneri derivanti dagli accordi
bonari e per spesare gli incentivi per accelerazione dei lavori, di cui
all'art. 12 della Legge n. 741/81 non abrogato.
Il
fondo è composto dal 3% delle spese previste per tutti indistintamente gli
interventi compresi nel programma triennale e può essere incrementato da
ribassi d'asta ed economie proprie dei lavori oggetto del programma, qualora
non destinate alla realizzazione di nuove opere non comprese nell'elenco
annuale (v. art. 14, comma 9 della Legge quadro).
Le
somme restano iscritte nel fondo fino alla ultimazione degli interventi
previsti nel programma, ma non possono essere riportati a residui importi
superiori al 10 per cento dei residui passivi relativi al programma di
riferimento, i cui stanziamenti possono comunque essere ridotti da parte della
PA interessata.
2.
La progettazione (artt. da 15 a 17)
-
Disposizioni generali
Ancorchè
in questa sede i profili della progettazione vengano trattati per larghi cenni,
non può essere sottaciuto il fatto che la questione tocca comunque
indirettamente o direttamente le imprese di costruzione (allorquando debbono
progettare al fine di presentare offerta, come nel caso di appalto concorso,
ovvero per adempiere alla propria obbligazione contrattuale, come nel caso
degli appalti integrati e delle concessioni di costruzione e gestione) e, in
ogni caso, rileva il dato concreto in forza del quale Legge e Regolamento fanno
perno sul tentativo di disporre di una buona progettazione come presupposto
imprescindibile per avere buone opere.
La
progettazione si articola, senza soluzione di continuità, in tre livelli
progressivi di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo e poggia su un
documento propedeutico elaborato dal responsabile del procedimento per tutti
indistintamente i lavori, ivi comprese le opere di modesto impegno e gli
interventi di manutenzione ordinaria.
Detto
documento propedeutico (documento preliminare all'avvio della progettazione)
serve a specificare essenzialmente i bisogni da soddisfare, i vincoli di legge
da osservare, le regole e i requisiti tecnici da rispettare, i livelli di
progettazione da sviluppare, i limiti finanziari da non valicare, il sistema di
realizzazione da impiegare.
In
altri termini, è il documento con il quale il responsabile del procedimento
prende gli elementi utili per il singolo intervento dal programma triennale e
dettaglia tali elementi spiegando "che cosa serve" e "come va
fatto", per poi affidare il documento a chi si occuperà della relativa
progettazione.
Tutti
i progetti debbono farsi carico delle problematiche correlate all'attivazione
del cantiere e dunque tenere conto della viabilità di accesso ai cantieri,
degli accorgimenti necessari per evitare inquinamenti, per conservare il
patrimonio storico ed artistico, nonché della localizzazione delle cave.
Tutti
i progetti devono essere improntati alla salvaguardia - nella fase di costruzione
e di esercizio - della salute degli operai, degli utenti e della popolazione
delle zone interessate.
Nel
caso sussistano più soluzioni progettuali per un intervento è necessario
redigere una graduatoria tra le soluzioni praticabili.
Tra
le novità va, poi, ricordato che il comma 3 dell'art. 15 prevede che sia
l'appaltatore, sotto il controllo del direttore dei lavori, a redigere gli
aggiornamenti agli elaborati grafici del progetto per tener conto delle
varianti apportate nel corso dei lavori, onde agevolmente intervenire
successivamente per la manutenzione.
Come
ANCE riteniamo che non si tratti di
compito affidabile all'appaltatore, atteso che programmazione e progettazione
rappresentano i più peculiari compiti della amministrazione.
Novità
significativa parrebbe poi quella concernente la redazione dei progetti
complessi impiegando preferibilmente la tecnica dell'"analisi del
valore" per la individuazione dei materiali e dei componenti, ma, né il
comma 11 dell'articolo in esame, né
l'art. 2 del Regolamento relativo alle definizioni, spiegano in che cosa consista detta tecnica.
Per
quanto concerne le norme tecniche (art. 16), nel riprodurre in via
generalizzata e senza eccezione alcuna la logica delle norme comunitarie sul
divieto di introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti o
procedimenti particolari con effetti discriminanti, stabilisce altresì che
materiali e prodotti debbono essere conformi alle regole tecniche.
Per
quanto riguarda i progetti viene precisato che debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti al momento della loro redazione.
Questa
previsione, letta in correlazione con l'art. 232 sulle norme transitorie,
imporrebbe il riadattamento alle nuove disposizioni sulla progettazione anche
di tutti i progetti delle stazioni appaltanti che saranno conclusi dopo
l'entrata in vigore del Regolamento n. 554, ancorchè la relativa redazione sia
eventualmente iniziata prima di tale data.
Anche
i quadri economici (art. 17) sono predisposti con progressivo approfondimento
in relazione allo specifico intervento.
Rispetto
all'elenco delle varie voci di costo che concorrono a formare il costo
complessivo, si richiama l'attenzione sulla voce "imprevisti" che
dovrebbe riguardare sostanzialmente la sorpresa idrogeologica, nonché sulla
voce "acquisizione di aree e immobili", che dovrebbe coprire tutti
gli espropri e occupazioni d'urgenza, e sulla precisazione che tutti
indistintamente gli importi per lavori vanno suddivisi tra importo per lavori e
importo per attuazione dei piani di sicurezza.
Infine,
si fa rilevare che i quadri economici devono tenere conto delle spese relative
al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a
conferma, indiretta, che gli oneri connessi allo svolgimento delle funzioni di
coordinatore per la sicurezza sono a carico del committente.
-
La progettazione ed i rapporti con la strumentazione urbanistica e l'ambiente
(artt. 15 - 18 - 19 - 21 - 22 - 25 - 29)
Si
evidenzia che, nell'ambito dell'attività progettuale (ai tre livelli:
preliminare, definitivo ed esecutivo) dovranno essere tenuti presenti,
naturalmente in relazione ai diversi livelli di approfondimento, gli aspetti
dell'impatto dell'opera sulle componenti ambientali (art. 15, n. 5; art. 19,
n.1; art. 21) attraverso uno studio di prefattibilità ambientale e, più in
generale, sul contesto territoriale (art. 22, n. 1, lett. b - schemi grafici
del progetto preliminare).
Si
sottolinea a questo proposito che, ad esempio, nella progettazione (art. 15,
n.1) si dovrà prevedere, tra l'altro, il massimo riutilizzo delle risorse
naturali impegnate dall'intervento, la localizzazione delle cave eventualmente
necessarie (art. 15, 7), tenendo conto dello strumento di pianificazione
paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale vigenti.
E'
auspicabile che tale prescrizione possa agevolare la soluzione dei problemi
normativi ed amministrativi che ancora rendono complesso il recupero dei
materiali provenienti dal ciclo produttivo delle costruzioni.
Sempre
per il livello progettuale si segnala, infine, l'introduzione dello studio di
prefattibilità ambientale (art. 21) propedeutico allo studio di impatto
ambientale e di fattibilità ambientale, ove previsto dalla normativa vigente
(art. 29).
3.
Il progetto preliminare (artt. da 18 a 24, nonché art. 46 e parte dell'art. 48)
Gli
articoli da 18 a 24 del Regolamento trattano del progetto preliminare, che
costituisce il primo e il più elementare dei tre livelli progettuali introdotti
dall'art. 16 della "Legge quadro".
Si
tratta di un livello di progettazione divenuto sostanzialmente imprescindibile
nell'impianto della "Legge quadro", in quanto punto di snodo tra
programmazione e progettazione, dato che la progettazione preliminare è posta a
base dell'elenco annuale di cui all'art. 14 della Legge.
Si
tratta di un momento progettuale di grande rilievo ideativo perché poggia su
una scelta tra più soluzioni eventualmente possibili, definisce di per sé le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori da realizzare in relazione
alle esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire e condiziona lo
sviluppo degli altri livelli progettuali che, rispetto a questo, non hanno
soluzione di continuità, ed anzi trovano specificazione di dettaglio proprio
nel preliminare per quanto riguarda profili e caratteristiche più significative
dei relativi elaborati progettuali.
L'importanza
del progetto preliminare è comunque massima nel caso di appalto concorso e di
concessione di lavori pubblici. In tali casi è proprio il primo livello
progettuale che viene messo a base di gara, e a tal fine gli ordinari elaborati
vengono integrati da indagini più articolate (es.: anche indagini geotecniche e
sismiche), da un Capitolato speciale prestazionale (che si propone di definire
la qualità del prodotto da realizzare, a prescindere dalle modalità
concretamente utilizzabili in base alle tecnologie disponibili), nonché da un
piano economico-finanziario di massima nel caso di concessione. Il Capitolato
prestazionale (art. 24) specifica, ai fini del bando, anche le opere generali e
le eventuali opere specializzate da realizzare, nonché gli elementi e i
sub-elementi necessari per l'applicazione della metodologia da utilizzarsi per
la individuazione della offerta economicamente più vantaggiosa.
Sempre,
comunque, il progetto preliminare si basa su una relazione illustrativa (art.
19) che, tra l'altro, specifica l'intervento da realizzare, i tempi massimi
preventivabili, dalla progettazione al collaudo (cronoprogramma), l'intervenuto
accertamento della disponibilità delle aree o immobili, i modi di acquisirli e
i prevedibili oneri, la fattibilità dell'intervento in base allo studio di
prefattibilità ambientale e all'esito delle indagini effettuate, le fonti di
finanziamento attivabili e l'eventuale articolazione dell'intervento in lotti
fruibili e funzionali.
Alla
relazione illustrativa si accompagna una relazione tecnica di prima
approssimazione, le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani
di sicurezza, nonchè uno studio di prefattibilità ambientale, di cui si è già
fatto prima cenno, finalizzato a ricercare le condizioni che consentano un
miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto in cui
l'opera andrà a collocarsi.
Le
previsioni sugli schemi grafici al progetto preliminare (art. 22) sono invece
differenziate, per Regolamento, a seconda se trattasi di opere puntuali, ovvero
di opere a rete.
Siappure
tramite scale differenti, esse sono comunque finalizzate all'ottenimento di
elaborati che localizzino l'opera o il tracciato delle opere da realizzare rispetto
a uno stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e
del piano urbanistico generale o attuativo, comportino la redazione di
planimetrie adeguate con le indicazioni delle curve di livello, contemplino
l'esecuzione di schemi grafici e sezioni, ovvero profili longitudinali e
trasversali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare, nonché tabelle
contenenti le "quantità caratteristiche" dei lavori da realizzarsi.
Nel
caso di tronchi di lavori a rete le planimetrie e gli schemi debbono fare
riferimento all'intero lavoro e riportare indicazioni atte ad assicurare la
funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto e quantificare le
risorse finanziarie complessive per realizzare l'intera opera.
Il
calcolo sommario della spesa si ottiene, in base all'art. 23 del Regolamento,
distinguendo tra somme a disposizione del committente, la cui valutazione di
massima è rimessa al responsabile del procedimento e costo per lavori.
Questi
ultimi si ottengono partendo dalle "quantità caratteristiche" che
risultano dagli schemi grafici, moltiplicando detti valori per i costi
standardizzati elaborati dall'Osservatorio, ovvero, in mancanza, per i
parametri desunti da interventi similari già realizzati, ovvero redigendo un
computo metrico sommario con i prezzi unitari ricavati da prezziari vigenti
nell'area interessata.
Il
progetto preliminare è sottoposto da parte del responsabile del procedimento,
alla presenza di progettisti, ad una verifica
(art. 46) per acclarare in via preventiva che è stata scelta la strada
giusta per ottenere la più adeguata soluzione progettuale rispetto al documento
preliminare alla progettazione e per accertare che la qualità del prodotto
ottenuto sia coerente con il contesto in cui l'intervento si inserisce, nonchè per vagliarne efficacia ed
efficienza, ossia, in ultima analisi, per ottimizzare la soluzione progettuale
prescelta.
Come
per la validazione del progetto esecutivo, di cui si dirà più oltre, il
responsabile del procedimento si avvale ai fini sopracitati del supporto
tecnico dei propri uffici, ovvero di organismi di controllo accreditati, scelti
con le procedure vigenti in materia di appalti di servizi, con oneri a carico
degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.
Si
osserva infine, che nell'ambito del Regolamento non risultano disciplinati i
casi e le modalità di concreta attuazione della disposizione legislativa (art.
16 comma 3 della Legge quadro) che prevede che il progetto preliminare debba
"consentire l'avvio della procedura espropriativa".
Si
tratta di casi e modalità che sicuramente sono di difficile enucleazione, ma
che sarebbe stato necessario specificare, in particolare, con riferimento alle
opere lineari, per le quali in sede di progetto preliminare sicuramente mancano
elementi che potrebbero consentire di conoscere l'effettivo ingombro
planimetrico dell'opera, il quale risulterà invece individuato con il progetto
definitivo, al quale, giustamente, si accompagnerà il piano particellare
d'esproprio.
4.
Il progetto definitivo (artt. da 25 a 34)
Se
il ruolo del progetto preliminare può essere sintetizzato nel fatto che esso
concretizza la scelta fatta tra le varie alternative possibili, il ruolo del
progetto definitivo può essere sintetizzato nell'individuare compiutamente gli
specifici lavori da realizzare.
In
quest'ottica è pertanto assolutamente logico che il progetto definitivo
contenga tutti gli elementi necessari per la concessione edilizia,
l'accertamento di conformità urbanistica o altro atto equivalente, che tra i
documenti da redigere per detto progetto vi sia il piano particellare
d'esproprio e che l'approvazione del progetto definitivo da parte di una
amministrazione aggiudicatrice equivalga a dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dei lavori (art. 14, comma 13 Legge quadro).
Poichè
esso serve ad individuare compiutamente tutti i lavori da realizzare, logica
vuole anche che:
-
le indagini siano complete di eventuali studi specialistici e comunque
corredate dalle relative relazioni;
-
gli elaborati grafici, oltre a dettagliare i profili già fatti oggetto del
progetto preliminare, illustrino anche il progetto strutturale nei suoi aspetti
fondamentali, comprendendovi anche schemi funzionali dei singoli impianti e
planimetrie dei tracciati principali delle reti impiantistiche esterne;
-
le relazioni indichino anche le cave e discariche autorizzate di cui avvalersi
e riferiscano sulla verifica delle interferenze delle reti con i nuovi manufatti.
Il
Regolamento entra, peraltro, molto nel dettaglio tecnico dei contenuti del
progetto definitivo, ma la sua funzione e il suo livello di specificazione
risultano in ogni caso ben sintetizzate dal comma 4 dell'art. 25 del
Regolamento, laddove si precisa che elaborati e calcoli vanno sviluppati ad un
livello tale per cui nella successiva progettazione esecutiva non vi debbono
essere "apprezzabili" differenze di costo e tecniche.
La
stima sommaria dell'intervento (art. 34) muove dal computo metrico estimativo
alle cui lavorazioni vanno applicati i prezzi unitari, dedotti dai prezziari
delle stazioni appaltanti o da listini della zona. Per eventuali voci mancanti
i prezzi elementari vanno dedotti dal mercato aggiungendo, rispetto al passato,
anche la percentuale per le spese relative alla sicurezza (si deve ritenere che
ciò sia ammissibile solo in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento
che prevede, invece, una stima analitica dei costi per la sicurezza).
Attraverso
il computo metrico possono essere previste anche somme da accantonare per
lavori in economia (da prevedere nel contratto, ovvero a disposizione della
stazione appaltante).
Con
il piano particellare di esproprio (art. 33), invece, si enuclea l'indennità
presunta di espropriazione e occupazione temporanea.
Tale
indennità, unitamente alla stima sommaria dell'intervento confluisce nel quadro
economico che, unitamente a tutte le altre spese, offre il quadro globale della
spesa preventivata per l'intervento, dalle preliminari attività fino al
collaudo.
E'
previsto che il piano particellare possa essere predisposto dall'appaltatore e
che, conseguentemente, questi abbia il diritto al rimborso, da parte della
stazione appaltante, di quanto corrisposto a titolo di indennizzo, nonché delle
eventuali spese legali sostenute, a condizione, però, che esse non siano
imputabili a ritardi o responsabilità dell'appaltatore stesso.
Ogni
progetto definitivo è accompagnato da un disciplinare (art. 32) sia di
carattere descrittivo che prestazionale per quanto concerne gli elementi
tecnici del progetto stesso. Nello parte descrittiva sono specificati materiali
e componenti del progetto, anche sotto il profilo estetico.
Se
però il progetto va posto a base di gara di un appalto integrato, in luogo del
disciplinare vanno redatti lo schema di contratto e il Capitolato speciale, con
le modalità a tal fine previste relativamente al progetto esecutivo. Il
Capitolato deve contenere indicazioni anche per tempi e controlli sulla
progettazione esecutiva.
5.Il
progetto esecutivo (artt. da 35 a 45)
Se
si confrontano i contenuti del progetto definitivo rispetto a quelli del
progetto esecutivo emerge innanzitutto la compiutezza che deve caratterizzare
gli elaborati esecutivi, sotto il profilo architettonico, strutturale ed impiantistico,
per cui tutte le lavorazioni debbono risultare "ingegnerizzate".
Il
termine neologistico utilizzato sembra voler indicare che tutti gli elementi
progettuali debbono essere leggibili e realizzabili dai tecnici così come sono,
senza bisogno di ulteriori esplicitazioni e pertanto, come afferma la relazione
ministeriale di accompagno al Regolamento, comportano "la predisposizione
di tutto quanto necessario per permetterne l'esecuzione immediata".
Restano esclusi solo i piani di cantiere operativi, i piani di
approvvigionamento e quanto occorra per le opere provvisionali.
Il
progetto esecutivo deve anche ricomprendere, in aggiunta rispetto al progetto
definitivo:
-
i piani di sicurezza e di coordinamento (con la conseguenza che gli errori di
redazione di detto piano costituiscono errori di progettazione);
-
il cronoprogramma (necessario qui ai fini del riconoscimento del prezzo
chiuso);
-
lo schema di contratto e Capitolato speciale;
-
il quadro dell'incidenza percentuale della manodopera per le diverse categorie
di cui si compone l'opera o il lavoro;
-
il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti che, nella previgente
legislazione, costituiva, invece, oggetto eventuale di progetto specifico.
Nel
caso di interventi complessi, ovvero di progetti integrati, la relazione
generale (art. 36) va corredata da elementi, ripresi da esperienze estere,
volti a mostrare graficamente lo scopo complessivo del lavoro e a gestirlo meglio anche in termini di costo ed, in
particolare, va corredata da un grafico dei livelli gerarchici delle varie
attività costruttive e da un grafico delle lavorazioni nella loro sequenza
logica e temporale.
Per
quanto concerne gli elaborati grafici (art. 38) propri di tutti i progetti
esecutivi, si richiama l'attenzione sul fatto che essi vanno redatti in scala
non inferiore al doppio di quella richiesta per il precedente livello
progettuale e riguardano, tra l'altro:
-
tutti i particolari costruttivi;
-
le modalità esecutive di dettaglio;
-
le caratteristiche dei componenti prefabbricati, ivi compreso il loro
assemblaggio.
Particolarmente
dettagliata risulta poi la previsione circa i calcoli esecutivi delle strutture
e degli impianti (art. 39), che in ogni caso, vanno progettati unitamente alle
opere civili, anche per ottimizzare le fasi di realizzazione.
Il
piano di manutenzione (art. 40) ha la funzione di programmare, considerate le
specificità del progetto esecutivo e salvo aggiornamento al compimento
dell'opera, le attività da compiere per mantenere nel tempo il bene funzionante
ed efficiente.
Onde
non gravare eccessivamente sull'attività progettuale, l'obbligo di redigere il
piano di manutenzione è scaglionato nel tempo e in funzione del rilievo
economico dei lavori da realizzare. In particolare, è obbligatorio a partire
dal:
- 28.1.2001 per i lavori di importo almeno
pari a 35 ml di Euro
- 28.7.2001 per i lavori di importo almeno
pari a 25 ml di Euro
- 28.1.2002 per i lavori di importo almeno
pari a 10 ml di Euro
- 28.7.2002 per i lavori di importo inferiore
a 10 ml di Euro, salvo deroga da parte del responsabile del procedimento.
Per
quanto concerne i piani di sicurezza e di coordinamento, si osserva che l'art.
41 non innova sostanzialmente quanto già previsto dalla normativa vigente (art.
12 D.L.vo n. 494/96 così come modificato dal D.L.vo n. 528/99).
Di
particolare rilievo risulta, comunque, la specificazione secondo cui il piano
sia integrato da un "disciplinare contenente le prescrizioni operative
atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e
per la tutela della salute dei lavoratori" e che tale disciplinare debba
comprendere "la stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in
essa contenute".
Nella
sostanza, il riferimento alle prescrizioni operative atte a garantire il
rispetto delle norme conferma quanto sostenuto dall'ANCE in merito alla
attribuzione a "costo per la sicurezza" di tutto ciò che è previsto
dalle normative di prevenzione.
In
merito al cronoprogramma (art. 42), che come detto precedentemente, serve ai
fini del riconoscimento del prezzo chiuso, si ribadisce qui solo il fatto che
esso ha natura convenzionale, così come nel passato assumeva tale natura il
programma lavori a fini revisionali e che non va confuso con il programma
lavori, che serve per l'esecuzione dell'opera, come disposto all'art. 45, comma
10 del Regolamento stesso.
Nel
caso di appalto concorso e di appalto integrato è l'offerente a presentare il
cronoprogramma.
Sul
computo metrico estimativo e quadro economico (art. 44) l'unica novità di
rilievo è data dal fatto che imprevisti e lavori in economia non possono
superare il dieci per cento del totale risultante dal quadro economico.
Qualche
annotazione puntuale va però riservata ai contenuti dell'art. 45, concernente
schema di contratto e capitolato speciale.
In
primo luogo si richiama l'attenzione sul fatto che lo schema di contratto
contiene clausole, chiaramente di dettaglio, su materie regolate dal Capitolato
generale, quali le modalità di soluzione delle controversie, le sospensioni e
la liquidazione dei corrispettivi.
Innovativo
e non condivisibile per le stesse ragioni già espresse con riguardo all'art. 15
sugli aggiornamenti degli elaborati progettuali è, poi, il fatto che per i
lavori complessi l'aggiudicatario debba redigere un documento (piano di qualità
di costruzione e di installazione) concernente i controlli da svolgersi in fase
esecutiva, documento da approvarsi dalla direzione lavori.
Sul
punto lascia perplessi il mero ruolo di decisore, riservato al direttore
lavori, in luogo del ruolo proprio di pieno responsabile verso la stazione
appaltante della esecuzione dell'opera e, dunque, anche delle attività di
controllo; al riguardo, le perplessità non sono fugate dalle considerazioni
dell'Amministrazione e della Corte dei Conti che considerano l'attività in
parola quale mera prestazione accessoria dell'appaltatore per la redazione di
un documento concernente l'esecuzione dei lavori.
Ai
commi da 6 a 8 dell'articolo in esame figura poi il concetto di "gruppo di
lavorazioni complessive dell'intervento ritenute omogenee" che non trova
specifica definizione in alcuna parte del Regolamento, né della Legge, salvo un
indiretto riferimento contenuto nel concetto di "categorie di lavoro"
di cui all'art. 25, comma 3 della Legge quadro, il quale ha riguardo però alle
modifiche che non sono considerate varianti.
Detti
"gruppi" di lavorazioni vengono presi a riferimento con riguardo a:
-
interventi con corrispettivo a corpo, ovvero per la parte a corpo di un
intervento con corrispettivo a corpo e a misura, al fine della determinazione
del relativo importo o aliquota del totale; detti importi ed aliquote possono
essere anche indicati come disaggregati ai soli fini dei pagamenti in corso
d'opera;
-
interventi con corrispettivo a misura ai fini della determinazione del relativo
importo desunto dal computo metrico;
-
interventi prima cennati, di cui all'art. 25, comma 3 della Legge, disposti dal
direttore dei lavori.
Infine,
si ricorda che per l'art. 45, comma 9, liquidabili a misura sono solo quelle
lavorazioni per le quali sia troppo oneroso individuare in maniera certa e
definita le rispettive quantità; onerosità che deve risultare espressamente
motivata in termini tecnici in fase di approvazione della progettazione
esecutiva.
Da
ultimo, si richiama l'attenzione sul fatto che oltre al cronoprogramma per il
riconoscimento del prezzo chiuso è necessario che qualsiasi impresa presenti,
prima dell'inizio dei lavori, anche il programma esecutivo riferito ad ogni
lavorazione (art. 45 comma 10), il quale può essere indipendente dal
cronoprogramma prima citato.
6.
Validazione del progetto ed acquisizio-ne dei pareri - Approvazione dei
progetti (artt. da 46 a 49)
Ogni
progetto esecutivo, ovvero definitivo nel caso di appalto integrato, deve
essere sottoposto a validazione prima della sua approvazione.
La
validazione, come già detto in sede di commento alla norma sulla verifica del
progetto preliminare, va effettuata dal responsabile del procedimento, con
l'eventuale supporto degli organismi di controllo accreditati. Si procede in
contraddittorio con i progettisti ed obiettivo è il controllo di conformità del
progetto (esecutivo-definitivo) rispetto alla normativa vigente e al documento
preliminare alla progettazione.
I
riscontri, infatti, sono di tipo formale-documentale e danno per già accertata
la correttezza delle scelte di base effettuate con la "verifica". La
validazione serve a riscontrare che non manchi nulla e che tutta la
documentazione richiesta per il progetto esecutivo (ovvero definitivo, ove
stabilito) sia rispettosa e conforme alle norme.
In
questo contesto e per impedire successivi rallentamenti in fase di
realizzazione va, tra l'altro, acclarata
l'esistenza e la congruità delle indagini, la completezza degli elaborati,
l'esistenza dei computi metrici estimativi e la loro corrispondenza ai grafici,
ai capitolati e agli elaborati descrittivi, l'avvenuta acquisizione delle
approvazioni e autorizzazioni di Legge.
In
altri termini, come ha chiaramente illustrato la relazione governativa di
accompagno al Regolamento, il significato della verifica iniziale e della
validazione finale dei progetti è quello di "far precedere la decisione di
realizzazione di un intervento da studi di fattibilità e poi di pilotare il
progetto attraverso una continua verifica dei suoi contenuti funzionali,
tecnologici ed economici …." in modo da ottenere un intervento di qualità
in cui " … le sfere tecnologiche, specialistiche e procedurali sono
integrate con la sfera patrimoniale del committente".
Una
volta acquisiti tutti i pareri tecnici sul progetto e svolta la conferenza dei
servizi, come antecedentemente ricordato nel trattare la pubblicità degli atti
della conferenza stessa, nonché terminate le operazioni di validazione del
progetto, l'amministrazione interessata procede alla approvazione del progetto,
secondo tempi e modi stabiliti dal proprio ordinamento (art. 49).
TITOLO
IV
AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI ATTINENTI
ALL'ARCHIETTURA
E ALL'INGEGNERIA
1.Disposizioni
generali (artt. da 50 a 56)
Il
titolo IV del Regolamento si occupa degli affidamenti all'esterno dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria, allorquando sussistano i
presupposti di Legge di cui all'art. 17, comma 4.
Infatti,
la redazione di progetti integrali, di progetti che necessitano di più
competenze, di progetti di speciale complessità o rilevanza architettonica,
nonché la carenza tout-court del personale tecnico o la carenza di detto
personale in relazione ai tempi della programmazione giustificano il ricorso
all'esterno, certificato dal responsabile del procedimento, a soggetti che
svolgono la libera professione o a società di professionisti, o a società di
ingegneria o a società tra detti tipi di soggetti riuniti.
Le
attività delegabili all'esterno, in forza dell'art. 17, comma 4 della
"Legge quadro", sono la redazione dei progetti preliminare,
definitivo ed esecutivo, ma anche lo svolgimento di attività tecnico
amministrative connesse alla progettazione, tra le quali, in forza dell'art.
17, comma 1, della medesima Legge rientrano gli incarichi, tanto a carattere
tecnico quanto amministrativo, di supporto alle attività del responsabile del
procedimento e del dirigente responsabile del programma triennale.
Dato
il modesto interesse che le norme in esame
riguardanti le disposizioni generali, i concorsi di idee, i concorsi di
progettazione e l'affidamento dei servizi (artt. 50-70) rivestono per
l'attività propria di un'impresa di costruzione, si ritiene in questa sede di
fare solo alcuni cenni alle norme che possono avere un qualche rilievo per il
mondo delle imprese edili, trascurando ogni annotazione su quegli aspetti che
interessano quasi esclusivamente il mondo dei professionisti e delle società di
ingegneria.
Circa
i limiti alla partecipazione alle gare di servizi si osserva che l'art. 51, in
attuazione anche della previsione di cui all'art. 17, comma 1, lett. g) della
Legge, pone in capo ai concorrenti ad un appalto di servizi le medesime regole
limitative valevoli, in forza dell'art. 13 della Legge, per le riunioni di
concorrenti ad appalti di lavori pubblici.
Per
quanto concerne le cause di esclusione si osserva che, dopo il mancato visto
della Corte dei Conti relativamente all'art. 52, manca tuttora una previsione
regolamentare ad hoc e pertanto attualmente risultano regolamentate dal Decreto
Legislativo n. 157/95 le sole cause ostative relative agli appalti di servizi
di valore eccedente la soglia comunitaria.
Come
si dirà più oltre con riguardo all'art. 75, per le cause di esclusione dagli
affidamenti di lavori pubblici, il Governo ha assicurato che provvederà a
risolvere il problema con apposito decreto, anteriormente all'entrata in vigore
del Regolamento n. 554/99.
2.
Concorso di idee (artt. 57 e 58)
Sul
concorso di idee di cui agli articoli 57 e 58 del Regolamento, attuativi
dell'art. 17, comma 13 della Legge, merita di essere sottolineato il fatto che
possono parteciparvi - prescindendo dal necessario possesso di specifici
requisiti di qualificazione - i professionisti, le società professionali, le
società di ingegneria, in forma singola o associata, nonché i lavoratori
subordinati abilitati alla professione ed iscritti all'ordine, con la sola
eccezione dei dipendenti dell'amministrazione che bandisce il concorso.
Il
concorso di idee va posto in gara con il sistema del pubblico incanto e con
modalità di pubblicità che cambiano, seppure di poco, a seconda che l'importo
complessivo dei premi sia inferiore ovvero pari o superiore a 200.000 DSP
(130.000 DSP per i Ministeri). L'idea
premiata è acquisita in proprietà della pubblica amministrazione, che la può
porre in gara come base per un concorso di progettazione, ovvero per un appalto
di servizio.
3.
Concorso di progettazione (artt. da 59 a 61)
Il
concorso di progettazione, anch'esso richiamato dall'art. 17, comma 13 della
Legge, differisce dal concorso di idee in quanto abilita la stazione appaltante
divenuta proprietaria del progetto vincitore, dopo un pubblico incanto (o una
licitazione privata in casi particolari) a procedere a trattativa privata per i
successivi livelli di progettazione.
Il
concorso di progettazione può essere articolato in due gradi nel caso di
interventi di particolare complessità e rilevanza; nel primo grado si
selezionano le proposte ideative, nel secondo grado uno dei selezionati risulta
vincitore finale e titolare del premio grazie alle caratteristiche del proprio
progetto preliminare redatto a sviluppo della proposta ideativa. Il vincitore assumerà
l'incarico di procedere alla progettazione definitiva ed esecutiva qualora in
possesso dei requisiti richiesti dal bando.
Motivatamente,
le amministrazioni interessate possono chiedere che nel concorso di
progettazione venga redatto in primo grado il progetto preliminare e in secondo
grado il progetto definitivo.
Ovviamente,
nel caso di concorso in due gradi il bando di gara dovrà, tra l'altro, indicare
il numero massimo di concorrenti che saranno selezionati per il secondo grado.
A base di gara saranno, in ogni caso, posti il documento preliminare alla
progettazione, la planimetria dell'area interessata dall'intervento, le
indagini e i relativi grafici.
Le
proposte progettuali del concorso vengono valutate con criteri e metodi
stabiliti in allegato al DPR n. 554, i quali fanno riferimento al calcolo dei
coefficienti mediante criteri attribuiti discrezionalmente dai commissari, o
predeterminati dalla commissione o calcolati mediante "confronto a
coppie".
4.
Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in Euro di 200.000
DSP (artt. da 62 a 64)
Per
l'affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in Euro di
200.000 DSP gli articoli da 62 a 64 dispongono differenziando il caso degli
affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro (77.450.800 lire) dagli
affidamenti di importo superiore.
Nella
prima ipotesi, l'affidamento avviene previa pubblicità adeguata, motivando poi
la scelta effettuata, ma lasciando per il resto la scelta dei progettisti alla
valutazione discrezionale delle amministrazioni.
Nella
seconda ipotesi, avviene esclusivamente mediante licitazione privata,
applicando i termini previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e
regolamentare per gli appalti di servizio e le stesse modalità di pubblicità
previste per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, ma
superiore al milione di Euro.
Per
la determinazione del corrispettivo, la norma dettaglia poi le modalità di
calcolo in relazione alle varie ipotesi di prestazioni parziali, accessorie,
per incarichi parziali, con e senza riduzione per prestazioni rese alle P.A.,
ecc..
Dalle
norme sul bando (art. 63) risulta chiara la indicazione che nell'oggetto del
contratto è compresa la prestazione del coordinatore per la sicurezza tra le
necessarie prestazioni specialistiche, che la qualificazione del concorrente
avviene comunque con riferimento agli ultimi dieci anni e che essa ha solo
carattere tecnico-organizzativo ma non economico-finanziario per permettere
anche ai più giovani di partecipare, che si applica sempre "la
forcella" per selezionare gli invitati in numero compreso tra 10 e 20,
usando un criterio che fa perno su quattro elementi, legati all'importo dei
lavori già progettati, al rapporto tra lavori progettati e lavori da eseguire,
al numero dei lavori utilizzato per la qualificazione, nonché allo scarto tra i
vari importi dei lavori utilizzati per la qualificazione.
Il
criterio di aggiudicazione (art. 64) è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, prendendo in considerazione, come già avveniva con il D.P.C.M. n.
116/1997 (cd. decreto Karrer) anche elementi di tipo qualitativo, legati alla
professionalità del concorrente quale risultante dalla documentazione grafica e
descrittiva di un numero di progetti che lo stesso concorrente reputa rappresentativo
della propria capacità professionale,
oltre ad elementi quantitativi, quali il ribasso sui prezzi e sui tempi
di consegna. Il ribasso sui prezzi necessariamente si applica ad elementi
diversi dai corrispettivi dell'attività di progettazione, i quali in base alla
Legge sono minimi inderogabili, ossia avviene con riguardo ad elementi che
necessariamente attengono al rimborso spese, alle prestazioni accessorie, alle
prestazioni speciali ecc..
E'
possibile, se prevista nel bando, la verifica della congruità dell'offerta,
mentre la soglia di anomalia è individuata in un punteggio complessivo
attribuito ai vari elementi oggetto dell'offerta pari o superiore all'80% dei
corrispondenti punti massimi stabiliti per i vari elementi dal bando di gara.
Detta soglia si utilizza anche per la eventuale verifica dell'anomalia nel caso
di affidamenti di servizi sopra soglia, come si dirà più oltre.
5.
Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in Euro di
200.000 DPS (artt. da 65 a 70)
Per
l'affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in Euro
di 200.000 DPS si applicano le disposizioni degli articoli da 65 a 70, le quali stabiliscono innanzitutto che i
sistemi utilizzabili per gli affidamenti sono solo quelli della licitazione
privata e del pubblico incanto, escludendo pertanto l'ipotesi della trattativa
privata, con o senza bando, che il Decreto legislativo n. 157/95, invece,
ammetteva.
Per
bandi, avvisi e termini valgono, invece,
le disposizioni comunitarie e quelle nazionali di recepimento, salvo
l'innovazione legata alla introduzione di un termine acceleratorio minimo,
entro il quale la stazione appaltante deve procedere alla diramazione degli
inviti.
Non
facilmente comprensibile, ma giustificabile forse in un'ottica di
alleggerimento quanto più possibile elevato delle incombenze per la pubblica
amministrazione, è la previsione di divieto di richiedere ai candidati la presa
visione dei luoghi, mentre in tema di qualificazione dei raggruppamenti
orizzontali sembra doversi ascrivere ad errore materiale la previsione che la
qualificazione della capogruppo "non superi" il 60% del totale,
laddove alle mandanti, tra l'altro, non sono richiedibili percentuali
prestabilite dei requisiti minimi.
Sui
requisiti di partecipazione (art. 66) si fa presente che la struttura è molto
simile a quella utilizzata per gli appalti di lavori, richiedendosi fatturato
globale, servizi analoghi, servizi "di punta" e personale tecnico, ma
la peculiarità è data dal fatto che anche per i servizi di rilevanza
comunitaria il Regolamento fa riferimento ad un periodo utile decennale,
anziché triennale, come disposto dal D.Lgvo n. 157/95, assicurando in tal modo
maggiore concorrenza.
L'art.
67 precisa poi che si procede nella licitazione privata solo se i soggetti
qualificati sono almeno cinque; diversamente si ricorre ad una nuova gara.
Anche
per gli appalti di servizi in parola si applica la "forcella",
prestabilendo in sede di bando un "numero secco", individuato
nell'ambito della banda di oscillazione. Che si tratti di un numero secco e non
di banda di oscillazione tout-court è deducibile dal fatto che qualora i
qualificati risultino in numero "superiore a quello fissato" (comma
4) è previsto che la scrematura avvenga in parte per sorteggio e per una metà,
arrotondata per difetto, con un criterio prestabilito.
Detto
criterio fa sostanzialmente perno sul maggior fatturato, maggior numero di
servizi analoghi, maggior numero di servizi "di punta" e maggior
numero medio annuo di personale tecnico (con un plafond massimo prestabilito) e
marginalmente valorizza anche il
possesso del certificato di qualità aziendale e la presenza nella compagine del
candidato di giovani professionisti.
Innovativa
è poi la previsione dell'art. 70 secondo cui, in analogia a quanto accade per
gli appalti di lavori, ma limitatamente agli affidamenti di servizi di
rilevanza comunitaria, va effettuata la verifica a campione da parte della
stazione appaltante del possesso dei requisiti economici e tecnici dei
concorrenti sorteggiati, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 1-quater
della "Legge quadro".
La
verifica dell'anomalia è, invece, effettuabile a scelta della P.A. e la
relativa soglia viene individuata con le identiche regole, prima ricordate,
valevoli sia nel caso di affidamenti di importo superiore che inferiore alla
soglia comunitaria.
TITOLO
V
SISTEMI
DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
1.Disposizioni
preliminari all'esple-tamento della gara (art. 71)
Il
comma 1 dell'art. 71 prevede che il responsabile del procedimento, prima
dell'avvio delle procedure di scelta del contraente, debba acquisire, da parte
del direttore dei lavori, un'attestazione da cui si evinca: l'accessibilità
delle aree e degli immobili interessati dai lavori; l'assenza di impedimenti
sopravvenuti rispetto a quanto accertato prima dell'approvazione del progetto;
la realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento,
al sottosuolo ed a quanto altro occorra per la realizzabilità dei lavori.
Si
tratta di una previsione che ripropone, con lievi modifiche, una disposizione
già contenuta nel Regolamento di Contabilità dei lavori (art. 5, R.D. n.
350/1895), che il legislatore ha inteso ribadire, dato che la forza di tale disposto
era andata, progressivamente, attenuandosi nel tempo con effetti negativi nella
fase esecutiva dei lavori.
Altra
disposizione, richiamata dal precedente sistema, sia pure con alcune
significative innovazioni, è quella del comma 2 del medesimo articolo, relativa
alle condizioni di ammissibilità alla gara per l'affidamento in appalto o in
concessione di un lavoro pubblico.
Il
legislatore dispone, infatti, analogamente a quanto già indicato dall'art. 1
del D.P.R. n. 1063/1962, che il concorrente, unitamente all'offerta, debba
dichiarare di aver preso visione degli elaborati progettuali (compreso il
computo metrico), di aver preso visione dei luoghi dove si eseguiranno i
lavori, ecc.; la novità è data dal fatto che questi debba dichiarare anche di "……
aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati
……".
Di
rilievo, in quanto volte a prevenire possibili contenziosi con
l'amministrazione sono, poi, le previsioni dei commi 3 e 4.
Con
la prima, il legislatore precisa che non si procede alla stipulazione del
contratto se il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice non
abbiano, precedentemente, redatto e sottoscritto un verbale che attesti il
permanere di tutte le condizioni necessarie per l'immediata esecuzione dei
lavori.
Con
la seconda si puntualizza che gli adempimenti necessari per l'avvio delle
procedure espropriative e per il conseguimento delle occupazioni di urgenza
sono effettuati in tempi compatibili con la stipulazione del contratto.
2.
Categorie di opere (opere generali e specializzate - opere speciali) -
qualificazione delle imprese - cause di esclusione (artt. da 72 a 75)
Le
disposizioni del Regolamento relative agli artt. 72, 73 e 74 vanno lette
tenendo conto anche di quanto dispone l'art. 13, comma 7, della Legge n. 109/94
e successive modifiche, nonché di quanto previsto, in tema di qualificazione
delle imprese, dal D.P.R. n. 34/2000.
Ai
fini della predisposizione dei bandi di gara, come pure per la qualificazione
delle imprese esecutrici, le opere ed i lavori pubblici sono riconducibili a
categorie di opere generali ovvero a categorie di opere specializzate,
intendendosi, con l'espressione opere generali, quelle opere o lavori
caratterizzati da una pluralità di lavorazioni indispensabili per consegnare
l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte, mentre, con quella di opere
specializzate, le singole lavorazioni che nel processo di realizzazione di
un'opera o di un lavoro pubblico necessitano di una particolare
specializzazione o professionalità.
Il
legislatore individua, poi, rendendo così operativa la disposizione dell'art.
13, comma 7, della Legge n. 109/94, cosa debba intendersi con l'espressione le
"strutture, impianti ed opere speciali".
Al
riguardo, si precisa, in linea anche con quanto puntualizzato dal Ministero dei
Lavori Pubblici (cfr. Circ. n. 182/2000), che il divieto, ai sensi del citato
art. 13, comma 7, di subappaltare tali tipologie di lavori e, conseguentemente,
l'obbligo di esecuzione diretta degli stessi da parte del soggetto affidatario,
scatta unicamente nel caso in cui
siffatte opere speciali siano tutte singolarmente di importo superiore al 15%
dell'importo complessivo dei lavori.
Si
segnala che questo è l'unico caso in cui il legislatore impone la costituzione
di associazioni temporanee di tipo verticale, se la singola impresa concorrente
non sia in grado di eseguire sia l'opera prevalente che la/e scorporata/e
speciale/i, perché carente di qualificazione specifica.
Il
legislatore considera strutture, impianti ed opere speciali, le seguenti opere
specializzate:
a)
il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il
restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
b)
l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti
idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di
lavanderia;
c)
l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori,
ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
d)
l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti
antintrusione;
e)
l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici,
telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
f)
i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi
speciali;
g)
le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
h)
la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
i)
i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i ritegni
antisismici;
l)
la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti
industrialmente;
m)
l'armamento ferroviario;
n)
gli impianti per la trazione elettrica;
o)
gli impianti di trattamento rifiuti;
p)
gli impianti di potabilizzazione.
Si
evidenzia, infine, che l'individuazione delle c.d. "opere speciali",
operata dal legislatore con la disposizione in esame, sembrerebbe far ritenere,
implicitamente, superato il concetto di "opere a qualificazione
obbligatoria", di cui al D.P.R. n. 34/2000. Il legislatore sembra
confermare tale tesi dal momento che, quando precisa (cfr. art. 74) che
l'impresa aggiudicataria, qualificata nella sola categoria prevalente, non può
eseguire unicamente le lavorazioni relative ad opere generali ed a strutture,
impianti ed opere speciali, implicitamente fa ritenere superata la tipologia
delle lavorazioni a qualificazione obbligatoria.
Per
quanto concerne le condizioni per la partecipazione alle gare (art. 73), si
precisa che nei bandi di gara deve essere richiesta la qualificazione nella
sola categoria di opere generali, considerata categoria prevalente ed
identificante l'opera da appaltare, salvo l'ipotesi in cui assuma carattere
prevalente un'opera specializzata, nel qual caso la gara va esperita
richiedendo la qualificazione nella relativa categoria specializzata.
E'
ritenuta prevalente la categoria di lavorazioni di importo più elevato fra
quelle costituenti l'intervento.
Tale
previsione, che ripropone un principio già espresso dal legislatore nel
Regolamento sulla qualificazione (cfr. art. 30, D.P.R. n. 34/2000), ricollega
il concetto di "prevalenza" a quello economico dell'"importo più
elevato" rispetto alle altre categorie che costituiscono il lavoro da
realizzare; pertanto non è necessario che una categoria di lavoro, per essere
considerata prevalente, rappresenti, necessariamente, oltre il 50% dei lavori
da realizzare.
Il
bando di gara deve indicare l'importo complessivo dell'opera oggetto
dell'appalto nonché, oltre alla categoria generale o specializzata prevalente,
anche tutte le parti dell'opera, appartenenti alle categorie generali o
specializzate, con i relativi importi, semprechè singolarmente superiori al 10%
dell'importo complessivo dell'opera oppure a 150.000 Euro che, scorporate, sono
subappaltabili o affidabili a cottimo, a scelta del concorrente.
Per
quanto riguarda l'esecuzione dei lavori, va detto che l'impresa in possesso
della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria
di opere specializzate, indicate nel bando di gara come prevalenti, può
realizzare tutte le lavorazioni delle altre categorie specializzate,
eventualmente presenti, anche se priva della relativa qualificazione, oppure
subappaltarle ad altri soggetti, purchè in possesso della relativa
qualificazione.
Quanto
detto conosce una eccezione per il caso in cui le ulteriori lavorazioni di cui
sopra, indicate come scorporabili, siano opere generali oppure strutture,
impianti ed opere speciali indicate all'art. 72, comma 4 del Regolamento (opere
speciali). Infatti, in tali casi non basta la qualificazione nella sola
categoria prevalente per eseguirle, ma è necessaria una qualificazione ad hoc.
Pertanto,
tali lavorazioni, semprechè non si intenda costituire un'ATI (associazione
temporanea di imprese) di tipo "verticale", sono subappaltabili
unicamente ad imprese qualificate. Ciò, a meno che, con riferimento all'ipotesi
di opere speciali, non ricorrano le condizioni dell'art. 13, comma 7, della
Legge n. 109/94 ("ciascuna", cioè ognuna singolarmente di tali opere
speciali, risulti essere di importo
superiore al 15% dell'importo complessivo dell'opera): in questa ultima
ipotesi, infatti, dette lavorazioni dovranno necessariamente essere eseguite
nell'ambito di un'ATI di tipo "verticale", direttamente da soggetti
mandanti specificatamente qualificati.
In
altri termini, l'impresa aggiudicataria qualificata nella categoria di opere
generali potrà eseguire tutte le opere specializzate, di cui si compone
l'intervento, non considerate strutture, impianti ed opere speciali, ai sensi
dell'art. 72, comma 4.
3.
Appalto di lavori pubblici (artt. da 76 a 78)
Relativamente
alle cause di esclusione del concorrente (art. 75), si evidenzia che la norma
relativa è stata stralciata dal testo regolamentare, in quanto non ammessa al
"visto" della Corte dei Conti. Al
riguardo, si segnala tuttavia che il Governo si è impegnato ad emanare
un apposito provvedimento in merito entro il 28 luglio p.v..
Per
quanto concerne la procedura di scelta del concorrente (art. 76), la norma
dispone che la scelta del soggetto, cui affidare in appalto l'esecuzione di un
lavoro, avviene mediante pubblico incanto, licitazione privata,
appalto-concorso o trattativa privata sulla base di motivate indicazioni del
responsabile del procedimento.
Precisa,
poi, innovando peraltro l'assetto normativo preesistente (cfr. art. 69 R.D. n.
827/1924), che non si possa procedere ad un appalto-concorso o ad una
licitazione privata nel caso in cui il numero dei candidati qualificati sia
inferiore a tre.
Verificandosi
tale circostanza, la stazione appaltante deve bandire una nuova gara mediante
pubblico incanto, eventualmente modificando le relative condizioni, ed
aggiudicando comunque l'appalto a conclusione della seconda procedura.
La
scelta operata dal legislatore si giustifica con l'esigenza di garantire un
adeguato confronto concorrenziale, che si presume venga meno quando il numero
dei candidati scenda al di sotto di un minimo prestabilito.
La
"ratio" della norma porta a ritenere che, parimenti, non si faccia
luogo ad un appalto-concorso o ad una licitazione privata anche nell'ipotesi in
cui, pur essendosi prequalificato un numero idoneo di imprese concorrenti, le
offerte valide presentate in sede di gara risultino essere, poi, inferiori a
tre, a meno che, ai sensi dell'art. 69, R.D. n. 827/1924, non sia stato
precisato, nel bando di gara, che si sarebbe proceduto ad aggiudicare i lavori
anche in presenza di una sola offerta valida.
Con
i commi 3 e 4 della norma vengono poi disciplinate le informative concernenti
la procedura di scelta del contraente, che le stazioni appaltanti sono tenute a
fornire alle imprese interessate (decisioni assunte riguardo all'aggiudicazione
o alla mancata aggiudicazione dell'appalto; motivazione della mancata
ammissione in gara o del rigetto dell'offerta, ecc.).
In
tema di licitazione privata semplificata (art. 77), le disposizioni
regolamentari sono volte a meglio puntualizzare alcuni profili dell'istituto,
al fine di risolvere taluni problemi operativi, che la sua applicazione aveva
evidenziato.
In
particolare, per quanto concerne la compilazione degli elenchi delle imprese
interessate, si dispone che, sulla base delle domande pervenute entro il 15
dicembre di ogni anno, le amministrazioni, entro il 31 dicembre, effettuino un
pubblico sorteggio la cui data viene resa pubblica sul bollettino della regione
ove ha sede il soggetto al quale è stata presentata la domanda. Per le domande
pervenute dopo il 15 dicembre, l'inserimento nell'elenco avviene nell'ordine di
presentazione.
In
linea con quanto evidenziato sia dal Consiglio di Stato che dalla Corte dei
Conti, secondo i quali tale procedura semplificata non avrebbe motivo di essere
utilizzata quando il numero dei concorrenti sia inferiore a quello previsto
dalla Legge, si dispone che l'invito a presentare offerta è inoltrato a trenta
concorrenti qualificati per eseguire i lavori ai sensi del D.P.R. n. 34/2000,
scelti seguendo l'ordine con cui sono stati inseriti nell'elenco.
Un'impresa,
inserita nell'elenco, una volta invitata potrà nuovamente esserlo solo dopo che
siano stati invitati tutti i soggetti dell'elenco, qualificati per
l'affidamento cui si riferisce l'invito.
Viene,
inoltre, chiarito che, nel caso di stazioni appaltanti nazionali, che abbiano
una organizzazione strutturata su base locale, le domande come pure gli elenchi
delle imprese vanno riferite a tali singole articolazioni territoriali.
Parimenti,
in un'ottica di trasparenza, si dispone che le stazioni appaltanti debbano
rendere pubblico l'elenco dei lavori che intendono affidare con siffatta
procedura semplificata, entro il 30 novembre di ogni anno.
Con
riferimento alla trattativa privata preceduta da gara informale (art. 78), che
il legislatore ricollega a lavori di importo superiore a 300.000 Euro (cfr.
art. 24, Legge n. 109/94 e successive modifiche), viene precisato che la
stazione appaltante procede alla individuazione delle imprese da invitare alla
gara sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economico-finanziarie e tecnico-organizzative, desunte dal
mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
Le
imprese così individuate, con lettera contenente gli elementi essenziali della
prestazione richiesta, sono contemporaneamente invitate a presentare, anche in
qualità di mandataria di un'ATI, le offerte oggetto della negoziazione.
Una
volta espletata la gara informale, la stazione appaltante negozia il contratto
con l'impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, dopo aver
verificato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti per
l'aggiudicazione di appalti di uguale importo.
La
norma precisa, poi, che la procedura della gara informale può essere adottata
anche nei casi in cui non sia obbligatoria per Legge, ossia per lavori di
importo non superiore a 300.000 Euro. In tali casi, il numero dei soggetti da
invitare può anche essere inferiore a quello stabilito dal legislatore (15) e,
comunque, non inferiore a cinque.
4.
Termini per le gare - pubblicità (artt. da 79 a 81)
Le
previsioni regolamentari in tema di termini per le gare (artt. 79, 80 e 81),
nel loro complesso, ripropongono la tempistica della previgente normativa.
In
particolare, con riferimento ad appalti di lavori di importo pari o superiore
al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, nella licitazione privata e
nell'appalto-concorso, il termine per la ricezione delle domande di
partecipazione non può essere inferiore a 37 giorni a decorrere dalla data di
spedizione del bando di gara.
Detta
domanda può essere inoltrata oltre che mediante lettera, anche mediante
telegramma, telescritto, telecopia, telefono, previa conferma con lettera
inviata entro il termine di ricezione delle domande stesse.
Per
quanto concerne il termine per la ricezione delle offerte viene previsto: con
riferimento ai pubblici incanti, che questo non possa essere inferiore a 52 giorni dalla data di spedizione del
bando di gara; relativamente, invece, alla licitazione privata ed
all'appalto-concorso che questo non possa essere inferiore, rispettivamente, a
40 ed a 80 giorni, dalla data di spedizione dell'invito scritto.
Con
riferimento all'ipotesi dell'appalto-concorso, la scelta operata dal
legislatore di prevedere un termine, per la presentazione delle offerte, doppio
rispetto a quello relativo alla licitazione privata, innovativa rispetto alla
precedente normativa (cfr. art. 13, comma 3, D.L.vo n. 406/91), si giustifica
con la volontà di riservare ai potenziali concorrenti un lasso di tempo più
lungo in considerazione della particolarità della procedura di gara in
questione. Si tratta, infatti, di una gara esperita sulla base di un progetto
preliminare, predisposto dalla committente, che presuppone l'elaborazione, da
parte dei concorrenti, di un progetto esecutivo proposto con l'offerta
unitamente al prezzo (cfr. art. 10, Legge n. 109/94 e successive
modificazioni).
Si
prevede, poi, che le stazioni appaltanti debbano adeguatamente aumentare detti
termini quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri ed i documenti non
possono essere forniti nei termini o quando le offerte possono essere
effettuate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione
sul luogo di documenti allegati al capitolato d'oneri.
Per
quanto riguarda gli appalti di lavori di importo inferiore al controvalore in
Euro di 5.000.000 DSP, si dispone che, in caso di licitazione privata e di
appalto-concorso, il termine di ricezione delle domande di partecipazione non
possa essere inferiore a 19 giorni dalla data di pubblicazione del bando,
mentre quello di ricezione delle offerte non possa essere, rispettivamente,
inferiore a 20 ed 80 giorni dalla data di spedizione degli inviti.
In
caso di pubblici incanti, il termine di ricezione delle offerte non può essere
inferiore a 26 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
In
ragione di quanto evidenziato, emerge che la norma regolamentare, fatta
eccezione per l'ipotesi di appalto-concorso, ripropone la logica dell'art. 3,
comma 3, D.P.C.M. n. 55/1991 (c.d. "bando-tipo") secondo la quale i
termini per la ricezione delle domande e delle offerte, relative a lavori di
importo inferiore alla soglia comunitaria, dovevano intendersi ridotti a metà
rispetto a quelli relativi al "sopra-soglia".
Relativamente
all'ipotesi di licitazione privata, si prevede, per ragioni di urgenza, che non
consentono di rispettare i termini ordinari, una procedura accelerata (art. 81)
con termini ridotti tanto per le domande di partecipazione quanto per la
ricezione delle offerte.
In
particolare, introducendosi un principio sostanzialmente unitario, valido cioè
a prescindere dall'importo dei lavori, si dispone che, in siffatti casi, il
termine per la ricezione delle domande di partecipazione non possa essere
inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sulla
G.U.R.I. (per gli appalti di rilevanza comunitaria tale pubblicazione deve
essere successiva a quella sulla GUCE), mentre quello per la ricezione delle
offerte non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di spedizione
dell'invito.
La
norma precisa, poi, che le informazioni complementari sul capitolato d'oneri,
semprechè richieste in tempo utile, devono essere comunicate dalla stazione
appaltante almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per
la ricezione delle offerte; inoltre, che le domande di partecipazione alle gare
come pure gli inviti a presentare l'offerta, devono essere trasmessi per le vie
più rapide possibili, fermo restando che, qualora per le domande di invito si
utilizzi il telegramma, il telescritto, la telecopia o il telefono, le stesse
vanno confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine per la
ricezione delle stesse.
Per
quanto concerne poi la pubblicità degli affidamenti (art. 80), il Regolamento,
in linea con le indicazioni contenute nell'art. 29 della Legge n. 109/94 e
successive modifiche, ridefinisce tale sistema differenziandolo in ragione del
crescente importo dei lavori, prevedendo anche termini abbreviati nei casi di
urgenza.
Con
tale disposto normativo, il legislatore ha inteso riordinare l'intera materia
della pubblicità, in precedenza disciplinata in modo frammentario con una
pluralità di norme che, nel tempo, si erano andate sovrapponendo fra loro.
In
questo contesto, sono state individuate quattro fasce di importo dei lavori:
A)
Avvisi e bandi di rilevanza comunitaria
Gli
avvisi ed i bandi di gara relativi ai lavori di importo pari o superiore al
controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, le cui caratteristiche essenziali
sono rese note mediante comunicazione di preinformazione, sono inviati, per la
necessaria pubblicazione sulla GUCE, all'ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione Europea.
Inoltre,
devono essere pubblicati anche sulla G.U.R.I. e, dopo dodici giorni dall'invio
all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea, per estratto su
almeno due quotidiani di rilevanza nazionale e due a diffusione nella regione
ove si eseguono i lavori.
Dette
pubblicazioni devono specificare la data in cui l'avviso o il bando è stato
trasmesso per la pubblicità comunitaria e non devono contenere indicazioni
difformi rispetto a quelle inviate alla Comunità.
B)
Avvisi e bandi di rilevanza nazionale
-
Circa i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di Euro ed inferiore al
controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, si prevede che i relativi avvisi o
bandi siano pubblicati sul foglio inserzioni della G.U.R.I. nonché, per
estratto, su almeno due quotidiani di rilevanza nazionale e due a diffusione
nella regione ove si eseguono i lavori.
-
Per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 ed inferiore a 1.000.000 di
Euro, si dispone che i relativi avvisi o bandi siano pubblicati sul Bollettino
ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante e, per
estratto, su almeno due quotidiani particolarmente diffusi nella provincia dove
si eseguono i lavori.
-
Nel caso di lavori il cui importo non raggiunga i 500.000 Euro, si prevede che
la necessaria pubblicazione possa essere effettuata soltanto nell'Albo Pretorio
del comune ove si eseguono i lavori e nell'Albo della stazione appaltante.
Accanto
alle citate forme di pubblicità, il legislatore considera la facoltà per la
stazione appaltante di ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità anche
telematica.
Per
quanto concerne gli estratti degli avvisi e dei bandi di gara viene, poi,
dettagliatamente precisato il loro contenuto, prevedendosi, tra l'altro, che
questi debbano specificare la tipologia della commessa, l'importo dei lavori,
la località di esecuzione, ecc..
Circa
le cosiddette "forme di pubblicità successiva", cioè quelle
espressamente individuate dall'art. 29, comma 1, lett. f), f-bis), f-ter) della
"Legge quadro", concernenti eventi successivi all'aggiudicazione
(elenco invitati, vincitore, aumento dei lavori oltre il 20%, ritardi, casi di contenzioso,
ecc.), viene disposto che esse vengano effettuate con le stesse modalità
previste per gli avvisi ed i bandi di gara.
La
norma regolamentare, infine, si caratterizza per il fatto di fornire una
definizione, sul piano normativo, di cosa si debba intendere per "quotidiani
nazionali" e per "quotidiani regionali o provinciali".
5.Lavori
segretati - permuta (artt. 82-83)
Per
quanto concerne la segretezza e sicurezza (art. 82), nel Regolamento sono
definite, in conformità a quanto previsto all'art. 33 della Legge n. 109/94 e
successive modifiche, le modalità di affidamento delle opere dichiarate
"segrete" ai sensi del R.D. n. 1161/1941 e della Legge n. 801/1977,
nonché di quelle per la cui esecuzione si presupponga l'adozione di
"speciali misure di sicurezza".
Con
il citato art. 33, il legislatore ha ritenuto di rimettere al Regolamento il
compito di definire i limiti entro cui l'amministrazione committente, che
intenda realizzare un'opera "segretata", possa derogare alle
disposizioni previste in tema di procedure di affidamento.
In
questo contesto viene precisato che per la realizzazione di siffatte opere,
l'esecutore deve possedere i requisiti previsti dagli artt. 8 e 9 della Legge
n. 109/94 e successive modifiche, nonché l'ulteriore requisito costituito dal
"nulla osta segretezza" (NOS).
Per
quanto concerne l'individuazione del soggetto esecutore, è disposto che questa
debba avvenire previo esperimento di una gara informale alla quale sono
invitate da 5 a 15 imprese, secondo le indicazioni previste dall'art. 78, commi
1, 2 e 3 (invito simultaneo a presentare offerta a tutte le imprese
individuate; negoziazione del contratto con il concorrente che ha offerto le
condizioni migliori).
Tale
previsione sembrerebbe supporre l'esistenza di un elenco di imprese (imprese
abilitate ad operare in segretezza) tra le quali individuare i 5-15 concorrenti
da invitare, a rotazione, successivamente alla gara informale.
La
particolarità dei lavori di cui trattasi ha, poi, indotto il legislatore a
limitare la facoltà per l'impresa, invitata come singola, di poter presentare
l'offerta quale mandataria di un'associazione temporanea. Questa possibilità,
infatti, è ora subordinata ad una espressa richiesta, in tal senso formulata
dall'impresa invitata "uti singula", all'amministrazione committente,
che è tenuta a pronunciarsi nel merito, nei successivi dieci giorni; la
mancanza di una risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione.
