LAVORATORI
EXTRA COMUNITARI - MODELLO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE DI CUI ALL'ART. 21 D.LVO 286/1998
Sulla
Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2000, n. 212, è stato pubblicato il decreto 4
settembre 2000 del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero degli
affari esterni ed il Ministero dell'interno, con il quale è stato approvato il
modello unico che i lavoratori extracomunitari ancora residenti all'estero
devono compilare qualora chiedano di essere inseriti nelle liste previste
dall'art. 21, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998.
La
disposizione citata prevede che intese o accordi sottoscritti dall'Italia con
Paesi non appartenenti all'Unione Europea possono stabilire che "i
lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro
subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate
dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni".
Le
liste sono aggiornate per anno solare in modo distinto per i lavoratori a tempo
indeterminato, determinato e stagionale.
I
dati così conferiti sono immessi nella Anagrafe Annuale Informatizzata delle
offerte e richieste di lavoro presso il Ministero del lavoro, e quindi nel
S.I.L. (Sistema Informativo Lavoro) del Ministero medesimo e posti a
disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e
datoriali che ne facciano motivata richiesta, tramite le Direzioni provinciali
del lavoro.
Il
datore di lavoro interessato ad assumere lavoratori attingendo dalle liste in
parola può avvalersi tanto della scelta nominativa quanto della richiesta
numerica; in quest'ultimo caso per l'avviamento la lavoro di procede
nell'ordine di priorità di iscrizione nella lista, a parità di requisiti
professionali.
Con
l'approvazione del modello è stata approntata una ulteriore possibilità di
accesso al mercato del lavoro per i cittadini stranieri, che si aggiunge alla
"chiamata diretta" e alla "prestazione di garanzia".
Le
richieste di autorizzazione al lavoro dei lavoratori iscritti nelle liste
devono essere effettuate dall'azienda con le modalità previste per la
generalità dei lavoratori extraUE
ancora residenti all'estero, e pertanto nel rispetto della disciplina di
cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. n. 394/1999.
Infine,
si segnala che, in base all'art. 23, comma 4 del d. lgs. n. 286 citato, gli
stranieri inseriti nelle liste in oggetto possono, trascorsi 60 giorni dalla
data di pubblicazione del decreto di determinazione dei flussi di ingresso, in
caso di vacanza di posto, richiedere alle rappresentanze diplomatiche italiane,
il rilascio del visto di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro.