APPRENDISTATO - TRASFERTA -  LETTERA CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO

 

Il Ministero del Lavoro, su specifica richiesta dell'ANCE, ha diramato delle direzioni Regionali del Lavoro la lettera circolare  Prot. n. 5/27399/70/APPR del 4 agosto 2000 in materia di trasferta degli apprendisti.

Tale comunicazione trae origine dalla posizione assunta da alcune direzioni provinciali del lavoro che, sulla base di una restrittiva lettura della legge n. 25/55, hanno concesso l'autorizzazione all'assunzione esclusivamente per gli apprendisti che l'azienda impieghi nell'ambito dello stesso territorio provinciale di competenza.

Pertanto, secondo tale impostazione, l'eventuale trasferta dell'apprendista avrebbe richiesto di volta in volta le specifica autorizzazione anche dalla direzione provinciale del lavoro competente per il cantiere di destinazione, con un inutile aggravio burocratico per le imprese del settore.

L'ANCE è quindi intervenuta nei confronti del Ministero del lavoro rappresentando tale problematica con il risultato che il suddetto dicastero, accogliendo pienamente la tesi sostenuta dalla ANCE stessa, ha dato istruzioni ai propri organi periferici competenti in materia nel senso qui di seguito esposto.

Il Ministero ha precisato che nel settore edile l'apprendista non è assunto per prestare la propria attività esclusivamente in un determinato cantiere ma che, nell'esecuzione del contratto di lavoro e per il conseguimento della qualificazione, è facilmente verificabile che sia destinato a più cantieri siti in zone diverse.

Pertanto, per la mobilità sul territorio propria del rapporto di lavoro in edilizia, le sopracitate autorizzazioni non risultano necessarie, semprechè il lavoratore apprendista sia consenziente ed allo stesso venga riconosciuto lo specifico trattamento aggiuntivo contrattuale.