NUOVO CAPITOLATO GENERALE - CIRCOLARE ANCE

 

(ART. 3, COMMA 5, LEGGE N. 109/94)

L'art. 1 precisa il contenuto del Capitolato generale, che viene definito "la disciplina regolamentare dei rapporti tra le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti affidatari di lavori pubblici".

Viene dunque ribadita espressamente la natura regolamentare (e non di clausole generali di contratto) che la giurisprudenza riconosceva unanimemente anche al Capitolato generale d'appalto per le opere del Ministero dei Lavori Pubblici adottato con D.P.R. n. 1063 del 1962.

La natura regolamentare del nuovo Capitolato è del resto stabilita dalla stessa Legge n. 109/94, laddove ne prevede la adozione con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi della Legge n. 400 del 1990 (art. 3, comma 5) e ne stabilisce l'applicabilità a tutte le amministrazioni aggiudicatrici, di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), con ciò determinando una rilevante differenza con il Capitolato del 1962: quest'ultimo, infatti, era immediatamente applicabile solo ai lavori di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, mentre le altre stazioni appaltanti (ad es.: i comuni) potevano ad esso fare riferimento richiamandolo nel contratto ed in tal caso le disposizioni capitolari divenivano clausole contrattuali.

Una tale situazione è oggi possibile per i soggetti aggiudicatori, di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) e c) della Legge n. 109/94, ai quali il Capitolato adottato con D.M. n. 145/2000 potrebbe applicarsi solo se richiamato in contratto.

Con la natura regolamentare del Capitolato mal si concilia la norma di cui al comma 2, secondo cui le disposizioni capitolari devono essere espressamente richiamate nel contratto di appalto, richiamo che, evidentemente, è da intendersi in senso generico al Capitolato nel suo insieme e non riferito ai singoli articoli.

Dalla natura regolamentare deriva, infine, il carattere inderogabile delle disposizioni di Capitolato, le quali si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi contenute nei contratti o nei Capitolati speciali.

TUTELA DEI LAVORATORI

L'art. 7 del Cap. gen. riproduce, con alcune novità, le previsioni contenute nell'art. 19 del DPR n. 1063/1962.

In quest'ottica, nel confermare la richiesta della stazione appaltante di una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dei lavori, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni del CCNL e delle leggi e regolamenti sulla tutela e sicurezza dei lavoratori, la norma stabilisce inoltre che la stazione appaltante può corrispondere direttamente gli oneri previdenziali ed assicurativi, a richiesta degli enti competenti (ivi compresa la Cassa Edile), in caso di accertate inadempienze dell'impresa (art. 7, comma 3).

Le ritenute di garanzia sono svincolate all'atto di liquidazione finale dei lavori, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, semprechè gli enti suddetti non segnalino eventuali inadempienze, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta a tal fine effettuata dal responsabile del procedimento.

Si dispone altresì che il responsabile del procedimento, ove richiesto, debba comunicare per iscritto agli enti previdenziali ed assicurativi, l'avvenuta emissione di certificati di pagamento (art. 7, comma 2).

 

SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

L'art. 8 del Cap. gen. riproduce l'originaria disciplina in materia contenuta nell'art. 9 del DPR n. 1063/1962 e va necessariamente coordinato con quanto previsto all'art. 112 del Regolamento generale.

In virtù della disciplina che ne risulta, sono a carico del soggetto esecutore dei lavori le spese di bollo e registro, quelle della copia del contratto, dei documenti e disegni di progetto, nonché le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla sua consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

La norma di capitolato tiene, peraltro, conto di possibili variazioni del valore del contratto al termine dei lavori: in tal caso, se il valore è maggiore, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla dimostrazione del versamento della maggiore imposta di registro da parte dell'appaltatore.

 

CONSEGNA DEI LAVORI

L'art. 9 del Cap. gen. d'appalto disciplina il comportamento dell'appaltatore nell'ipotesi di ritardata consegna dei lavori, da parte della stazione appaltante, modificando solo parzialmente l'originaria disciplina dell'art. 10 del DPR 1063/1962, integrando peraltro le disposizioni dettate dal Regolamento generale in materia negli artt. da 129 a 132.

In virtù della nuova regolamentazione, dunque, nell'ipotesi di mancata consegna dei lavori nel termine stabilito o in quello successivamente fissato dal responsabile del procedimento per colpa dell'appaltatore, si procede alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Nel caso invece di ritardata consegna per colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto: se la richiesta è accolta, egli ha diritto al rimborso delle spese contrattuali, ai sensi dell'art. 112 del Regolamento, nonché delle spese sostenute e documentate, in misura non superiore alle percentuali indicate dall'art. 9 del Capitolato generale, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- 1% per la parte dell'importo fino a 500 milioni;

- 0,50% per l'eccedenza fino a 3 MD;

- 0,20% per la parte eccedente i 3 MD.

Nel caso di appalto-integrato, il rimborso all'appaltatore si estende alle spese sostenute per la redazione del progetto esecutivo, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto (art. 9, comma 1): ciò costituisce il corrispettivo della proprietà del progetto che, pertanto, viene acquisita dalla stazione appaltante.

La richiesta di pagamento delle somme spettanti, debitamente quantificate, deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso (art. 9, comma 4).

Diversamente, se la richiesta di recesso non viene accolta e si procede a consegna tardiva, l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dovuti al ritardo, che viene determinato nella misura pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista nel programma dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno della notifica dell'istanza.

In tal caso, la richiesta di pagamento deve essere formulata, sempre a pena di decadenza, mediante apposizione di riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e successivamente da confermare nel registro di contabilità dei lavori, secondo le modalità prescritte dall'art. 165 del DPR n. 554/99.

Peraltro, non va dimenticato che, ai sensi del citato DPR n. 554, qualora il ritardo per fatto della amministrazione superi la metà del termine contrattuale, l'istanza di recesso deve necessariamente essere accolta, con il conseguente pagamento delle spese sostenute.

E' opportuno altresì ricordare che le disposizioni previste per la ritardata consegna si applicano anche nel caso di sospensione delle operazioni di consegna disposta dalla stazione appaltante (non dovuta a causa di forza maggiore) che si protragga per oltre sessanta giorni.

 

LE VARIANTI PROGETTUALI

Gli artt. 10, 11 e 12 del Cap. gen. disciplinano, sotto il profilo prettamente contrattuale, le modalità di attuazione delle varianti al progetto appaltato, completando il quadro normativo dettato in materia dalla "Legge quadro" (art. 25 legge 109/94 e succ. mod.) e dal Regolamento generale (artt. 134-135 e 136 DPR n. 554/99).

In particolare, le norme contenute nel Capitolato generale ribadiscono principi vigenti nel nostro ordinamento, introducendo tuttavia nel contempo alcune significative innovazioni.

- Divieto di apportare varianti da parte dell'appaltatore

Viene riaffermato il principio secondo cui all'appaltatore è vietato apportare qualsiasi variazione al progetto che non sia stata approvata dalla stazione appaltante e le conseguenze della violazione di tale divieto (nessun corrispettivo per i lavori eseguiti in variante, demolizione o rimessa in pristino a sue spese delle opere non conformi al progetto) (art. 10, comma 1).

-  Ius variandi della stazione appaltante

L'amministrazione ha il potere di imporre all'appaltatore variazioni in aumento, nel corso dell'esecuzione dei lavori, ma solo nei casi previsti dall'art. 25 della Legge.

Anche nella nuova disciplina le variazioni imposte non devono mutare sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto (limite qualitativo) e non possono superare il quinto dell'importo dell'appalto (limite quantitativo) (art. 10, comma 2).

Nulla è innovato neppure in ordine alla determinazione del quinto, per la quale occorre considerare l'importo complessivo dell'appalto, comprensivo delle perizie per varianti già intervenute e delle somme riconosciute a seguito di definizione del contenzioso a titolo diverso da quello risarcitorio, continuando a non essere considerate, ai fini della determinazione del quinto, le variazioni in aumento delle opere relative a fondazioni (art. 10, comma 4).

Qualora siano rispettate le condizioni sopra indicate, l'appaltatore è tenuto ad eseguire le varianti ordinate dalla stazione appaltante agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salvo il caso in cui si debbano effettuare nuove lavorazioni o impiegare materiali diversi, nel qual caso si procede alla formazione di nuovi prezzi, secondo la procedura prevista dall'art. 136 del Regolamento (art. 10, comma 2).

Il Capitolato mantiene inoltre fermo il principio dell'equo compenso all'appaltatore, qualora le variazioni ordinate nell'ambito del sesto quinto comportino, nelle quantità delle lavorazioni tali da produrre un notevole pregiudizio economico, ma con una rilevante novità: viene considerata notevolmente pregiudizievole la variazione di quantità non più rispetto alla singola lavorazione, ma rispetto al singolo "gruppo di lavorazioni omogenee" che supera il quinto della corrispondente quantità originaria; ciò in applicazione del principio stabilito dall'art. 45, comma 8 del Regolamento, secondo cui l'incidenza delle varianti è desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazioni ritenuti omogenei (art. 10, commi 5 e 6).

Rimane ferma la possibilità dell'appaltatore di formulare riserva in caso di dissenso sulla misura del compenso stabilita dall'ente appaltante, nel frattempo accreditato in contabilità (art. 10, comma 7).

- Variazioni in aumento superiori al quinto

Come noto, le varianti che comportino un aumento dell'importo contrattuale superiore al quinto (determinato con i criteri dinanzi specificati) sono ammissibili solo nelle ipotesi previste dall'art. 25 della Legge, ma con l'eccezione della variazione dovuta ad errore progettuale; in tal caso, il rapporto contrattuale è risolto ed i lavori vengono riappaltati mediante nuova gara.

In tale contesto, il Capitolato stabilisce una specifica procedura per la formazione del nuovo accordo contrattuale per l'ipotesi di varianti superiori al quinto d'obbligo: il responsabile del procedimento ne da comunicazione all'appaltatore, il quale ha dieci giorni per comunicare per iscritto le condizioni alle quali intende assumere i nuovi lavori; in mancanza di comunicazioni i lavori si intendono accettati alle stesse condizioni del contratto originario.

L'amministrazione, da parte sua, ha quarantacinque giorni per comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni in ordine alle nuove condizioni offerte: l'eventuale inerzia della stazione appaltante nel termine indicato, costituisce manifestazione tacita di accettazione delle condizioni proposte dall'appaltatore (art. 10, comma 3).

- Varianti in diminuzione

La stazione appaltante mantiene il potere di ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto in contratto, nel limite di un quinto dell'importo contrattuale, senza che per ciò spetti all'appaltatore alcuna indennità.

Detta potestà è estremamente ampia, posto che è esercitabile indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 25 della Legge.

A tutela dell'appaltatore, il Capitolato precisa, con disposizione innovativa, che la riduzione del quinto non può essere disposta dopo il raggiungimento dei quattro quinti dell'importo contrattuale (art. 12, comma 2).

- Varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore

Si tratta di una previsione innovativa che trova fondamento nella disposizione di cui all'art. 25, comma 3, seconda parte della Legge quadro (la quale, in verità, tratta anche delle varianti migliorative e in aumento non considerate dal Capitolato generale)

In sostanza essa consente all'appaltatore di proporre miglioramenti progettuali comportanti un risparmio in termini economici, senza peraltro ridurre le caratteristiche quantitative e qualitative dell'opera e di beneficiare delle economie risultanti dalla variante, che vengono ripartite in parti uguali tra l'appaltatore stesso e la stazione appaltante (art. 11, comma 1).

Le modifiche possono riguardare aspetti funzionali, ovvero singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto e non devono incidere sul tempo di esecuzione o sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori; non devono neppure produrre un'interruzione o rallentamento dei lavori (art. 11, comma 2).

Come rileva la relazione di accompagnamento al Capitolato generale, si tratta di un meccanismo incentivante, già funzionante, e con buoni risultati, in altri paesi.

Dal punto di vista procedurale, la proposta di variante progettuale avanzata dall'appaltatore va presentata al D.L. che, a sua volta, nei successivi 10 giorni, la trasmette al Responsabile del procedimento, unitamente al proprio parere in merito.

Entro i successivi 30 giorni, il Responsabile del procedimento comunica all'appaltatore le proprie decisioni in merito e procede eventualmente alla stipula dell'atto aggiuntivo (art. 11, comma 3).

Le disposizioni in parola non si applicano ai contratti affidati a seguito di appalto-concorso, laddove la progettazione definitiva (e quindi la scelta delle soluzioni tecniche progettuali) è effettuata direttamente dalle imprese.

 

PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE

Con una disposizione parzialmente innovativa, l'art. 13 del Cap. gen. prevede che il Responsabile del procedimento, qualora l'appaltatore non proceda nei termini previsti al pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, possa invitare per iscritto l'appaltatore medesimo a provvedere in tal senso, entro 15 giorni.

Se l'appaltatore non provvede o non contesta formalmente e motivatamente la richiesta nel predetto termine, la stazione appaltante ha facoltà di corrispondere direttamente le retribuzioni arretrate ai lavoratori - previo rilascio di quietanze sottoscritte dagli interessati - detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori.

Diversamente, se l'appaltatore contesta la richiesta della stazione appaltante, il responsabile del procedimento è tenuto ad inoltrare le richieste e le contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per gli accertamenti necessari.

 

DANNI

Gli artt. 14 e 20 del Cap. gen., integrando le disposizioni in materia contenute negli artt. 138 e 139 del DPR n. 554/99, disciplinano le conseguenze derivanti da danni prodotti dai lavori in corso o causati all'appaltatore da eventi di forza maggiore, riproducendo in larga parte le originarie previsioni contenute, rispettivamente, negli artt. 18 e 24 del DPR n. 1063/1962.

Fermo restando l'obbligo del responsabile del procedimento di adottare i provvedimenti necessari a ridurre le conseguenze dannose per la stazione appaltante sulla quale incombe la responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, il Capitolato generale ribadisce l'onere posto a carico dell'appaltatore di risarcimento dei danni a terzi, determinati da mancata o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, comprese le opere provvisionali, che gli competono (art. 14).

In ordine ai danni subiti dall'appaltatore per eventi di forza maggiore, il Capitolato generale prevede la specifica procedura per ottenere il risarcimento, senza significative differenze rispetto alla previgente disciplina.

In particolare va segnalato che, mentre il Regolamento n. 554/99 stabilisce un termine di decadenza, ai fini della denuncia, più ristretto che nel passato, salvo termini diversi stabiliti dai capitolati speciali (tre giorni dall'evento), il Capitolato generale deroga in via generalizzata alla disposizione regolamentare, prevedendo un termine di cinque giorni dall'evento, come nella previgente disciplina (art. 20).

