INAIL - DENUNCIA NOMINATIVA DEI LAVORATORI PARASUBORDINATI - ULTERIORI INDICAZIONI DELL'ISTITUTO

 

Come noto, dal 16 marzo 2000 l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è estesa anche ai lavoratori parasubordinati, indicati nell'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986, vale a dire: amministratori, sindaci e revisori di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica, collaboratori a giornali, riviste, enciclopedie e simili, coloro che partecipano a collegi e commissioni, nonché i titolari di altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

L'estensione opera se i lavoratori in parola svolgano alcune delle attività protette per le quali l'art. 1 del D.P.R. n. 1124/1965 prevede l'obbligo assicurativo, oppure se i medesimi soggetti si avvalgono, in via non occasionale, di veicoli a motore personalmente condotti.

Agli effetti dell'assicurazione I.N.A.I.L., il committente è tenuto ad una serie di adempimenti, che il D.P.R. n. 1124 pone a carico del datore di lavoro, fra i quali quello previsto dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

La norma da ultimo citata ha introdotto l'obbligo dei datori di lavoro di comunicare all'istituto il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio. Tale comunicazione deve avvenire contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione, cioè nel giorno di effettivo inizio o cessazione della prestazione lavorativa.

Con nota del 20 luglio 2000, l'I.N.A.I.L. ha precisato che la denuncia nominativa dei lavoratori parasubordinati deve essere effettuata, anziché contestualmente all'instaurazione del rapporto di collaborazione, entro i termini previsti dall'art. 12 del D.P.R. n. 1124/1965 per le denunce di esercizio o di variazione, come verrà meglio precisato.

A tal fine l'Istituto ha predisposto 2 tipologie di modelli da utilizzare per la denuncia in parola, modelli che verranno distribuiti dalle sedi I.N.A.I.L. Provinciali, previa richiesta da parte dell'utenza.

In particolare, è stato predisposto un Mod. "11", che i committenti dovranno utilizzare nel caso in cui l'attività svolta dal lavoratore parasubordinato non rientri fra le lavorazioni già denunciate, e si renda, pertanto, necessaria la denuncia di esercizio e l'apertura di un'apposita posizione assicurativa.

In tal caso, il modello dovrà essere allegato alla denuncia di esercizio, e presentato entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 1124/1965, e cioè almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Per il caso in cui l'attività del lavoratore parasubordinato sia, invece, ricompresa in una delle posizioni assicurative già accese, è stato predisposto il Mod. "22", che il committente dovrà inoltrare, senza l'accompagnamento di ulteriori modulistica, nel termine di 8 giorni (successivi all'inizio della prestazione del parasubordinato), secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 1124, per le denunce di variazione.

Nel modello in parola è contenuto un riquadro relativo alla "descrizione dell'attività effettivamente svolta". La compilazione di tale campo richiede particolare cautela, in quanto, secondo le indicazioni contenute nella nota del 20 luglio, dagli elementi che emergono dalla descrizione medesima l'Istituto effettuerà i dovuti controlli sull'effettiva assimilazione dell'attività del lavoratore parasubordinato a quella già assicurata.

I modelli , debitamente compilati, dovranno essere restituiti a mezzo posta, fax o consegna diretta alle Sedi dell'Istituto.