CITTADINI STRANIERI EXTRA COMUNITARI - CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO - INDICAZIONI MINISTERO DEL LAVORO

 

Il Ministero del Lavoro, con circolare 28 luglio 2000, n. 56, ha fornito alcune direttive, concernenti la conversione del permesso di soggiorno dei cittadini extra comunitari presenti in Italia.

In particolare, le indicazioni concernono le seguenti fattispecie: 1) conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio o formazione in permesso per motivi di lavoro; 2) conversione del permesso di soggiorno ottenuto ad un altro titolo in permesso per lavoro autonomo; 3) conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

In questi casi, le Direzioni Provinciali del lavoro devono rilasciare apposite dichiarazioni, redatte sui modelli allegati alla circolare, che hanno la finalità di attestare la sussistenza di posti nelle quote determinate dai decreti di programmazione dei flussi d'ingresso.

 

Conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio o formazione in permesso per motivi di lavoro.

Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente allo straniero, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore alle 20 ore settimanali, nel rispetto del limite massimo di 1.040 ore annuali.

Ai sensi dell'art. 14, 5° comma, del D.P.R. n. 394/1999, se lo studente intende svolgere un'attività di lavoro oltre i limiti sopra indicati, deve ottenere, prima della scadenza, la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

La conversione deve avvenire nel rispetto delle quote fissate con i decreti che regolano le quote d'ingresso degli straneri per motivi di lavoro. Il rispetto di tali limiti è attestato dalla Direzione Provinciale del lavoro.

 

Conversione del permesso di soggiorno ottenuto ad altro titolo in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Al riguardo, si rammenta che l'art. 39, comma 7, del D.P.R. n. 394/1999 dispone che, oltre a quanto previsto dal citato art. 14, lo straniero già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno diverso da quello che consente l'esercizio di attività lavorativa, può richiedere alla Questura la conversione del permesso di soggiorno. A tal fine deve essere prodotta, fra l'altro, l'attestazione della Direzione Provinciale del lavoro, che la richiesta rientra nelle quote d'ingresso per lavoro autonomo determinate dai criteri di programmazione dei flussi d'ingresso.

 

Conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Ai sensi dell'art. 38, comma 7, del D.P.R. n. 394/1999, i lavoratori stranieri che abbiano fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale: ove agli stessi sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, possono richiedere alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nei limiti delle quote fissate dai decreti di programmazione dei flussi d'ingresso.

Anche in tal caso è necessaria l'attestazione della Direzione Provinciale del lavoro, relativa alla disponibilità di un posto nella quota per lavoro subordinato, previa verifica del rientro dello straniero nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato nell'anno precedente per lavoro stagionale.

 

Stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per motivi familiari.

La conversione del permesso di soggiorno non è necessaria nei casi in cui lo straniero voglia intraprendere un'attività lavorativa e sia già in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, o di lavoro autonomo,  o per motivi familiari.

Infatti, l'art. 14 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 prevede che il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o per motivi familiari può essere utilizzato, per il periodo di validità dello stesso, anche per le altre attività consentite allo straniero, senza che sia necessario procedere alla conversione o rettifica del documento.

In particolare:

-il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso. Se lo straniero è in cerca di occupazione, dovrà iscriversi nelle liste di collocamento. Diversamente, nel caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia già in essere, il datore di lavoro dovrà darne comunicazione alla Direzione Provinciale del lavoro, la quale dovrà, a sua volta, comunicare alla Questura che il permesso di soggiorno è utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento.

 

- il permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale può essere utilizzato per lo svolgimento di lavoro autonomo; previa acquisizione dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni richieste per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma autonoma;

 

- il permesso di soggiorno rilasciato per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore consente l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato, alle condizioni sopra descritte.

Alla scadenza del permesso di soggiorno, lo straniero potrà ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno con riferimento all'attività effettivamente svolta.

Il Ministero ha precisato, infine, che una volta rilasciata l'attestazione  per lavoro subordinato, le Direzioni Provinciali del lavoro devono considerare utilizzato il relativo posto nell'ambito delle quote d'ingresso, salvo che lo straniero stesso rinunci formalmente alla richiesta di conversione.

Le attestazioni degli uffici periferici del Ministero devono riguardare esclusivamente le richieste di conversione presentate da cittadini stranieri il cui permesso non sia scaduto, o che abbiano chiesto il rinnovo del permesso stesso.