 

PENALI

L'art. 22 del Cap. gen. disciplina le modalità di applicazione delle penali per ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, integrando le disposizioni contenute nell'art. 117 del DPR n. 554/99.

In questi termini, il Capitolato affida al Responsabile del procedimento il compito di determinare l'entità delle penali e di comminare le stesse, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

E' opportuno al riguardo segnalare che, ai sensi del citato art. 117 del Regolamento generale, le penali sono inserite nel capitolato speciale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10 per cento di detto importo, da determinare in ragione dell'entità delle conseguenze dell'eventuale ritardo.

Come nella previgente disciplina è ammessa la disapplicazione della penale nel caso in cui il ritardo nell'esecuzione dei lavori non sia imputabile all'appaltatore; ma, questa è una novità, è prevista anche la disapplicazione parziale quando si riconosce che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse della stazione appaltante, recependo le regole civilistiche in materia (v. art. 1384 Cod. Civ.).

La competenza a decidere sulla disapplicazione della penale è dell'organo decisionale della stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori ed il collaudatore.

Sebbene non sia espressamente detto come nel previgente art. 29 del Capitolato generale del 1962, è da ritenere che la penale vada comunque applicata sul conto finale, essendo possibile la sua quantificazione solo dopo l'ultimazione dei lavori.

 

PREMIO DI ACCELERAZIONE

Il Capitolato generale regola gli aspetti contrattuali dell'istituto del c.d. "premio di accelerazione" nell'esecuzione dei lavori, fatto proprio dal Regolamento generale (art. 12), riproducendo sostanzialmente la normativa già prevista dall'art. 12 della legge n. 741/81.

L'art. 23 disciplina, infatti, la possibilità di prevedere nel contratto il riconoscimento in favore dell'appaltatore di un premio per ogni giorno di anticipo sui tempi previsti per l'esecuzione dei lavori.

In altri termini, qualora si renda apprezzabile l'interesse pubblico ad accorciare i tempi di esecuzione dei lavori, e semprechè l'esecuzione stessa avvenga in conformità delle obbligazioni contrattuali assunte dalle parti, nel capitolato speciale o nel contratto può essere definito un premio in favore dell'appaltatore, sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale (v. ante).

 

SOSPENSIONE DEI LAVORI

La materia della sospensione dei lavori trova la sua regolamentazione, oltreché nell'art. 133 del Regolamento, negli artt. 24 e 25 del Capitolato generale e presenta rilevanti novità rispetto alla disciplina antecedente (cfr. art. 30, DPR n. 1063/1962).

- Cause di sospensione dei lavori

Come nel passato, la sospensione dei lavori è ammessa, in primo luogo, in caso di avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore ed altre circostanze speciali.

La prima novità consiste nel riconoscimento, come causa di sospensione legittima, della perizia di variante (ciò che già era riconosciuto dalla giurisprudenza), ma, ovviamente, rientrano tra le circostanze speciali che legittimano la sospensione esclusivamente le varianti dovute a cause sopravvenute ed in nessun modo imputabili alla stazione appaltante, quali quelle previste dalla lettera a) (sopravvenute disposizioni normative), dalla lettera b) (cause impreviste e imprevedibili da accertare nei modi stabiliti dal Regolamento e possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione), dalla lettera b-bis) (eventi relativi alla specificità dei beni su cui si interviene e rinvenimenti) e dalla lettera c) (sorpresa geologica) del comma 1 dell'art. 25 della Legge n. 109/94 e successive modifiche.

Anzi, nei casi indicati sotto le lettere b-bis) e c) le circostanze che danno luogo alla variante sono da considerare cause di sospensione legittima solo qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto (e non semplicemente "non previsti", nel qual caso, è da ritenere che la conseguente sospensione sia illegittima) (art. 24, comma 1).

In ogni caso dà sempre luogo a sospensione illegittima, e quindi al risarcimento dei danni nei modi previsti dall'art. 25 del Capitolato, la variante dovuta a causa imputabile alla stazione appaltante, come nell'ipotesi di errore od omissione progettuale di cui alla lettera d) dell'art. 25, comma 1 della Legge quadro.

L'altra ipotesi di sospensione legittima si verifica, come nel passato, nel caso di ragioni di pubblico interesse o necessità (art. 24, comma 4).

- Procedura

Rispetto alla disciplina contenuta nell'art. 133 del Regolamento, il Capitolato generale si preoccupa di individuare i limiti temporali della sospensione legittima.

La sospensione disposta per circostanze speciali cessa con il cessare della causa relativa, ma nel caso di perizia di variante si precisa che il tempo deve essere adeguato alla complessità delle modifiche da apportare al progetto (art. 24, comma 2).

