TOSAP
- ESECUZIONE DI LAVORI PER CONTO DELLO STATO - ESENZIONE
(Risoluzione
125/E del 1/8/00)
La
risoluzione del Ministero delle finanze 1 agosto 2000, n. 125/E ha riconosciuto
l'esenzione dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
per le occupazioni effettuate dalle imprese affidatarie di lavori da realizzare
per conto dello Stato.
Con
tale risoluzione l'Amministrazione finanziaria recepisce l'orientamento della
Corte di Cassazione (sent. 30 maggio 2000, n. 7197, Sezione tributaria), che ha
riconosciuto applicabile l'esenzione prevista dall'art. 49, comma 1, lett. a)
del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 anche nell'ipotesi in cui
l'occupazione di aree del demanio comunale sia effettuata da un imprenditore
per l'esecuzione di un'opera pubblica appaltata dallo Stato. Anche in tal caso,
infatti, la titolarità dell'occupazione effettuata dall'impresa affidataria dei
lavori deve farsi risalire allo Stato che, in qualità del committente, pone in
essere l'occupazione mediante la consegna dei lavori all'appaltatore.
In
tal modo, così come avviene per le occupazioni effettuate dalle imprese per
l'esecuzione di lavori appaltati dai comuni, non sono soggette alla TOSAP anche
le occupazioni effettuate dalle imprese per l'esecuzione di lavori per conto
dello Stato.
Risoluzione
125/E del 1/8/00
MATERIA
FISCALE:
Occupazione
aree pubbliche
OGGETTO:
Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. TOSAP. Occupazioni
effettuate da una impresa affidataria di lavori da realizzare per conto dello
Stato. Esenzione prevista dall'articolo 49, comma 1, lettera a) del Decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
Con
le note sopra distinte codesto comune ha chiesto di conoscere se sia
applicabile alle occupazioni temporanee di suolo pubblico realizzate da una
società per l'esecuzione, per conto dello Stato, di lavori di restauro architettonico
su edifici appartenenti al demanio statale, l'esenzione dalla TOSAP stabilita
dall'art. 49, comma 1, lettera a), del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507, per
"le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e
loro consorzi...".
Al
riguardo, si premette che, nella risoluzione n. 232/E del 16 ottobre 1996, la
scrivente aveva espresso avviso contrario in ordine alla possibilità di
accordare un simile beneficio alle società che effettuano lavori per conto di
uno dei soggetti che godono dell'esenzione prevista nel citato art. 49, del
D.Lgs n. 507 del 1993, nel presupposto che l'occupazione è realizzata da un
soggetto diverso da quelli tassativamente previsti nello stesso articolo.
Sulla
questione è, però, intervenuta di recente la sentenza del 30 maggio 2000, n.
7197, della sezione tributaria della Corte di Cassazione, che ha riconosciuto
l'esenzione anche nel caso in cui l'occupazione di aree del demanio comunale,
sia effettuata da un imprenditore per l'esecuzione di un'opera pubblica appaltata
dallo Stato.
Il
fondamento che rende applicabile l'esenzione in questione deve essere
rinvenuto, secondo la Suprema Corte, nella circostanza che l'opera, realizzata
in esecuzione dell'obbligo contrattuale, è stata svolta dall'appaltatore per
conto dello Stato al quale deve farsi, quindi, risalire la titolarità
dell'occupazione. Infatti è lo Stato che, in qualità di committente del
restauro, pone in essere, almeno inizialmente, l'occupazione, mediante la
cosiddetta "consegna dei lavori" all'appaltatore.
Alla
luce di quanto sopra esposto si ritiene, quindi, superato il precedente
orientamento della scrivente espresso nella risoluzione n. 232/E del 16 ottobre
1996, e pertanto nella fattispecie in esame non deve essere applicata la tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.