MODELLO
F23 - ERRATA INDICAZIONE DEL CODICE UFFICIO
(Min.
fin. Ris. 9/8/00, n. 131/E)
E'
possibile rimediare agli errori compiuti nell'indicazione del codice ufficio
per i cittadini che utilizzano il modello F23 per il versamento di sanzioni,
imposte indirette e tributi per successioni e donazioni.
Lo
ha chiarito il Ministero delle finanze precisando che, in precedenza, la
normativa sul ravvedimento era prevista soltanto per gli errori riscontrati
nell'indicazione del codice tributo, mentre adesso, la possibilità di
regolarizzazione viene estesa anche alle inesattezze compiute dai cittadini nell'indicazione
dell'Ufficio al quale abbinare i versamenti (D.Lgs. n. 471/1997).
Di
conseguenza, i contribuenti che hanno commesso delle sviste dovranno inviare
una doppia comunicazione: una all'ufficio periferico il cui codice era stato
indicato erroneamente sul modello di versamento e una a quello al quale,
invece, il versamento deve essere correttamente abbinato. Si pubblica di
seguito il testo della risoluzione in oggetto.
Ministero
finanze,
Ris.
9 agosto 2000, n. 131/E
OGGETTO:
Errata indicazione del codice ufficio nel mod. F23 - Ravvedimento
Con
la nota che si riscontra codesta Direzione Regionale, preso atto di quanto
precisato con la risoluzione n. 73/E del 26 maggio 2000 sull'istituto del
ravvedimento per errore nell'indicazione di codice tributo nel modello di
versamento, ha chiesto alla Scrivente di esprimere il proprio parere sulla
possibilità di estendere o meno questo istituto agli errori di codice ufficio
compiuti in sede di compilazione del mod. F23.
In
proposito, la Scrivente condivide l'avviso di codesta Direzione Regionale,
favorevole all'estensione del ravvedimento agli errori in parola.
In
effetti, il codice ufficio, al pari del codice tributo, è uno degli elementi
necessari all'imputazione della somma versata, per cui le inesattezze ad esso
relative rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 15 del d.lgs.18
dicembre 1997, n. 471.
Di
conseguenza, nessun dubbio può esservi circa la possibilità, per il
contribuente che abbia sbagliato l'indicazione del codice ufficio nel mod. F23,
di esercitare il ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 18 dicembre
1997, n. 472.
In
tal caso, le modalità del ravvedimento dovranno essere individuate in analogia
con quelle indicate nella citata risoluzione n. 73/E per gli errori di codice
tributo relativi allo stesso mod. F23. Pertanto, il contribuente dovrà inviare
una comunicazione sia all'ufficio periferico il cui codice è stato indicato
erroneamente sul modello di versamento, sia a quello al quale, invece, il
versamento deve essere correttamente abbinato.