E' poi previsto un meccanismo che consente all'appaltatore di attivare la stazione appaltante non appena ritenga cessate le cause di sospensione, attraverso una diffida scritta al responsabile del procedimento affinché ordini al direttore dei lavori la ripresa degli stessi: la diffida è condizione necessaria per iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, al fine di ottenere il risarcimento dei danni provocati dalla illegittima maggiore durata della sospensione (art. 24, comma 3).

Anche nel caso di sospensione per motivi di pubblico interesse la sospensione cessa con il cessare di questi ultimi, ma, come per il passato, qualora abbia una durata superiore ad un quarto della durata dei lavori o a sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità e solo nel caso di diniego della stazione appaltante ha diritto al risarcimento dei danni dovuti al prolungamento della sospensione (art. 24, comma 4).

La durata della sospensione, che non sia dovuta a fatto imputabile all'appaltatore, non è calcolata nel tempo fissato per l'esecuzione dei lavori (art. 24, comma 6).

In caso di sospensione parziale dei lavori, risultante da apposito verbale, si determina un differimento dei termini contrattuali correlato alla durata della sospensione ed al rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione ed importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma (art. 24 comma 7).

- Sospensione illegittima

In tutti i casi in cui la stazione appaltante disponga la sospensione dei lavori per cause diverse da quelle precedentemente illustrate (ad es.: per la necessità di predisporre una perizia di variante dovuta ad errore di progettazione), la sospensione è considerata illegittima. In tale ipotesi si configura un inadempimento contrattuale del committente che lo obbliga al risarcimento del danno sopportato dall'appaltatore.

L'art. 25 del Capitolato effettua una preventiva determinazione in misura forfettaria del danno risarcibile, in conformità a quanto prevede l'art. 1382 del codice civile, in tema di clausola penale, ma ammettendo, come vedremo, la risarcibilità di danni ulteriori.

E' questa una disposizione assolutamente innovativa, che tende a predeterminare le conseguenze degli aspetti praticabili del rapporto contrattuale, laddove nella previgente disciplina la determinazione del danno era interamente lasciata all'applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza per lo più arbitrale.

In particolare, le voci di danno oggetto di determinazione forfettaria secondo i criteri dettati dall'art. 25 riguardano le spese generali, il mancato utile, il mancato ammortamento dei macchinari in cantiere, le retribuzioni corrisposte al personale.

Le spese generali sono calcolate nella misura del 6,5% (metà della percentuale minima prevista dal Regolamento) e rapportate alla durata della sospensione.

Quanto al mancato utile, viene riconosciuta la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari all'interesse di mora (il cui saggio è fissato annualmente con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici e del Ministro del Tesoro) computato sulla percentuale di utile (10%) rapportata alla durata della sospensione.

Relativamente, infine, al mancato ammortamento ed alle retribuzioni, essi si riferiscono esclusivamente ai macchinari ed al personale la cui presenza in cantiere e consistenza sia stata accertata dal direttore dei lavori nel verbale di sospensione e nelle successive visite che deve effettuare ai sensi dell'art. 133 del Regolamento. L'ammortamento è determinato in base ai coefficienti annui fissati dalle norme fiscali.

Come già accennato, oltre ai danni determinati in misura forfettaria secondo i predetti criteri, è ammesso il risarcimento di ulteriori voci di danno, purché documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

 

PROROGHE

Nel confermare sostanzialmente il contenuto dell'originario art. 31 del DPR n. 1063/1963, l'art. 26 del Cap. gen. disciplina la concessione di proroghe per l'ultimazione dei lavori.

In tale contesto, significativo rilievo assume, in particolare, la norma di cui al comma 3 della disposizione in parola, che concede ora un termine di 30 giorni al Responsabile del procedimento per autorizzare la richiesta di proroga, sentito il D.L.

E' da ritenere che nell'ipotesi di inerzia del responsabile del procedimento, l'appaltatore possa esperire gli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento vigente (costituzione di messa in mora e conseguente eventuale impugnativa del "silenzio-rigetto" dell'amministrazione).

 

CONTABILITA' DEI LAVORI IN CORSO D'OPERA

Ad integrazione delle disposizioni in materia di contabilità dei lavori introdotte con il DPR n. 554/99, il nuovo Capitolato generale d'appalto conferma le previsioni contenute negli artt. 20 e 34 del D.P.R. n. 1063/1962, circa le modalità di contabilizzazione dei lavori nel caso di:

- utilizzo di materiali con caratteristiche superiori a quelle prescritte contrattualmente o in caso di esecuzione di lavori più accurata da parte dell'affidatario delle prestazioni (art. 15);

- impiego di materiali o componenti carenti nella dimensione, nella consistenza o nella qualità, ovvero esecuzione di lavorazioni di minor pregio, ancorché autorizzate dal direttore dei lavori, per ragioni d'urgenza o convenienza (art. 15);

- utilizzo di manufatti di valore superiore alla spesa per la relativa messa in opera, ovvero di materiali approvvigionati a piè d'opera (art. 28).

Nel primo caso, l'appaltatore non avrà diritto ad alcun aumento dei prezzi e la contabilità sarà redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite in contratto.

