RIFIUTI -
APPLICABILITA' DEL DECRETO "RONCHI" ALLE TERRE DA SCAVO
A
seguito di chiarimenti richiesti dall'ANCE l'Ufficio Legislativo del Ministero
dell'Ambiente ha emanato un nota sull'applicabilità del D.lgs. 22/97 alle terre
da scavo.
La
nota fa riferimento all'affermazione contenuta dall'art. 7 co. 3 del D.lgs.
22/97 che definisce rifiuti speciali le terre da scavo solo se pericolose.
L'Ufficio
Legislativo ritiene, che debbano essere considerati rifiuti le terre da scavo
che abbiano concentrazioni di inquinamento superiori ai limiti di accettabilità
stabiliti dal D.M. 471/99 contenente il regolamento per la bonifica dei siti
inquinati, con particolare riferimento alla Tabella 1 ed alla destinazione
d'uso dell'area a verde pubblico, privato e residenziale.
La
nota sostiene che, invece, non sono da considerare rifiuti quelle terre che
presentano concentrazioni inquinanti inferiori ai limiti stabiliti dal D.M.
471/97.
L'Ufficio
Legislativo afferma altresì che le terre da scavo possono sempre essere
riutilizzate direttamente nel sito dove sono state prodotte, poiché in questa
ipotesi non si determina alcun rischio di trasferimento di sostanze inquinanti
in altri siti e, quindi, non si ravvedono le esigenze del controllo ai fini
ambientali.
Nell'ipotesi
che siano superati i limiti di concentrazione, permane l'obbligo di provvedere
alla bonifica del terreno quando ricorrano le condizioni previste dalla stessa
normativa sulla bonifica dei siti inquinati (D.lgs. 22/97 e D.M. 471/99).
Tali
conclusioni derivano dalla convinzione che il legislatore abbia inteso
affermare un "concetto sostanziale di pericolosità" connesso alle
concentrazioni inquinanti che rappresentino un rischio per la tutela della
salute e dell'ambiente e determinino l'esigenza di controllo sulla destinazione
finale di tali materiali.