DIRETTIVA
CEE 2000/35/CE - RITARDI DI PAGAMENTO
Si
informa che è stata pubblicata (Gazzetta Ufficiale CEE L 200 dell'8 agosto
2000) la Direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29
giugno 2000 relativa alla "Lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali".
La
Direttiva, che si riferisce genericamente alle "transazioni
commerciali", dovrà essere recepita dall'Italia, con apposita legge, entro
l'8 agosto 2002.
La
Direttiva stabilisce che il ritardato pagamento, oltre un certo termine, di una
"transazione commerciale" tra soggetti imprenditoriali (o
professionali) ovvero con la Pubblica Amministrazione sia assoggettato agli
interessi di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento della Banca
Centrale Europea maggiorato almeno di 7 punti (ad esempio luglio 2000 tasso di
riferimento = 4,3% + 7% = 11,3%).
Rispetto
all'attuale sistema civilistico degli interessi legali (art. 1284 cod. civ.),
dei danni nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 cod. civ.) nonché della
costituzione in mora (art. 1219 cod. civ.), due sono le novità di maggiore
rilievo e cioè:
-
entità dell'interesse legale (attualmente al 2,5%)
-
modalità per la costituzione in mora del debitore (che la Direttiva prevede in
forma automatica trascorso un certo termine).
Nel
dettaglio i contenuti della Direttiva sono i seguenti:
A
chi si applica: la definizione di "transazione commerciale"
utilizzata nella Direttiva è piuttosto generica e idonea a rappresentare più le
fattispecie che si verificano nel settore commerciale ed industriale piuttosto
che quelle dell'edilizia.
Ciò
è peraltro confermato, ad esempio, dall'art. 3 comma 3 quando si cita "la
corretta prassi commerciale e la natura del prodotto", ovvero nel caso di
accertamento della conformità delle merci o dei servizi.
Aldilà
però di queste imprecisioni linguistiche dovute forse anche alla traduzione
nelle varie lingue della UE, la Direttiva intende ricomprendere tutte quelle
attività, nelle quali, a fronte di una prestazione, vi sia il corrispondente
esborso di una somma di denaro.
Sulla
base di queste considerazioni il settore delle costruzioni dovrebbe rientrare,
in linea generale, nell'ambito di applicazione della Direttiva e ciò per quanto
attiene al pagamento delle forniture di materiali, ai contratti di appalto in
generale ed al pagamento, a titolo esemplificativo, dei compensi per l'attività
professionale (progettisti, direttori lavori, coordinatori per la sicurezza
ecc.).
Per
quanto riguarda più specificatamente gli appalti di lavori pubblici, si osserva
che la direttiva dovrebbe applicarsi a tutte le amministrazioni pubbliche
definite tali dalla Dir. 93/37/CEE (sulle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori), stante l'espresso richiamo delle stesse, fra i
soggetti tenuti all'osservanza.
Quando
si applica: gli interessi per il ritardato pagamento maturano dal giorno
successivo alla data di scadenza indicata nel contratto.
Se
il contratto non contiene questa indicazione, gli interessi matureranno
automaticamente trascorsi
-
30 gg. dal ricevimento della fattura (o della richiesta di pagamento)
-
30 gg. dal ricevimento delle merci (o dal compimento della prestazione) se non
c'è certezza sulla data di ricevimento della fattura, ovvero se la fattura è
antecedente alla consegna
-
30 gg. dall'accettazione della merce se la stessa accettazione è stata
espressamente prevista nel contratto.
Gli
Stati europei, nel recepire la Direttiva, per taluni contratti (da individuare)
possono elevare a 60 gg. i termini sopra indicati.
Gli
interessi di mora sono dovuti, in linea generale, automaticamente, una volta
che si siano verificate le seguenti condizioni:
-
adempimento degli obblighi contrattuali e di legge da parte del creditore
-
mancato ricevimento dell'importo per causa non imputabile al debitore.
L'entità
degli interessi: gli interessi di mora saranno pari al tasso di riferimento per
le operazioni di rifinanziamento della Banca Centrale Europea maggiorato di
almeno 7 punti (il contratto stipulato tra le parti può prevedere un tasso
anche superiore).
Sarà
altresì possibile per il creditore richiedere un risarcimento aggiuntivo
rispetto agli interessi di mora, per i costi di recupero sostenuti a causa del
ritardato pagamento.
Varie:
la Direttiva prevede che il venditore mantenga la proprietà dei beni fino al
momento in cui essi non siano stati integralmente pagati.
L'applicazione
di tale clausola, per il settore delle costruzioni, appare problematica nel
caso, ad esempio, di opere realizzate in regime di appalto (es. costruzione di
un immobile con diritto di superficie su area di proprietà della stazione
appaltante, ristrutturazione di un immobile ecc.)