INAIL
- DENUNCIA NOMINATIVA DEI LAVORATORI PARASUBORDINATI - ULTERIORI INDICAZIONI
DELL'ISTITUTO
Come
noto, dal 16 marzo 2000 l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali è estesa anche ai lavoratori
parasubordinati, indicati nell'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n.
917/1986, vale a dire: amministratori, sindaci e revisori di società,
associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica, collaboratori a
giornali, riviste, enciclopedie e simili, coloro che partecipano a collegi e
commissioni, nonché i titolari di altri rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa.
L'estensione
opera se i lavoratori in parola svolgano alcune delle attività protette per le
quali l'art. 1 del D.P.R. n. 1124/1965 prevede l'obbligo assicurativo, oppure
se i medesimi soggetti si avvalgono, in via non occasionale, di veicoli a
motore personalmente condotti.
Agli
effetti dell'assicurazione I.N.A.I.L., il committente è tenuto ad una serie di
adempimenti, che il D.P.R. n. 1124 pone a carico del datore di lavoro, fra i
quali quello previsto dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38.
La
norma da ultimo citata ha introdotto l'obbligo dei datori di lavoro di comunicare
all'istituto il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio.
Tale comunicazione deve avvenire contestualmente all'instaurazione del rapporto
di lavoro o alla sua cessazione, cioè nel giorno di effettivo inizio o
cessazione della prestazione lavorativa.
Con
nota del 20 luglio 2000, l'I.N.A.I.L. ha precisato che la denuncia nominativa
dei lavoratori parasubordinati deve essere effettuata, anziché contestualmente
all'instaurazione del rapporto di collaborazione, entro i termini previsti
dall'art. 12 del D.P.R. n. 1124/1965 per le denunce di esercizio o di
variazione, come verrà meglio precisato.
A
tal fine l'Istituto ha predisposto 2 tipologie di modelli da utilizzare per la
denuncia in parola, modelli che verranno distribuiti dalle sedi I.N.A.I.L.
Provinciali, previa richiesta da parte dell'utenza.
In
particolare, è stato predisposto un Mod. "11", che i committenti
dovranno utilizzare nel caso in cui l'attività svolta dal lavoratore
parasubordinato non rientri fra le lavorazioni già denunciate, e si renda,
pertanto, necessaria la denuncia di esercizio e l'apertura di un'apposita
posizione assicurativa.
In
tal caso, il modello dovrà essere allegato alla denuncia di esercizio, e
presentato entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, del D.P.R. n.
1124/1965, e cioè almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori.
Per
il caso in cui l'attività del lavoratore parasubordinato sia, invece,
ricompresa in una delle posizioni assicurative già accese, è stato predisposto
il Mod. "22", che il committente dovrà inoltrare, senza
l'accompagnamento di ulteriori modulistica, nel termine di 8 giorni (successivi
all'inizio della prestazione del parasubordinato), secondo quanto previsto
dall'art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 1124, per le denunce di variazione.
Nel
modello in parola è contenuto un riquadro relativo alla "descrizione
dell'attività effettivamente svolta". La compilazione di tale campo
richiede particolare cautela, in quanto, secondo le indicazioni contenute nella
nota del 20 luglio, dagli elementi che emergono dalla descrizione medesima
l'Istituto effettuerà i dovuti controlli sull'effettiva assimilazione
dell'attività del lavoratore parasubordinato a quella già assicurata.
I
modelli , debitamente compilati, dovranno essere restituiti a mezzo posta, fax
o consegna diretta alle Sedi dell'Istituto.