CITTADINI
STRANIERI EXTRA COMUNITARI - AUTORIZZAZIONI AL LAVORO PER INGRESSO DALL'ESTERO
- ISTRUZIONI MINISTERO DEL LAVORO
La
materia dell'avviamento al lavoro di cittadini stranieri è regolata
essenzialmente dagli artt. 22 e 24 del decreto legislativo n. 286/1998 e
dall'art. 30 del successivo D.P.R. n. 394/1999, che reca norme di attuazione
del predetto decreto legislativo.
Come
noto, tali norme dispongono che i datori di lavoro, in vista della
instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o
stagionale con i suddetti cittadini, presentino alle Direzioni provinciali del
lavoro una prevendita richiesta di "autorizzazione al lavoro".
L'istanza
consiste in una richiesta nominativa o, nei casi in cui il datore di lavoro non
abbia una conoscenza diretta dello straniero, in una richiesta di una o più
persone iscritte nelle liste di lavoratori non appartenenti alla UE previste
dall'art. 21 del decreto legislativo n. 286/1998.
Con
circolare 28 luglio 2000, n. 55, il Ministero del Lavoro ha fornito alle sue
strutture territoriali una serie di indicazioni in merito alle modalità di tale
"autorizzazione", anche al fine di uniformare i - sinora non sempre
coincidenti - comportamenti degli uffici periferici.
Il
Ministero ricorda, innanzitutto, che la programmazione annuale dei flussi tiene
conto dell'apporto delle varia Amministrazioni coinvolte, nonché della
determinazione dei fabbisogni di lavoro stimata dalle singole Direzioni
provinciali.
Nelle
premesse viene, altresì, precisato che le nuove disposizioni comportano il
superamento della normativa di cui all'art. 8, comma 4, della legge n.
943/1986, relativamente alla validità biennale della autorizzazione al lavoro,
nonché all'obbligo della permanenza nella qualifica di ingresso per il periodo
autorizzato, anche se l'ingresso dello straniero dovrà comunque riguardare la
qualifica per la quale è stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione.
Il
dicastero chiarisce, inoltre, che, per le richieste di autorizzazione per
lavoro a tempo determinato o
stagionale, devono sussistere le specifiche condizioni ed ipotesi previste
dalle leggi o dai contratti collettivi.
In
caso di mancata instaurazione del rapporto di lavoro, la stessa dovrà essere
tempestivamente comunicata a Questura locale e alla Direzione provinciale del
lavoro, ai fini della revoca della autorizzazione al lavoro concessa.
L'originale di tale autorizzazione dovrà essere restituito alla medesima D.P.L.
da parte del datore di lavoro.
Quanto
agli elementi che la domanda di autorizzazione al lavoro deve contenere, il
Ministero richiama quanto prescritto dall'art. 30, comma 2, del D.P.R. n.
394/1999. In particolare, con riferimento alla indicazione delle modalità di alloggio,
precisa che è necessaria l'indicazione della sua ubicazione, nonché il titolo
in base al quale lo straniero viene alloggiato e la capienza dell'abitazione,
da indicare in termini di metri quadri di superficie.
In
caso di alloggio presso alberghi o di ospitalità presso terzi, occorre allegare
una specifica dichiarazione del titolare dell'alloggio.
L'istanza
va inoltre accompagnata dalla seguente documentazione:
a)
certificato di iscrizione alla CCIA.
b)
copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente all'estero,
sottoposto alla sola condizione dell'effettivo rilascio del permesso di
soggiorno.
Viene
al riguardo confermato che dovrà essere acquistata la copia del contratto di
lavoro sottoscritta dal datore di lavoro
(che
dovrà fare autenticare da subito la propria firma, secondo le prassi in vigore
presso le Direzioni provinciali) e dal lavoratore.
c)
copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali,
attestante la sua capacità economica.
Vengono
indicate, come documentazione utili ai fini in discorso, le denunce Irpef,
Irpeg (in loro mancanza il registro dei corrispettivi), il bilancio di
esercizio, le ricevute dei versamenti previdenziali, nonché ogni altra
documentazione idonea ad attestare la capacità economica del datore di lavoro.
In
conformità agli indirizzi di semplificazione amministrativa, viene data facoltà
al datore di lavoro di autocertificare la propria capacità economica.
L'autocertificazione
si sostanzia in una dichiarazione complessiva che attesti, oltre ai principali
indicatori di risultato ai fini fiscali, l'iscrizione alla CCIA, l'applicazione
del contratto collettivo e la congruità della richiesta rispetto sia alla
capacità economica sia alle esigenze della impresa.
Sono
fatte salve le valutazioni del caso da parte della DPL, in merito alla capacità
attestata dal datore di lavoro.
In
tema di lavoro a tempo parziale, ne viene sottolineata l'ammissibilità, a
condizione che l'orario svolto abbia una consistenza tale da assicurare al
lavoratore un reddito sufficiente al suo mantenimento.
Relativamente
alla autorizzazione al lavoro stagionale, viene richiamato l'accordo-quadro
stipulato l'8 febbraio 2000, per sottolineare le misure di semplificazione ivi
previste, tra le quali, per l'anno in corso la possibilità di allegare alla
richiesta di autorizzazione la copia del contratto di lavoro sottoscritta dal
solo datore di lavoro.
Il
perfezionamento del contratto con la sottoscrizione del lavoratore potrà poi
realizzarsi davanti alla autorità di P.S., nel momento in cui il lavoratore,
entrato in Italia, richiederà il permesso di soggiorno.
Sarà
cura del datore di lavoro, all'atto della richiesta del libretto di lavoro,
depositare copia del contratto perfezionato, con il visto della Questura
locale.
Ulteriori
indicazioni riguardano gli adempimenti del datore di lavoro all'atto della
cessazione del rapporto di lavoro.
Al
riguardo, la circolare precisa che il datore di lavoro dovrà tempestivamente provvedere alla restituzione
del libretto di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro.
Inoltre,
la cessazione del rapporto (ma anche la sua instaurazione) andrà comunicata,
entro 5 giorni dal suo verificarsi, alla Direzione Provinciale del Lavoro,
nonché al competente Centro per l'impiego ed alla competente sede I.N.P.S.
Sul
punto, la Confindustria si riserva di richiedere al Ministero chiarimenti sulle
motivazioni che hanno determinato l'inserimento dell'I.N.P.S. tra i destinatari
delle comunicazioni, non ravvedendosi estremi legislativi in tal senso.
Si
rammenta, infine, che ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n.
286/1998, il datore di lavoro che "assume per qualsiasi causa alle proprie
dipendenze" un cittadino straniero "è tenuto a darne comunicazione
scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di Pubblica
Sicurezza".