LIMITE
MINIMO DI ETÁ PER L'ACCESSO AL LAVORO ED ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO
Al
fine di soddisfare numerose richieste di chiarimenti in merito all'età minima
per l'accesso al lavoro in relazione all'assolvimento dell'obbligo scolastico,
il Ministero del lavoro ha ritenuto, sentito il Ministero della Pubblica
istruzione, di diramare in data 27 luglio 2000 la lettera circolare che si
pubblica di seguito.
Il
Ministero precisa che, in attesa dell'emanazione dei regolamenti per
l'applicazione della nuova disciplina in materia scolastica da parte del
Ministero della Pubblica istruzione, restano in vigore le norme in cui alla
legge n. 9/99 e le direttive impartite dallo stesso Ministero con il D.M. n.
323/99, ovvero che l'obbligo scolastico di intende assolto se il minore, al
compimento del 15° anno di età, dimostri di aver osservato per 9 anni il
suddetto obbligo.
Si
ricorda che la richiamata legge n.9/99 dispone, con decorrenza dall'anno
scolastico 1999/2000, l'elevazione della durata del ciclo scolastico
obbligatorio da 8 a 9 anni, in attesa che lo stesso venga portato a 10 anni.
In
altri termini, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 9/1999, nonché dal
decreto legislativo n. 345/1999, il minore piò essere legittimamente adibito ad
attività lavorativa se al momento dell'assunzione concorrono 2 requisiti:
- compimento del 15° anno di età;
- assolvimento dell'obbligo scolastico, che in
via transitoria, e in attesa dell'emanazione dei provvedimenti previsti per
l'applicazione della nuova disciplina sul riordino dei cicli scolastici, è
fissato in 9 anni.
L'attestazione
concernente l'osservanza dell'obbligo scolastico per il periodo previsto dovrà
essere rilasciata, per ovvie ragioni di competenza, dall'Autorità scolastica
Ministero
del Lavoro - Direzione Generale dei Rapporti di lavoro
Lettera
circolare 27 luglio 2000
OGGETTO:
Età lavorativa minori e assolvimento obbligo scolastico.
Per
corrispondere alle numerose richieste di chiarimenti pervenute a questa
Amministrazione in ordine all'età minima per l'accesso al lavoro dei minori in
relazione alla durata dell'obbligo scolastico, si fa presente quanto segue.
L'art.
1, 3° comma, della legge 10 febbraio 2000, n. 30, recante "Legge-quadro in
materia di riordino dei cicli dell'istruzione" (G.U. n. 44 del
23/02/2000), dispone che "L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e
termina al quindicesimo anno di età". Tale norma si raccorda con quanto
disposto dall'art. 5 del D.Lgs 345/99 che condiziona l'instaurazione di un
rapporto di lavoro con minori alla presenza di quei due requisiti: il
compimento del quindicesimo anno di età e l'avere assolto l'obbligo scolastico.
Al
riguardo, peraltro, il Ministero della pubblica istruzione, interpellato dallo
scrivente, ha precisato che - in attesa dell'emanazione dei regolamenti
previsti per l'applicazione della nuova disciplina - restano in vigore le norme
di cui alla legge 20 gennaio 1999, n. 9 (G.U. n. 21 del 27/01/1999), nonché le
direttive impartite dallo stesso Ministero con D.M. 9 agosto 1999, n. 323 (G.U.
n. 218 del 16/09/1999) nel senso che l'obbligo di cui trattasi si intende
assolto se il minore, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di
avere osservato per almeno nove anni le norme sull'obbligo scolastico (articolo
1, comma 3, del citato decreto ministeriale 323/99).
In
ogni caso, si sottolinea che, ovviamente, qualsiasi attestazione al riguardo deve essere rilasciata dalla competente
autorità scolastica, trattandosi di questione che attiene alle attribuzioni del
Ministero della pubblica istruzione (art. 1, comma 4, legge 9/99 e art. 9,
comma 1, citato decreto ministeriale 323/99).