In
linea con le indicazioni dell'art. 19, commi 5 ter e 5 quater della "Legge
quadro", il Regolamento (art. 83) disciplina, poi, "l'appalto per
l'esecuzione dei lavori congiunti all'acquisizione dei beni immobili"
(c.d. permuta).
Al
riguardo, viene precisato che se il corrispettivo dell'appalto dei lavori è
costituito, totalmente o parzialmente, dal trasferimento in favore
dell'appaltatore della proprietà di beni immobili, il bando di gara deve
prevedere l'importo minimo del prezzo che l'offerente dovrà versare per
l'acquisizione del bene, nonché il prezzo massimo posto a base di gara per
l'esecuzione dei lavori.
Circa
lo svolgimento della gara, coerentemente con quanto previsto dall'art. 19,
comma 5 quater della Legge, si ribadisce che i concorrenti possono presentare
tre tipi di offerta aventi ad oggetto, alternativamente: il prezzo per
l'acquisizione del bene; il prezzo per l'esecuzione dei lavori; il prezzo per
la congiunta acquisizione del bene ed esecuzione dei lavori.
Le
buste contenenti le offerte devono, a pena di esclusione, specificare a quale
delle tre citate ipotesi l'offerta faccia riferimento.
La
precisazione regolamentare, poi, che nessun concorrente possa presentare più
offerte non sembra essere una mera riproposizione di un principio fondamentale
della contrattualistica pubblica, quanto una necessaria puntualizzazione volta
a chiarire che non è consentito ad uno stesso concorrente presentare più
offerte alternative tra loro nell'oggetto.
La
norma in esame, dopo aver precisato che la gara deve essere dichiarata deserta
nel caso in cui non sia pervenuta alcuna offerta relativa all'acquisizione del
bene, considera le possibili diverse ipotesi che si possono presentare in sede
di gara, riproponendo nella sostanza quanto già ipotizzato nella Legge (art.
19, comma 5 quater).
Per
quanto concerne le modalità di determinazione del valore dei beni immobili da
trasferire a seguito della procedura di gara, il Regolamento precisa che il
responsabile del procedimento, preposto ad effettuare tale determinazione, deve
tenere conto dei criteri estimativi desumibili dalle norme fiscali.
Tale
criterio, basato sulla rendita catastale rivalutata, se da una parte ha il
vantaggio di offrire una determinazione oggettiva ed automatica del valore dei
beni, dall'altro suscita perplessità dal momento che, se tali dati non sono
aggiornati con frequenza, si rischia di avere un valore del bene immobile assai
difforme da quello di mercato.
L'art.
83 del Regolamento dispone, infine, che l'inserimento nel programma triennale
di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, delle
amministrazioni pubbliche e degli altri enti non territoriali per la loro
alienazione, fa venire meno il vincolo di destinazione pubblica. Ciò significa
che l'alienabilità di tali beni indisponibili costituisce conseguenza della
semplice loro inserzione nell'ambito del programma triennale.
6.
La concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici (artt. da 84 a 87)
In
linea con quanto già precisato dall'art. 20, comma 2 e dall'art.21, comma 2,
della "Legge quadro", il Regolamento (art. 84) prevede che
l'affidamento della concessione di lavori pubblici avvenga mediante licitazione
privata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
In
particolare, per quanto concerne i termini, il Regolamento dispone che vengano
applicati quelli dettati dall'art. 79 per gli appalti di rilevanza comunitaria
maggiorati di quindici giorni (termine di ricezione delle domande di
partecipazione non può essere inferiore a 52 giorni (37+15) a decorrere dalla
data di spedizione del bando di gara; il termine di ricezione delle offerte non
può essere inferiore a 55 giorni (40+15) dalla data dell'invio dell'invito
scritto).
Relativamente,
invece, alle forme di pubblicità, viene operato il rinvio a quanto disposto
nell'art. 80 del Regolamento (v. ante).
Circa
i contenuti del bando di gara per l'affidamento della concessione, viene
precisato innanzitutto (art. 86) che questo deve specificare le modalità con le
quali i concorrenti devono dimostrare la disponibilità delle risorse
finanziarie necessarie a coprire il costo dell'investimento.
Inoltre,
sulla base dei dati del piano economico-finanziario compreso nel progetto
preliminare, il bando di gara deve indicare una serie di dati, alcuni dei quali
sono considerati come eventuali (ad es.: il prezzo massimo che
l'amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere) altri sono ritenuti
necessari (ad es.: la percentuale pari o superiore al 40% dei lavori da
appaltare obbligatoriamente a terzi; la durata massima della concessione,
ecc.), altri dovranno comunque essere inseriti in ossequio a specifiche previsioni
normative (ad es.: l'ammontare minimo del capitale sociale delle società di
progetto - ex art. 37 quinquies della Legge).
Per
quanto concerne i contenuti dello "schema di contratto" (art. 86) ed
i "contenuti dell'offerta" (art. 87) non vi sono specifici rilievi o
annotazioni da fare, non presentando siffatti articoli particolari problemi
interpretativi.
Lavori
in economia (art. 88)
Il
Regolamento (art. 88) individua anche le ipotesi di esecuzione dei lavori in
economia, che, considerato quanto disposto dall'art. 24, comma 6, della Legge
n. 109/94, non possono superare l'importo di 200.000 Euro (vedi oltre pag. 72 e
ss.).
7.
Criteri di aggiudicazione (artt. da 89 a 92)
Per
quanto concerne i criteri di aggiudicazione, va detto, preliminarmente, che con
le norme regolamentari (artt. da 89 a 92) si è inteso integrare le previsioni
della "Legge quadro", cercando di risolvere taluni problemi operativi
conseguenti all'applicazione della normativa che disciplina il criterio del
massimo ribasso; inoltre, si è provveduto a ridefinire il criterio dell'offerta
prezzi unitari nonché, per quanto concerne l'offerta economicamente più
vantaggiosa, a puntualizzare i criteri per individuare l'offerta più
conveniente, come pure le modalità di costituzione della commissione giudicatrice.
Ciò
posto, la norma di cui all'art. 89 precisa che, nel caso in cui una gara di
pubblico incanto o di licitazione privata si tenga con il metodo del massimo
ribasso sull'elenco prezzi unitari, l'autorità che presiede la gara, una volta
aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, aggiudica
l'appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale,
semprechè questo non risulti eccessivamente basso rispetto alla prestazione da
eseguire e, quindi, anomalo.
In
particolare, il Regolamento prevede, con riferimento ai lavori di importo pari
o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, che il soggetto che
presiede la gara, individuate le offerte che presentano un ribasso percentuale
superiore alla soglia di anomalia, sospenda la gara e comunichi al responsabile
del procedimento i nominativi dei concorrenti che hanno formulato siffatte
offerte.
Quest'ultimo,
avvalendosi degli organismi tecnici della stazione appaltante, esaminate le
giustificazioni presentate, valuta la congruità delle offerte.
Conclusa
tale operazione, il soggetto che presiede la gara, alla riapertura della seduta
pubblica, escluse le offerte considerate non congrue, procede
all'aggiudicazione dell'appalto.
Viene
precisato, poi, che qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a
cinque, non si procede alla determinazione della soglia di anomalia e la
stazione appaltante può valutare la congruità dell'offerta.
Si
tratta di una previsione che innova parzialmente rispetto a quanto stabilito
all'art. 21, comma 1 bis, della Legge in cui si prevede, unicamente, che la
procedura della esclusione automatica non sia applicabile qualora il numero
delle offerte risulti essere inferiore a cinque.
La
norma regolamentare, invece, muovendo dalla considerazione presuntiva che una
soglia di anomalia determinata da un numero di offerte troppo esiguo (inferiore
a cinque) fosse da considerarsi poco attendibile, ha ritenuto, forzando con ciò
le indicazioni della legge, che la procedura volta ad individuare la soglia di
anomalia non si potesse applicare se il numero delle offerte ammesse risultasse
essere inferiore a cinque.
Tale
scelta, mentre si giustifica per gli appalti di rilevanza nazionale - e
giustamente il legislatore l'aveva prevista nell'art. 21 della Legge - rispetto
ai quali opera l'esclusione automatica, altrettanto non sembra possa dirsi per
quelli di rilevanza comunitaria.
Per
questi ultimi, infatti, la individuazione della soglia di anomalia non
determina alcuna conseguenza se non quella della presunzione di anomalia
dell'offerta, suscettibile di prova contraria, da parte del concorrente,
attraverso adeguate giustificazioni.
Sempre
relativamente agli appalti di rilevanza comunitaria, va detto altresì che la
norma regolamentare, per individuare le offerte che devono essere sottoposte a
verifica di congruità, fa riferimento a quelle " ….. che presentano un
ribasso percentuale superiore a quello considerato soglia di anomalia
…..".
Si
tratta di una previsione che non sembra essere propriamente in linea con quanto
previsto dal legislatore all'art. 21, comma 1 bis, della Legge, in cui si fa
riferimento non solo alle offerte che presentano un ribasso superiore alla
soglia di anomalia ma anche a quelle che coincidono con questa.
Tale
contraddittorietà tra la norma regolamentare e quella di legge va superata
ritenendo, comunque, prevalente quest'ultima sulla prima e, conseguentemente,
considerando passibili di verifica anche le offerte che presentino un ribasso
che si identifica con la soglia di anomalia.
Nel
caso di lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di
DSP, la norma, in linea peraltro con quanto già previsto nell'art. 21, comma 1
bis della Legge, dispone che non si procede alla esclusione automatica se il
numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque.
In
questa ipotesi, le offerte che si ritengono anormalmente basse rispetto alla
prestazione sono sottoposte, dal responsabile del procedimento, a verifica di
congruità.
Al
riguardo, il responsabile del procedimento richiede agli offerenti di
presentare, entro dieci giorni dalla ricezione delle richieste, gli elementi
giustificativi dell'offerta presentata.
Si
prevede che, qualora le giustificazioni richieste non dovessero pervenire nel
termine fissato o, comunque, non dovessero essere ritenute adeguate, la
stazione appaltante, escluda l'offerta ed aggiudichi l'appalto al migliore
offerente rimasto in gara.
Per
quanto concerne il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta
di prezzi unitari (art. 90), si precisa che, come già nel passato, ai sensi
dell'articolo 5 della Legge n. 14/1973, tale sistema presuppone che
l'amministrazione committente predisponga una lista delle lavorazioni e delle
forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori da porsi a
disposizione dei soggetti interessati a presentare l'offerta.
L'unica
novità di rilievo per questa parte rispetto al passato, è data dal fatto che il
prezzo complessivo offerto dal concorrente deve essere indicato in calce al
modulo unitamente al ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di
gara e, ragionevolmente, la "percentualizzazione" ha la funzione di
rendere più agevole l'applicazione del meccanismo volto ad individuare le offerte
c.d. "anomale", di cui all'art. 21, comma 1 bis della Legge.
Il
legislatore precisa, poi, (art. 90, comma 5) come si debba formulare l'offerta,
qualora si proceda con il criterio dell'offerta prezzi unitari, nell'ipotesi di
appalto il cui corrispettivo sia stabilito esclusivamente "a corpo"
ovvero "parte a corpo e parte a misura".
Al
riguardo, si puntualizza che in tale ipotesi la lista delle quantità,
predisposta dalla committente, relativa ai lavori "a corpo" ovvero
alla parte dei lavori "a corpo", assume rilievo solo ai fini delle
operazioni di aggiudicazione della gara.
Ciò
posto, il concorrente prima di formulare l'offerta deve verificare la
correttezza delle quantità e delle voci riportate nella lista, in
considerazione di quanto riportano gli elaborati progettuali, compreso il
computo metrico, posti in visione ed acquisibili.
A
questo proposito, si evidenzia che tale previsione, anche se limitata
all'ipotesi in cui si aggiudichi un lavoro pubblico con il criterio
dell'offerta prezzi unitari, chiarisce, in modo inequivoco, che il computo
metrico rientra tra i documenti progettuali che la committente deve mettere a
disposizione dell'impresa che intende partecipare ad una gara d'appalto.
A
seguito di tali operazioni di verifica, il concorrente è tenuto ad integrare o
a ridurre le quantità ritenute carenti o eccessive, come pure ad inserire nella
lista le voci, che ritiene mancanti, con le relative quantità, alle quali
applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.
Con
tale previsione, in pratica, si consente al concorrente di correggere quanto
indicato nella lista e di esprimere un'offerta con prezzi correnti e non
influenzati dagli errori nelle quantità esposte dalla stazione appaltante.
D'altro
canto con questa operazione, che pone l'appaltatore nella condizione di
ricomputare le quantità e di riarticolare, anche dettagliatamente, le voci non si aggiunge nulla rispetto a quanto già
previsto nei profili progettuali grafici ai quali l'aggiudicatario dovrà
necessariamente attenersi in fase di esecuzione dei lavori e per i quali verrà
remunerato "a corpo", ossia con rischi a suo carico delle quantità.
In
altre parole, se il concorrente non si avvede di una quantità errata riportata
nella lista e poi si aggiudica la gara, sarà in ogni caso obbligato a
realizzare quanto indicato nel progetto, indipendentemente dalle quantità
(risultate errate) riportate nella lista.
Si
conviene, pertanto, che sia opportuno
che il concorrente proceda ad un'analisi dettagliata del progetto ed alla
eventuale correzione della lista nella fase di presentazione dell'offerta, onde
evitare effetti penalizzanti nella fase di esecuzione dei lavori.
L'attività
di rettifica fatta dal concorrente in sede di offerta consentirà poi alla
stazione appaltante di espletare più agevolmente l'eventuale verifica sulla
congruità dell'offerta e potrebbe risultare utile allo stesso appaltatore
laddove dovessero rendersi necessarie delle varianti in fase esecutiva, data la
integrazione delle voci mancanti da lui effettuata.
Ciò
posto, si ritiene opportuno sottolineare che la previsione normativa in esame
perché possa funzionare è necessario sia ancorata a progetti, in concreto,
effettivamente esecutivi.
Per
quanto riguarda l'aggiudicazione dei lavori e le verifiche sull'offerta
risultata aggiudicataria, la norma precisa che, nel giorno e nell'ora fissati
nel bando, l'autorità che presiede la gara apre i plichi ricevuti. Dopo aver
contrassegnato ed autenticato le offerte, dà lettura del prezzo complessivo
offerto da ciascun concorrente e procede all'aggiudicazione dei lavori al
concorrente che ha presentato il ribasso maggiore.
Una
volta effettuata l'aggiudicazione definitiva, prima della stipula del
contratto, è previsto che la stazione appaltante proceda alla verifica dei
conteggi presentati dal solo aggiudicatario.
In
questa fase vengono tenuti validi ed immutabili i prezzi unitari proposti dal
concorrente e corretti, nel caso in cui si riscontrino errori, unicamente i
prodotti (prezzi unitari per quantità) e/o la loro somma.
Ultimata
questa operazione, qualora dovesse risultare una discordanza tra il prezzo
complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso
percentuale offerto, l'amministrazione committente mantiene fermo il ribasso
percentuale offerto e corregge, in modo costante, tutti i prezzi unitari in
base alla percentuale di discordanza.
Tale
correzione si concretizzerà, necessariamente, in un loro innalzamento o
riduzione in modo tale da consentire che la somma dei loro prodotti per le
quantità coincida con il prezzo offerto, che rimane così fisso ed invariabile.
In
questo sta la principale differenza tra la nuova normativa e quella di cui
all'art. 5 della già citata Legge n. 14/1973, secondo cui in esito alla
rettifica dei conteggi, la migliore offerta poteva risultare essere anche quella
presentata da un altro concorrente cui venivano aggiudicati i lavori, previa
verifica, anche in questa ipotesi, dei relativi conteggi.
Con
la soluzione delineata dal Regolamento, la verifica operata sull'offerta
proposta dal soggetto aggiudicatario, anche se dovesse comportare delle
correzioni di calcolo, in nessun caso potrà incidere sull'intervenuta
aggiudicazione.
Al
riguardo, si rileva che la scelta operata dal legislatore di considerare
inalterabile il prezzo complessivo rispetto ad eventuali errori di calcolo
riferiti ai singoli prezzi unitari, presenta il grave inconveniente di far
perdere ai prezzi unitari ogni rilievo, dal momento che, in caso di errore,
venendo riparametrati in funzione del prezzo complessivo potrebbero assumere
dei valori del tutto svincolati dal mercato.
Infine,
data la complessità delle operazioni che devono effettuare i concorrenti, si
prevede che i termini ordinari per la presentazione dell'offerta debbano essere
maggiorati della metà.
Gli
articoli 91 e 92 del Regolamento, in attuazione della delega conferita
dall'art. 21 della Legge n. 109/94 e successive modifiche disciplinano, nel
dettaglio, l'uno il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'altro le modalità di costituzione della
Commissione aggiudicatrice.
Relativamente
alla prima tematica, si precisa che in caso di aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'amministrazione committente deve
definire ed indicare nel bando di gara i "pesi" o i
"punteggi" da assegnare agli elementi di valutazione indicati
dall'art. 21, comma 2, della "Legge quadro" che, comunque,
globalmente devono essere pari a cento.
Inoltre,
sempre nello stesso bando di gara devono essere inseriti per tutti gli elementi
di valutazione qualitativa i "sub-elementi ed i "sub-pesi" o i
"sub-punteggi" in base ai quali è determinata la valutazione.
La
Commissione, in una o più sedute riservate, valuta le offerte tecniche e
procede all'assegnazione dei relativi punteggi; successivamente, in seduta
pubblica, dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche.
Procede, quindi, all'apertura delle buste con le offerte economiche e, data
lettura dei ribassi, procede ad individuare l'offerta economicamente più
vantaggiosa applicando, tra i criteri dell'allegato "B" (metodo
aggregativo- compensativo; metodo electre ovvero altri metodi multicriteri o
multiobiettivi della letteratura scientifica), quello espressamente richiamato
nel bando.
La
norma prevede anche la possibilità per la stazione appaltante di effettuare la
verifica delle congruità dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuando la soglia di anomalia con le stesse modalità prima illustrate
relativamente al medesimo criterio riferito però agli affidamenti di servizi di
progettazione di rilevanza comunitaria, ossia quando i vari punteggi relativi
agli elenchi delle offerte eguagliano o superano l'ottanta per cento dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
In
merito alle Commissioni giudicatrici, il Regolamento precisa che tutti i
commissari sono scelti mediante sorteggio, salvo il presidente, che viene
nominato direttamente dalle stazioni appaltanti.
Per
rendere possibili le operazioni di sorteggio, il responsabile del procedimento
predispone un elenco con i nominativi proposti dagli ordini professionali,
dalle facoltà universitarie e dalle stazioni appaltanti.
Nell'atto
di nomina di membro della commissione viene determinato il compenso ed il
termine per l'espletamento dell'incarico, che può essere prorogato una sola volta
per giustificati motivi.
Al
momento dell'assunzione dell'incarico, i commissari devono dichiarare, con le
procedure previste dall'art. 4, Legge n. 15/1968 (dichiarazione sostitutiva di
atto notorio) l'inesistenza di eventuali cause di incompatibilità.
TITOLO
VI
SOGGETTI
ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI PUBBLICI
1.
Riunione di imprese (artt. da 93 a 99)
In
tema di riunioni di imprese (artt. 93-99), la normativa posta dal Regolamento
sostanzialmente ripropone quanto già previsto dal legislatore nel D.L.vo n.
406/1991 (artt. 22 e ss. abrogati) e
dagli artt. 10 e 13 della Legge n. 109/94 e successive modifiche.
In
tale contesto si precisa (art. 93) che sono ammesse a presentare offerte, per
gli appalti e le concessioni di lavori pubblici, imprese riunite che abbiano
conferito, o si impegnino a conferire, mandato con rappresentanza ad una di
essa, qualificata capogruppo.
Con
tale previsione viene confermata la duplice modalità mediante la quale una ATI
può partecipare ad una gara d'appalto e, cioè, sia con mandato già conferito,
sia con mero impegno delle imprese interessate a costituire l'ATI a conferire
il relativo mandato in caso di aggiudicazione.
Inoltre,
viene ribadito il principio che in caso di licitazione privata, di appalto
concorso o di trattativa privata, l'impresa invitata individualmente ha la
facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale capogruppo di
imprese riunite.
Ogni
modifica alla composizione di un'ATI, rispetto a quella risultante dall'impegno
presentato in sede di offerta (cfr. art. 13, comma 5 bis, Legge n. 109/94 succ.
mod.), è vietata; la violazione di tale divieto è sanzionata con l'annullamento
dell'aggiudicazione e la nullità del contratto.
Per
il fallimento dell'impresa mandataria o dell'impresa mandante, il Regolamento (art.
94) ripropone la disciplina dell'art. 25 del D.L.vo n. 406/1991 (ora abrogato),
per le specifiche conseguenze.
Inoltre,
va evidenziato che la norma in esame, nel precisare esplicitamente che
l'impresa subentrante deve avere requisiti di qualificazione adeguati ai lavori
ancora da eseguire, introduce un elemento innovativo rispetto a quanto disposto
nell'art. 25 del D.L.vo n. 406/1991 (abrogato) anche se, in base ai principi
generali, era pur sempre da ritenersi
sottinteso già in vigenza di detta norma, che l'impresa subentrante dovesse
essere qualificata.
Per
quanto concerne i requisiti dell'impresa singola (art. 95), il Regolamento
prevede che l'impresa possa partecipare alla gara qualora sia in possesso dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria
prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti
relativi alla categoria prevalente ed alle c.d. "opere scorporabili"
per i singoli importi.
Inoltre, puntualizza che i requisiti relativi alle
lavorazioni scorporabili non posseduti specificatamente dall'impresa devono
essere posseduti dalla medesima con riferimento alla categoria prevalente. Con
ciò, il legislatore ha inteso ribadire che i requisiti di qualificazione
relativi alle opere c.d. "scorporabili", sono sostituibili con quelli
relativi alle lavorazioni concernenti la categoria prevalente e, pertanto, non
sono da ritenersi indispensabili per la partecipazione alla gara.
In
ragione di quanto sopra e con riferimento ai requisiti di qualificazione di
un'impresa singola, si possono verificare le seguenti ipotesi:
a)
nei bandi di gara è indicata una sola lavorazione prevalente e nessuna opera
scorporabile.
In
questo caso l'impresa che intende concorrere singolarmente dovrà avere una
qualificazione nella categoria prevalente almeno pari all'importo totale dei
lavori posti in gara.
b)nel
bando di gara è indicata una lavorazione come prevalente unitamente ad opere
scorporabili.
In
questo caso l'impresa che intende concorrere singolarmente potrà:
-
possedere la qualificazione nella sola categoria prevalente per un importo
almeno pari al totale dei lavori posti in gara
OPPURE
-
possedere la qualificazione per le lavorazioni relative alla sola categoria
prevalente, nonché quella per le lavorazioni indicate come scorporabili
OPPURE
-
possedere la qualificazione per le lavorazioni relative alla sola categoria
prevalente nonché quella per una o talune delle lavorazioni indicate come
scorporabili. In questa ipotesi i requisiti di qualificazione non posseduti
relativamente alle restanti opere
scorporabili devono essere posseduti dall'impresa con riferimento alla
categoria prevalente e vanno ad incrementare l'entità della precitata
qualificazione in detta categoria.
Riguardo
alle associazioni temporanee fra imprese ed ai consorzi, l'art. 95 del
Regolamento distingue innanzitutto le associazioni di tipo orizzontale da
quelle di tipo verticale.
In
caso di ATI o consorzi di tipo orizzontale, viene precisato che i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi, richiesti nel bando di gara per
le imprese singole, devono essere posseduti dall'impresa mandataria o da
un'impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è
posseduta, cumulativamente, dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate,
ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero
raggruppamento. L'impresa mandataria, in ogni caso, possiede i requisiti in
misura maggioritaria.
Al
riguardo si osserva che, rispetto a quanto prevedeva l'art. 8 del D.P.C.M. n.
55/1991, la previsione regolamentare contiene due novità di particolare
rilievo.
La
prima concerne l'entità dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi.
Si
dispone, infatti, che questi devono essere posseduti dalla mandataria o da
un'impresa consorziata nella misura minima del 40%, fissata direttamente dal
Regolamento, e non più nella percentuale minima, specificata nel bando di gara
e, compresa comunque tra il 40% ed il 60%, ai sensi dell'art. 8, D.P.C.M. n.
55/1991.
Tale
diversa impostazione fa si che, qualora nel bando di gara non si dovesse
indicare alcuna percentuale, questa va individuata automaticamente nel limite
minimo stabilito dal Regolamento.
La
seconda novità, che riguarda solo l'ipotesi di ATI, è relativa alla previsione
secondo cui la mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti di
partecipazione "nella misura maggioritaria".
Ciò
significa che un'ATI di tipo orizzontale per qualificarsi ad una gara d'appalto
dovrà, necessariamente, avere l'impresa mandataria con almeno il 40% dei
requisiti di qualificazione richiesti, fermo restando che gli stessi debbono,
in ogni caso, essere di importo superiore a quelli posseduti da ciascuna delle
imprese mandanti. In altri termini, l'impresa capogruppo deve possedere i
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi in termini di
maggioranza relativa.
Per
quanto concerne le imprese mandanti, la norma, come detto, prevede che debbano
singolarmente possedere requisiti di partecipazione nella misura minima del
10%.
Anche
in questo caso, dunque, il legislatore ha individuato una percentuale minima
"secca" (10%), a differenza di quanto accadeva nel precedente regime,
che rinviava al bando di gara la quantificazione di detta percentuale che,
comunque, doveva essere ricompresa tra un minimo del 10% ed un massimo del 20%
di quanto richiesto cumulativamente (art. 8, D.P.C.M. n. 55/1991).
In
caso di ATI o consorzi di tipo verticale, il Regolamento (art. 96), in linea
per altro con quanto disposto dall'art. 13, comma 3, della Legge, prevede che i
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti
dalla impresa mandataria nella categoria prevalente; quanto alle imprese
mandanti, ciascuna deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori
scorporati che intende assumere e nella misura indicata per la singola impresa.
La
norma precisa altresì che, qualora le mandanti non si qualifichino per tutte le
opere scorporabili, l'impresa capogruppo dovrà supplire con i suoi requisiti,
ovviamente con riferimento alla categoria prevalente.
Volendo
esemplificare: posto un lavoro di importo a base di gara di 15 mld. di lire di
cui: 10 mld. di lire, cat. OG/1 prevalente, 2 mld. di lire OS/21 opera
scorporabile e 3 mld. di lire OS/1 opera scorporabile, l'impresa mandataria si
qualificherà nella prevalente per 10 mld. di lire e le imprese mandanti
ciascuna nelle due opere scorporabili, fermo restando che complessivamente
dovrà essere coperta tutta l'entità dei requisiti prestabiliti (cfr. art. 32
DPR n. 34/2000). In presenza di una sola impresa mandante, qualificata per i
lavori relativi ad una sola opera scorporabile (ad es. sui lavori di OS/21), l'impresa
mandataria dovrà qualificarsi nella categoria prevalente (OG/1) per un importo
di 13 mld. di lire corrispondente all'intero importo dei lavori al netto
dell'importo dell'opera scorporabile OS/21, relativamente alla quale si è
qualificata l'impresa mandante.
Inoltre,
l'art. 95, comma 4, del Regolamento, riproponendo una previsione già contenuta
all'art. 23, comma 6 del D.L.vo n. 406/1991 (abrogato) ribadisce la c.d.
associazione per "cooptazione", vale a dire la possibilità per
un'impresa singola ovvero per imprese che intendano costituire un'ATI e che
abbiano i requisiti di qualificazione, di poter associare altre imprese
("cooptate") qualificate per categorie ed importo diversi da quelli
richiesti nel bando di gara. Dette imprese, tuttavia, possono eseguire
complessivamente lavori per un ammontare non superiore al 20% dell'importo
totale dell'opera, semprechè la sommatoria delle qualificazioni possedute sia
almeno pari all'importo dei lavori che andranno ad eseguire.
Relativamente
alla forma ed alla natura del mandato, che costituisce l'atto costitutivo di
una ATI, nonché alla forma della procura conferita al legale rappresentante
dell'impresa capogruppo, si rileva che il Regolamento (art. 95, comma 5),
recepisce pressoché testualmente quanto previsto dall'art. 23, comma 8, del
D.L.vo n. 406/1991 (abrogato).
Analoghe
considerazioni si possono fare con riferimento alle disposizioni regolamentari
inerenti la rappresentanza esclusiva conferita all'impresa mandataria e
l'istituto della società fra imprese riunite che, sostanzialmente, riproducono
la disciplina contenuta all'art. 23, commi 9 e 26 del D.L.vo n. 406/1991
(abrogato).
In
particolare, si segnala che il legislatore conferma la possibilità, per le
imprese riunite, di costituire tra loro una società, anche consortile, ai sensi
del libro V del Titolo V, Capo III e seguenti del codice civile, per
l'esecuzione totale o parziale dei lavori, ma solamente dopo l'aggiudicazione.
Inoltre,
la società così costituita subentra nell'esecuzione totale o parziale del
contratto, senza che ciò costituisca subappalto o cessione di contratto. Tale
subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla
committente, e subordinatamente alla iscrizione della società nel registro
delle imprese.
Un'ulteriore
novità che, potrebbe apparire superflua, è rappresentata dalla previsione ai
sensi della quale gli effetti del subentro sono subordinati all'iscrizione
della società nel registro delle imprese.
In
ogni caso, l'operatività della società non è più subordinata agli accertamenti
di cui alla normativa antimafia che potrebbero, ove effettuati, costituire un
inutile aggravio per l'avvio dell'attività societaria.
Relativamente
ai consorzi stabili (art. 97), il Regolamento disciplina alcuni profili
dell'essenziale istituto facendo seguito a quanto disposto dall'art. 12 della
Legge.
In
primo luogo, la norma precisa che, nel caso in cui l'esecuzione dei lavori
avvenga ad opera dei consorziati, tale circostanza non configura l'ipotesi di
subappalto ed inoltre che resta comunque ferma la responsabilità sussidiaria e
solidale dei consorziati nei confronti della committente.
Al
riguardo, si rileva che il consorzio stabile, pur costituendo, al pari delle
ATI e dei consorzi ex art. 2602 c.c., una forma di aggregazione tra imprese, se
ne differenzia sostanzialmente, dal momento che può partecipare alle gare
d'appalto spendendo la propria qualificazione (cfr. art. 20, D.P.R. n.
34/2000), può eseguire direttamente i lavori, risponde in proprio nei confronti
della committente, tant'è che le imprese consorziate possono essere chiamate in
causa solo in via sussidiaria.
Inoltre,
l'art. 97 prevede che la qualificazione
è conseguita dal consorzio stabile sulla base dei requisiti delle
singole imprese, fermo restando che tale qualificazione non pregiudica quella
posseduta dalle singole imprese consorziate, che rimane pur sempre valida ai
fini della partecipazione di queste ultime alle gare d'appalto, cui non
concorra il consorzio stabile.
In
tema di qualificazione dei consorzi stabili si evidenzia altresì che l'art. 20
del D.P.R. n. 34/2000 prevede espressamente che il consorzio si qualifica sulla
base della qualificazione posseduta dalle singole imprese consorziate (cfr.
Circ. ANCE n. 65/2000).
Sul
punto, va tuttavia anche sottolineato che il Ministero dei Lavori Pubblici
(Circ. n. 182/2000) ha avuto modo di precisare che il citato art. 20,
contenendo disposizioni propriamente riferibili all'attività di qualificazione
demandata alle SOA, potrà operare solo con riferimento ad imprese che intendano
costituire un consorzio stabile, già in possesso di attestazione SOA.
La
norma regolamentare stabilisce anche che, per i primi cinque anni dalla
costituzione del consorzio stabile, ai fini della partecipazione dello stesso
alle gare, vanno sommati i requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi posseduti dalle singole imprese. In virtù di tale norma
sembra pertanto che, nella fase transitoria di operatività del DPR n. 34/2000,
i consorzi stabili abbiano comunque lo strumento necessario per partecipare
alle gare.
Nella
fase "a regime" del sistema di qualificazione basato sulle
attestazioni SOA, detta previsione dovrebbe continuare a valere qualora il
consorzio stabile intenda qualificarsi per un appalto di importo superiore a 40
mld. di lire, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000. In questa
ipotesi, infatti, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII
(oltre 30 mld.) è anche necessario che il consorzio stabile, nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, abbia realizzato un fatturato
in lavori non inferiore a tre volte l'importo a base di gara.
In
caso di scioglimento del consorzio stabile, poi, i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi, maturati a favore del consorzio,
sono divisi pro-quota tra i consorziati, tenendo conto dell'apporto di ciascuno
di essi nell'esecuzione dei lavori.
Infine,
con riferimento alla concessione di lavori pubblici ed al project financing, il
Regolamento precisa i requisiti che deve possedere il concessionario ed il
promotore.
Per
quanto concerne il primo (art. 98) viene precisato che il concessionario che
intenda eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa deve essere
qualificato, secondo quanto previsto dagli artt. 8 e 9 della Legge, con
riferimento ai lavori eseguiti direttamente ed essere in possesso dei seguenti
ulteriori requisiti:
a)
fatturato medio relativo alle attività svolte nel quinquennio antecedente la
pubblicazione del bando non inferiore al 10% dell'investimento previsto per
l'intervento;
b)
capitale sociale non inferiore a 1/20 dell'investimento previsto per
l'intervento;
c)
svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello dell'intervento
per un importo medio non inferiore al 5% dell'investimento previsto per
l'intervento;
d)
svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello
dell'intervento per un importo medio almeno pari al 2% dell'investimento
previsto per l'intervento.
Alternativamente
ai requisiti di cui alle lettere c) e d) è previsto che il concessionario possa
incrementare i requisiti di cui alle lettere a) e b) nella misura fissata nel
bando di gara, compresa fra il doppio ed il triplo.
Il
concessionario che non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione
si qualifica unicamente sulla base dei requisiti di cui alle lettere a), b), c)
e d).
Nel
caso che sia una ATI/consorzio a candidarsi per l'affidamento di una
concessione di lavori pubblici, i requisiti di cui alle lettere a) (fatturato
medio) e b) (capitale sociale) devono essere posseduti dalla capogruppo e dalle
mandanti o dalle consorziate nella misura prevista dall'art. 95.
Relativamente
al promotore (art. 98), si prevede che possano presentare offerta di cui
all'art. 37 bis della Legge, oltre ai soggetti di cui all'artt. 10 e 17, comma
1, lett. f) (società di ingegneria), anche coloro che svolgono in via
professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di
consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità,
che negli ultimi tre anni abbiano partecipato in modo significativo alla
realizzazione di un intervento di natura ed importo pari a quello oggetto della
proposta.
Inoltre,
al fine di ottenere l'affidamento della concessione, il promotore deve comunque
possedere anche i requisiti previsti dal Regolamento per il concessionario.
TITOLO
VII
LE
GARANZIE
Le
disposizioni di cui al titolo VII (artt. da 100 a 108) sono state emanate in
attuazione di quanto previsto all'art. 3, comma 6, lett. t), della Legge, che
demanda al Regolamento la determinazione delle modalità di attuazione degli
obblighi assicurativi di cui all'art. 30 della Legge stessa, delle condizioni
generali e particolari delle polizze e dei massimali, nonché delle modalità di
costituzione delle garanzie fidejussorie.
1.
Cauzioni (artt. da 100 a 102)
In
tema di cauzione provvisoria (art. 100), il Regolamento chiarisce che essa, a
scelta dell'offerente, può essere costituita in contanti, titoli del debito
pubblico o garantiti dallo Stato, da depositare a titolo di pegno a favore
della stazione appaltante, presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso
un'azienda di credito autorizzata.
Inoltre,
la cauzione provvisoria, sempre a scelta del concorrente, può essere costituita
anche mediante fidejussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa
fidejussoria che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 della Legge, devono
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale e la sua operatività, entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
Si
evidenzia che la possibilità per le imprese interessate di scegliere tra forme
alternative di cauzione provvisoria può certamente risultare utile laddove
queste ultime dovessero incontrare difficoltà ad ottenere una fidejussione nei
tempi, talvolta rapidi, che caratterizzano le procedure di gara.
La
norma precisa, poi, che la cauzione provvisoria, a prescindere dalla modalità
con cui sia stata costituita, deve essere accompagnata dall'impegno di un
fidejussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva
nel caso di aggiudicazione al concorrente stesso dell'appalto o della
concessione.
Con
tale previsione, il legislatore, ribadendo che l'impegno a prestare la cauzione
definitiva deve essere assunto da "un fidejussore", chiarisce che
anche nell'ipotesi, meno frequente ma pur sempre possibile, di cauzione
provvisoria prestata in contanti o mediante deposito di titoli, l'impegno deve
essere assunto, comunque, da un soggetto terzo (fidejussore). Qualora, invece,
la cauzione provvisoria sia stata prestata mediante fidejussione bancaria o
assicurativa, detto impegno può essere assunto sia dal medesimo soggetto che ha
rilasciato la fidejussione per la cauzione provvisoria, sia da un soggetto
diverso.
Per
quanto concerne la cauzione definitiva art. 101), che in base a quanto disposto
dall'art. 30, comma 2 della Legge può essere prestata solo mediante garanzia
fidejussoria, la norma regolamentare precisa che deve permanere fino alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori.
Al
riguardo, rileva la circostanza che il Regolamento, relativamente al momento
estintivo della garanzia, abbia considerato rilevante non solo la data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio, ma anche quella di emissione
del certificato di regolare esecuzione, con ciò puntualizzando meglio la
previsione della Legge (art. 30, comma 2), nonché abbia sancito che, in ogni
caso, la cauzione debba comunque scadere decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori.
Il
riferimento alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si
ritiene opportuno dal momento che il certificato di collaudo non è previsto per
tutti i lavori. Il legislatore, infatti, all'art. 28, comma 3, della Legge, ha
disposto che per i lavori fino a 200.000 Euro (circa 400 milioni di lire) il
certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, mentre
per quelli di importo compreso fra 200.000 Euro ed 1 milione di Euro (da circa
400 milioni a circa 2 miliardi di lire) rimane, comunque, in facoltà della
stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di
regolare esecuzione (vedi oltre pag. 85).
Parimenti
opportuna, per quanto concerne la chiarezza e la certezza degli impegni assunti
dall'esecutore di un lavoro, appare essere anche la previsione che introduce un
termine massimo di validità della garanzia, fissato in dodici mesi dalla
ultimazione dei lavori, a prescindere dall'adozione del certificato di
collaudo.
Anche
se la norma non lo indica espressamente è da ritenere, tuttavia, che
l'emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione, al
pari del decorso del termine di dodici mesi, determina automaticamente
l'estinzione della cauzione definitiva e, conseguentemente, il venire meno per
l'impresa esecutrice dell'obbligo al pagamento dei relativi premi.
La
norma regolamentare puntualizza, poi, che la cauzione serve a garantire
l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, nonché a risarcire
eventuali danni conseguenti all'inadempimento delle obbligazioni assunte ovvero
a garantire il rimborso delle somme pagate in più dall'appaltatore rispetto
alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del
maggiore danno.
A
conferma che la cauzione definitiva copre i danni conseguenti all'inadempimento
delle obbligazioni che gravano sull'esecutore di un lavoro si prevede che le
stazioni appaltanti possano valersi sulla cauzione: per sostenere le eventuali
maggiori spese che si rendono necessarie per il completamento dei lavori nel
caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per inadempienze
derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e regolamenti in materia di protezione, assicurazione e sicurezza
fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Qualora,
per il verificarsi di una delle ipotesi sopra richiamate, la cauzione sia
venuta meno in tutto o in parte, la stazione appaltante può chiedere
all'appaltatore di provvedere alla sua reintegrazione; se costui non vi
ottempera, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'appaltatore.
Tale
ultima previsione, quantunque sia chiara nella "ratio", suscita, sul
piano pratico, perplessità dal momento che la cauzione definitiva, essendo per
legge costituita unicamente con fidejussione bancaria o polizza assicurativa,
difficilmente potrà essere "reintegrata" con trattenute sugli importi
da corrispondere all'appaltatore.
E'
da ritenere, pertanto, che il legislatore, tramite la previsione in esame,
abbia voluto sancire il principio che, se la fidejussione dovesse venire
totalmente o parzialmente meno, essa verrà "reintegrata", nel senso
che sarà totalmente o parzialmente sostituita con un'apposita ritenuta di
garanzia di importo corrispondente a quello escusso dalla committente sulla
fidejussione originaria.
Per
quanto concerne, invece, la fidejussione a garanzia dell'anticipazione e la
fidejussione a garanzia del saldo (art. 102), va premesso che, con riferimento
alla prima fattispecie, il legislatore (art. 5, comma 1, D.L. n. 79/97
convertito in Legge n. 140/1997) ha escluso che le pubbliche amministrazioni e
gli enti pubblici economici possano concedere l'anticipazione del prezzo in
materia di contratti di appalto di lavori, forniture e servizi; da tale
previsione sono esclusi comunque i contratti già aggiudicati al 29 marzo 1997
(data di entrata in vigore del D.L. n. 79/97) ed i progetti interessati da
cofinanziamento dell'Unione Europea, per i quali permane l'obbligo di concedere
detta anticipazione.
Ne
consegue che la previsione regolamentare in esame fa riferimento unicamente a
quelle ipotesi residuali in cui è ancora consentita l'erogazione di siffatta
anticipazione.
Ciò
posto, nei casi in cui essa è ancora ammessa, la relativa erogazione è
subordinata alla costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di
interesse legale, applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori.
La
"ratio" della previsione sembra essere quella per cui l'appaltatore,
in corso d'opera, deve restituire la somma anticipata dalla committente con
ritenute, sui singoli S.A.L., imputabili, in parte alla somma anticipata, in
parte agli interessi che la stessa ha maturato con riferimento al periodo di
tempo necessario al suo recupero.
L'importo
della garanzia costituita a copertura della anticipazione si riduce,
gradualmente ed automaticamente, nel corso dei lavori in rapporto al
progressivo recupero della anticipazione da parte della committente.
Relativamente
infine alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo (art.
102), va detto che si tratta di una garanzia prevista dal legislatore all'art.
28, comma 9, della Legge. Tale norma, come noto, dispone che il saldo dei lavori sia liquidato entro novanta
giorni dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del
certificato di regolare esecuzione, previa garanzia fidejussoria.
A
tale riguardo, la norma regolamentare
precisa che detta fidejussione è costituita alle stesse condizioni previste per
la fidejussione a garanzia dell'anticipazione; pertanto, l'importo della
garanzia dovrà essere maggiorato degli interessi legali applicati al periodo
intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo, vale a dire per un
periodo di due anni, considerando quanto disposto dal medesimo art. 28 della
Legge e dall'art. 199 del Regolamento.
2.Le
polizze assicurative a carico dell'esecutore dei lavori e del progettista
(artt. da 103 a 106 e 108).
Riguardo
alla polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile
verso terzi (art. 103), il Regolamento prevede che l'esecutore dei lavori, ai
sensi dell'art. 30, comma 3, della Legge, è obbligato a stipulare una polizza
assicurativa a copertura dei rischi che si possono produrre nella fase
esecutiva, con particolare riferimento ai danni conseguenti al danneggiamento o
distruzione, totale o parziale, di impianti ed opere nonché ad assicurare la
stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi.
La
somma assicurata a copertura dei rischi nella fase esecutiva è indicata nel
bando di gara; tale importo serve come base per calcolo del massimale sulla
responsabilità civile verso terzi, quantificato nel 5% della somma assicurata
per le opere, fermo restando un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5
milioni di Euro.
Detta
copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione
e, comunque, decorsi dodici mesi dalla conclusione dei lavori risultante dal
relativo certificato.
La
norma regolamentare prevede, poi, una ulteriore polizza, che sostituisce quella
per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi, a copertura dei
danni successivi all'esecuzione da sottoscriversi qualora sia previsto un
periodo di garanzia. Si tratta di una polizza assicurativa volta a tenere
indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle
lavorazioni in garanzia o collegati agli interventi per la loro eventuale
sostituzione o rifacimento.
Date
le finalità di tale polizza, è da ritenere che questa vada stipulata con
decorrenza dal momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o
di regolare esecuzione dei lavori.
Tornando
alla polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso
i terzi, poiché deve essere trasmessa almeno dieci giorni prima della consegna
dei lavori, ne consegue che la committente dovrà comunicare, con un congruo
preavviso, la data in cui si prevede avverrà tale consegna, onde consentire
all'appaltatore di poter stipulare la polizza e rispettare i termini posti dal
legislatore.
La
norma regolamentare chiarisce altresì che l'omesso o il ritardato pagamento dei
premi assicurativi da parte dell'esecutore dei lavori, non comporta
l'inefficacia della garanzia.
Tale
previsione, che sembra riferibile ad entrambe le polizze assicurative,
introduce una eccezione al principio generale secondo cui l'assicurazione resta
sospesa se il contraente non paga i premi assicurativi (art. 1901 c.c.).
Al
riguardo, si evidenzia che la Corte dei Conti (rilievo n. 2/2000) aveva
evidenziato come siffatta disposizione, non trovando alcun aggancio nel dettato
dell'art. 30 della Legge, dovesse considerarsi di dubbia legittimità.
In
ragione di quanto previsto all'art. 30, comma 4, della Legge, limitatamente ai
lavori di importo superiore ad un limite fissato con decreto del Ministero dei
Lavori Pubblici, l'appaltatore ed il concessionario sono obbligati a stipulare,
con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
e del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla
ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato, una polizza di
assicurazione indennitaria decennale (art. 104) a copertura dei rischi di
rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi
difetti costruttivi.
In
assenza del decreto ministeriale, previsto dal citato art. 30, comma 4 della
Legge, la previsione regolamentare in esame non può comunque ritenersi ancora
operante.
Detta
polizza, quando sarà richiedibile, servirà in pratica a coprire le
responsabilità poste a carico dell'appaltatore, come fissato dall'art. 1669
cod. civ..
In
particolare, la norma regolamentare dispone che la polizza deve contenere la
previsione del pagamento a favore dell'ente committente, a semplice richiesta,
anche in pendenza di controversie sull'accertamento delle eventuali
responsabilità e senza che occorrano consensi o autorizzazioni di specie.
Relativamente
a tale previsione regolamentare, che consente l'anticipazione del pagamento
rispetto all'accertamento delle eventuali responsabilità, la Corte dei Conti
(rilievo n. 2/2000) aveva avanzato perplessità dal momento che la disposizione
introduce un principio che, in assenza di qualsiasi elemento desumibile dalla
"Legge quadro", finisce con il modificare completamente il sistema
consolidato di operatività della copertura assicurativa basato sul preventivo
accertamento del sinistro denunciato all'assicuratore.
Per
quanto concerne l'entità dell'indennizzo della polizza decennale viene
precisato che esso non deve essere inferiore al venti per cento del valore
dell'opera realizzata, con il limite massimo di 14.000.000 di Euro.
L'art.
104 prevede, poi, che l'appaltatore ed il concessionario sono obbligati a
stipulare una ulteriore polizza decennale di assicurazione della responsabilità
civile per danni cagionati a terzi da ritenersi derivanti anch'essi da rovina
totale o parziale dell'opera, nonché da gravi difetti costruttivi.
Al
riguardo, con tale polizza il legislatore ha voluto tenere indenne
l'amministrazione committente dalla responsabilità posta a carico del
proprietario dell'immobile, prevista dall'art. 2053 del codice civile.
La
norma fissa altresì il limite minimo del massimale, che non può essere
inferiore a 4 milioni di Euro, e precisa
che tale garanzia decorre dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, senza fare
riferimento anche alla decorrenza di dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato. Poiché tale mancato riferimento
temporale non sembra avere alcuna logica giustificazione, si ritiene sia imputabile
unicamente ad una svista del legislatore, più che ad una sua precisa volontà.
Il
Regolamento dispone, infine, che la liquidazione della rata di saldo è
subordinata alla accensione di entrambe le polizze assicurative che, in base
all'art. 28, comma 9, della Legge, si
aggiungono alla garanzia fidejussoria che in generale l'appaltatore deve
costituire per la liquidazione del saldo.
Per
quanto concerne, invece, la polizza assicurativa del progettista (art. 105), si
precisa che tale polizza serve a coprire la responsabilità professionale del
progettista esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni nella
redazione del progetto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a carico
della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
Al
riguardo, il Regolamento puntualizza che con l'espressione "maggiore
costo", risarcibile dall'assicurazione, si intende la differenza tra i
costi e gli oneri effettivamente sopportati dalla stazione appaltante per
l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore od omissione progettuale e
costi ed oneri che la stessa stazione appaltante avrebbe dovuto sostenere se il
progetto fosse stato fin dall'inizio esente da errori od omissioni.
Per
quanto concerne le "nuove spese di progettazione", la norma chiarisce
che con tale espressione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella
misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dalle stazioni
appaltanti nel caso in cui, per motivate ragioni e con le procedure previste
dalla Legge quadro e dal Regolamento, intendono affidare la nuova progettazione
ad altro progettista, anziché a quello originariamente incaricato.
Il
Regolamento precisa, poi, che nel contratto con cui si affida l'incarico di
progettazione deve essere previsto l'obbligo a carico del progettista, in caso
di errori od omissioni, di progettare nuovamente i lavori senza costi ed oneri
per la stazione appaltante.
L'introduzione
di tale previsione porta a ritenere sostanzialmente residuale l'ipotesi
dell'affidamento a terzi della nuova progettazione, dal momento che il
legislatore sembra aver privilegiato la scelta di interpellare il progettista,
originariamente incaricato, per le integrazioni progettuali che si rendessero
successivamente necessarie.
La
norma prevede inoltre che il progettista, contestualmente alla sottoscrizione
del contratto, a pena di decadenza dall'incarico, presenti la dichiarazione di
impegno di una compagnia di assicurazioni a rilasciare la polizza di
responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori
progettati. Tale polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e termina con
l'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Nel
disciplinare i rapporti tra ente committente ed assicuratore, il Regolamento
dispone che entro novanta giorni dalla richiesta di risarcimento, quest'ultimo
debba formulare un'offerta all'amministrazione che, nei successivi sessanta
giorni, dovrà decidere se accettare o meno. Trascorso inutilmente tale termine,
l'offerta si intende rifiutata.
Qualora
la proposta sia accettata, invece, l'assicuratore è tenuto a provvedere entro
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione: in caso contrario, ovvero
qualora l'assicuratore non si sia pronunciato sulla richiesta di risarcimento,
la quantificazione del danno è demandata ad un perito designato dall'Autorità.
Per
quanto concerne la polizza assicurativa del dipendente incaricato della
progettazione (art. 106), la norma prevede che la stazione appaltante debba
rimborsare al dipendente progettista due terzi del premio da quest'ultimo
corrisposto per contrarre garanzia assicurativa a copertura dei rischi
professionali.
Al
riguardo viene precisato che l'importo da garantire non può comunque superare
il dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata.
Circa
le garanzie da prestarsi ad opera dei concorrenti riuniti (art. 108) la norma
prevede che le garanzie fidejussorie e quelle assicurative siano presentate, su
mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria, in nome e per conto di tutti i
concorrenti associati.
Al
riguardo, si evidenzia che il riferimento fatto dal legislatore all'ipotesi di
"garanzie fidejussorie ed assicurative" non sembra tener conto anche
della possibilità di costituire garanzie (in primis, cauzione provvisoria) in
contanti o in titoli del debito pubblico.
Inoltre,
con riferimento alle modalità di presentazione delle garanzie, la norma non
sembra considerare che la cauzione provvisoria può essere anche prestata prima
che sia conferito il mandato alla impresa capogruppo.
TITOLO
VIII
IL
CONTRATTO
1.
La stipulazione ed approvazione del contratto (artt. da 109 a 111)
La
stipulazione ed approvazione del contratto d'appalto (art. 109) deve avvenire
entro 60 giorni dall'aggiudicazione in caso di pubblico incanto, licitazione
privata ed appalto-concorso; entro 30 giorni dalla comunicazione
dell'accettazione dell'offerta, nel caso di trattativa privata o di cottimo
fiduciario.
Limitatamente
agli appalti di competenza delle amministrazioni statali, l'approvazione del
contratto deve avvenire entro 60 giorni dalla data della stipula.
La
norma, siappure in termini non del tutto chiari, dispone che in caso di mancato
rispetto dei termini per la stipulazione e l'approvazione, l'impresa possa
notificare alla stazione appaltante la volontà di svincolarsi dagli impegni
assunti o di recedere dal contratto; in tal caso non ha diritto ad alcun
compenso o indennizzo salvo il rimborso delle spese contrattuali.
Qualora,
invece, non venga presentata tale istanza, all'impresa non spetta alcunchè.
Nel
caso di consegna dei lavori in via d'urgenza, al rimborso delle spese
contrattuali si aggiungono anche le spese sostenute per l'esecuzione dei lavori
ordinati dal direttore dei lavori, nonché per l'esecuzione delle opere
provvisionali.
Per
quanto concerne i documenti facenti parte integrante del contratto (art. 110)
ed il contenuto del capitolato e dei contratti (art. 111), il Regolamento
fornisce una specifica elencazione dei primi, ed una puntuale descrizione dei
secondi, cui si rimanda, non presentando entrambe le disposizioni alcun
problema interpretativo.
In
ogni caso, si richiama l'attenzione sul fatto che è sufficiente che essi siano
richiamati nel contratto non essendo più necessario che siano allegati al
contratto. Ciò significa che non debbono essere più sostenute le spese di
bollo.
2.Aspetti
economici del contratto d'appalto (artt. da 112 a 117)
Relativamente
alle spese del contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore
(art. 112), la norma puntualizza che sono a carico del soggetto che esegue i
lavori le spese di bollo e registro, quelle della copia del contratto, dei
documenti e disegni di progetto, nonché le spese di bollo inerenti agli atti
occorrenti per la gestione del lavoro dalla sua consegna fino all'emissione del
certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
In
tema di anticipazione (art. 113) si prevede che, nei casi in cui la relativa
erogazione sia ancora consentita (ai sensi dell'art. 5, del D.L. n. 79/97,
convertito dalla Legge n. 140/97), le stazioni appaltanti debbono corrispondere
l'importo relativo, nella misura prevista dalla normativa vigente, entro
quindici giorni dalla data dell'effettivo inizio dei lavori, accertata dal
responsabile del procedimento. Il mancato tempestivo versamento dell'anticipazione
determina l'obbligo al pagamento degli interessi corrispettivi, ex art. 1282
cod. civ..
In
considerazione della funzione assolta dall'anticipazione, è previsto inoltre
che essa debba essere revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i
tempi contrattuali; sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
In
tema di pagamenti in acconto (art. 114) è prevista la possibilità che, nella
fase esecutiva dei lavori, siano corrisposti all'appaltatore, in base alle
risultanze contabili, acconti sul corrispettivo d'appalto nei termini stabiliti
dal Capitolato speciale ed a misura dello stato di avanzamento dei lavori.
I
certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del
procedimento, sulla base dei documenti contabili, non appena scaduto il termine
indicato nel capitolato o non appena raggiunto l'importo previsto per ogni
rata.
Conformemente
a quanto richiesto dall'ANCE, la norma prevede, inoltre, che in caso di
sospensione dei lavori per un periodo superiore a 90 giorni, la stazione
appaltante debba disporre comunque il pagamento in acconto degli importi
maturati fino alla data di sospensione.
In
attuazione dell'art. 26, comma 5, della Legge n. 109/94, il Regolamento
disciplina anche la cessione del corrispettivo d'appalto (art. 115).
In
particolare, prevede che la cessione di crediti nei confronti di
amministrazioni pubbliche, derivanti da corrispettivo d'appalto, possa essere
effettuata dagli appaltatori a favore di banche o intermediari finanziari
disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto
sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa.
La
cessione del credito, da effettuarsi con atto pubblico o con scrittura privata
autenticata, notificata all'amministrazione debitrice, è efficace ed opponibile
alla pubblica amministrazione se questa non la rifiuti con comunicazione da
inviarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica
della cessione stessa.
Il
Regolamento prevede che la pubblica amministrazione possa preventivamente
riconoscere la cessione di tutti o parte dei crediti che devono venire a
maturazione. Tale preventivo riconoscimento può essere esternato
dall'amministrazione al momento della stipula del contratto (il riferimento è
al contratto di appalto) o contestualmente.
Al
riguardo, talune perplessità solleva l'espressione "contestualmente".
Tuttavia, si può ritenere che l'avverbio vada riferito al momento in cui viene
concluso il contratto di cessione.
In
altri termini, la pubblica amministrazione può riconoscere la cessione del
credito al momento in cui il contratto viene concluso, circostanza questa che
rende superflua la notificazione dell'avvenuta cessione all'amministrazione
debitrice.
La
norma precisa, infine, che l'amministrazione ceduta possa opporre al
cessionario tutte le eccezioni che, in base al contratto d'appalto, avrebbe
potuto opporre al cedente.
In
caso di ritardo nei pagamenti delle rate di acconto (art. 116), rispetto ai
termini indicati nel capitolato generale o speciale, o della rata di saldo,
l'amministrazione deve corrispondere gli interessi legali e moratori sugli
importi relativi, a norma dell'art. 26 della Legge; interessi che saranno
parimenti dovuti anche qualora il pagamento della rata di saldo non avvenga
entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o di regolare esecuzione (art. 28, comma 9, della Legge).
Relativamente
all'ipotesi di concessione di lavori pubblici il cui prezzo sia da
corrispondersi in più rate annuali, il disciplinare contrattuale deve prevedere
la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento.
Per
quanto concerne le modalità di pagamento di tali interessi, viene chiarito
inoltre che essi sono conteggiati e corrisposti in occasione del pagamento in
conto e a saldo immediatamente successivo a quello effettuato in ritardo, senza
che sia necessario apporre riserve o formali domande in tal senso.
Per
quanto riguarda la disciplina delle penali (art. 117) viene chiarito che i
capitolati speciali d'appalto ed i contratti precisano le penali da applicare
in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali; inoltre, i
termini di adempimento sono stabiliti, in relazione alle caratteristiche
dell'intervento, dal responsabile del procedimento che determina, nell'ambito
della elaborazione del progetto, anche l'entità delle penali stesse.
Dette
penali sono inserite nel Capitolato speciale d'appalto in misura giornaliera
compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale
e, comunque, complessivamente non superiore al 10 per cento di detto importo,
da determinare in ragione dell'entità delle conseguenze dell'eventuale ritardo.
Trattasi di una previsione rilevante perchè per la prima volta viene normato un
profilo sinora oggetto di mere indicazioni degli organi consultivi.
Il
direttore dei lavori che constati ritardi rispetto al programma di esecuzione
dei lavori deve informare tempestivamente il responsabile del procedimento. Ove
quest'ultimo accerti, a sua volta, che l'entità della penale eventualmente da
applicare, dato il ritardo, risulti di importo superiore al tetto massimo
previsto dalla legge, deve promuovere l'avvio della procedura di risoluzione
del contratto.
In
tale contesto, la norma prevede anche che, qualora in base a quanto disposto
contrattualmente, l'esecuzione della prestazione sia articolata in più parti,
nel caso vi sia ritardo nell'esecuzione di una o più di esse, le penali si
applicheranno ai rispettivi importi.
3.
Risoluzione e recesso del contratto (artt. da 118 a 122)
Gli
articoli da 118 a 122 del Regolamento concernono la risoluzione del contratto
ed i suoi effetti, nonché l'ipotesi di recesso dallo stesso.
Per
quanto riguarda più propriamente la risoluzione del contratto, il legislatore
considera distintamente l'ipotesi di risoluzione dei contratti per reati
accertati (art. 118) dalla risoluzione del contratto per grave inadempimento,
grave irregolarità e grave ritardo (art. 119).
Con
riferimento alla ipotesi di risoluzione dei contratti per reati accertati, la
norma prevede che il responsabile del procedimento valuti, considerando lo
stato dei lavori e le eventuali conseguenze nei riguardi della finalità
dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto,
qualora nei confronti dell'appaltatore, con provvedimento definitivo, risultino
applicate una o più misure di prevenzione, di cui all'art. 3, della Legge 27
dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta una sentenza di condanna,
passata in giudicato, per frode ai danni della stazione appaltante, di
subappaltatori, di fornitori, dei lavoratori o di altri soggetti, comunque
interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla
sicurezza sul lavoro.
Risolto
il contratto, al verificarsi di una delle citate ipotesi, all'appaltatore
spetterà unicamente il pagamento dei lavori eseguiti, cui andranno sottratti
gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Nel
caso, invece, di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave
irregolarità e grave ritardo, il Regolamento prevede che, qualora il direttore
dei lavori accerti, nella condotta dell'appaltatore, gravi inadempimenti agli
obblighi contrattuali, tali da comprometterne la buona riuscita, egli debba
inviare al responsabile del procedimento una particolareggiata relazione
contenente la stima dei lavori che, avendo avuto regolare esecuzione, devono
essere accreditati all'appaltatore.
Inoltre,
il direttore dei lavori, su indicazione del responsabile del procedimento,
provvede a contestare gli addebiti all'appaltatore, assegnandogli un termine,
non inferiore a quindici giorni, per la presentazione al responsabile del
procedimento delle proprie controdeduzioni.
Ciò
significa che, il legislatore, prima di procedere alla risoluzione del
contratto, ha ritenuto opportuno avviare un contraddittorio con l'appaltatore,
affinché questi possa evidenziare le proprie ragioni.
Al
riguardo, si prevede che, scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia
risposto ovvero, nel caso in cui le sue controdeduzioni siano pervenute ma
siano state valutate neativamente, la stazione appaltante, su proposta del
responsabile del procedimento, disponga la risoluzione del contratto.