Nel secondo caso, in sede di contabilizzazione, andrà operata una adeguata riduzione del corrispettivo d'appalto, semprechè le opere siano accettabili senza pregiudizio e fatte salve le decisioni finali dell'organo di collaudo.

Nel terzo caso, si conferma la possibilità che nel capitolato speciale venga indicato il prezzo a piè d'opera dei manufatti ed il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore al 50% del prezzo stesso; per i materiali provvisti a piè d'opera valutati a prezzo di contratto o, in difetto, a prezzi di stima, si prevede la contabilizzazione al 50% del loro importo in aggiunta al corrispettivo dei lavori eseguiti, salva diversa pattuizione.

 

TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO - INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

Gli artt. 29 e 30 del Cap. gen. completano la disciplina in tema di pagamento dei corrispettivi d'appalto contenuta nel Regolamento generale.

Quest'ultimo ha, infatti, confermato la possibilità che, nella fase esecutiva dei lavori, siano corrisposti all'appaltatore, in base alle risultanze contabili, acconti sul corrispettivo d'appalto nei termini stabiliti dal capitolato speciale ed a misura dello stato di avanzamento dei lavori redatto dal D.L. (art. 114 Reg. gen.).

In particolare, il DPR n. 554/99 dispone che i certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento, sulla base dei documenti contabili, non appena scaduto il termine indicato nel capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ogni rata.

Il Capitolato generale, nel riprodurre sostanzialmente la disciplina originariamente contenuta negli artt. 33, 35 e 36 del DPR n. 1062/1962, prevede termini precisi entro i quali l'amministrazione appaltante deve provvedere, decorsi i quali matura il diritto dell'impresa al riconoscimento degli interessi (fermo restando che i capitolati speciali e i contratti possono stabili termini inferiori).

Prima di specificare, nel dettaglio, la disciplina introdotta dagli artt. 29 e 30, si ritiene utile, tuttavia, precisare che gli interessi sono applicati nella misura del saggio legale per ciascun anno, per un primo periodo di moratoria e, in caso di ritardo prolungato, nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro del Tesoro e dei Lavori Pubblici (cfr. Circ. ANCE n. 129 del 9 maggio 2000).

Venendo ora alle modalità di calcolo degli interessi per ritardato pagamento degli acconti, occorre tener conto che il certificato di pagamento dei medesimi deve essere emesso dal responsabile del procedimento entro 45 giorni dalla data di effettiva "maturazione" di ogni stato di avanzamento dei lavori (cfr. art. 29, comma 1).

Ciò si traduce nella indicazione che il termine di decorrenza dei suddetti 45 gg. è costituito dalla data di raggiungimento in contabilità di un importo di lavori eseguiti corrispondente all'entità del S.A.L. prestabilito nel capitolato speciale.

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine predetto, per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute, fino alla data di emissione del certificato medesimo. Se tale emissione ritarda per oltre 60 giorni, dal giorno successivo a tale scadenza sono dovuti gli interessi di mora (art. 30, comma 1).

Dunque, per ogni giorno di ritardo, fino a 105 gg., sono dovuti gli interessi legali, oltre i 105 gg. quelli di mora, fissati, come detto, con decreto ministeriale.

Come è noto, una volta emesso il certificato di pagamento, occorre, per la materiale corresponsione del dovuto, che venga emesso anche il titolo di spesa ovvero il mandato di pagamento.

Per quest'ultimo, la stazione appaltante ha 30 giorni di tempo dall'emissione del certificato di pagamento per provvedere (art. 29, comma 1); se non rispetta tale scadenza, deve corrispondere, analogamente al caso precedente, gli interessi legali sino al 90° giorno di ritardo, e quelli di mora per il periodo successivo (art. 30, comma 2).

Per ottenere il materiale pagamento il Capitolato, in pratica, considera due adempimenti preliminari successivi, per ognuno dei quali è previsto un termine "libero" e successivi periodi in cui corrono gli interessi in misura diversificata; i due adempimenti rimangono distinti, nel senso che, se per ipotesi il certificato di pagamento viene emesso dopo 120 giorni e il titolo di spesa al 211° giorno, dal computo dei giorni produttivi di interessi dovranno essere sottratti non solo i primi 45 giorni "liberi", ma anche i successivi 30 necessari all'emissione del certificato.

Ricorrendo ad uno schema esemplificativo:

- primi 45 giorni         nessun interesse      - dal 45° al 105°       interesse legale        - dal 105° al 120°     interessi di mora       - dal 120° al 150°     nessun interesse      - dal 150° al 210°     interesse legale        - dal 210° al 211°     interessi di mora       

Il termine di pagamento della rata di saldo (e di svincolo della garanzia fidejussoria) non può invece superare i 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (art. 29, comma 2).

Se l'appaltatore non ha rilasciato la garanzia fidejussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa.

Qualora, invece, il pagamento della rata di saldo non avviene nel termine anzidetto, per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute; se il ritardo supera i 60 giorni, dal termine stesso sono dovuti gli interessi moratori (art. 30, comma 3).

Si segnala altresì che, ai sensi dell'art. 116 del Regolamento generale, gli interessi sono conteggiati e corrisposti in occasione del pagamento in conto e a saldo immediatamente successivo a quello effettuato in ritardo, senza che sia necessario apporre riserve o formali domande in tal senso.

La disciplina sugli interessi per ritardato pagamento non contiene più l'espressa previsione della nullità degli eventuali patti in deroga, come stabiliva l'art. 4 della legge n. 741/81: si ritiene, peraltro, che una siffatta disposizione sarebbe stata superflua, dal momento che l'art. 1 sancisce l'inderogabilità di tutte le disposizioni del Capitolato stesso.

 

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Gli artt. 31, 32, 33 e 34 del nuovo Capitolato generale affrontano il tema del contenzioso, con particolare attenzione alle problematiche connesse alla definizione delle riserve in corso d'opera.

Riaffermando principi consolidati nel nostro ordinamento, il Capitolato chiarisce innanzitutto che le riserve devono essere sempre iscritte a pena di decadenza sul primo atto idoneo a riceverle, successivo al fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore ed anche nel registro di contabilità dei lavori, sempre a pena di decadenza, all'atto della firma successiva al verificarsi degli eventi che le hanno fatte insorgere (art. 31, comma 2).

Inoltre, le riserve non possono essere generiche, devono essere adeguatamente motivate e devono indicare la somma che l'appaltatore ritiene gli sia dovuta (art. 31, comma 3).

In particolare, la riserva va quantificata fin dall'inizio in modo definitivo, salva la possibilità di aggiornamento del relativo importo, ai sensi dell'art. 174 del Regolamento generale, in sede di conto finale, nel quale vanno espressamente riconfermate, a pena di decadenza.

Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore è tenuto a provvedervi entro 15 giorni, sempre a pena di decadenza (v. anche art. 165 Reg.).

In ogni caso è stabilito che le riserve che non siano state oggetto di procedura di accordo bonario, ex art. 31-bis della legge n. 109/94 e succ. mod., sono definite dalla stazione appaltante al momento del collaudo (art. 32, comma 1). L'innovazione della disciplina contenuta nel Capitolato generale consiste, oltre che nell'aver fissato dei termini entro cui l'amministrazione deve provvedere, nell'aver sganciato l'esame delle riserve dall'approvazione del collaudo consentendo, pertanto, il ricorso all'arbitrato, in caso di inerzia della stazione appaltante, indipendentemente dai tempi del collaudo.

Infatti, la stazione appaltante deve esaminare e deliberare sulle riserve entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo al responsabile del procedimento da parte del collaudatore. Nel caso in cui sia decorso inutilmente il termine previsto dalla Legge per il collaudo, l'appaltatore ha facoltà di chiedere che siano comunque definite le riserve e dalla notifica della istanza decorre il termine di novanta giorni per la determinazione della stazione appaltante (art. 32, comma 2).

In ogni caso, qualora l'amministrazione non deliberi nel termine assegnatole, è possibile il ricorso all'arbitrato o al giudice ordinario.

In caso di determinazione della stazione appaltante, questa comunica l'importo offerto all'appaltatore ai fini della accettazione e da tale ultimo atto decorre il termine di sessanta giorni per il pagamento, il cui inutile decorso è sanzionato con la decorrenza degli interessi legali (art. 32, comma 3).

Il fatto che la disposizione parli di "importo offerto" e di "accettazione" fa ritenere che anche in questo caso, come nell'ipotesi di accordo bonario ex art. 31 bis, si sia in presenza di una transazione, con la conseguente perdita - in caso di accettazione da parte dell'appaltatore - dell'azione per far valere giudiziariamente le ulteriori pretese non riconosciute dalla stazione appaltante.

Qualora, invece, l'appaltatore non intenda accettare la somma offerta, potrà ricorrere al giudice o al collegio arbitrale, proponendo domanda entro sessanta giorni dalla comunicazione della stazione appaltante (art. 33).

Con disposizione innovativa, il Capitolato nega inoltre la possibilità - nel momento in cui si fanno valere in arbitrato (ma la regola vale anche nel caso di azione davanti al giudice ordinario) pretese che siano già state oggetto di riserva - di maggiorarne l'importo.

E' confermata altresì la previsione contenuta nell'art. 32 della Legge n. 109/94 e successive modifiche, ai sensi della quale possono essere deferite ad arbitri tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle non risolte in via transattiva per mancato raggiungimento dell'accordo.

Al riguardo, il Capitolato precisa che il ricorso all'arbitrato deve essere comunque previsto dalle parti in una clausola compromissoria contenuta negli atti contrattuali e, più precisamente, nel contratto o negli atti di gara (art. 34).

In mancanza, le parti possono comunque decidere il ricorso agli arbitri all'atto della controversia mediante apposito accordo (compromesso).

