CITTADINI
STRANIERI EXTRA COMUNITARI - CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO -
INDICAZIONI MINISTERO DEL LAVORO
Il
Ministero del Lavoro, con circolare 28 luglio 2000, n. 56, ha fornito alcune
direttive, concernenti la conversione del permesso di soggiorno dei cittadini
extra comunitari presenti in Italia.
In
particolare, le indicazioni concernono le seguenti fattispecie: 1) conversione
del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio o formazione in
permesso per motivi di lavoro; 2) conversione del permesso di soggiorno
ottenuto ad un altro titolo in permesso per lavoro autonomo; 3) conversione del
permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato.
In
questi casi, le Direzioni Provinciali del lavoro devono rilasciare apposite
dichiarazioni, redatte sui modelli allegati alla circolare, che hanno la
finalità di attestare la sussistenza di posti nelle quote determinate dai
decreti di programmazione dei flussi d'ingresso.
Conversione
del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio o formazione in
permesso per motivi di lavoro.
Il
permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente allo
straniero, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività
lavorative subordinate per un tempo non superiore alle 20 ore settimanali, nel
rispetto del limite massimo di 1.040 ore annuali.
Ai
sensi dell'art. 14, 5° comma, del D.P.R. n. 394/1999, se lo studente intende
svolgere un'attività di lavoro oltre i limiti sopra indicati, deve ottenere,
prima della scadenza, la conversione del permesso di soggiorno per motivi di
studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
La
conversione deve avvenire nel rispetto delle quote fissate con i decreti che
regolano le quote d'ingresso degli straneri per motivi di lavoro. Il rispetto
di tali limiti è attestato dalla Direzione Provinciale del lavoro.
Conversione
del permesso di soggiorno ottenuto ad altro titolo in permesso di soggiorno per
lavoro autonomo.
Al
riguardo, si rammenta che l'art. 39, comma 7, del D.P.R. n. 394/1999 dispone
che, oltre a quanto previsto dal citato art. 14, lo straniero già presente in
Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno diverso da quello che
consente l'esercizio di attività lavorativa, può richiedere alla Questura la
conversione del permesso di soggiorno. A tal fine deve essere prodotta, fra
l'altro, l'attestazione della Direzione Provinciale del lavoro, che la
richiesta rientra nelle quote d'ingresso per lavoro autonomo determinate dai
criteri di programmazione dei flussi d'ingresso.
Conversione
del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per
lavoro subordinato
Ai
sensi dell'art. 38, comma 7, del D.P.R. n. 394/1999, i lavoratori stranieri che
abbiano fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di
soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale sono autorizzati a
tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale: ove agli
stessi sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato, possono richiedere alla Questura il rilascio di un permesso di
soggiorno per lavoro subordinato, nei limiti delle quote fissate dai decreti di
programmazione dei flussi d'ingresso.
Anche
in tal caso è necessaria l'attestazione della Direzione Provinciale del lavoro,
relativa alla disponibilità di un posto nella quota per lavoro subordinato,
previa verifica del rientro dello straniero nello Stato di provenienza alla
scadenza del permesso di soggiorno rilasciato nell'anno precedente per lavoro
stagionale.
Stranieri
in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per motivi
familiari.
La
conversione del permesso di soggiorno non è necessaria nei casi in cui lo
straniero voglia intraprendere un'attività lavorativa e sia già in possesso di
un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, o di
lavoro autonomo, o per motivi
familiari.
Infatti,
l'art. 14 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 prevede che il permesso di
soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o
per motivi familiari può essere utilizzato, per il periodo di validità dello
stesso, anche per le altre attività consentite allo straniero, senza che sia
necessario procedere alla conversione o rettifica del documento.
In
particolare:
-il
permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di
lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso. Se lo straniero è
in cerca di occupazione, dovrà iscriversi nelle liste di collocamento.
Diversamente, nel caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia già in
essere, il datore di lavoro dovrà darne comunicazione alla Direzione
Provinciale del lavoro, la quale dovrà, a sua volta, comunicare alla Questura
che il permesso di soggiorno è utilizzato per un motivo diverso da quello
riportato nel documento.
-
il permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale può essere
utilizzato per lo svolgimento di lavoro autonomo; previa acquisizione dei
titoli abilitativi e delle autorizzazioni richieste per l'esercizio
dell'attività lavorativa in forma autonoma;
-
il permesso di soggiorno rilasciato per ricongiungimento familiare o per
ingresso al seguito del lavoratore consente l'esercizio di lavoro autonomo e
subordinato, alle condizioni sopra descritte.
Alla
scadenza del permesso di soggiorno, lo straniero potrà ottenere il rinnovo del
permesso di soggiorno con riferimento all'attività effettivamente svolta.
Il
Ministero ha precisato, infine, che una volta rilasciata l'attestazione per lavoro subordinato, le Direzioni
Provinciali del lavoro devono considerare utilizzato il relativo posto
nell'ambito delle quote d'ingresso, salvo che lo straniero stesso rinunci
formalmente alla richiesta di conversione.
Le
attestazioni degli uffici periferici del Ministero devono riguardare
esclusivamente le richieste di conversione presentate da cittadini stranieri il
cui permesso non sia scaduto, o che abbiano chiesto il rinnovo del permesso
stesso.