Quantunque
nella rubrica dell'articolo in esame si faccia riferimento anche all'ipotesi
risoluzione del contratto per "gravi irregolarità", il Regolamento
non specifica, poi, cosa debba intendersi con tale concetto e quando sia
ravvisabile, concretamente, detta circostanza nella fase esecutiva di un lavoro
pubblico.
A
livello interpretativo, sembra ragionevole ricollegare la nozione di
"grave irregolarità" a quella di inadempimento, dal momento che
realizzare un lavoro in modo non corrispondente a quanto contrattualmente convenuto
non può che dare luogo ad un'ipotesi di inesatto adempimento.
Per
quanto concerne la risoluzione del contratto per "grave ritardo"
nella esecuzione dei lavori imputabile alla negligenza dell'appaltatore, la
norma dispone che il direttore dei lavori deve assegnare un termine per
ultimare i lavori e fornire, altresì, le prescrizioni ritenute necessarie. Tale
termine, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni e
decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Scaduto
detto termine, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con
l'appaltatore ovvero, in sua mancanza, alla presenza di due testimoni, gli
effetti dell'intimazione impartita e redige processo verbale da inviare al
responsabile del procedimento.
Sulla
base delle risultanze del processo verbale e semprechè permanga l'inadempimento
dell'appaltatore, si prevede che la stazione appaltante, su proposta del
responsabile del procedimento, possa deliberare la risoluzione del contratto.
Disposta
la risoluzione del contratto (art. 121), essa va comunicata all'appaltatore dal
responsabile del procedimento che, con un preavviso di venti giorni, dispone la
redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti nonché l'inventario
dei materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal
direttore dei lavori.
In
caso di risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale dei lavori, è
previsto che sia addebitato all'appaltatore l'onere della maggiore spesa
sostenuta dall'amministrazione per affidare ad altra impresa i lavori nel caso
in cui l'amministrazione, ove indicato nel bando di gara, non intenda avvalersi
della facoltà di cui all'art. 10, comma 1 ter, della Legge n. 109/94, vale a
dire di affidare siffatti lavori al supplente.
Relativamente
all'ipotesi di recesso dal contratto (art. 122), il legislatore precisa,
analogamente a quanto disponeva l'art. 345 della Legge fondamentale sui lavori
pubblici, che la stazione appaltante possa esercitare questo diritto, in
qualunque tempo, dietro pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali
presenti in cantiere e del decimo dell'importo delle opere non eseguite.
La
"ratio" della norma va individuata nella necessità di tutelare
l'interesse della committente a non restare vincolata ad un contratto che porta
all'esecuzione di un'opera che, per fatti verificatisi successivamente
all'aggiudicazione, potrebbe non avere più interesse a realizzare.
La
disposizione puntualizza, poi, la modalità di conteggio del decimo dell'importo
delle opere non eseguite, precisando che il calcolo va effettuato sulla
differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara,
depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. Volendo
esemplificare: posto che l'importo contrattuale dei lavori sia pari ad 1mld. di
lire e che i lavori eseguiti, al momento del recesso, siano pari a 500 milioni
di lire, il decimo dell'importo delle opere non eseguite va calcolato
considerando la differenza fra 800 ml. di lire (pari a 4/5 di 1 mld. di lire) e
500 ml. di lire (importo dei lavori eseguiti al momento del recesso), cioè su
300 ml. di lire e, quindi, il "decimo" è pari a 30 ml. di lire.
Il
recesso è preceduto da una formale comunicazione da inviarsi
dall'amministrazione all'appaltatore con un preavviso non inferiore a venti
giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed
effettua il collaudo.
Per
quanto concerne i materiali utili esistenti in cantiere, che devono essere
liquidati al momento del recesso, la norma
precisa che sono unicamente quelli che il direttore dei lavori ha già
accettato prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.
La
stazione appaltante può trattenere anche le opere provvisionali e gli impianti
che non siano, in tutto o in parte, asportabili, semprechè li ritenga ancora
utilizzabili. Qualora intenda esercitare tale facoltà, dovrà corrispondere
all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato
nel corso dei lavori eseguiti, un compenso pari alla minore somma fra il costo
di costruzione ed il valore delle opere ed impianti al momento dello
scioglimento del contratto.
TITOLO
IX
ESECUZIONE
DEI LAVORI
1.
Direzione dei lavori (artt. da 123 a 128)
Le
disposizioni regolamentari confermano il ruolo della direzione lavori come
organo cui spetta l'attività di impulso e di controllo tecnico e contabile
dell'esecuzione dell'opera, ma contengono alcune novità.
Innanzitutto,
rileva il momento in cui viene istituito l'ufficio, oggi anteriore
all'espletamento della gara, laddove nella disciplina previgente il direttore
lavori era nominato dopo l'approvazione del contratto. Ciò è evidentemente da
porre in relazione con i compiti che l'art. 71 sulle operazioni preliminari
assegna al direttore dei lavori in relazione all'accertamento delle circostanze
che consentano l'immediata realizzabilità del progetto, non appena vengano
affidati i lavori.
In
secondo luogo, le disposizioni regolamentari delineano la direzione lavori come
un ufficio pluripersonale, nel quale assumono fisionomia specifica gli
assistenti, anche se la responsabilità
del coordinamento dell'ufficio e l'attività di relazione con l'appaltatore
restano in capo alla persona fisica del direttore lavori (ma l'art. 134 prevede
la responsabilità di tutti i componenti dell'ufficio, nei limiti delle
rispettive attribuzioni, per i danni derivati alla stazione appaltante dalle
varianti lasciate eseguire senza l'osservanza delle modalità e dei limiti
imposti dalla normativa).
L'art.
8 del Regolamento consente che l'incarico della direzione dei lavori venga
affidato all'esterno, qualora il responsabile del procedimento accerti la
sussistenza delle condizioni di cui all'art. 17, comma 4 della Legge (carenza
di organico, difficoltà di rispettare i tempi di programmazione, lavori di
speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, progetti
integrali).
Sono
confermate le funzioni tipiche del direttore dei lavori, consistenti in:
a)
controllo che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al
progetto ed al contratto;
b)
responsabilità specifica nell'accettazione dei materiali;
c)
verifica periodica della regolarità della documentazione attestante
l'adempimento degli obblighi dell'appaltatore nei confronti dei dipendenti.
Per
quanto riguarda gli assistenti, la normativa individua le figure del direttore
operativo (art. 125) e dell'ispettore di cantiere (art. 126). Dai compiti ad
essi attribuiti, si desume che la prima figura di assistente è una vera e
propria emanazione del direttore lavori, con le stesse funzioni di impulso e
controllo, che esercita relativamente a determinate parti di un'opera, quando
essa risulti di notevoli dimensioni o particolarmente complessa (ad esempio,
direttore operativo per la parte impiantistica e direttore operativo per la
parte strutturale).
L'ispettore
di cantiere appare, invece, come una figura di carattere maggiormente
esecutivo, cui è demandata l'attività di sorveglianza sul lavoro espletato
dagli esecutori diretti (es. subappaltatori), l'effettuazione di misurazioni,
la predisposizione materiale degli atti contabili.
Circa
la sicurezza nei cantieri (art. 127) si stabilisce che le funzioni di
coordinatore per l'esecuzione siano svolte dal direttore dei lavori; solo
nell'ipotesi che tale direttore dei lavori non sia in possesso dei requisiti
previsti dal D.L.vo n. 494/1996 e successive modifiche, è previsto che tali
funzioni siano svolte da un direttore operativo in possesso dei requisiti di
legge.
Quanto
alle funzioni del coordinatore per l'esecuzione, si riprendono quelle indicate
nel testo originario del D.L.vo n. 494/1996, in quanto le modifiche, introdotte
dal D.L.vo n. 528/1999, sono intervenute dopo che il Regolamento era già stato
redatto ed aveva iniziato il suo iter per l'approvazione. Vista la cogenza
delle norme del D.L.vo n. 528/99, assistito da sanzioni penali, si ritiene che
tale parte del Regolamento debba essere interpretata alla luce di quanto
previsto dal D.L.vo n. 528/99.
Lo
strumento con il quale vengono impartite disposizioni in ordine all'esecuzione
dei lavori è sempre l'ordine di servizio (art. 128).
Il
Regolamento ne individua due tipi: l'uno emanato dal responsabile del procedimento
per dare istruzioni al direttore dei lavori e l'altro emanato da quest'ultimo
nei confronti dell'appaltatore, il quale, una volta che gli venga comunicato in
doppia copia, ne restituisce una firmata per avvenuta conoscenza.
La
disposizione (art. 128) chiarisce altresì che l'ordine di servizio non è sede
per l'iscrizione di eventuali riserve dell'appaltatore, in quanto non
costituisce documentazione contabile. Ciò significa che, qualora l'appaltatore
voglia effettuare contestazioni in merito all'ordine di servizio, dovrà
inserire apposita riserva in occasione della prima sottoscrizione che dovrà
apporre al registro di contabilità, successiva all'emanazione dell'ordine di
servizio.
2.
Consegna dei lavori (artt. da 129 a 132)
Le
disposizioni in tema di consegna dei lavori riprendono in gran parte la vecchia
disciplina, introducendo però alcune significative novità.
Le
norme riconfermano la possibilità di effettuare la consegna prima
dell'approvazione del contratto per motivi d'urgenza, prevedendo peraltro il
rimborso delle spese sostenute dall'appaltatore, nel caso in cui non si proceda
più alla stipula.
E'
ribadito anche il termine di quarantacinque giorni per effettuare la consegna,
decorrenti, per le amministrazioni statali, dalla data di approvazione del
contratto o di registrazione della Corte dei Conti, quando richiesta per Legge;
per le altre stazioni appaltanti, dalla stipula del contratto.
Di
rilievo sono le disposizioni che stabiliscono le conseguenze della mancata o
ritardata consegna. Nell'ipotesi di mancata consegna nel termine stabilito o in
quello successivamente fissato dal responsabile del procedimento per colpa
dell'appaltatore, si procede alla risoluzione del contratto ed
all'incameramento della cauzione.
Nel
caso di ritardata consegna per colpa della stazione appaltante, l'appaltatore
può chiedere di recedere dal contratto: se la richiesta è accolta, egli ha
diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate, in misura non
superiore alle percentuali indicate dall'art. 9 del Capitolato generale; se la
richiesta non viene accolta e si procede a consegna tardiva, l'appaltatore ha
diritto al risarcimento dei danni dovuti al ritardo, che il Capitolato
determina nella misura pari all'interesse legale calcolato sull'importo
corrispondente alla produzione media
giornaliera prevista nel programma dei lavori nel periodo di ritardo.
Peraltro,
qualora il ritardo per fatto della amministrazione superi la metà del termine
contrattuale, l'istanza di recesso deve necessariamente essere accolta, con il
conseguente pagamento delle spese sostenute e ciò costituisce la vera novità in
proposito.
Le
disposizioni previste per la ritardata consegna si applicano anche nel caso di
sospensione delle operazioni di consegna disposta dalla stazione appaltante
(non dovuta a causa di forza maggiore) che si protragga per oltre sessanta
giorni.
Il
responsabile del procedimento ha l'obbligo di informare l'Autorità di vigilanza
sui lavori pubblici dell'eventuale ritardo o sospensione della consegna dovuti
a fatto della stazione appaltante.
La
consegna dei lavori deve risultare da un verbale redatto in contraddittorio con
l'appaltatore, dalla cui data decorre il termine contrattuale per l'ultimazione
dei lavori.
Le
disposizioni relative al contenuto del verbale sono sostanzialmente ripetitive
delle corrispondenti norme contenute nel vecchio Regolamento, con la sola
innovazione relativa alla necessità che il verbale contenga la dichiarazione che l'area sede dei lavori è libera da
persone e cose, di talchè non vi sia impedimento all'inizio ed alla
prosecuzione dei lavori.
Tuttavia,
le nuove disposizioni pongono un problema interpretativo in tema di consegna
frazionata.
Come
nella previgente disciplina, è consentito stabilire nei capitolati speciali che
la consegna possa farsi in più volte, mediante successivi verbali di consegna
parziale, quando la natura o l'importanza dei lavori lo richiedano.
Tuttavia,
nella nuova normativa è prevista
un'ulteriore ipotesi che consente il ricorso alla consegna frazionata: quella in cui il capitolato speciale preveda
una "temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili".
Si
tratta di una fattispecie di difficile individuazione. Essa non può certamente
ricomprendere il caso in cui la stazione appaltante non abbia proceduto in
tempo utile all'espletamento delle procedure espropriative, poiché ciò sarebbe
in contrasto con tutte quelle disposizioni del Regolamento stesso, ma
soprattutto della Legge, che impongono all'amministrazione di provvedere
all'acquisizione delle aree (almeno mediante occupazione d'urgenza) prima
dell'affidamento dell'appalto: l'art. 16, comma 3 della Legge prevede che già
nella fase della progettazione preliminare sia consentito l'avvio della
procedura espropriativa; mentre, ai sensi dell'art. 14, comma 13 della stessa
Legge, l'approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, con la conseguente
possibilità di avviare fin da questo momento il procedimento per il decreto di
occupazione d'urgenza; l'art. 71 del Regolamento stabilisce che gli adempimenti
necessari per l'avvio delle procedure espropriative e per il conseguimento del
decreto di occupazione di urgenza siano posti in essere in tempi compatibili
con la stipulazione del contratto; l'art. 7, comma 3 della Legge ed il già
citato articolo 71 del Regolamento stabiliscono, infine, che il responsabile
del procedimento debba accertare la accessibilità delle aree prima di avviare
le procedure di scelta del contraente.
E'
perciò evidente che un'eventuale clausola del capitolato speciale che
prevedesse la consegna frazionata per indisponibilità delle aree dovuta al
mancato conseguimento del decreto di occupazione d'urgenza sarebbe da
considerarsi nulla per contrasto con le norme imperative dinanzi richiamate.
E'
da ritenere allora che anche la "temporanea indisponibilità delle aree o
degli immobili" vada ricollegata ai casi particolarissimi in cui è
possibile prevedere la temporanea attività o insistenza di terzi su parti
dell'area o dell'immobile: ad esempio il caso di terreni agricoli su parte dei
quali si debba effettuare la raccolta di prodotti stagionali ovvero immobili ad
uso abitativo in ordine ai quali siano in corso procedimenti di sfratto.
Nel
caso di consegna frazionata la data da cui decorre il termine per l'esecuzione
dei lavori è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
L'appaltatore
presenta un programma di esecuzione dei lavori, prevedendo prioritariamente la
realizzazione delle lavorazioni da eseguirsi sulle aree o immobili disponibili.
La
norma precisa che, qualora al termine dei lavori previsti nel programma
permangano le cause di indisponibilità, si applica la disciplina dell'art. 133
sulla sospensione.
Il
richiamo all'art. 133 va interpretato nel senso che, qualora il perdurare delle
cause di indisponibilità sia dovuto a cause di forza maggiore, circostanze
speciali, ovvero ragioni di pubblico interesse, la sospensione dei lavori è da
considerare legittima e si applicano le limitazioni temporali di cui all'art.
24 del Capitolato generale; in caso contrario, la sospensione è illegittima e
produce le conseguenze di cui all'art. 25 del Capitolato stesso (v. oltre pag.
64).
Gli
artt. 131 e 132 disciplinano rispettivamente la fattispecie in cui si
riscontrino differenze tra lo stato dei luoghi all'atto della consegna ed il
progetto e quella della consegna di materiali e mezzi d'opera nel caso in cui
vi sia subentro di un appaltatore all'altro (vedi ad esempio, art. 10, comma
1-ter Legge n. 109/94). Le norme ricalcano senza apprezzabili differenze la
disciplina del vecchio Regolamento.
3.
Sospensione dei lavori (art. 133)
La
materia della sospensione dei lavori trova la sua regolamentazione nell'art.
133 del Regolamento e negli artt. 24 e 25 del Capitolato generale e presenta
rilevanti novità rispetto alla disciplina antecedente, soprattutto per il fatto
che vengono per la prima volta regolamentate le conseguenze derivanti da
sospensione illegittima, anteriormente lasciate alla determinazione delle stazioni appaltanti ed ai criteri non
sempre univoci della giurisprudenza.
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Cause di sospensione dei lavori (artt. 133 Reg.to e 24 Cap. gen.)
Come
nel passato, la sospensione dei lavori è ammessa, in primo luogo, in caso di
avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore ed altre circostanze
speciali. Trattandosi di sospensione necessitata, che non richiede valutazione
discrezionale, essa è di competenza del direttore dei lavori, il quale nell'ordine
di sospensione deve in particolare indicarne le ragioni e l'imputabilità.
La
novità consiste nel riconoscimento,
come causa di sospensione legittima, della perizia di variante (ciò che già era
riconosciuto dalla giurisprudenza), ma, ovviamente, rientrano tra le
circostanze speciali che legittimano la sospensione esclusivamente le varianti
dovute a cause sopravvenute ed in nessun modo imputabili alla stazione
appaltante, quali quelle previste dalla lettera a) (sopravvenute disposizioni
normative), dalla lettera b) (cause impreviste e imprevedibili da accertare nei
modi stabiliti dal Regolamento e possibilità di utilizzare materiali,
componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione), dalla
lettera b-bis) (eventi relativi alla specificità dei beni su cui si interviene
e rinvenimenti) e dalla lettera c) (sorpresa geologica) del comma 1 dell'art.
25 della Legge n. 109/94 e successive modifiche.
Anzi,
nei casi indicati sotto le lettere b-bis) e c) le circostanze che danno luogo
alla variante sono da considerare cause di sospensione legittima solo qualora
dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto
(e non semplicemente "non previsti", nel qual caso, è da ritenere che
la conseguente sospensione sia illegittima).
In
ogni caso dà sempre luogo a sospensione illegittima, e quindi al risarcimento
dei danni nei modi previsti dall'art. 25 del Capitolato, la variante dovuta a
causa imputabile alla stazione appaltante, come nell'ipotesi di errore od
omissione progettuale di cui alla lettera d) dell'art. 25, comma 1 della Legge
quadro.
L'altra
ipotesi di sospensione legittima si verifica, come nel passato, nel caso di
ragioni di pubblico interesse o necessità.
In
questa fattispecie, poiché si tratta di una valutazione discrezionale, la
competenza ad ordinare la sospensione spetta al responsabile del procedimento.
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Procedura
Il
direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'appaltatore il verbale di
sospensione, che viene inviato al responsabile del procedimento, nel quale
vengono indicate le ragioni della sospensione, ma anche lo stato di avanzamento
dei lavori e la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in
cantiere.
E'
inoltre previsto il potere ispettivo del direttore dei lavori che deve
effettuare visite in cantiere ogni novanta giorni, al fine di controllare
periodicamente la consistenza della mano d'opera e dei macchinari presenti ed
anche allo scopo di contenere gli stessi nella misura strettamente necessaria
per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
E'
evidente la preoccupazione del Regolamento di dare certezza ed evitare
l'aggravamento degli oneri eventualmente rimborsabili all'appaltatore in caso
di interruzione dei lavori per fatto della stazione appaltante.
Il
Capitolato si preoccupa, poi, di individuare i limiti temporali della
sospensione legittima.
La
sospensione disposta per circostanze speciali cessa con il cessare della causa
relativa, ma nel caso di perizia di variante si precisa che il tempo deve
essere adeguato alla complessità delle modifiche da apportare al progetto.
E'
poi previsto un meccanismo che consente all'appaltatore di attivare la stazione
appaltante non appena ritenga cessate le cause di sospensione, attraverso una
diffida scritta al responsabile del procedimento affinchè ordini al direttore
dei lavori la ripresa degli stessi: la diffida è condizione necessaria per iscrivere riserva all'atto della ripresa
dei lavori, al fine di ottenere il risarcimento dei danni provocati dalla
illegittima maggiore durata della sospensione.
Anche
nel caso di sospensione per motivi di
pubblico interesse la sospensione cessa con il cessare di questi ultimi, ma,
come per il passato, qualora abbia una durata superiore ad un quarto della
durata dei lavori o a sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere lo
scioglimento del contratto senza indennità e solo nel caso di diniego della
stazione appaltante ha diritto al risarcimento dei danni dovuti al
prolungamento della sospensione.
Cessate
le cause della sospensione, il direttore dei lavori redige il verbale di
ripresa degli stessi, che viene firmato dall'appaltatore e trasmesso al
responsabile del procedimento.
Nel
verbale è indicato il nuovo termine
contrattuale, giacchè la durata della sospensione, che non sia dovuta a
fatto imputabile all'appaltatore, non è calcolata nel tempo fissato per
l'esecuzione dei lavori.
Ulteriori
innovazioni consistono nella codificazione del principio giurisprudenziale
relativo all'onere di iscrizione di riserva a pena di decadenza nei verbali di
sospensione e ripresa dei lavori al fine di far valere le proprie contestazioni
e nella previsione normativa della sospensione parziale.
Quest'ultima
può essere disposta nel caso in cui successivamente alla consegna insorgano
cause imprevedibili o di forza maggiore
(identificabili con gli stessi eventi che danno luogo alla sospensione per
circostanze speciali) che impediscono parzialmente l'andamento dei lavori: in
tal caso l'appaltatore è tenuto a proseguire esclusivamente le parti di lavoro
eseguibili.
La
sospensione parziale, risultante da apposito verbale, determina un differimento
dei termini contrattuali correlato alla durata della sospensione ed al rapporto
tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sopensione ed importo
totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma (art. 24
Cap. gen.)
-Sospensione
illegittima (art. 25 Cap. gen.)
In
tutti i casi in cui la stazione appaltante disponga la sospensione dei lavori
per cause diverse da quelle precedentemente illustrate (ad es.: per la
necessità di predisporre una perizia di variante dovuta ad errore di
progettazione), la sospensione è considerata illegittima. In tale ipotesi si
configura un inadempimento contrattuale del committente che lo obbliga al
risarcimento del danno sopportato dall'appaltatore.
L'art.
25 del Capitolato effettua una preventiva determinazione in misura forfettaria
del danno risarcibile, in conformità a quanto prevede l'art. 1382 del codice
civile, in tema di clausola penale, ma ammettendo, come vedremo, la
risarcibilità di danni ulteriori.
E'
questa una disposizione assolutamente innovativa, che tende a predeterminare le
conseguenze degli aspetti praticabili del rapporto contrattuale, laddove nella
previgente disciplina la determinazione del danno era interamente lasciata
all'applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza per lo più
arbitrale.
In
particolare, le voci di danno oggetto di determinazione forfettaria secondo i
criteri dettati dall'art. 25 riguardano le spese generali, il mancato utile, il
mancato ammortamento dei macchinari in cantiere, le retribuzioni corrisposte al
personale.
Le
spese generali sono calcolate nella misura del 6,5% (metà della percentuale
minima prevista dal Regolamento) e rapportate alla durata della sospensione.
Quanto
al mancato utile, viene riconosciuta la ritardata percezione dell'utile di
impresa, nella misura pari all'interesse di mora (il cui saggio è fissato
annualmente con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici e del Ministro del
Tesoro) computato sulla percentuale di utile (10%) rapportata alla durata della
sospensione.
Relativamente,
infine, al mancato ammortamento ed alle retribuzioni, essi si riferiscono
esclusivamente ai macchinari ed al personale la cui presenza in cantiere e
consistenza sia stata accertata dal direttore dei lavori nel verbale di
sospensione e nelle successive visite che deve effettuare ai sensi dell'art.
133 del Regolamento. L'ammortamento è determinato in base ai coefficienti annui
fissati dalle norme fiscali.
Come
già accennato, oltre ai danni determinati in misura forfettaria secondo i
predetti criteri, è ammesso il risarcimento di ulteriori voci di danno, purchè
documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.
4.
Varianti (artt. da 134 a 136)
Gli
artt. 134-135 e 136 del D.P.R. n. 554/99 riguardano la disciplina delle
variazioni al progetto e trovano completamento, per gli aspetti più
propriamente contrattuali, negli artt. 10, 11 e 12 del Capitolato generale.
Si
tratta di disposizioni fortemente innovative rispetto alla disciplina
previgente, in quanto attuative delle significative modificazioni apportate
dalla "Legge quadro".
Al
fine di una migliore comprensione, si ritiene opportuno riepilogare brevemente
la disciplina vigente anteriormente alla Legge n. 109/94, le innovazioni
apportate dall'art. 25 di quest'ultima, per poi passare ad illustrare le
disposizioni regolamentari e di Capitolato.
La
vecchia normativa sulle varianti, contenuta nella Legge n. 2242 del 1865, All.
F, nel R.D. n. 350/1895 e nel Capitolato generale del 1962, attribuiva alla
stazione appaltante un ampio diritto potestativo di disporre variazioni e
addizioni all'opera, il cui esercizio trovava alcune limitazioni poste a tutela
dell'appaltatore: limiti temporali, in quanto la variazione era possibile solo
in corso d'opera; limiti qualitativi, in quanto le varianti non potevano mutare
sostanzialmente la natura delle opere oggetto dell'appalto e limiti
quantitativi, poiché l'aumento o la diminuzione dei lavori non poteva eccedere
il quinto dell'importo contrattuale.
Ma
anche oltre tale ultimo limite sussisteva la possibilità di introdurre
varianti, solo che in tal caso esse non potevano essere imposte
unilateralmente, ma era necessario il consenso dell'appaltatore in ordine alle
condizioni contrattuali.
In
ogni caso, non sussistevano limitazioni di sorta in ordine alle fattispecie
legittimanti il ricorso alle variazioni in corso d'opera.
L'art.
25 della "Legge quadro", nella formulazione apportata da ultimo dalla
Legge n. 415/98, ha drasticamente modificato tale disciplina, ammettendo il
ricorso alle varianti esclusivamente in presenza di circostanze tassativamente
determinate, le quali si ricollegano, per un verso, al principio della
sopravvenienza (sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, cause
impreviste e imprevedibili da accertare nei modi stabiliti dal Regolamento,
possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento della progettazione, eventi relativi alla specificità dei beni sui cui
si interviene verificatisi in corso d'opera, rinvenimenti imprevedibili in fase
progettuale, sorpresa geologica); per altro verso, all'errore progettuale.
Il
primo gruppo di cause consente il ricorso alla variante senza limiti
quantitativi, mentre le variazioni dovute ad errore od omissione di
progettazione non possono superare il 20% dell'importo originario del
contratto: qualora sia necessario superare detto limite, la stazione appaltante
procede alla risoluzione del contratto ed indice una nuova gara.
Nell'ambito
delle ipotesi previste dalla Legge quadro, il Regolamento ed il Capitolato
disciplinano le modalità di attuazione delle varianti ed i riflessi sul
rapporto contrattuale, secondo le seguenti regole.
-
Divieto di apportare varianti da parte dell'appaltatore
Vengono
ribaditi il principio secondo cui all'appaltatore è vietato apportare qualsiasi
variazione al progetto che non sia stata approvata dalla stazione appaltante e
le conseguenze della violazione di tale divieto (nessun corrispettivo per i
lavori eseguiti in variante ed eventuale rimessa in pristino) (art. 134 del
Regolamento).
-
Ius variandi della stazione appaltante
L'amministrazione
ha il potere di imporre all'appaltatore variazioni in aumento, nel corso
dell'esecuzione dei lavori, ma solo nei casi previsti dall'art. 25 della Legge
(art. 134 del Regolamento e art. 10 del Capitolato).
Anche
nella nuova disciplina le variazioni imposte non devono mutare sostanzialmente
la natura dei lavori compresi nell'appalto (limite qualitativo) e non possono
superare il quinto dell'importo dell'appalto (limite quantitativo).
Nulla
è innovato neppure in ordine alla determinazione del quinto, per la quale
occorre considerare l'importo complessivo dell'appalto, comprensivo delle
perizie per varianti già intervenute e delle somme riconosciute a seguito di
definizione del contenzioso a titolo diverso da quello risarcitorio,
continuando a non essere considerate, ai fini della determinazione del quinto,
le variazioni in aumento delle opere relative a fondazioni.
Qualora
siano rispettate le condizioni sopra indicate, l'appaltatore è tenuto ad
eseguire le varianti ordinate dalla stazione appaltante agli stessi patti,
prezzi e condizioni del contratto originario, salvo il caso in cui si debbano
effettuare nuove lavorazioni o impiegare materiali diversi, nel qual caso si
procede alla formazione di nuovi prezzi, secondo la procedura prevista
dall'art. 136 del Regolamento.
In
particolare, essi sono desunti dai prezziari della stazione appaltante o, in
mancanza, da prezzi di lavorazioni consimili comprese nel contratto, ovvero da
nuove analisi, precisa ora il Regolamento, effettuate con riferimento al
momento dell'offerta. Ciò è del resto coerente con il fatto che si è in
presenza di un'estensione degli originari patti contrattuali.
La
determinazione dei nuovi prezzi, ai quali si applica il ribasso d'asta, avviene
in contraddittorio con l'imprenditore e, in mancanza di sua accettazione, i
relativi prezzi possono essere imposti dalla stazione appaltante, salvo diritto
dell'appaltatore di iscrivere riserva negli atti contabili.
L'art.
10 del Capitolato mantiene fermo il principio dell'equo compenso
all'appaltatore, qualora le variazioni ordinate nell'ambito del sesto quinto
comportino, nelle quantità delle lavorazioni tali da produrre un notevole
pregiudizio economico, ma con una rilevante novità: viene considerata
notevolmente pregiudizievole la variazione di quantità non più rispetto alla
singola lavorazione, ma rispetto al singolo "gruppo di lavorazioni
omogenee" che supera il quinto della corrispondente quantità originaria;
ciò in applicazione del principio stabilito dall'art. 45, comma 8 del
Regolamento, secondo cui l'incidenza delle varianti è desunta dagli importi
netti dei gruppi di lavorazioni ritenuti omogenei.
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Variazioni in aumento superiori al quinto
Le
varianti che comportino un aumento dell'importo contrattuale superiore al
quinto (determinato con i criteri dianzi specificati) sono ammissibili solo
nelle ipotesi previste dall'art. 25 della Legge, ma con l'eccezione della
variazione dovuta ad errore progettuale; in tal caso, come detto
precedentemente, il rapporto contrattuale è risolto ed i lavori vengono
riappaltati mediante nuova gara.
Il
Capitolato (art. 10) stabilisce una specifica procedura per la formazione del
nuovo accordo contrattuale per l'ipotesi di varianti superiori al quinto
d'obbligo: il responsabile del procedimento ne da comunicazione
all'appaltatore, il quale ha dieci giorni per comunicare per iscritto le
condizioni alle quali intende assumere i nuovi lavori; in mancanza di
comunicazioni i lavori si intendono accettati alle stesse condizioni del
contratto originario.
L'amministrazione,
da parte sua, ha quarantacinque giorni per comunicare all'appaltatore le
proprie determinazioni in ordine alle nuove condizioni offerte: l'eventuale
inerzia della stazione appaltante nel termine indicato, costituisce
manifestazione tacita di accettazione delle condizioni proposte
dall'appaltatore.
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Norme procedurali relative alle varianti
Il
direttore dei lavori predispone la perizia suppletiva e di variante,
accompagnata da apposita relazione, dopo aver sentito il responsabile del
procedimento ed il progettista, per il quale potrebbe delinearsi una precisa
responsabilità, qualora la necessità di disporre la variante sia dovuta ad
errore progettuale.
