I.N.A.I.L. - DETERMINAZIONE DEL PREMIO INTEGRATIVO PER I LAVORATORI ITALIANI OPERANTI IN PAESI EXTRACOMUNITARI -  DECRETO INTERMINISTERIALE               3 AGOSTO 2000

 

Sulla Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2000, n. 206 è stato pubblicato il decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, recante "Determinazione del premio integrativo a copertura delle prestazioni dovute dall'I.N.A.I.L. per i lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari".

Il provvedimento, il cui testo è riprodotto in calce, dà attuazione all'art. 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, di riordino dell'assicurazione infortuni.

La disposizione da ultimo citata dispone, innanzitutto, che le nuove tariffe dei premi previste per la generalità degli assicurati trovano applicazione anche ai lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale o vigono accordi parziali.

Ai sensi del 2° comma dello stesso art. 7, i datori di lavoro, che occupano lavoratori nei citati Paesi, sono tenuti, nei confronti dell'I.N.A.I.L., al pagamento di un premio integrativo, a copertura delle prestazioni dovute dall'Istituto stesso.

L'obbligo di corrispondere il premio integrativo ricorre in caso insussistenza dell'ultima condizione indicata nell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e cioè nei casi in cui i lavoratori sopra citati non risultino assicurati, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con compagnie di assicurazione privata, che offrano prestazioni non inferiori, complessivamente, a quelle dell'assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L.

Il decreto 3 agosto 2000, sulla scorta della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'I.N.A.I.L. del 18 maggio 2000, n. 244, ha fissato il premio integrativo per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari nella misura del 5 per mille delle retribuzioni convenzionali annualmente stabilite, per ciascuno degli anni di riferimento e per ciascuna categoria (operai, impiegati, quadri e dirigenti), dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 1 e 4, legge n. 398/1987.

L'art. 7 del decreto legislativo n. 38/2000 dispone che il premio integrativo si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 86/1988, e, pertanto, con decorrenza dal 23 marzo 1988.

Tale disposizione suscita perplessità, in quanto si riferisce anche a periodi contributivi che si collocano oltre l'ordinario termine quinquennale di prescrizione dei premi. Al riguardo, vale la riserva di successiva informativa.

I premi versati anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 38/2000 (16 marzo 2000) restano acquisiti, e conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative prestazioni.

Si fa infine riserva di comunicare, non appena emanate dall'Istituto, le istruzioni operative concorrenti le modalità di applicazione del premio integrativo.

 

 

Decreto interministeriale 3 agosto 2000

Determinazione del premio integrativo a copertura delle prestazioni dovute dall'I.N.A.I.L. per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e, in particolare, il comma 2, recante disposizioni integrative dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, nonché la previsione di un premio integrativo a copertura delle prestazioni dovute dall'I.N.A.I.L.; Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 398, recanti l'obbligatorietà delle assicurazioni sociali per i lavoratori italiani operanti  nei Paesi extracomunitari, nonché i criteri per le contribuzioni;

Vista la delibera n. 244 del consiglio di amministrazione dell' I.N.A.I.L. in data 18 maggio 2000, concernente la determinazione del premio integrativo dovuto ai sensi del sopra citato art. 7, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Rilevata la necessità di procedere alla determinazione del sopra specificato premio integrativo;

Decreta:

Art. 1

Il premio integrativo dovuto all' I.N.A.I.L., ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è determinato nella misura pari a cinque per mille delle retribuzioni convenzionali da prendere a base, per ciascun anno di riferimento e per ciascuna categoria, ai fini del calcolo dei contributi per le assicurazioni obbligatorie, come determinate dai relativi decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 398.

 

Art. 2

I premi versati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, restano acquisiti e conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative prestazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.