TASSA
RIFIUTI - PRESUPPOSTO PER IL PAGAMENTO
(Cass.
Sez. Trib., Sent. 28/7/00, n. 9943)
Il
presupposto oggettivo del tributo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani sussiste solo se nelle zone del territorio comunale su cui insiste il
locale del potenziale soggetto passivo del tributo stesso è stato
effettivamente istituito il servizio smaltimento a norma delle disposizioni di
legge vigenti in materia.
In
assenza dell'attivazione del servizio non è consentita l'applicazione della
norma secondo cui "la tassa è comunque dovuta, nel limite del trenta per
cento della tariffa, per le case coloniche e le case sparse situate fuori
dall'area di raccolta" (art. 270, comma 5, secondo periodo, R.D.
n.1175/1931), in quanto la formulazione letterale della disposizione non
consente l'assimilazione degli stabilimenti industriali (come quello oggetto
del ricorso) alle "case sparse" o "alle case coloniche".