I.N.P.S.
- TASSO DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO E DI DILAZIONE E MISURA DELLE SANZIONI
DAL 6 SETTEMBRE 2000
L'I.N.P.S.
ha proceduto alla rideterminazione della misura del tasso degli interessi per
il differimento e per la rateazione dei contributi e dei premi previdenziali in
esito al provvedimento della Banca d'Italia, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 5 settembre 2000, n. 207, che ha aumentato il Tasso Ufficiale di
Riferimento da 4,25% a 4,50% a decorrere dal 6 settembre 2000.
Interessi
di dilazione
L'interesse
di dilazione da applicare alle rateazioni concesse dal 6 settembre 2000 è
calcolato sulla base del nuovo tasso del 10,50% (tasso ufficiale di riferimento
maggiorato di sei punti).
Interessi
di differimento
Nei
casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei
contributi, la nuova aliquota del 10,25% si applica a partire dalla contribuzione
del mese di settembre 2000.
Somme
aggiuntive
Con
la medesima decorrenza del 6 settembre 2000 la misura delle somme aggiuntive è
così determinata:
- per le inadempienze rilevabili dalle
registrazioni e dalle denuncie obbligatorie, l'aliquota è pari al tasso degli
interessi di dilazione (10,50%) maggiorato di tre punti e, quindi, al 13,50%.
Nei casi di evasioni connesse a registrazioni o denunce obbligatorie omesse, o
non conformi al vero, all'aliquota del 13,50% è aggiunta una sanzione "una
tantum", il cui importo è compreso tra un minimo del 50% ed un massimo del
100% dell'importo dei contributo o dei premi dovuti;
- per i debiti relativi a periodi contributivi
rientranti nel sistema sanzionatorio previgente, di cui alla legge n. 48/1998,
il tasso degli interessi di dilazione in vigore (10,50%) va maggiorato di
cinque punti e, pertanto, è pari al 15,50%;
- per le inadempienze derivati da oggettive
incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o
amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, l'aliquota è pari al
nuovo tasso degli interessi di dilazione e, quindi, al 10,50%.