STATUTO DEL
CONTRIBUENTE - CHIARIMENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA SULLE ISPEZIONI
NELLE IMPRESE
(Circ.
17/8/00, n. 250400)
A
seguito dell'entrata in vigore dello Statuto del contribuente (1/8/00), il
Comando Generale della Guardia di Finanza ha emanato una circolare per
conformare l'attività del Corpo al rinnovato contesto legislativo e per
impartire le istruzioni operative sull'attività ispettiva (legge n. 212/2000).
Diritti
e garanzie del contribuente
Il
provvedimento esamina in dettaglio la norma sui diritti e le garanzie del
contribuente sottoposto a verifiche fiscali (art. 12).In particolare, è
previsto che gli accessi presso locali destinati all'esercizio di attività di
impresa o di lavoro autonomo devono essere motivati da "esigenze effettive
di indagine e controllo sul luogo" e, salvo casi eccezionali ed urgenti
adeguatamente documentati, devono svolgersi durante l'ordinario orario di
esercizio dell'attività e con modalità tali da comportare la minore turbativa
possibile allo svolgimento dell'attività ed alle relazioni commerciali o
professionali.
Esigenze
effettive di indagine e controllo
In
armonia con una precedente circolare le "effettive esigenze di indagine e
controllo" ricorrono in concreto in tutti i casi in cui l'intervento
ispettivo:
-
implichi la necessità di procedere a ricerche di documentazione contabile o
extracontabile;
-
imponga l'effettuazione di rilevamenti materiali che possono eseguirsi solo
presso il contribuente.
Altre
modalità di controllo
Se
tali requisiti difettano, le finalità ispettive saranno comunque perseguite
facendo ricorso agli altri poteri istruttori che non comportano l'effettuazione
di accessi (convocazioni in ufficio, invio di questionari, richieste agli
organi ed alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici ed
alle società di assicurazione o che effettuano istituzionalmente riscossioni e
pagamenti per conto terzi di dati e notizie; inviti ad esibire o trasmettere
atti o documenti fiscalmente rilevanti).
Diritto
di informazione
Il
contribuente deve essere informato della tipologia della fonte per cui è
partita la verifica senza alcuna specificazione dei motivi che hanno dato luogo
all'intervento della Guardia di Finanza, questo per la necessità di:
-
non compromettere l'efficacia dell'intervento;
-
mantenere fermo l'obbligo del segreto d'ufficio sulle informazioni circa la
potenziale "pericolosità fiscale" del contribuente.
Accessi
alle sedi
Il
punto nevralgico della circolare riguarda i tempi di permanenza della Guardia
di finanza presso le sedi oggetto di controllo.
Lo
Statuto vincola la permanenza presso il contribuente al rispetto del termine
perentorio di trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni
nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal
dirigente dell'Ufficio, allo scopo di ridurre al minimo il disagio che l'azione
ispettiva può recare all'esercizio dell'attività verificata senza, tuttavia,
imporre vincoli alla durata complessiva dell'indagine fiscale (art. 12, comma
5).
Giorni
di permanenza
La
circolare propone una soluzione a questi stringenti limiti temporali.
Tenuto
conto che per il computo dei "giorni di permanenza" si dovranno
considerare solo le giornate lavorative effettivamente trascorse presso il
contribuente e non anche singoli contatti (ad esempio le notifiche di atti,
prelievo o riconsegna di documenti), devono prevedersi:
-
opportune sospensioni dell'attività svolta presso la sede del soggetto
ispezionato per procedere ad eventuali controlli di coerenza esterna;
-
l'effettuazione, verso il ventesimo giorno di permanenza, di un "punto di
situazione" finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti di
"particolare complessità delle indagini" necessari per chiedere la
proroga ovvero per proseguire e concludere l'attività presso gli uffici del
Comando.
Proroga
Il
Comandante del Reparto o l'ufficiale da lui delegato è competente a disporre la
proroga, analogamente a quanto previsto per la facoltà di ordinare l'inizio
dell'intervento.
Ambito
di applicazione
Le
disposizioni dello Statuto, entrato in vigore il 1° agosto, producono i loro
effetti solo sui procedimenti iniziati in un momento successivo all'entrata in
vigore.
Per
quanto riguarda le ispezioni che in quel momento erano già in corso, viceversa,
esse saranno applicabili solo per la parte compatibile con lo stato di
avanzamento dello specifico procedimento.