L'accertamento
dei presupposti che consentono il ricorso alla variante è effettuato dal
responsabile del procedimento che redige in proposito un'apposita relazione. In
particolare, quando si tratti di "causa imprevista o imprevedibile"
di cui all'art. 25, comma 1, lett. b) della Legge, deve accertare che non si
tratti di situazione imputabile alla stazione appaltante e deve addurre le
motivazioni della sua non prevedibilità
al momento della progettazione o della consegna dei lavori.
L'approvazione
della variante è di competenza dell'organo deliberante della stazione
appaltante, se sia necessario impegnare nuova somma rispetto al quadro
economico di progetto; altrimenti compete al responsabile del procedimento, al
quale spetta anche l'approvazione delle varianti comportanti un aumento di spesa
non superiore al cinque per cento da
coprire mediante somme accantonate per imprevisti o economie da ribasso d'asta
(art. 25, comma 3, della Legge).
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Varianti in diminuzione (artt. 135 Reg.to e 12 Cap. gen.)
La
stazione appaltante mantiene il potere di ordinare l'esecuzione dei lavori in
misura inferiore a quanto previsto in contratto, nel limite di un quinto
dell'importo contrattuale, senza che per ciò spetti all'appaltatore alcuna
indennità.
Detta
potestà è estremamente ampia, posto che è esercitabile indipendentemente dalle
ipotesi previste dall'art. 25 della Legge.
A
tutela dell'appaltatore, il Capitolato precisa, con disposizione innovativa,
che la riduzione del quinto non può essere disposta dopo il raggiungimento dei
quattro quinti dell'importo contrattuale.
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Varianti in diminuzione migliorativa proposte dall'appaltatore (art. 11 Cap.
gen.)
Si
tratta di una previsione innovativa che trova fondamento nella disposizione di
cui all'art. 25, comma 3, seconda parte della Legge quadro (la quale, in verità,
tratta anche delle varianti migliorative e in aumento non considerate dal
Capitolato generale)
In
sostanza essa consente all'appaltatore di proporre miglioramenti progettuali comportanti un risparmio in termini
economici, senza peraltro ridurre le caratteristiche quantitative e qualitative
dell'opera e di beneficiare delle economie risultanti dalla variante, che
vengono ripartite in parti uguali tra l'appaltatore stesso e la stazione
appaltante.
Le
modifiche possono riguardare aspetti funzionali, ovvero singoli elementi
tecnologici o singole componenti del progetto e non devono incidere sul tempo
di esecuzione o sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori; non devono
neppure produrre un'interruzione o rallentamento dei lavori.
Come
rileva la relazione di accompagnamento al Capitolato generale, si tratta di un
meccanismo incentivante, già funzionante, e con buoni risultati, in altri
paesi.
La
disposizione non si applica ai contratti affidati a seguito di appalto-concorso, laddove la
progettazione definitiva (e quindi la scelta delle soluzioni tecniche
progettuali) è effettuata direttamente dalle imprese.
5.
Ulteriori disposizioni sull'esecuzione dei lavori (artt. da 137 a 140)
-
Contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore
L'art.
137 ripropone il contenuto dell'art. 23 del Regolamento n. 350/1895,
riconfermando la vigenza dello strumento, peraltro poco utilizzato nella
prassi, per dirimere immediatamente le eventuali contestazioni insorte tra direttore
ed appaltatore relative ad aspetti tecnici dei lavori. Nella nuova disciplina
il responsabile del procedimento sostituisce l'ingegnere capo nel ruolo di
risolutore della controversia. In merito alle sue decisioni, vincolanti per
l'appaltatore, quest'ultimo può iscrivere riserve nel registro di contabilità.
-
Danni
Gli
artt. 138 e 139 riproducono gli artt. 24 e 25 del vecchio Regolamento, in tema
di danni e sinistri causati a terzi dai lavori in corso (art. 138) e danni
causati all'appaltatore da eventi di forza maggiore (art. 139).
In
merito ai primi, viene evidenziato l'obbligo del responsabile del procedimento
di adottare i provvedimenti necessari a ridurre le conseguenze dannose per la
stazione appaltante sulla quale incombe la responsabilità nei confronti del
terzo danneggiato.
Tuttavia,
il Capitolato generale (art. 14) pone a carico dell'appaltatore il risarcimento
dei danni a terzi determinati da mancata o inadeguata assunzione dei necessari
provvedimenti, comprese le opere provvisionali, che gli competono.
In
ordine ai danni subiti dall'appaltatore per eventi di forza maggiore, l'art.
139 prevede la specifica procedura per ottenere il risarcimento, senza
significative differenze rispetto alla previgente disciplina contenuta nel R.D.
n. 350/1895 e nel Capitolato generale del 1965.
In
particolare è stabilito un termine di decadenza, ai fini della denuncia, più
ristretto che nel passato salvo termini diversi stabiliti dai capitolati
speciali (tre giorni dall'evento) ma già il Capitolato generale (art. 20)
deroga in via generalizzata alla disposizione regolamentare, prevedendo un
termine di cinque giorni come nella previgente disciplina.
-
Appalto integrato
L'art.
140 disciplina alcuni aspetti particolari dell'esecuzione del contratto
nell'ipotesi di appalto integrato: si tratta della fattispecie prevista
dall'art. 19, comma 1, lettera b) della "Legge quadro", in cui è
affidata all'appaltatore anche la progettazione esecutiva, fattispecie limitata
alle specifiche ipotesi previste dallo stesso articolo di legge (lavori di
manutenzione, restauro e scavi archeologici e lavori ad elevata componente
impiantistica).
In
tale ipotesi, il termine previsto nel Capitolato speciale per la redazione del
progetto esecutivo decorre dall'ordine di servizio emesso dal responsabile del
procedimento dopo la stipulazione del contratto.
Il
responsabile del procedimento può disporre l'effettuazione da parte
dell'appaltatore di studi o indagini di dettaglio o verifica ulteriori rispetto
a quelli utilizzati in sede di progettazione definitiva, senza alcun compenso
aggiuntivo.
La
norma in esame stabilisce poi i limiti in cui il progetto esecutivo può
apportare varianti al progetto definitivo posto a base di gara, limiti
ravvisabili nella sussistenza di alcune delle circostanze previste dall'art. 25
della "Legge quadro": sopravvenute disposizioni normative; cause
impreviste o imprevedibili e nuove tecnologie; difficoltà di esecuzione
derivante da cause geologiche e idriche, che sia possibile individuare
attraverso le indagini effettuate ai fini della progettazione esecutiva; errori
od omissioni del progetto definitivo.
Non
sono previsti limiti quantitativi.
Ai
fini della valutazione delle varianti e degli eventuali nuovi prezzi, sono
richiamate le disposizioni regolamentari in tema di variazioni in fase di
esecuzione dei lavori.
Ulteriori
disposizioni regolano la fase esecutiva vera e propria dei lavori: il termine
di 45 giorni per la consegna decorre dalla data di approvazione del progetto
esecutivo da parte della stazione appaltante (che deve avvenire entro i termini
fissati dal Capitolato speciale) ed il pagamento della prima rata di acconto è
effettuato entro quindici giorni dalla consegna dei lavori.
Sono
previste, infine, le conseguenze della mancata approvazione del progetto redatto
dall'impresa: se dovuta al merito del progetto, l'inadempimento
dell'appaltatore è causa di risoluzione automatica del contratto. Se la mancata
approvazione è dovuta ad altre cause (da identificare con i motivi di pubblico
interesse, peraltro assai ampi, che legittimano la facoltà di recesso ai sensi
dell'art. 122) la stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga allo
stesso art. 122, riconosce all'appaltatore esclusivamente le spese contrattuali
e le altre effettivamente sostenute entro determinati limiti, nonché, ai sensi
dell'art. 9 del Capitolato generale, le spese del progetto esecutivo
nell'importo quantificato nei documenti di gara, al netto del ribasso offerto.
Tale ultimo importo costituisce il corrispettivo della proprietà del progetto,
che, pertanto, è acquisita dalla stazione appaltante.
6.
Subappalto (art. 141)
Per
quanto concerne il subappalto (art. 141) il Regolamento, nel dare attuazione
alla previsione di cui art. 3, lett. v) della Legge n. 109/94, nonché a quella
di cui all'art. 18, comma 3, della Legge n. 55/1990, come modificato dall'art.
34, comma 1, della Legge n. 109/94 e successive modifiche, precisa che la
percentuale subappaltabile dei lavori della categoria prevalente è stabilita
nella misura del 30% dell'importo della medesima categoria.
La
norma chiarisce, inoltre, che il subappaltatore può subappaltare, in deroga al
principio generale che vieta il subappalto cosiddetto "a cascata", le
prestazioni previste dall'art. 72, comma 4, lett. c), d) ed l) del Regolamento,
ossia l'installazione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento
e di trasporto, di impianti pneumatici e di antintrusione, nonché la fornitura
e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti
industrialmente.
Al
riguardo, si rileva che il citato art. 72 oltre alla installazione, fa riferimento
anche alla manutenzione e gestione dei richiamati impianti; a questi tuttavia,
non sembra debba farsi riferimento dal momento che la deroga al divieto di
subappalto "a cascata" di cui all'art. 18, comma 12, della Legge n.
55/1990, come modificato dall'art. 9, comma 71, della Legge n. 415/1998, fa
unicamente riferimento alle operazioni di posa in opera e di montaggio.
Si
ricorda poi che la citata ipotesi di subappalto "a cascata" rileva
unicamente nel caso in cui le lavorazioni speciali di cui all'art. 72, comma 2
del Regolamento possano essere affidate in subappalto e cioè sia nell'ipotesi
in cui ciascuna, quindi ognuna di queste, non superi il 15% dell'importo totale
dei lavori e semprechè siano ricomprese in una percentuale tra il 10% e il 15%
dell'importo citato, sia nell'ipotesi in cui solo una o alcune, ma non tutte,
superino il 15% dell'importo totale dei lavori. Infatti, unicamente in queste
ipotesi residuali sarà possibile applicare il disposto di cui all'art. 18,
comma 12, della Legge n. 55/1990 e succ. mod. relativo al subappalto "a
cascata", essendo siffatte lavorazioni subappaltabili.
Si
ricorda che nei confronti del subappaltatore "a cascata" dovrà essere
effettuata la cosiddetta verifica antimafia; si evidenzia, infatti, che l'art.
18, comma 12, per quanto concerne il subappaltatore "a cascata" fa
riferimento al comma 3, n. 5 del citato articolo, vale a dire all'inesistenza
di alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge n. 575/1965 e
successive modifiche.
L'appaltatore
che intende avvalersi del subappalto deve presentare alla committente apposita
istanza, accompagnata dalla documentazione prevista dall'art. 18, commi 3 e 9
della Legge n. 55/1990 e successive modificazioni e cioè: dal contratto di
subappalto; dalla documentazione a comprova dei requisiti di qualificazione
previsti dal D.P.R. n. 34/2000; dalla documentazione antimafia; dalla
dichiarazione circa eventuali forme di controllo o collegamento con l'impresa
cui si è affidato il subappalto.
La
norma precisa che siffatta istanza è un atto recettizio, per cui il termine di
30 giorni per il rilascio dell'autorizzazione - prorogabile una volta per
giustificati motivi - decorre dal ricevimento, da parte della committente,
della relativa istanza.
Per
quanto concerne i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro
ovvero fra imprese artigiane, come pure riguardo ai consorzi stabili, la
disposizione regolamentare, nel ribadire un principio, peraltro già consolidato
in giurisprudenza, chiarisce che l'affidamento dei lavori da parte di questi
soggetti ai propri consorziati non configura un'ipotesi di subappalto.
Di
grande rilievo interpretativo è, infine, la previsione con cui il Regolamento
ha inteso circoscrivere la portata della disposizione di cui all'art. 18, comma
12, della Legge n. 55/1990, come modificato dalla Legge n. 415/1998, secondo la
quale è equiparata al subappalto "…… qualsiasi contratto avente ad oggetto
attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera ….".
Al
riguardo, la norma regolamentare, puntualizza che con tale espressione si è
inteso fare riferimento unicamente alle attività espletate comunque nel
cantiere cui si riferisce l'appalto.
7.
Lavori in economia (artt. 88, 120 e da 142 a 148)
Come
è noto, l'art. 24, comma 6 della Legge n. 109/94 e succ. mod, dichiara
ammissibili lavori in economia fino all'importo di 200.000 ECU, facendo
espressamente salvi i lavori del Ministero della Difesa eseguiti a mezzo di
truppe e reparti del Genio Militare, per i quali avrà valore la specifica
disciplina da fissarsi a cura dell'apposito Regolamento previsto dal comma
7-bis dell'art. 3 della "Legge quadro".
D'altra
parte, il Regolamento avvalora l'operato delle amministrazioni che si sono fin
qui avvalse della facoltà di darsi regole autonome ed integrative per
l'esercizio della propria attività negoziale, adottando appositi regolamenti
per la disciplina dell'esecuzione di lavori in economia, ma ne chiarisce
indirettamente la portata.
Nel
riprodurre larga parte delle previsioni in materia contenute nel R.D. 25 maggio
1895 n. 350 (artt. 66 e segg.), il Regolamento introduce una disciplina
dell'istituto basata sull'individuazione delle tipologie di lavori che possono
eseguirsi in economia (art. 88), sulla definizione delle modalità di esecuzione
dei lavori in economia (artt. 142, 143, 144), sulla fissazione di limiti di
importo inferiori, in alcuni casi, al valore fissato in termini generali dalla
Legge (200.000 Euro), nonché sulla specificazione delle competenze alla luce
delle nuove figure previste dalla Legge, e per il caso di inadempimento nei
contratti di cottimo (art. 120).
In
quest'ottica, nell'art. 88, viene innanzitutto precisato che le stazioni
appaltanti possono procedere con il sistema in economia per la realizzazione
dei seguenti interventi:
a)
manutenzione di qualsiasi tipo di opere o di impianti di importo non superiore
a 50.000 Euro;
b)
manutenzione o riparazione di opere od impianti, entro l'importo di 200.000
Euro, quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia
possibile realizzarle con le forme e le procedure concorsuali ordinarie, ovvero
mediante asta pubblica, licitazione privata, appalto-concorso;
c)
interventi non programmabili in materia di sicurezza; nell'ambito di detti
interventi si ritiene che vadano senz'altro ricompresi quelli di cui al sesto
comma dell'art. 12 del D. L.vo n. 494/96 e successive modifiche (lavori la cui
esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per
organizzare urgenti misure di salvataggio) per i quali, com'è noto, non è richiesta
la redazione del piano di sicurezza;
d)
lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle
procedure di gara (è il caso della gara deserta, dell'annullamento della
procedura, ecc.);
e)
lavori necessari per la compilazione di progetti (indagini geologiche,
geotecniche, idrogeologiche, idrauliche e sismiche, ecc.);
f)
completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o
in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di
completare i lavori.
La
norma precisa, inoltre, che l'elenco annuale dei lavori deve essere corredato
dall'elenco dei lavori da eseguirsi in economia, di cui è possibile fare una
previsione ancorchè sommaria, e che nel bilancio di previsione devono essere
tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi, da eseguirsi in economia,
prevedibili rispetto a quelli non prevedibili.
Il
Regolamento (artt. 143-144) conferma inoltre l'utilizzo delle procedure già
valevoli nel nostro ordinamento per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori in
economia, distinguendo tra: esecuzione "in amministrazione diretta"
ed esecuzione mediante "cottimo".
Nella
prima procedura, l'Amministrazione provvede al compimento dei lavori
individuati dall'art. 88, tramite il responsabile del procedimento che, di
volta in volta, assume la manodopera o impiega operai dipendenti dalla stessa
Amministrazione, acquista i materiali, noleggia i mezzi d'opera e di trasporto, acquista o noleggia
quant'altro occorre per l'esecuzione, organizza e gestisce il lavoro in
economia, che non può comunque eccedere la spesa complessiva di 50.000 Euro
(art. 143).
L'esecuzione
dei lavori mediante cottimo è invece equiparata alla procedura della trattativa
privata, di cui all'art. 78 del Regolamento, fermo restando il limite di
200.000 Euro (art. 144) e le tipologie di lavori per i quali si può ricorrere a
dette modalità di realizzazione sono individuate preventivamente da ciascuna
stazione appaltante.
Pertanto,
si prevede che l'Amministrazione possa stipulare apposito "atto di
cottimo" (i cui contenuti specifici sono indicati all'art. 144, comma 3
del Regolamento ed all'art. 3 del Capitolato generale) con un'impresa
qualificata, tanto per il lavoro che per le somministrazioni, ma rispetto al
passato l'affidamento a cottimo deve essere, ora, necessariamente, preceduto da
gara informale, previa indagine di mercato, fra almeno 5 invitati.
Solo
nel caso di lavori di importo inferiore
a 20.000 Euro si può procedere ad affidamento fiduciario.
L'equiparazione
del cottimo alla procedura della trattativa privata implica inoltre l'obbligo
per l'Amministrazione alla post-informazione nei riguardi dell'Osservatorio dei
lavori pubblici, ed alla pubblicazione del nominativo del soggetto affidatario
delle prestazioni nell'albo dell'Amministrazione medesima.
A
questo proposito, occorre peraltro segnalare che l'Autorità di Vigilanza sui
lavori pubblici (Comunicazione in G.U.R.I. 1 giugno 2000 n. 126), in relazione
alla disciplina inerente l'invio all'Osservatorio delle informazioni e dei dati
relativi agli appalti di lavori pubblici, da parte delle stazioni appaltanti, ha
avuto modo di precisare che:
-
le informazioni concernenti a lavori aggiudicati a seguito di gara o affidati a
trattativa privata, nel corso dell'anno, di importo inferiore a 150.000 Euro,
in via sperimentale vanno inviate all'Osservatorio in elenco riassuntivo,
secondo uno specifico prospetto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
-
le informazioni già trasmesse non devono essere inserite all'atto dell'invio
dell'elenco successivo;
-
resta fermo l'obbligo dell'invio, in allegato al suddetto elenco, delle
motivazioni di ciascuna trattativa privata, ai sensi dall'art. 24 della Legge
n. 109/94 e succ. mod..
-
qualora i lavori aggiudicati o affidati non si concludano entro l'anno, le
informazioni relative all'ultimazione, con le stesse modalità, dovranno essere
inviate nell'anno successivo.
Il
Regolamento (artt. 146-147) riproduce, inoltre, con alcune precisazioni, le
originarie previsioni degli artt. 69 e 70 del R.D. n. 350/1895, disponendo in
particolare che l'esecuzione di lavori in economia, entro i limiti di spesa
fissati dalla Legge n. 109/94, possa comunque aver luogo per la necessità di
provvedere "d'urgenza" o per la presenza di circostanze di
"somma urgenza" che non consentono alcun indugio.
Nella
prima ipotesi, viene precisato che i motivi dello stato d'urgenza ed i lavori
che si rendono necessari per rimuovere detto stato sono elencati in un verbale,
sottoscritto dal responsabile del procedimento o da un tecnico incaricato, che
va trasmesso alla stazione appaltante per la copertura della spesa ed il
rilascio della relativa autorizzazione (art. 146).
Nel
caso di "somma urgenza" la necessità di eliminare al più presto lo
stato di pregiudizio alla pubblica incolumità autorizza il responsabile del
procedimento o il tecnico che si reca sul posto, chiunque sia, a disporre
immediatamente l'esecuzione dei lavori, contestualmente alla redazione di
specifico verbale (art. 147).
In
questa ipotesi, è previsto espressamente che si possa procedere mediante
affidamento diretto ad una o più imprese individuate dal responsabile del
procedimento o dal tecnico incaricato, cui fa seguito, entro 10 giorni, la
predisposizione di una perizia giustificativa dei lavori, che richiede comunque
copertura finanziaria ed approvazione ad opera della stazione appaltante.
Viene
inoltre precisato che il corrispettivo delle prestazioni ordinate è concordato
fra le parti salva, in difetto, la facoltà concessa all'appaltatore di
contestare i prezzi, iscrivendo riserva negli atti contabili, secondo la
procedura di cui all'art. 136 comma 5, relative alla determinazione ed
approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto.
Inoltre,
il Regolamento fornisce indicazioni anche con riferimento alla ripartizione
delle competenze in materia di autorizzazione alle spese in economia (art. 145).
A
tale proposito, viene chiarito espressamente che se le somme per lavori in
economia sono ricomprese nei quadri economici degli interventi programmati
dall'Amministrazione, la relativa autorizzazione di spesa è di competenza del
responsabile del procedimento. Diversamente, essa spetta agli organi
decisionali della stazione appaltante.
Altro
è il caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori od omissioni
progettuali, che sopraggiungono nell'ambito di interventi per i quali non siano
state accantonate somme per lavori in economia. In tale ipotesi, si prevede
espressamente che detti lavori possano essere autorizzati dalla stazione
appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, utilizzando
accantonamenti per imprevisti o eventuali economie d'asta, entro comunque i
limiti di spesa previsti dalla Legge (200.000 Euro).
In
tema di risoluzione per inadempimento dei contratti per cottimo (art. 120), la
procedura stabilisce che, previa ingiunzione del direttore dei lavori e fatti
salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante,
la risoluzione possa essere dichiarata per iscritto direttamente dal
responsabile del procedimento.
TITOLO
X
ACCORDO
BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Gli
artt. da 149 a 151 del Regolamento disciplinano la risoluzione del contenzioso
che può insorgere durante il rapporto contrattuale. Il quadro normativo, che
trova completamento negli artt. da 31 a 34 del Capitolato generale, riguarda i
seguenti aspetti:
1.
definizione delle riserve in corso d'opera mediante accordo bonario (art. 31
bis della Legge);
2.
definizione delle controversie mediante arbitrato;
3.
definizione delle riserve al termine dei lavori.
1.Definizione
delle riserve in corso d'opera mediante accordo bonario (art. 149)
L'art.
149 del Regolamento riproduce in buona sostanza la procedura prevista dall'art.
31 bis della Legge n. 109/94 per la definizione delle riserve in corso d'opera,
con le seguenti precisazioni:
-
l'iniziativa del procedimento è rimessa al direttore dei lavori, il quale, una
volta che l'importo delle riserve raggiunga il 10% dell'importo del contratto,
ne deve dare comunicazione al responsabile del procedimento, trasmettendogli
successivamente, ma nel più breve tempo
possibile, la propria relazione riservata sulle riserve stesse.
-
Viene attribuito al responsabile del procedimento il potere di valutare
l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini
dell'effettivo raggiungimento del limite di valore: ovviamente non si tratta di
un giudizio nel merito delle riserve, che il responsabile del procedimento
potrà dare solo dopo aver acquisito la relazione del direttore lavori ed,
eventualmente, del collaudatore, ma della semplice constatazione che le riserve
iscritte non appaiono "prima facie" artatamente formulate o
quantificate, allo scopo di raggiungere l'importo che fa scattare il
procedimento di definizione bonaria.
-
Viene accentuato il carattere di terzietà, nella specifica procedura, del
responsabile del procedimento, il quale, una volta formatosi il proprio
convincimento sulle riserve, anche in base alle relazioni riservate, e sentito
l'appaltatore sui termini dell'accordo, formula la proposta di transazione alla
stazione appaltante; quest'ultima, dopo aver acquisito eventuali altri pareri
(ad es. del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o altro organo tecnico, o
della competente avvocatura o ufficio legale), delibera sulla proposta e la
comunica all'appaltatore.
-
Se questi aderisce alla soluzione prospettata, il responsabile del procedimento
convoca il rappresentante della stazione appaltante e l'appaltatore per la
sottoscrizione del verbale di accordo bonario, avente carattere transattivo: è
infatti previsto che la sottoscrizione dello stesso definisce ogni
contestazione insorta fino a quel momento.
-
Qualora, invece, l'appaltatore non accetti la proposta di transazione della
stazione appaltante, ai sensi dell'art. 33 del Capitolato generale, può
proporre domanda di arbitrato, entro il termine di decadenza di sessanta giorni
decorrenti dalla comunicazione della stazione appaltante.
Tuttavia,
ai sensi del medesimo articolo la controversia arbitrale non si svolge subito,
a meno che non si tratti di questione non differibile nel tempo, ma si svolge
dopo il collaudo, ovvero trascorsi i termini previsti per lo stesso e,
nell'ipotesi in cui siano state proposte più domande di arbitrato, in relazione
a diverse procedure di accordo bonario, esse sono decise in unico giudizio.
Alla
regola della posticipazione del giudizio arbitrale può derogarsi mediante accordo tra le parti.
-
E' prevista la corresponsione degli interessi legali sulla somma riconosciuta a
titolo transattivo, qualora il pagamento non intervenga entro sessanta giorni
dalla sottoscrizione dell'accordo.
-
E' espressamente prevista la possibilità di reiterare la procedura di accordo
bonario ogni volta che le nuove e successive riserve raggiungano il dieci per
cento dell'ammontare dell'appalto.
Si
ricorda, come già precedentemente specificato, che l'art. 12 del Regolamento
prevede l'obbligo di inserire in bilancio un fondo per la copertura degli oneri
derivanti dagli accordi bonari.
2.
Definizione delle controversie mediante arbitrato (artt. 150 e 151)
Ai
sensi dell'art. 32 della Legge n. 109/94 e successive modifiche, possono essere
deferite ad arbitri tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del
contratto, comprese quelle non risolte in via transattiva per mancato
raggiungimento dell'accordo.
Il
Regolamento precisa ciò che era già desumibile dai principi dell'ordinamento e
cioè che il ricorso all'arbitrato deve essere previsto dalle parti in una
clausola compromissoria contenuta negli atti contrattuali e, più precisamente,
nel contratto o negli atti di gara, secondo quanto stabilisce l'art. 34 del
Capitolato generale.
In
mancanza, le parti possono comunque decidere il ricorso agli arbitri all'atto
della controversia mediante apposito accordo (compromesso).
-
Procedura
Il
collegio arbitrale è istituito presso la Camera arbitrale per i lavori
pubblici, ma le parti possono stabilirne la sede anche presso le sezioni
regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici.
Ciascuna
delle parti nomina il proprio arbitro nella domanda di arbitrato o nell'atto di
resistenza, mentre il terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio è
nominato direttamente dalla Camera arbitrale (alla quale gli atti di nomina
degli arbitri sono stati trasmessi a cura di una delle parti) ed è scelto
nell'ambito dell'albo camerale.
L'arbitrato
ha natura rituale e si svolge secondo le norme fissate da un decreto
interministeriale (non ancora emanato) nell'ambito dei principi del codice di
procedura civile.
-
La Camera arbitrale
Rappresenta
una innovazione con la quale la Legge n. 415/1998 ha voluto ridare prestigio
all'istituto dell'arbitrato, quale mezzo per una giustizia rapida e rispondente
alle esigenze di tecnicismo proprie della materia, configurando una sorta di
diaframma che si interpone tra le parti e gli arbitri per quanto attiene alla
determinazione ed erogazione del compenso, ciò che dovrebbe garantire una
maggiore indipendenza dell'organo decidente.
In
definitiva, le funzioni della Camera arbitrale riguardano:
-
tenuta dell'albo degli arbitri, al quale possono essere ammessi magistrati
amministrativi e contabili e avvocati dello Stato, anche a riposo, avvocati
ordinari, tecnici professionisti e professori universitari, nonché dell'elenco
dei periti, da utilizzare eventualmente come consulenti tecnici nei giudizi
arbitrali;
-
nomina del presidente del collegio arbitrale scelto nell'albo degli arbitri;
-
determinazione dei corrispettivi dovuti dalle parti per lo svolgimento
dell'arbitrato, comprensivi sia delle spese del procedimento, sia dei compensi
degli arbitri, determinati in base alle tariffe che dovrà stabilire il già
citato decreto interministeriale attualmente in fase di emanazione;
-
determinazione dell'acconto di tale corrispettivo da depositare alla nomina
degli arbitri;
-
rilevazione annuale e comunicazione all'Autorità di vigilanza dei dati
emergenti da contenzioso in materia di lavori pubblici. Tale funzione di
monitoraggio ha lo scopo di evidenziare le cause più frequenti di patologia del
contratto di appalto.
Sono
organi della Camera arbitrale un Consiglio arbitrale di cinque membri nominati
dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed un Presidente scelto tra
questi ultimi.
Si
segnala che, a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento (28
luglio p.v.), a norma dell'art. 32 della "Legge quadro", cessa di
avere efficacia la disciplina degli arbitrati contenuta nel Capitolato generale
del 1962, con la conseguenza che i collegi arbitrali che siano ancora da
costituire a quella data, anche se richiamati in contratti di appalto già
stipulati, dovranno essere nominati e dovranno operare secondo le nuove
procedure.
Si
auspica, pertanto, la massima celerità da parte dei soggetti interessati
(Ministro dei lavori pubblici, Ministro di grazia e giustizia, Autorità per la
vigilanza dei lavori pubblici) nel portare a compimento la riforma, attraverso
la emanazione del decreto interministeriale contenente il Regolamento arbitrale
e l'attivazione degli organi della Camera arbitrale.
3.
Definizione delle riserve al termine dei lavori (artt. 32 e 33 Cap. gen.)
Le
riserve che non siano state oggetto di procedura di accordo bonario sono
definite dalla stazione appaltante al momento del collaudo. L'innovazione della
disciplina contenuta nel Capitolato generale consiste, oltre che nell'aver
fissato dei termini entro cui l'amministrazione deve provvedere, nell'aver
sganciato l'esame delle riserve dall'approvazione del collaudo consentendo,
pertanto, il ricorso all'arbitrato, in caso di inerzia della stazione
appaltante, indipendentemente dai tempi del collaudo.
Infatti,
la stazione appaltante deve esaminare e deliberare sulle riserve entro novanta
giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo al responsabile del
procedimento da parte del collaudatore. Nel caso in cui sia decorso inutilmente
il termine previsto dalla Legge per il collaudo, l'appaltatore ha facoltà di
chiedere che siano comunque definite le riserve e dalla notifica della istanza
decorre il termine di novanta giorni per la determinazione della stazione
appaltante (vedi oltre pag. 93).
In
ogni caso, qualora l'amministrazione non deliberi nel termine assegnatole, è
possibile il ricorso all'arbitrato o al giudice ordinario.
In
caso di determinazione della stazione appaltante, questa comunica l'importo
offerto all'appaltatore ai fini della
accettazione e da tale ultimo atto decorre il termine di sessanta giorni per il
pagamento, il cui inutile decorso è sanzionato con la decorrenza degli
interessi legali.
Il
fatto che la disposizione parli di "importo offerto" e di
"accettazione" fa ritenere che anche in questo caso, come
nell'ipotesi di accordo bonario ex art. 31 bis, si sia in presenza di una
transazione, con la conseguente perdita - in caso di accettazione da parte
dell'appaltatore - dell'azione per far valere giudiziariamente le ulteriori
pretese non riconosciute dalla stazione appaltante.
