LAVORATORI EXTRA COMUNITARI - MODELLO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE DI CUI ALL'ART. 21             D.LVO 286/1998

 

Sulla Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2000, n. 212, è stato pubblicato il decreto 4 settembre 2000 del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero degli affari esterni ed il Ministero dell'interno, con il quale è stato approvato il modello unico che i lavoratori extracomunitari ancora residenti all'estero devono compilare qualora chiedano di essere inseriti nelle liste previste dall'art. 21, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998.

La disposizione citata prevede che intese o accordi sottoscritti dall'Italia con Paesi non appartenenti all'Unione Europea possono stabilire che "i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni".

Le liste sono aggiornate per anno solare in modo distinto per i lavoratori a tempo indeterminato, determinato e stagionale.

I dati così conferiti sono immessi nella Anagrafe Annuale Informatizzata delle offerte e richieste di lavoro presso il Ministero del lavoro, e quindi nel S.I.L. (Sistema Informativo Lavoro) del Ministero medesimo e posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e datoriali che ne facciano motivata richiesta, tramite le Direzioni provinciali del lavoro.

Il datore di lavoro interessato ad assumere lavoratori attingendo dalle liste in parola può avvalersi tanto della scelta nominativa quanto della richiesta numerica; in quest'ultimo caso per l'avviamento la lavoro di procede nell'ordine di priorità di iscrizione nella lista, a parità di requisiti professionali.

Con l'approvazione del modello è stata approntata una ulteriore possibilità di accesso al mercato del lavoro per i cittadini stranieri, che si aggiunge alla "chiamata diretta" e alla "prestazione di garanzia".

Le richieste di autorizzazione al lavoro dei lavoratori iscritti nelle liste devono essere effettuate dall'azienda con le modalità previste per la generalità dei lavoratori extraUE  ancora residenti all'estero, e pertanto nel rispetto della disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. n. 394/1999.

Infine, si segnala che, in base all'art. 23, comma 4 del d. lgs. n. 286 citato, gli stranieri inseriti nelle liste in oggetto possono, trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di determinazione dei flussi di ingresso, in caso di vacanza di posto, richiedere alle rappresentanze diplomatiche italiane, il rilascio del visto di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro.