I.N.A.I.L.
- DETERMINAZIONE DEL PREMIO INTEGRATIVO PER I LAVORATORI ITALIANI OPERANTI IN
PAESI EXTRACOMUNITARI - DECRETO
INTERMINISTERIALE 3 AGOSTO
2000
Sulla
Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2000, n. 206 è stato pubblicato il decreto del
Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e
della programmazione economica, recante "Determinazione del premio
integrativo a copertura delle prestazioni dovute dall'I.N.A.I.L. per i lavoratori
italiani operanti nei Paesi extracomunitari".
Il
provvedimento, il cui testo è riprodotto in calce, dà attuazione all'art. 7 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, di riordino dell'assicurazione
infortuni.
La
disposizione da ultimo citata dispone, innanzitutto, che le nuove tariffe dei
premi previste per la generalità degli assicurati trovano applicazione anche ai
lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non vigono
accordi di sicurezza sociale o vigono accordi parziali.
Ai
sensi del 2° comma dello stesso art. 7, i datori di lavoro, che occupano
lavoratori nei citati Paesi, sono tenuti, nei confronti dell'I.N.A.I.L., al
pagamento di un premio integrativo, a copertura delle prestazioni dovute
dall'Istituto stesso.
L'obbligo
di corrispondere il premio integrativo ricorre in caso insussistenza
dell'ultima condizione indicata nell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160, e cioè nei casi in cui i lavoratori sopra citati non risultino
assicurati, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con
compagnie di assicurazione privata, che offrano prestazioni non inferiori,
complessivamente, a quelle dell'assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L.
Il
decreto 3 agosto 2000, sulla scorta della delibera del Consiglio di
Amministrazione dell'I.N.A.I.L. del 18 maggio 2000, n. 244, ha fissato il
premio integrativo per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari
nella misura del 5 per mille delle retribuzioni convenzionali annualmente
stabilite, per ciascuno degli anni di riferimento e per ciascuna categoria
(operai, impiegati, quadri e dirigenti), dai decreti ministeriali emanati ai
sensi degli articoli 1 e 4, legge n. 398/1987.
L'art.
7 del decreto legislativo n. 38/2000 dispone che il premio integrativo si
applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge
n. 86/1988, e, pertanto, con decorrenza dal 23 marzo 1988.
Tale
disposizione suscita perplessità, in quanto si riferisce anche a periodi
contributivi che si collocano oltre l'ordinario termine quinquennale di
prescrizione dei premi. Al riguardo, vale la riserva di successiva informativa.
I
premi versati anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n.
38/2000 (16 marzo 2000) restano acquisiti, e conservano la loro efficacia anche
ai fini delle relative prestazioni.
Si
fa infine riserva di comunicare, non appena emanate dall'Istituto, le
istruzioni operative concorrenti le modalità di applicazione del premio
integrativo.
Decreto
interministeriale 3 agosto 2000
Determinazione
del premio integrativo a copertura delle prestazioni dovute dall'I.N.A.I.L. per
i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari
IL
MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di
concerto con
IL
MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto
l'art. 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e, in particolare, il
comma 2, recante disposizioni integrative dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio
1988, n. 160, nonché la previsione di un premio integrativo a copertura delle
prestazioni dovute dall'I.N.A.I.L.; Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge
31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre
1987, n. 398, recanti l'obbligatorietà delle assicurazioni sociali per i
lavoratori italiani operanti nei Paesi
extracomunitari, nonché i criteri per le contribuzioni;
Vista
la delibera n. 244 del consiglio di amministrazione dell' I.N.A.I.L. in data 18
maggio 2000, concernente la determinazione del premio integrativo dovuto ai
sensi del sopra citato art. 7, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38;
Rilevata
la necessità di procedere alla determinazione del sopra specificato premio
integrativo;
Decreta:
Art.
1
Il
premio integrativo dovuto all' I.N.A.I.L., ai sensi dell'art. 7, comma 2, del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è determinato nella misura pari a
cinque per mille delle retribuzioni convenzionali da prendere a base, per
ciascun anno di riferimento e per ciascuna categoria, ai fini del calcolo dei
contributi per le assicurazioni obbligatorie, come determinate dai relativi
decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto legge 31
luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987,
n. 398.
Art.
2
I
premi versati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, restano acquisiti e conservano la loro
efficacia anche ai fini delle relative prestazioni.
Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.