Qualora,
invece, l'appaltatore non intenda accettare la somma offerta, potrà ricorrere
al giudice o al collegio arbitrale, proponendo domanda entro sessanta giorni
dalla comunicazione della stazione appaltante.
Con
disposizione innovativa, il Capitolato nega la possibilità - nel momento in cui
si fanno valere in arbitrato (ma la regola vale anche nel caso di azione
davanti al giudice ordinario) pretese che siano già state oggetto di riserva -
di maggiorarne l'importo. Ciò si ricollega alle altre disposizioni del
Capitolato (vedi art. 31) tendenti a prescrivere l'immutabilità nel tempo della
pretesa contenuta nella riserva, che va quantificata fin dall'inizio in modo
definitivo, salva la possibilità di aggravamenti in sede di conto finale,
prevista dall'art. 174 del Regolamento.
TITOLO
XI
LA
CONTABILITÀ DEI LAVORI
1.
Scopo e forma della contabilità - contabilità dei lavori in economia (artt. da
152 a 186)
Il
Titolo XI del Regolamento disciplina la materia della contabilità dei lavori.
In
particolare, nei 35 articoli che compongono questa parte del Regolamento, sono
contenute disposizioni atte a definire lo scopo e la forma della contabilità
dei lavori (ivi compresi quelli in economia) e la tenuta degli strumenti
contabili.
Si
tratta di norme che sostanzialmente riproducono, con lievi modifiche, le
disposizioni del R.D. n. 350/1895.
Le
norme ivi contenute sono state infatti rivisitate alla luce delle modificazioni
apportate dalla "Legge quadro", specie per quanto riguarda le
competenze del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, ma
nella sostanza non modificano l'impostazione della disciplina preesistente in
materia.
In
altri termini, si è ritenuto opportuno confermare le previsioni del vecchio
Regolamento sulla contabilità dei lavori, apportandovi pochi interventi di
"modernizzazione", per non stravolgere - come evidenziato nella
stessa relazione ministeriale di accompagnamento al Regolamento - i riferimenti
consolidati di forma e di sostanza, sia per le stazioni appaltanti che per le
imprese, in ordine al rilevamento ed alla misurazione dei lavori eseguiti.
Innanzitutto
si ricorda che il Regolamento ha confermato la possibilità che il sistema di
esecuzione dei lavori in economia sia contemplato nell'ambito di un contratto
d'appalto in corso di esecuzione (cfr. art. 153 del Regolamento e art. 5, comma
2, Capitolato generale).
E'
noto, infatti, che con tale sistema, si possono cioè eseguire categorie di
lavoro non previste nel contratto e che l'amministrazione intende eseguire con
manodopera, materiali e mezzi d'opera forniti dall'appaltatore su esplicita
richiesta del direttore dei lavori, instaurando un rapporto
"accessorio" rispetto a quello d'appalto.
In
tal caso, l'appaltatore non è tenuto a garantire un risultato, ma è
semplicemente obbligato a fornire un determinato numero di operai, a
somministrare determinati materiali, a prestare i necessari mezzi d'opera, a
seconda delle richieste dell'amministrazione.
L'art.
153 precisa, al riguardo, che detti lavori in economia non danno luogo ad una
valutazione "a misura", ma sono inseriti in contabilità secondo i
prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al lordo del ribasso
d'asta.
In
relazione al pagamento del corrispettivo della mano d'opera impiegata, va
inoltre segnalato che il Regolamento non chiarisce in maniera inequivocabile -
come auspicato dall'ANCE - su cosa vada applicato il ribasso formulato
dall'impresa: vale a dire se vadano assoggettati a ribasso d'asta utile e spese
generali, materiali e mezzi d'opera ovvero anche i costi della manodopera.
E'
evidente, infatti, che se l'appaltatore si limita a fornire operai, materiali o
attrezzature, senza intervenire nella loro organizzazione, che è rimessa
all'amministrazione appaltante, è ragionevole ritenere che il ribasso investa
esclusivamente quegli elementi del prezzo contrattuale sui quali l'attività
dell'imprenditore può influire direttamente.
In
tal caso, le prestazioni di manodopera andrebbero rimborsate integralmente in
base ai costi risultanti dalle tabelle ufficiali pubblicate dai competenti
organi di rilevamento, senza applicazione del ribasso d'asta, che dunque
dovrebbe essere applicato sulle spese generali, sull'utile e sui materiali e
noli.
Per
quanto concerne gli appalti di lavori di manutenzione, eseguibili mediante
l'utilizzo dei c.d. "contratti aperti" (art. 154), è necessario
preliminarmente evidenziare che la Legge n. 109/94 e successive modificazioni,
senza fornire esplicitamente una definizione puntuale dei "lavori di
manutenzione" (ordinaria e straordinaria), ha tuttavia conferito ad essi
rilievo autonomo, attraverso una disciplina differenziata.
In
particolare, per essi è infatti prevista:
-
la priorità di inserimento nella programmazione triennale (art. 14, comma 3) e
la loro inclusione nell'elenco annuale, senza necessità di previa redazione del
progetto preliminare, ma sulla base della mera indicazione degli interventi,
accompagnata dalla stima sommaria dei costi (art. 14, comma 6);
-
la facoltà dell'amministrazione di affidarli mediante contratti a misura (art.
19, comma 5);
-
l'affidabilità degli stessi a mezzo gara, basata sulla mera progettazione
definitiva (art. 19, comma 1-bis);
-
la possibilità che la loro esecuzione avvenga prescindendo dalla preventiva
redazione ed approvazione di un progetto esecutivo (art. 19, comma 5-bis),
ovvero demandandone la formazione direttamente all'affidatario (art. 19, comma
1, lett. b).
A
fronte delle suddette previsioni legislative, il Regolamento dopo aver
precisato che per manutenzione si intende "la combinazione di tutte le
azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di
supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella
condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione
del progetto" [art. 2 comma 1 lett. l)], definisce specificamente come
"contratti aperti" di manutenzione, gli appalti in cui la prestazione
è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non
predeterminati nel numero, che vanno eseguiti di volta in volta secondo le
necessità della stazione appaltante.
Per
detti contratti aperti, il Regolamento precisa altresì che - su richiesta del
direttore lavori al responsabile del procedimento, che se del caso autorizza -
l'importo originario dei lavori da
eseguire può essere incrementato fino al totale dell'importo a base di
gara, ma in ogni caso non può eccedere nel totale i 200.000 Euro.
In
sostanza, si tratta di una tipologia contrattuale mediante la quale
l'appaltatore si obbliga ad effettuare in un arco temporale definito una serie
di prestazioni ripetitive di lavori, finalizzate alla manutenzione di opere e/o
impianti preesistenti, il cui ammontare complessivo non è predefinito, ma è
rapportato alla durata dell'utilizzazione delle opere, su cui si interviene, da parte del committente.
Nel
merito, la disciplina in parola solleva non poche perplessità, in relazione al
fatto che l'affidamento in gara di tutti i lavori di manutenzione, ivi compresi
i contratti c.d. aperti deve avvenire, per esplicita previsione della
"Legge quadro", previa redazione ed approvazione del progetto
definitivo degli stessi, le cui previsioni specifiche (artt. 25 e segg. del
Regolamento) mal si conciliano con i presupposti su cui è fondato il ricorso a
detta tipologia di contratti, ovvero in primis la sussistenza di interventi
"non predeterminati nel numero che si rendono necessari per esigenze
specifiche della stazione appaltante".
Con
l'art. 156 del Regolamento viene, poi, esplicitato l'elenco dei documenti
amministrativi e contabili necessari per il controllo e l'accertamento dei
lavori eseguiti. Detti documenti sono:
a)
il giornale dei lavori;
b)
i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c)
le liste settimanali;
d)
il registro di contabilità;
e)
il sommario del registro di contabilità;
f)
gli stati d'avanzamento dei lavori;
g)
i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h)
il conto finale e la relativa relazione.
A
tale proposito, va segnalato subito che, rispetto all'elencazione originaria
contenuta nel R.D. 350/1895, non sono più previsti il manuale del direttore dei
lavori ed il registro dei pagamenti.
Di
conseguenza, le annotazioni proprie del manuale (avvenimenti e circostanze
relative ai lavori, ordini di servizio, contestazioni, sospensioni e riprese
dei lavori, modifiche e nuovi prezzi) con l'aggiunta delle "varianti
ritualmente disposte" troveranno collocazione nel giornale dei lavori
(art. 157) tenuto da un assistente a ciò specificamente delegato dal direttore
dei lavori (ispettore di cantiere, ex art. 126).
La
tenuta dei principali libri contabili (in primis, registro di contabilità e del
libretto delle misure) è comunque prerogativa del direttore dei lavori, che in
ogni caso assume la responsabilità finale in ordine alla verifica e
registrazione dei lavori effettuata in contraddittorio con l'impresa.
In
tale contesto, particolare importanza assume il principio affermato dall'art.
155 relativo all'accertamento e registrazione dei lavori, secondo cui gli atti
e documenti contabili sono atti pubblici, a tutti gli effetti di legge, e
pertanto costituiscono prova delle risultanze di fatto in essi contenute e
implicano la responsabilità dei soggetti preposti alla contabilizzazione.
Sono
poi specificate le modalità di registrazione sul libretto delle misure delle
lavorazioni oggetto di contratto d'appalto "a corpo" (art. 159). In
particolare, in occasione di ogni SAL, per ogni categoria di lavorazione
rilevabile dal capitolato speciale devono essere annotate le quote percentuali
di lavori eseguiti di tale categoria, che a sua volta rappresenta una
percentuale del totale contrattuale.
In
altri termini, ai fini della eventuale liquidazione in sede di emissione del
SAL, si tratta di evidenziare "una percentuale di una percentuale",
operando così una misurazione e una registrazione in termini relativi e non assoluti, che avviene sulla base di una
valutazione autonoma del direttore dei lavori, senza contraddittorio con
l'appaltatore, e ciò rappresenta il secondo elemento di novità rispetto al
passato.
Il
Regolamento poi mantiene inalterata la disciplina sulle modalità di apposizione
delle riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità (art. 165),
contenuta in passato negli artt. 54 e 89 Reg. n. 350/1895, ribadendo
l'obbligatoria osservanza del principio di tempestività della loro iscrizione,
a pena di decadenza, nonché della loro esplicazione e quantificazione sugli
atti contabili (art. 165).
In
tale contesto, vanno, tuttavia, segnalate due importanti innovazioni contenute
all'art. 165.
Con
la prima disposizione (art. 165, comma 4), viene statuita la responsabilità del
direttore dei lavori che, omettendo di motivare le proprie controdeduzioni nei
riguardi delle richieste dell'impresa, non consenta all'amministrazione
appaltante di conoscere le ragioni che impediscono il riconoscimento delle
pretese avanzate dall'impresa. Di conseguenza, l'accertata negligenza del
direttore dei lavori comporta l'obbligo per il medesimo di reintegro delle
somme che l'Amministrazione fosse tenuta ad erogare all'impresa.
Con
la seconda disposizione (art. 165, comma 6), viene invece precisato che,
nell'ipotesi di contabilizzazione in partita provvisoria delle lavorazioni,
l'onere della riserva scatta quando, in fase di contabilizzazione definitiva
delle categorie di lavorazione, vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.
In
tale contesto, si deve altresì nuovamente segnalare la previsione contenuta
nell'art. 128 del Regolamento che esclude, inequivocabilmente, la possibilità
per l'appaltatore di iscrivere riserve sull'ordine di servizio emanato dal
direttore dei lavori.
Sempre
in tema di riserve, il Regolamento ribadisce, come per il passato, che in sede
di firma del conto finale l'appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o
per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità in corso
d'opera, e tra queste vanno confermate solamente le riserve che non abbiano
formato oggetto di transazione in corso d'opera, previo aggiornamento eventuale
del relativo importo (art. 174) come precedentemente sottolineato in sede di
commento dell'art. 31 del Capitolato generale.
Innovativa
risulta poi l'ulteriore previsione che concede al direttore dei lavori la
possibilità di assegnare all'appaltatore un termine non superiore a 60 gg., in
sede di certificato di ultimazione dei lavori, per il completamento
dell'esecuzione di lavorazioni accertate dal direttore dei lavori come
marginali, di minima entità e comunque non rilevanti sull'utilizzo e sulla
funzionalità delle opere realizzate, pena l'inefficacia del certificato
medesimo e la necessità di rinnovo dello stesso, che attesti l'avvenuto
completamento (art. 172).
In
sostanza, dopo l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, a seguito
di accertamento in contraddittorio dell'avvenuta esecuzione dei lavori,
l'efficacia del certificato stesso può essere "sospesa" per un
periodo non superiore a 60 giorni, entro il quale l'appaltatore può essere
chiamato a completare l'esecuzione di lavorazioni marginali, ritenute
necessarie dal direttore dei lavori.
L'art.
175 del Regolamento attribuisce, invece, carattere "riservato" alla
relazione del responsabile del procedimento sul conto finale.
Si
tratta di una previsione che solleva perplessità, dal momento che la Legge n.
241/90 sul procedimento amministrativo e taluni orientamenti della
giurisprudenza in materia di diritto di accesso agli atti amministrativi non
confermerebbero il permanere del carattere "riservato" in capo alla
relazione del responsabile del procedimento, né tantomeno nei riguardi di
quella del direttore dei lavori e del collaudatore.
Anche
le vecchie modalità di contabilizzazione dei lavori eseguiti in economia sono
in gran parte confermate nel Regolamento, salvo alcune precisazioni
relativamente alla ripartizione dei compiti assegnati al direttore dei lavori
ed al responsabile del procedimento.
In
particolare, si prevede che il direttore dei lavori debba procedere alla
materiale tenuta della contabilità dei lavori eseguiti "in amministrazione" o "a
cottimo" predisponendo, tra
l'altro, i certificati di S.A.L. sulla base delle risultanze dei registri, mentre
al responsabile del procedimento è affidato il compito di provvedere al
pagamento dei corrispettivi in acconto o a saldo dei lavori (artt. 176, 177 e
178).
Per
quanto concerne, invece, la tenuta degli strumenti contabili (artt. 183-186),
il Regolamento attua la previsione contenuta nell'art. 3, comma 6 lett. aa)
della Legge n. 109/94 e successive modifiche, secondo la quale la materia deve
essere disciplinata in un'ottica di ampia semplificazione, ammettendo
espressamente l'utilizzo dei programmi di contabilità informatizzata.
In
ogni caso, è previsto che se la stazione appaltante adotta lo strumento
informatico, debba disporre anche di un brogliaccio su cui riportare i dati
rilevati e ciò, ad esempio, nel caso della compilazione del libretto delle misure,
comporterà la redazione in contraddittorio con l'appaltatore e la
sottoscrizione da parte di entrambe.
In
particolare va segnalato che, nell'ambito della disciplina inerente la
contabilità dei lavori, si segnalano novità anche in tema di applicazione dell'imposta
di bollo, con particolare riferimento al registro di contabilità.
Infatti
l'art. 183 prescrive, ora, che detto documento vada numerato e bollato dagli
Uffici del Registro, nei modi cui all'art. 2215 cod. civ..
A
tale proposito è utile ricordare che l'imposta di bollo (art. 16 tariffa, parte
prima, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642) è dovuta in misura fissa pari a 20.000
lire per ogni 100 pagine, intendendosi
per tali, ogni facciata utilizzabile.
Ad
integrazione delle disposizioni regolamentari in materia di contabilità dei
lavori, il nuovo Capitolato generale d'appalto conferma invece le originarie
previsioni contenute negli artt. 20 e 34 del D.P.R. n. 1063/1962, circa le
modalità di contabilizzazione dei lavori nel caso di:
-
utilizzo di materiali con caratteristiche superiori a quelle prescritte
contrattualmente o in caso di esecuzione di lavori più accurata da parte
dell'affidatario delle prestazioni (art. 15 Cap. gen.);
-
impiego di materiali o componenti carenti nella dimensione, nella consistenza o
nella qualità, ovvero esecuzione di lavorazioni di minor pregio, ancorchè
autorizzate dal direttore dei lavori, per ragioni d'urgenza o convenienza (art.
15 Cap. gen.);
-
esecuzione di manufatti di valore superiore alla spesa per la relativa messa in
opera, ovvero utilizzo di materiali approvvigionati a piè d'opera (art. 28 Cap.
gen.).
Nel
primo caso, l'appaltatore non avrà diritto ad alcun aumento dei prezzi e la
contabilità sarà redatta come se i materiali avessero le caratteristiche
stabilite in contratto.
Nel
secondo caso, in sede di contabilizzazione, andrà operata una adeguata
riduzione del corrispettivo d'appalto, semprechè le opere siano accettabili
senza pregiudizio e fatte salve le decisioni finali dell'organo di collaudo.
Nel
terzo caso, si conferma la possibilità che nel capitolato speciale venga
indicato il prezzo a piè d'opera dei manufatti ed il loro accreditamento in
contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore al 50% del
prezzo stesso; per i materiali provvisti a piè d'opera valutati a prezzo di
contratto o, in difetto, a prezzi di stima, si prevede la contabilizzazione al
50% del loro importo in aggiunta al corrispettivo dei lavori eseguiti, salva
diversa pattuizione.
I
restanti articoli del titolo sulla contabilità dei lavori non presentano novità
di rilievo rispetto alle previgenti discipline.
TITOLO
XII
COLLAUDO
DEI LAVORI
1.
Disposizioni preliminari - visita e procedimento di collaudo (artt. da 187 a
210)
Come
noto, l'art. 28 della Legge 109/94 e
successive modifiche ha innovato in maniera profonda la disciplina del collaudo
dei lavori, introducendo alcune sostanziali modifiche, specie in relazione ai
criteri di nomina dei collaudatori ed alle garanzie nei riguardi degli
eventuali vizi o difetti delle opere realizzate.
In
virtù della citata disposizione, si prevede, infatti, che:
a)
il collaudo finale avvenga tassativamente non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei
lavori;
b)
il certificato di collaudo abbia carattere provvisorio per la durata di 2 anni
decorrenti dalla data della relativa emissione, trascorsi i quali assume
carattere definitivo e si intende tacitamente approvato se l'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del biennio;
c)
per lavori di importo sino a 200.000 Euro il certificato di collaudo è
sostituito da quello di regolare esecuzione, da emettere non oltre tre mesi
dalla data di ultimazione dei lavori; per lavori di importo superiore a 200.000
Euro e fino ad 1 milione di Euro, è facoltà della stazione appaltante
sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare
esecuzione;
d)
per l'effettuazione del collaudo vanno nominati, da parte delle amministrazioni
appaltanti e all'interno del proprio organico, da uno a tre tecnici, con
elevata e specifica competenza in relazione alle caratteristiche
dell'intervento ed all'importo dello stesso; possono essere nominati tecnici
esterni, aventi tale specifica competenza, nel caso di carenza in organico
accertata e certificata dal responsabile del procedimento;
e)
i tecnici prescelti non debbono:
-
avere svolto alcuna attività di progettazione, approvazione dei progetti,
direzione, vigilanza, controllo o esecuzione dei lavori oggetto di collaudo;
-
avere avuto rapporti di lavoro o consulenza con l'esecutore dei lavori
nell'ultimo triennio;
-
fare parte di organismi aventi comunque funzioni di vigilanza, di controllo o
giurisdizionali nel settore dei lavori pubblici;
f)
è obbligatorio il collaudo in corso d'opera:
-
nel caso di direzione lavori affidata a professionisti esterni;
-
ove si tratti di opere di particolare complessità;
-
in caso di affidamento di lavori in concessione;
-
in altri casi individuati dal Regolamento;
g)
il pagamento della rata di saldo non costituisce accettazione dell'opera ed è
effettuato entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, subordinatamente a
copertura assicurativa;
h)
ferma restando la responsabilità decennale, di cui all'art. 1669 del codice
civile, l'appaltatore risponde di vizi e difformità dell'opera, ancorchè
riconoscibili, denunciati dall'appaltante prima che il certificato di collaudo
assuma carattere definitivo.
L'art.
28 rinvia, invece, al Regolamento, oltre alla individuazione dei casi ulteriori
di collaudo in corso d'opera, anche:
a)
le modalità di effettuazione del collaudo;
b)
le modalità di redazione del certificato di collaudo o, nei casi previsti, del
certificato di regolare esecuzione;
c)
l'individuazione di incompatibilità dei magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, rispetto all'espletamento delle operazioni di collaudo;
d)
la definizione dei requisiti professionali dei collaudatori, in relazione alle
caratteristiche dei lavori, nonché la misura del compenso ad essi spettante;
e)
la definizione dei lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla
base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e le
relative modalità di rilascio.
L'art.
3, comma 6, lett. r) della Legge n. 109/94, per parte sua, demanda al
Regolamento il compito di ridisciplinare l'intero procedimento di collaudo, che
ha inizio con la nomina del collaudatore o della commissione collaudatrice, e
trova la sua conclusione nell'atto con il quale l'amministrazione manifesta la
sua volontà di accettare l'opera.
In
quest'ottica, il Titolo XII del Regolamento disciplina la materia del collaudo
in due sezioni.
Nella
prima, sono contenute disposizioni di carattere generale; nella seconda, norme
di carattere procedurale.
Innanzitutto,
viene definito l'oggetto del collaudo (art. 187) e la relativa finalità,
diretta ad accertare in particolare l'esattezza dell'adempimento contrattuale.
Sul punto, va segnalato che, rispetto alle finalità elencate dall'articolo 91
del Regolamento n. 350/1895 è stata aggiunta la previsione diretta ad
attribuire al collaudo anche lo scopo di accertare che le procedure
espropriative, qualora poste a carico dell'appaltatore (v. art. 16 Cap. Gen.),
siano state espletate tempestivamente e con la massima diligenza.
Il
medesimo articolo definisce, inoltre, gli ulteriori casi in cui è obbligatorio
il collaudo in corso d'opera (art. 187), oltre quelli già previsti, come detto,
direttamente dall'art. 28 della Legge 109/94 e succ. mod.
In
particolare, il collaudo in corso d'opera deve ora avvenire anche nei seguenti
casi:
a)
quando si tratta di realizzare lavori relativi ad un progetto integrale
d'intervento (architettonico, strutturale ed impiantistico);
b)
in presenza di appalto c.d. "integrato" (progettazione ed
esecuzione), relativo a lavori la cui componente impiantistica o tecnologica
incida per più del 50% sul valore dell'opera [art. 19, comma 1, lett. b), punto
1 della Legge n. 109/94];
c)
qualora, si tratti di lavori su beni culturali ed ambientali sottoposti alla
relativa legislazione speciale (vedi D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490);
d)
in caso di realizzazione di opere comprendenti lavorazioni non più
ispezionabili in sede di collaudo finale;
e)
nell'ipotesi di appalti aggiudicati con ribassi d'asta superiori alla soglia di
anomalia.
Si
ricorda, a questo proposito, che ai sensi dell'art. 28 della Legge 109/94 la
necessità di effettuare il collaudo in corso d'opera è esclusa nell'ipotesi di
lavori di importo pari o inferiore a 200.000 Euro, per i quali si provvede
tramite certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori, in
sostituzione del certificato di collaudo.
Parimenti,
è escluso il collaudo in corso d'opera per i lavori di importo superiore a
200.000 Euro, ma non eccedente 1 milione di Euro, qualora l'ente committente
scelga di procedere mediante certificato di regolare esecuzione.
In
tale contesto, il Regolamento disciplina anche gli aspetti connessi alla nomina
dei collaudatori (art. 188), ai relativi requisiti professionali, al regime
delle incompatibilità, nonché alla misura dei compensi ad essi spettanti.
Sotto
il primo profilo, viene in primo luogo ribadita l'indicazione già contenuta
nell'art. 28 della Legge n. 109/94 per cui il collaudatore deve essere un
tecnico laureato in ingegneria o in architettura ed in secondo luogo viene
previsto che, in caso di commissione di collaudo (per un massimo di 3 membri),
uno solo dei membri possa essere laureato in geologia o in scienze agrarie e
forestali.
In
ogni caso, tutti i collaudatori devono essere abilitati all'esercizio della
professione nonché, ad esclusione dei dipendenti della pubblica
amministrazione, possedere l'iscrizione da almeno 5 anni al relativo ordine professionale.
La
scelta fra commissione di collaudo o singolo collaudatore è in funzione della
complessità e della tipologia dell'intervento, che può richiedere o meno
l'apporto di più professionalità. E' esclusa comunque la possibilità di
commissioni miste, ovvero composte da membri interni ed esterni.
Inoltre,
in presenza di lavori comprendenti strutture, il collaudatore o uno dei membri
della commissione può svolgere anche il collaudo statico delle opere, semprechè
possieda i requisiti di legge, verificando ove necessario l'eventuale
osservanza della normativa sismica.
Regola
generale è poi quella che la stazione appaltante (entro 30 gg. dalla
ultimazione dei lavori ovvero dalla consegna dei lavori per il caso di collaudo
in corso d'opera) nomini il collaudatore o la commissione di collaudo ed il
relativo presidente fra i propri tecnici dipendenti, sulla base di criteri
predefiniti dalla stessa.
Soltanto
nel caso di carenza nell'organico di tecnici adeguati all'entità e qualità
delle opere - situazione questa da accertare e certificare dal responsabile del
procedimento - la stazione appaltante può esternalizzare l'attività di
collaudazione.
In
tal caso, la stazione appaltante potrà scegliere il collaudatore tra soggetti
che figurano in appositi elenchi pubblici, istituiti presso il Ministero dei
LL.PP., le Regioni e le Province autonome e curati da commissioni all'uopo
costituite, suddivisi per specializzazione e competenza.
Ai
suddetti elenchi, da predisporre entro 3 mesi dall'entrata in vigore del
Regolamento, possono accedere tutti coloro che abbiano i requisiti
professionali sotto evidenziati, previa domanda corredata da curriculum e da
idonea documentazione.
Nelle
more della predisposizione degli elenchi, le stazioni appaltanti possono
comunque affidare fiduciariamente gli incarichi di collaudo a soggetti in
possesso dei requisiti prescritti dalla normativa in parola e semprechè non
sussistano le condizioni di seguito evidenziate all'art. 188, comma 12.
Ai
sensi della citata norma, infatti, la stazione appaltante non può conferire al
medesimo tecnico altro incarico di collaudo se:
-
non siano trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del
precedente collaudo, effettuato con esami in corso d'opera;
-
non sia trascorso almeno un anno dalla chiusura delle operazioni del precedente
collaudo ordinario.
I
collaudatori iscritti negli elenchi anzidetti debbono essere laureati da almeno
10 anni per l'espletamento di collaudi di lavori di importo pari o superiore a
5 ml. di Euro e per quelli inerenti lavori comprendenti strutture; devono
invece essere laureati da almeno 5
anni, per l'effettuazione di collaudi di lavori di importo inferiore a 1 ml. di
Euro.
L'assenza
di indicazioni specifiche relativamente al collaudo di lavori di importo
ricompreso tra 1 e 5 ml. di Euro dovrebbe essere interpretata nel senso della
necessità di possedere la laurea da almeno 5 anni anche per il collaudo di
lavori di detto importo. Tale requisito non è invece prescritto per il
direttore dei lavori, nell'ipotesi di
ricorso all'emissione del certificato di regolare esecuzione, in luogo
del certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 109/94 e
successive modifiche.
Per
quanto concerne il regime delle incompatibilità (art. 188, comma 4), il
Regolamento chiarisce, altresì, come richiesto dall'art. 28 della Legge, che
non possono essere affidati incarichi di collaudo:
-
ai magistrati;
-
agli avvocati e procuratori dello Stato;
-
a chiunque nel triennio precedente abbia avuto rapporti di lavoro con
l'appaltatore o con subappaltatori dei lavori da collaudare;
-
a chiunque abbia svolto o svolga per lavori da collaudare, attività di:
- verifica del progetto preliminare (art. 46);
- progettazione;
- approvazione o autorizzazione nelle
precedenti fasi di realizzazione del lavoro;
- direzione dei lavori;
-
a chiunque faccia parte di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo
nei riguardi dell'intervento da collaudare.
Il
Regolamento definisce, poi, anche la misura dei compensi spettanti ai
collaudatori (art. 210), distinguendo fra collaudatori provenienti
dall'organico della stazione appaltante e collaudatori esterni.
Per
i primi fa riferimento al compenso determinato per il collaudatore in base al
D.M. 2 novembre 1999 n. 555, attuativo dell'art. 18, comma 1, della Legge n.
109/94 e succ. mod. concernenti gli incentivi e le spese per la progettazione.
Per
i secondi richiama l'applicazione delle tariffe degli ingegneri e degli
architetti, nella misura ridotta ai sensi dell'art. 17, comma 14 quater, della
Legge n. 109/94 (prendendo a riferimento per il calcolo l'importo risultante
dallo stato finale dei lavori, al lordo del ribasso, maggiorato dell'importo
delle riserve iscritte, diverse da quelle formulate a titolo risarcitorio) ed
eventualmente maggiorata, nell'ipotesi di commissioni di collaudo o di collaudo
in corso d'opera.
Nel
caso di commissione di collaudo, detto compenso, incrementato del 25% per ogni
componente oltre il primo, è diviso tra tutti i membri dell'organismo, salvo il
rimborso per ciascuno delle spese accessorie in misura pari al 30% del compenso
spettante.
Nel
caso di collaudo in corso d'opera, invece, il compenso calcolato nei modi
suddetti è aumentato del 20%, mentre il rimborso delle spese può arrivare fino
al 60% del compenso spettante.
La
disciplina delle operazioni di collaudo (artt. 191-210) è caratterizzata da
disposizioni non difformi da quelle attualmente vigenti.
Infatti,
gli artt. 191 e seguenti (fino all'art. 210) regolamentano tutto il
procedimento di collaudo e di verifica delle opere eseguite, sino alla fase di
emissione del certificato di collaudo, riproducendo in larga parte le
previsioni già contenute nel R.D. 350/1895.
In
particolare, all'art. 192, viene inequivocabilmente ribadito il termine
tassativo di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori per portare a conclusione le
operazioni di collaudo, come disposto dalla Legge e sottolineato dalla Corte
dei Conti, che ha negato il visto a quella previsione regolamentare che
consentiva alla stazione appaltante, per lavori complessi, di prevedere nel
capitolato speciale un termine maggiore di sei mesi, e comunque non superiore
ad 1 anno, per l'espletamento del collaudo.
Tra
gli aspetti regolamentari di maggiore rilievo inerenti il procedimento di
collaudo, si segnalano in particolare i seguenti profili:
-
se l'appaltatore non interviene alle visite di collaudo, queste vengono svolte
alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa
spesa è posta a carico dell'appaltatore (art. 191, comma 3);
-
il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare le visite di collaudo (art.
191, comma 5);
-
nell'ipotesi di collaudo in corso d'opera, le visite devono avvenire durante la
fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni e delle lavorazioni non
ispezionabili in sede di collaudo finale, nonché nei casi di interruzione o di
anomalo andamento dei lavori rispetto al programma esecutivo (art. 192, comma
2). In tale contesto, i verbali del collaudatore devono contenere anche il
parere necessario, ma non vincolante, sull'andamento dei lavori e sul rispetto
dei termini contrattuali (art. 194, comma 3);
-
sono accollate all'appaltatore tutte le spese necessarie allo svolgimento delle
operazioni di collaudo (anche "statico"), nonché per l'eventuale
ripristino delle parti di lavoro alterate a seguito delle verifiche,
esplorazioni o esperimenti (art. 193).
