APPRENDISTATO
- TRASFERTA - LETTERA CIRCOLARE
MINISTERO DEL LAVORO
Il
Ministero del Lavoro, su specifica richiesta dell'ANCE, ha diramato delle
direzioni Regionali del Lavoro la lettera circolare Prot. n. 5/27399/70/APPR del 4 agosto 2000 in materia di
trasferta degli apprendisti.
Tale
comunicazione trae origine dalla posizione assunta da alcune direzioni
provinciali del lavoro che, sulla base di una restrittiva lettura della legge
n. 25/55, hanno concesso l'autorizzazione all'assunzione esclusivamente per gli
apprendisti che l'azienda impieghi nell'ambito dello stesso territorio
provinciale di competenza.
Pertanto,
secondo tale impostazione, l'eventuale trasferta dell'apprendista avrebbe
richiesto di volta in volta le specifica autorizzazione anche dalla direzione
provinciale del lavoro competente per il cantiere di destinazione, con un
inutile aggravio burocratico per le imprese del settore.
L'ANCE
è quindi intervenuta nei confronti del Ministero del lavoro rappresentando tale
problematica con il risultato che il suddetto dicastero, accogliendo pienamente
la tesi sostenuta dalla ANCE stessa, ha dato istruzioni ai propri organi
periferici competenti in materia nel senso qui di seguito esposto.
Il
Ministero ha precisato che nel settore edile l'apprendista non è assunto per
prestare la propria attività esclusivamente in un determinato cantiere ma che,
nell'esecuzione del contratto di lavoro e per il conseguimento della
qualificazione, è facilmente verificabile che sia destinato a più cantieri siti
in zone diverse.
Pertanto,
per la mobilità sul territorio propria del rapporto di lavoro in edilizia, le
sopracitate autorizzazioni non risultano necessarie, semprechè il lavoratore
apprendista sia consenziente ed allo stesso venga riconosciuto lo specifico
trattamento aggiuntivo contrattuale.