Il giudizio arbitrale si dovrà svolgere secondo le modalità procedurali che saranno stabilite nell'emanando decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della giustizia, istitutivo della Camera Arbitrale, previsto specificamente dall'art. 32 della legge 109/94 e succ. mod..

 

COLLAUDO

In tema di collaudo, l'art. 37 del Capitolato integra le norme regolamentari del DPR n. 554/99 stabilendo, in particolare, che:

- l'appaltatore è svincolato automaticamente dall'obbligo della polizza assicurativa, decorso il termine previsto dal collaudo, senza che questo sia stato effettuato;

- sono poste a carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per verificare l'eliminazione delle mancanze rilevate dall'organo di collaudo. Tali spese sono prelevate dall'importo della rata di saldo spettante all'impresa.

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ULTERIORI DISPOSIZIONI

· Le disposizioni regolamentari contenute negli artt. 2 (Domicilio dell'appaltatore), 3 (Indicazione delle persone che possono riscuotere), 4 (Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore), 5 (Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore), 6 (disciplina e buon ordine dei cantieri) e 8 (Spese di contratto, di registro ed accessorie) riproducono in larga parte, rispettivamente, le disposizioni di cui agli artt. 6-8-9-11-16-15 e 9 del Capitolato generale del 1962.

Tuttavia, rispetto alla previgente disciplina si segnalano, in particolare, le seguenti innovazioni:

- in caso di cessione del corrispettivo d'appalto (artt. 26 della Legge n. 109/94 e 115 del DPR n. 554/99), il relativo atto di cessione deve specificare le generalità del concessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute (art. 3, comma 3);

- la facoltà concessa alla stazione appaltante di esigere la sostituzione del rappresentante dell'impresa, previa comunicazione all'appaltatore e senza indennità alcuna in favore di quest'ultimo o del rappresentante stesso, può essere ora esercitata solamente "quando ricorrano gravi e giustificati motivi" (art. 4, comma 4);

- dal prezzo dei lavori sono escluse - e quindi non sono poste a carico dell'appaltatore - le spese relative alla sicurezza nei cantieri (art. 5, comma 1, lett. a)), mentre sono ricomprese in detto prezzo le spese di adeguamento del cantiere alle norme del D.L.vo 626/94 (art. 5, comma 1, lett. i));

- la direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico all'uopo incaricato, con delega conferita da tutte le imprese operanti in cantiere, nell'ipotesi di appalto affidato ad ATI o consorzio (art. 6).

· Anche gli artt. 15, 16, 17 e 18 ricalcano, senza apprezzabili differenze, il contenuto delle disposizioni di cui agli artt. 20, 21, 22 e 23 del DPR n. 1063/1962.

In particolare, sono trattate le modalità di accettazione, qualità ed impiego dei materiali (art. 15), la provvista dei materiali (art. 16), la sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto (art. 17), i difetti di costruzione (art. 18).

In tale contesto, appaiono significative due precisazioni inerenti:

- la possibilità per la direzione lavori e l'organo di collaudo di disporre, a carico dell'appaltatore, ulteriori prove e analisi sui materiali, rispetto a quelle previste dal capitolato speciale d'appalto (art. 15, comma 8);

- l'impossibilità di cambiare i luoghi di provenienza dei materiali, se indicati negli atti contrattuali, senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori e l'approvazione del responsabile del procedimento (art. 17, comma 3).

· Con una altra disposizione innovativa, il Capitolato generale precisa poi che l'appaltatore mantiene comunque la responsabilità delle opere, anche se nel corso dell'esecuzione dei lavori sono state effettuate verifiche e controlli da parte della stazione appaltante (art. 19).

· La disciplina inerente la fase di ultimazione dei lavori, prevista all'art. 21, ricalca sostanzialmente quella contenuta nell'art. 29 del Capitolato generale del 1962.

· L'art. 27 del Cap. gen. riproduce le originarie previsioni dell'art. 32 del DPR n. 1063/1962 disciplinando compiutamente la durata giornaliera dei lavori.

In quest'ottica, ferma restando la normativa in materia di lavoro, la norma ammette, da un lato, la possibilità per l'appaltatore di lavorare in modo continuativo, ovviamente mediante turni, dandone comunicazione al direttore dei lavori e senza diritto a maggiorazione dei prezzi contrattuali; dall'altro, la facoltà della stazione appaltante di imporre con ordine scritto all'appaltatore detta continuità di lavoro, riconoscendogli in tal caso un ristoro per il maggior onere.

- La proprietà dell'amministrazione pubblica sugli oggetti ritrovati e sui materiali da demolizione è stabilita dagli articoli 35 e 36 del nuovo Capitolato, che ricalcano gli articoli 39 e 40 del DPR 1063/1962; all'appaltatore spetta il rimborso delle spese per la conservazione degli oggetti ritrovati e, se in virtù del contratto dovesse divenire proprietario dei materiali da demolizione, il prezzo convenzionale loro attribuito è dedotto dal corrispettivo contrattuale dei lavori.

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