Allo
stesso competono, altresì, le spese di visita del personale della stazione appaltante
per accertare l'avvenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di
collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo che si rendessero
necessarie a causa dei difetti o delle carenze riscontrate.
In
ogni caso, le spese sono prelevate dalla rata di saldo finale dei lavori (art.
37 Cap. gen.); rientrano, invece, nel prezzo di affidamento dei lavori, tra le
altre, le spese per la custodia e la
buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (art. 5 Cap. gen.);
-
qualora il tempo previsto per le operazioni di collaudo non sia ritenuto
sufficiente dal collaudatore, si sospendono le stesse in attesa delle
indicazioni del responsabile del procedimento per la ripresa; qualora il
superamento del termine predetto sia addebitabile alla condotta del
collaudatore, il responsabile del procedimento invita quest'ultimo a completare
la collaudazione delle opere entro 30 giorni, e solo successivamente può
proporre alla stazione appaltante la revoca dell'incarico, fatte salve le
responsabilità a carico del collaudatore inadempiente per i danni prodotti alla
stazione appaltante (art. 192, comma 3);
-
spetta al collaudatore valutare in apposita relazione, sulla scorta del parere
del responsabile del procedimento, se l'appaltatore abbia osservato le
prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori
e quindi se le opere siano collaudabili o meno, gli eventuali provvedimenti da
prendere in caso negativo, ovvero il credito spettante all'appaltatore (art.
195, comma 3);
-
con altra relazione "separata e
riservata" (art. 195, comma 3) il collaudatore deve altresì esprimere
parere circa le modalità di conduzione dei lavori e le riserve iscritte dall'impresa,
e conseguentemente, dichiarare se la condotta dell'appaltatore sia da ritenersi
negligente o in malafede, ai fini della disciplina vigente in materia di
qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici [cfr. art. 27, comma
2, lett. p) del D.P.R. n. 34/2000] (art. 195, comma 3);
-
innovando rispetto al passato, l'art. 198 stabilisce che qualora l'organo di
collaudo accerti lavori collaudabili, ma non preventivamente autorizzati, deve
sospendere l'emissione del certificato di collaudo e suggerire al responsabile
del procedimento gli opportuni provvedimenti, non potendo più ammettere
direttamente tali lavori in contabilità.
Pertanto,
mentre originariamente era consentito al collaudatore ammettere in contabilità,
entro i limiti di spesa approvati, lavorazioni di importo contenuto non
previste contrattualmente, ma meritevoli di collaudo, sul presupposto della
loro indispensabilità per l'esecuzione dell'opera, ora tale facoltà è
esercitabile solo dal responsabile del procedimento, che può riconoscere
l'utilità delle lavorazioni non preventivamente autorizzate, previa informativa
alla stazione appaltante delle proposte dell'organo di collaudo. Il
riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate non libera comunque il
direttore dei lavori ed il personale incaricato dalle responsabilità poste a
loro carico per avere ordinato o lasciato eseguire le lavorazioni non
autorizzate;
-
l'art. 199 stabilisce che il certificato di collaudo provvisorio assume
carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione del certificato
provvisorio e ciò conformemente alle previsioni dell'art. 28 della Legge,
precisando altresì che il periodo biennale può decorrere dal termine stabilito
nel capitolato speciale per l'emissione del certificato medesimo.
In
sostanza, la previsione regolamentare mira ad ancorare il decorso del termine
biennale ad una data prestabilita - quella fissata nel capitolato speciale per
l'emissione del certificato - per l'ipotesi in cui, alla scadenza del termine
predetto, non sia stato ancora emanato il certificato di collaudo, per inerzia
dell'organo di collaudo o per il protrarsi delle relative operazioni.
Dunque,
qualora l'emissione del certificato avvenga in ritardo rispetto al termine
previsto in capitolato speciale, il periodo di due anni anzidetto comincerà a
decorrere, non già dalla data del rilascio effettivo del certificato di
collaudo provvisorio, bensì dal termine disatteso fissato dal Capitolato;
-
l'art. 200 del Regolamento disciplina poi l'ipotesi di presa in consegna
anticipata - rispetto al collaudo - delle opere, da parte della stazione
appaltante, previa esplicita previsione contrattuale, stabilendo che, solo in
presenza di precise condizioni (ad esempio: redazione stato di consistenza dei
lavori), la stazione appaltante può occupare od utilizzare, in caso di
necessità, le opere o i lavori realizzati, fermo restando che la consegna
anticipata non incide sul giudizio finale e sulle eventuali responsabilità
dell'appaltatore;
-
in ordine al certificato di regolare esecuzione, il Regolamento si limita a
precisare, all'art. 208, che esso deve essere emesso dal direttore dei lavori
entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, deve essere confermato dal
responsabile del procedimento e deve contenere gli stessi elementi del certificato
di collaudo.
Nulla
viene disposto circa le modalità di approvazione ed i relativi termini, nonché
sulle eventuali conseguenze derivanti da ritardi di emissione e/o approvazione
del certificato di regolare esecuzione, o sull'effettiva portata della valutazione
richiesta al responsabile del procedimento in sede di conferma del certificato
emesso dal direttore dei lavori.
A
tale riguardo, peraltro, rispetto all'originaria previsione dell'art. 116 del
R.D. n. 350/1895, si segnala la mancata riproduzione della norma che faceva
carico all'Ingegnere Capo di accertarsi della regolare esecuzione dei lavori,
prima di confermare l'efficacia e la validità del certificato di regolare
esecuzione.
In
via interpretativa, parrebbe comunque necessario che il responsabile del
procedimento, analogamente a quanto disposto originariamente per l'Ingegnere
Capo, proceda personalmente ad accertarsi della regolare esecuzione dei lavori,
ancorchè manchi una specifica previsione legislativa e regolamentare in tal
senso;
-
ai fini dell'emissione del certificato di regolare esecuzione, in luogo del
certificato di collaudo, il Regolamento non chiarisce poi in maniera
inequivocabile se occorra prendere a riferimento, come sembra da preferirsi, in
analogia alle modalità operative seguite nel caso di collaudo, non solo
l'importo dei lavori quale risulta dal contratto, bensì le risultanze
definitive del conto finale dei lavori che possono ricomprendere, ad
esempio, anche gli importi derivanti da riserve in corso d'opera;
importo considerato esplicitamente per il calcolo della base di compenso ai
collaudatori (art. 210);
-
l'art. 207, invece, individua ai sensi dell'art. 28, della Legge le regole sul
collaudo per i lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza
economica.
Si
tratta dei lavori di cui all'art. 2, comma 1, lett. i) (progetto integrale di un'opera o di un
lavoro: un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue
parti, architettonica, strutturale e impiantistica) e dei lavori di importo
superiore a 25 milioni di Euro, per i quali il relativo collaudo deve essere
"effettuato sulla base della certificazione di qualità dei materiali o
componenti impiegati che abbiano una incidenza sul costo complessivo dei lavori
non inferiore al 5%".
Infine,
discorso a parte va fatto in relazione alla disciplina applicabile in caso di
ritardo nello svolgimento delle operazioni di collaudo.
Come
è noto, l'art. 5 della Legge 10 dicembre 1981, n. 741 (ora abrogato) ha
consentito di superare, in larga parte, le delicate problematiche - in
precedenza oggetto di dispute tanto in giurisprudenza quanto in dottrina -
afferenti alle conseguenze del ritardo (art. 205) da parte dell'amministrazione
aggiudicatrice nello svolgimento delle operazioni di collaudo.
La
citata disposizione ha, infatti, previsto che il certificato di collaudo (o
quello di regolare esecuzione) debba essere emesso entro il termine di sei mesi
(ovvero di un anno, qualora si tratti di lavori di particolare natura) dalla
ultimazione dei lavori; che la relativa approvazione debba intervenire entro i
successivi due mesi e che, qualora ciò non si verifichi (semprechè non si tratti
di situazione imputabile all'impresa), l'appaltatore ha diritto alla
restituzione della cauzione definitiva e delle trattenute di garanzie, ed è
libero di proporre il giudizio ordinario o arbitrale, salvo che non preferisca
attendere la decisione amministrativa sulle controversie.
Il
Regolamento n. 554/99 ed il Nuovo Capitolato Generale innovano parzialmente
detta disciplina, precisando innanzitutto che alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione
(anziché dalla data di approvazione degli stessi) le cauzioni prestate
dall'appaltatore sono svincolate di diritto (art. 205 del Regolamento e art. 37
del Capitolato generale), ferme restando le responsabilità eventualmente
accertate a carico dell'appaltatore medesimo e salve le previsioni dell'art.
1669 c.c..
Le
ritenute a garanzia dell'osservanza delle norme di tutela dei lavoratori sono,
invece, svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del
collaudo provvisorio, purchè l'ente committente non riceva comunicazione dagli
enti previdenziali ed assicurativi di eventuali inadempienze, entro 30 giorni
dalla richiesta in tal senso effettuata dal Responsabile del procedimento (art.
7 Cap. gen.).
Manca,
invece, qualsiasi riferimento normativo
alla possibilità prevista dall'art. 5 della Legge n. 741/1981 di proporre
giudizio ordinario o arbitrale per il riconoscimento delle proprie pretese, ma
si precisa tuttavia che in caso di decorso dei termini previsti dall'art. 28
della "Legge quadro" per l'effettuazione del collaudo o per
l'emissione del certificato di regolare esecuzione, l'appaltatore possa
notificare apposita istanza per sollecitare eventualmente la definizione delle
proprie riserve.
In
tal caso, la stazione appaltante è tenuta a pronunciarsi entro 90 gg.
dall'istanza e procedere eventualmente al pagamento delle somme riconosciute
entro 60 gg. dall'accettazione delle stesse, da parte dell'appaltatore (art. 32
Cap. gen.); in caso di inerzia della stazione appaltante nel termine sopra indicato
l'appaltatore può proporre arbitrati, se previsto, ovvero agire davanti al
giudice ordinario (art. 33 Cap. gen.).
TITOLO
XIII
LAVORI
RIGUARDANTI I BENI CULTURALI
1.Beni
culturali - progettazione (artt. da 212 a 224)
Il
Regolamento contiene norme specifiche anche per il settore dei lavori sui beni
di interesse storico, artistico, architettonico ed archeologico tutelati dal
T.U. in materia (D.L.vo 29 ottobre 1999 n. 490, sostitutivo delle Leggi nn.
1089 e 1497 del 1939), che vanno ad integrare le disposizioni già dettate per
il settore dalla Legge 109/94 e succ. mod..
Come
noto, infatti, la "Legge quadro" ha profondamente inciso sulle
procedure di affidamento degli interventi sui beni culturali, sostituendo larga
parte della normativa per essi antecedentemente prevista, sostanzialmente
derogatoria rispetto alla generalità dei lavori pubblici e in molti casi
fondata sulla possibilità di ricorso al
sistema del cottimo fiduciario ed alla trattativa privata (cfr. Legge 1° marzo
1975 n. 44 e D.P.R. 17 maggio 1978 n. 509).
Al
riguardo il sistema risulta ora così articolato.
Da
un lato, la Legge n. 109/94, all'art. 38 (come modificato dalla Legge n.
415/1998), dispone che le citate deroghe previste per il Ministero per i beni
culturali ed ambientali (e le sue articolazioni territoriali) valgono con le
nuove limitazioni solo fino al varo del Regolamento, di cui all'art. 3, e sono
articolate nei seguenti termini, che vengono citati al solo scopo di aiutare a
capire più precisamente il senso e i limiti interpretativi delle nuove
previsioni regolamentari:
a)
le prescrizioni dettate dall'articolo 16 in tema di progettazione e dai
relativi contenuti minimi sono derogabili solo fino al 28 luglio 2000 (data di
entrata in vigore del Regolamento);
b)
indistintamente, tutti gli appalti-concorso sono affidabili anche in difetto
del parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e senza l'obbligo che
l'appalto concorso riguardi esclusivamente la realizzazione di opere complesse
o connotate da elevata componente tecnologica, ma ciò solo fino al 28 luglio
2000;
c)
in caso di licitazione privata non c'è obbligo, pur sempre fino all'entrata in
vigore del nuovo Regolamento, di invitare tutti i soggetti che ne abbiano fatto
richiesta e che siano muniti dei requisiti contemplati dal bando;
d)
i limiti alle varianti introdotti dalle previsioni dell'art. 25 della
"Legge quadro" non debbono essere necessariamente osservati, con la
precisazione però che non possono
eccedere il 20% gli interventi disposti dal direttore dei lavori ai fini della
risoluzione di aspetti di dettaglio e le variazioni, in aumento o in
diminuzione, richieste dall'amministrazione per il miglioramento dell'opera.
Dall'altro
lato si è tuttora in attesa del decreto del Ministero per i beni culturali ed
ambientali, sentito il Ministero dei lavori pubblici, che dovrà definire i
requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e
manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici
(art. 8, comma 11 sexies, della "Legge quadro"), nonché
dell'emanazione di uno specifico decreto del Ministero dei lavori pubblici, di
concerto con quello dei Beni culturali e ambientali, per l'adozione di uno o
più capitolati speciali per lavori su beni sottoposti alle disposizioni di tutela
(cfr. art. 3, comma 5 della "Legge quadro").
Il
Regolamento n. 554/99, per parte sua, attua in particolar modo il disposto
dell'art. 3, comma 6, lett. l) della Legge n. 109/94, in forza delle
peculiarità dei beni culturali oggetto di intervento, peculiarità che per la
Legge riguardano le "specifiche modalità di progettazione e di affidamento
dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni vincolati", da
adottarsi anche in deroga alle norme sui contenuti delle progettazioni, sui
sistemi di realizzazione dei lavori, sulle procedure di scelta del contraente,
sulla licitazione privata semplificata.
Innanzitutto,
il D.P.R. n. 554/99, all'art. 212, definisce l'ambito oggettivo di applicazione
delle norme regolamentari, stabilendo che i lavori interessati dal Regolamento
sono esclusivamente quelli di:
a)
scavo archeologico;
b)
restauro e manutenzione di beni immobili;
c)
restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni mobili
di interesse storico, artistico ed archeologico.
Confermando
le previsioni dell'art. 19 della "Legge quadro", il Regolamento
chiarisce che, nel caso di interventi di manutenzione (su beni immobili o
mobili) e di scavo archeologico, si possa prescindere dalla redazione ed
approvazione del progetto esecutivo dei lavori.
In
tale contesto, il Regolamento precisa altresì che nell'ipotesi di restauro di
beni immobili, di lavori di restauro di superfici architettoniche decorate e di
beni mobili di interesse storico e artistico, di importo inferiore a 300.000
Euro si può prescindere dalla redazione del progetto definitivo (art. 213).
Sul
punto, le disposizioni regolamentari chiariscono, però, che il contenuto dei
vari livelli progettuali relativi a beni culturali deve essere conforme a
quanto disposto in generale dal Regolamento in tema di progettazione (art.
213).
Innovativa
è poi la previsione contenuta nell'art. 217, secondo cui, con riferimento alla
progettazione dello scavo archeologico, viene precisato che il progetto
preliminare dei lavori deve prevedere anche "l'impianto di un cantiere di
ricerche" e "la individuazione di elementi di giudizio per la
valutazione delle scelte di priorità, nonché dei tipi e dei metodi di
intervento".
Per
quanto concerne invece le varianti in corso d'opera, l'art. 219 disciplina le
attività procedurali per l'approvazione di eventuali adeguamenti progettuali
che si rendano necessari sulla base di rinvenimenti o di sondaggi effettuati in
corso d'opera, rinviando implicitamente per il resto alle previsioni dell'art.
25 della "Legge quadro", pur tuttavia con i limiti e le precisazioni
precedentemente illustrate.
Il
Regolamento conferma inoltre le condizioni previste dalla Legge n. 109/94 per
l'utilizzo delle procedure di scelta del contraente (asta pubblica,
licitazione, appalto-concorso, trattativa privata), con i limiti di seguito
indicati (art. 223).
In
particolare, relativamente all'appalto-concorso, viene chiarito che devono
sussistere due condizioni: la
complessità dei lavori di restauro, di conservazione, adeguamento funzionale e
strutturale e di valorizzazione di beni culturali, ecc. ed il previo rilascio
del parere del Comitato tecnico scientifico per i beni culturali (in luogo del
parere del Consiglio Superiore dei LL.PP.).
Per
quanto concerne invece, il ricorso alla licitazione privata semplificata, viene
confermato il limite massimo di importo (750.000 Euro) fissato dall'art. 23,
comma 1-bis della "Legge quadro".
Di
notevole rilievo, infine, la previsione regolamentare che amplia il novero
delle fattispecie dei lavori eseguibili in economia (art. 88), nei limiti di
valore comunque imposti dalla Legge (art. 24, comma 6), ricomprendendovi anche
gli interventi di restauro e manutenzione dei beni di interesse storico,
artistico ed archeologico, nonché le operazioni di scavo archeologico, purchè
tutti gli interventi siano caratterizzati da ragioni d'urgenza, non imputabili
a fatto specifico della stazione appaltante (art. 223).
TITOLO
XIV
DISPOSIZIONI
PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI ESEGUITI NELL'AMBITO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1987, N.
49
Le
disposizioni del Titolo XIV (artt. da 225 a 230) del Regolamento disciplinano
l'affidamento e la gestione degli appalti di lavori inseriti nell'ambito degli
interventi attuativi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo.
Le
norme in esame trovano la propria legittimazione nella previsione dell'art. 3,
comma 7, della Legge n. 109/94 che, nell'ambito degli interventi di
cooperazione con i paesi in via di sviluppo, ha previsto che nel Regolamento e
nel Capitolato generale, sentito il Ministero degli Affari Esteri, fossero
considerate sia la specialità delle condizioni per la realizzazione di detti
lavori sia le procedure applicate in materia dalle organizzazioni
internazionali e dalla Unione Europea.
Ciò
posto, va detto che le disposizioni introdotte dal Regolamento concernono sia
la fase propedeutica all'affidamento dei lavori (programmazione;
progettazione), sia la loro fase esecutiva (organizzazione, gestione ed
esecuzione dell'opera, direzione lavori, collaudo, determinazione del
corrispettivo).
Per
quanto concerne la programmazione dei lavori (art. 225), viene precisato che
essa è articolata secondo il disposto dell'art. 2, comma 2, della Legge n.
49/1987 e che, in relazione alla necessità della definizione di accordi con i
paesi beneficiari, possono essere inserite nella programmazione anche solo le
indicazioni delle risorse disponibili per i programmi di intervento.
Con
ciò la norma sembra escludere che, relativamente a siffatti interventi, possano
trovare applicazione le disposizioni relative alla programmazione di cui
all'art. 14 della "Legge quadro", nonché quelle di cui agli artt. da
11 a 14 del Regolamento, trattandosi di previsioni difficilmente ricollegabili
a realtà diverse da quella nazionale.
In
tema di progettazione (art. 226), si dispone che gli elaborati preliminari,
definitivi ed esecutivi, soggetti alla preventiva approvazione dei competenti
organi del paese destinatario dell'intervento, debbano essere conformi alla
normativa ambientale, urbanistica e di sicurezza vigente in questo paese.
Qualora
vi siano ragioni di urgenza, si tratti di interventi caratterizzati da semplicità tecnica o ripetitivi, ovvero si
disponga di studi preliminari di fattibilità, è previsto che si possa procedere
direttamente alla redazione del progetto esecutivo derogandosi al principio del
triplice livello di progettazione.
Per
quanto concerne la stima e l'analisi dei prezzi, si dispone che queste devono
essere formulate considerando i prezzi correnti nello Stato in cui l'intervento
dovrà essere realizzato, salvo per le componenti del progetto da reperire su un
mercato diverso da quello del paese beneficiario, nel qual caso l'analisi dei
prezzi va riferita al mercato in cui dette componenti sono disponibili.
Con
tale previsione il legislatore ha voluto definire un criterio volto ad
assicurare la corrispondenza tra costi stimati per la realizzazione degli
interventi e quelli che l'appaltatore dovrà affrontare per l'esecuzione
dell'intervento.
Il
Regolamento nello stabilire le misure organizzative per la gestione ed
esecuzione dell'opera (art. 227) precisa che per i singoli interventi è
nominato un responsabile del procedimento che assicura costantemente e
direttamente, anche a mezzo di un assistente, la presenza nel territorio del
paese beneficiario.
Al
responsabile del procedimento sono attribuite una pluralità di compiti,
relativi per lo più alla fase esecutiva dei lavori, quali: controllare i
livelli prestazionali di qualità e di prezzo; segnalare all'amministrazione
inadempimenti, ritardi ed altre anomalie riscontrate nella realizzazione
dell'intervento; assumere i provvedimenti di urgenza che dovranno essere
ratificati dall'amministrazione; ratificare i provvedimenti di somma urgenza
eventualmente assunti dal direttore dei lavori e promuovere l'adozione della
relativa variante di progetto; proporre il riconoscimento del prezzo chiuso;
autorizzare il subappalto.
Si
prevede che possa essere nominato un solo responsabile del procedimento anche
per più interventi, semprechè questi siano eseguiti in aree limitrofe, cioè in
ambiti territoriali circoscritti sotto il profilo della loro estensione.
Riguardo
alla direzione lavori (art. 228), la norma si limita ad introdurre circoscritte
integrazioni alla disciplina generale contenuta nel Regolamento.
In
questo senso è significativo il fatto che si preveda l'obbligo per il direttore
dei lavori di nominare assistenti di cantiere, che seguano sul posto l'andamento
dei lavori.
Inoltre,
in aggiunta ai compiti previsti in generale dal Regolamento, è stabilito che il
direttore dei lavori, nei casi di somma urgenza, possa assumere le decisioni,
ritenute necessarie, per rimuovere una situazione di pericolo.
Delle
decisioni assunte e dei lavori ordinati, il direttore dei lavori deve dare
conto in una apposita perizia da trasmettere al responsabile del procedimento,
onde ottenere la ratifica del proprio operato.
Per
quanto concerne, infine, il collaudo (art. 229) e la disciplina economica
dell'esecuzione dei lavori pubblici (art. 230) viene precisato, relativamente
al primo, che questo venga espletato con le modalità previste dalle
disposizioni generali del Regolamento, in quanto applicabili, salvo per quanto
concerne il termine entro cui devono essere ultimate dette operazioni, che
viene fissato in un anno dalla data di ultimazione dei lavori, anziché sei
mesi.
Circa,
invece, la disciplina economica, il Regolamento detta specifiche disposizioni
finalizzate ad assicurare un adeguamento del prezzo pattuito, al fine di
salvaguardare, sia pure entro limiti prestabiliti, l'appaltatore qualora, nella
fase esecutiva, si dovessero verificare variazioni nei prezzi.
Al
riguardo, la norma disciplina il prezzo chiuso, che ha la funzione di
riconoscere all'impresa i costi delle variazioni di cambio e gli incrementi
dovuti alla dinamica dei prezzi del Paese beneficiario, al netto del 10% di
alea e degli incrementi dei prezzi registrati in Italia.
L'incremento
del prezzo contrattuale si applica all'importo dei lavori ancora da eseguire,
per ogni semestre intero previsto per l'ultimazione degli stessi; non si
applica, invece, per la parte di lavori eseguita in ritardo rispetto alla
tempistica del programma di lavori.
La
norma prevede, poi, che l'incidenza della variazione dei prezzi venga calcolata
servendosi delle rilevazioni degli organismi che, a tal fine, operano nel paese
beneficiario; qualora, nello stato beneficiario, manchino strumenti di
rilevazione ufficiale della dinamica dei prezzi, la valutazione è effettuata da
parte del responsabile del procedimento.
Si
precisa, inoltre, che, nel caso in cui il prezzo delle componenti necessarie
per la realizzazione del progetto venga stimato sulla base dei dati del paese
di provenienza, il prezzo chiuso viene definito con le modalità dell'art. 26,
comma 4, della Legge.
Infine,
per quanto concerne i termini procedimentali e contrattuali previsti dalla
normativa vigente, viene disposto che siano aumentati di due volte nel caso di
lavori eseguiti all'estero, con nullità di eventuali pattuizioni contrarie.
La
"ratio" di tale ultima previsione sembra essere quella di estendere i
termini procedimentali e contrattuali, da intendersi per tali quelli relativi
sia alle procedure di affidamento che alla gestione del rapporto contrattuale,
in considerazione delle difficoltà connesse alla realizzazione degli interventi
in condizioni spesso disagevoli.
TITOLO
XV
DELEGIFICAZIONE
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1.
Abrogazione di norme (art. 231)
L'art.
231 dà attuazione al disposto dell'art. 3, comma 4 della "Legge
quadro", che delega il Regolamento ad indicare le norme di legge non più
vigenti per effetto dell'entrata in vigore della nuova disciplina organica
della materia.
Si
tratta di un'altra applicazione del principio voluto dal legislatore per cui il
binomio Legge-Regolamento costituisce il corpus normativo dei lavori pubblici.
Il
disegno troverà completamento allorquando saranno pubblicate, come impone lo
stesso comma 4 dell'art. 3 della Legge, le altre disposizioni legislative non
abrogate in materia di lavori pubblici: si avrà allora una sorta di testo unico
pressochè esaustivo della materia.
Le
disposizioni elencate nell'art. 231 sono quelle che risultano abrogate, vuoi
perché la materia è stata ridisciplinata nel Regolamento, vuoi perché si tratta
di norme ormai incompatibili con la nuova disciplina.
La
scelta del Regolamento è stata quella di considerare solo le leggi di
disciplina generale della materia, mentre non sono state prese in considerazione,
e pertanto restano in vigore, per la parte non incompatibile con la nuova
normativa, le leggi di specifica disciplina di settore, quali, ad esempio,
quelle in materia di dighe, o il Regolamento dei lavori del Genio militare.
Scompaiono
così dall'ordinamento, tra le altre disposizioni: la Legge fondamentale del
1865, n. 2248, All. F, ad eccezione di talune disposizioni riguardanti aspetti
particolari del rapporto contrattuale (impignorabilità e insequestrabilità del
corrispettivo, risoluzione del contratto d'autorità, ecc.); il Regolamento n.
350 del 1895 ed il D.M. del 1895 sulla progettazione, perché entrambi
sostituiti dallo stesso D.P.R. n. 554/99 ed, inoltre, le più rilevanti leggi
che più recentemente hanno governato la materia dei lavori pubblici, quali la
Legge n. 14 del 1973, parte della Legge n. 1 del 1978, la Legge n. 741 del
1981, il D.L.vo n. 406 del 1991.
Non
viene indicato espressamente, invece, il D.P.R. n. 1063 del 1962, la cui
abrogazione consegue, comunque, all'entrata in vigore del nuovo Capitolato
generale (D.M. 19 aprile 2000, n. 145) coincidente con quella del Regolamento
(28 luglio 2000).
2. Disposizioni transitorie (art. 232)
La
disciplina transitoria contenuta nell'ultimo articolo del D.P.R. n. 554/99
stabilisce l'applicazione delle disposizioni regolamentari, differenziata in
ragione della tipologia delle disposizioni stesse, ai procedimenti per la
realizzazione di un'opera pubblica in corso al momento della entrata in vigore
dell'atto normativo.
A
tal fine vengono distinti quattro gruppi di norme regolamentari:
1)
Norme che riguardano l'organizzazione della stazione appaltante
Tali
disposizioni si applicano da subito, anche ai rapporti in corso al momento di
entrata in vigore del Regolamento.
A
questo gruppo di norme appartengono quelle contenute nei primi tre titoli del
Regolamento, relative all'Autorità di vigilanza, al responsabile del
procedimento, alla conferenza dei servizi, alla programmazione ed alla
progettazione.
2)
Norme relative alle modalità ed al contenuto delle obbligazioni contrattuali
Si
applicano ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del
Regolamento.
La
disposizione risulta, del resto, conforme ai principi che governano la
successione delle leggi nel tempo, in base ai quali ciascun fatto o atto
giuridico resta disciplinato dalle norme vigenti al momento del suo venire in
essere.
Tale
principio ha una valenza particolare quando si verte in tema di contratti,
poiché in caso contrario le parti potrebbero trovarsi esposte al rischio del
verificarsi di conseguenze diverse da quelle da esse volute, o quantomeno
conosciute, al momento dell'accordo.
Le
precedenti considerazioni inducono a ritenere che il termine
"stipulati", riferito ai contratti sia stato usato dal Regolamento
nel senso corrispondente a
"contratti conclusi".
Ciò
significa che per i contratti affidati mediante procedura di evidenza pubblica
il momento cui far riferimento ai fini della applicazione della nuova norma non
è quello della stipulazione formale davanti all'ufficiale rogante, bensì quella
dell'aggiudicazione.
E'
noto, infatti, che in tal caso l'incontro delle volontà che dà luogo al
contratto si verifica con l'aggiudicazione, dal momento che la volontà
contrattuale della stazione appaltante è espressa nel bando o nella lettera di
invito e quella del privato contraente è espressa nell'offerta. A riprova di ciò la legge di contabilità dello
Stato prevede che il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto.
La
stipulazione rappresenta, invece, una
mera formalità ed ha carattere riproduttivo del negozio già formatosi (Cass. 16
gennaio 1987, n. 292; Cass. 18 marzo 1982, n. 1764).
E'
pertanto da ritenere che ai contratti aggiudicati alla data del 28 luglio 2000
si continui ad applicare la vecchia disciplina, anche se non ancora formalmente
stipulati; diversamente si determinerebbe una modifica coattiva delle
condizioni in base alle quali si è formata la volontà negoziale.
Tale
tipologia di disposizioni regolamentari riguardano essenzialmente quelle
relative alle garanzie, al contratto, all'esecuzione dei lavori, alla
contabilità, al collaudo.
3)
Norme che attengono allo svolgimento delle procedure di gara
Dette
disposizioni si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla entrata in
vigore del Regolamento e ciò in aderenza ad un ormai consolidato orientamento
giurisprudenziale.
Quanto
sopra vale tanto per le procedure di affidamento dei lavori, quanto per quelle
di affidamento dei servizi di ingegneria e riguarda, essenzialmente, i titoli
IV, V e VI del Regolamento.
In
particolare, tra l'altro, nei nuovi bandi di gara dovranno essere indicate
anche le categorie di opere speciali individuate dall'art. 72, comma 4, con la
conseguente operatività dell'art. 13, comma 7 della "Legge quadro" (obbligo
di associazione verticale quando ciascuna delle opere speciali superi il 15%
dell'importo dell'appalto).
Saranno,
inoltre operative, le modalità dell'art. 97 che consentiranno la partecipazione
alle gare di consorzi stabili.
4)
Norme regolamentari diverse da quelle precedentemente indicate: non si
applicano alle situazioni definite o esaurite alla data del 28 luglio 2000.
Si
tratta di una norma di chiusura che tende a considerare tutte quelle
disposizioni residuali, non rientranti cioè nella ripartizione
"organizzazione della stazione appaltante - procedura di gara -
obbligazioni contrattuali".