LIMITE MINIMO DI ETÁ PER L'ACCESSO AL LAVORO ED ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO

 

Al fine di soddisfare numerose richieste di chiarimenti in merito all'età minima per l'accesso al lavoro in relazione all'assolvimento dell'obbligo scolastico, il Ministero del lavoro ha ritenuto, sentito il Ministero della Pubblica istruzione, di diramare in data 27 luglio 2000 la lettera circolare che si pubblica di seguito.

Il Ministero precisa che, in attesa dell'emanazione dei regolamenti per l'applicazione della nuova disciplina in materia scolastica da parte del Ministero della Pubblica istruzione, restano in vigore le norme in cui alla legge n. 9/99 e le direttive impartite dallo stesso Ministero con il D.M. n. 323/99, ovvero che l'obbligo scolastico di intende assolto se il minore, al compimento del 15° anno di età, dimostri di aver osservato per 9 anni il suddetto obbligo.

Si ricorda che la richiamata legge n.9/99 dispone, con decorrenza dall'anno scolastico 1999/2000, l'elevazione della durata del ciclo scolastico obbligatorio da 8 a 9 anni, in attesa che lo stesso venga portato a 10 anni.

In altri termini, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 9/1999, nonché dal decreto legislativo n. 345/1999, il minore piò essere legittimamente adibito ad attività lavorativa se al momento dell'assunzione concorrono 2 requisiti:

 

-  compimento del 15° anno di età;

 

-  assolvimento dell'obbligo scolastico, che in via transitoria, e in attesa dell'emanazione dei provvedimenti previsti per l'applicazione della nuova disciplina sul riordino dei cicli scolastici, è fissato in 9 anni.

L'attestazione concernente l'osservanza dell'obbligo scolastico per il periodo previsto dovrà essere rilasciata, per ovvie ragioni di competenza, dall'Autorità scolastica

 

Ministero del Lavoro - Direzione Generale dei Rapporti di lavoro

Lettera circolare 27 luglio 2000

OGGETTO: Età lavorativa minori e assolvimento obbligo scolastico.

 

Per corrispondere alle numerose richieste di chiarimenti pervenute a questa Amministrazione in ordine all'età minima per l'accesso al lavoro dei minori in relazione alla durata dell'obbligo scolastico, si fa presente quanto segue.

L'art. 1, 3° comma, della legge 10 febbraio 2000, n. 30, recante "Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione" (G.U. n. 44 del 23/02/2000), dispone che "L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età". Tale norma si raccorda con quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs 345/99 che condiziona l'instaurazione di un rapporto di lavoro con minori alla presenza di quei due requisiti: il compimento del quindicesimo anno di età e l'avere assolto l'obbligo scolastico.

Al riguardo, peraltro, il Ministero della pubblica istruzione, interpellato dallo scrivente, ha precisato che - in attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti per l'applicazione della nuova disciplina - restano in vigore le norme di cui alla legge 20 gennaio 1999, n. 9 (G.U. n. 21 del 27/01/1999), nonché le direttive impartite dallo stesso Ministero con D.M. 9 agosto 1999, n. 323 (G.U. n. 218 del 16/09/1999) nel senso che l'obbligo di cui trattasi si intende assolto se il minore, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno nove anni le norme sull'obbligo scolastico (articolo 1, comma 3, del citato decreto ministeriale 323/99).

In ogni caso, si sottolinea che, ovviamente, qualsiasi  attestazione al riguardo deve essere rilasciata dalla competente autorità scolastica, trattandosi di questione che attiene alle attribuzioni del Ministero della pubblica istruzione (art. 1, comma 4, legge 9/99 e art. 9, comma 1, citato decreto ministeriale 323/99).